In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare editabile da scaricare e compilare.
Indice
Istanza di Vendita nella Procedura Esecutiva Immobiliare
L’istanza di vendita è l’atto con cui, nella procedura esecutiva immobiliare, il creditore procedente (o un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) chiede al giudice dell’esecuzione che l’immobile pignorato venga posto in vendita. La legge consente di presentarla solo dopo un termine dilatorio di 10 giorni dal pignoramento (salvo beni deteriorabili), proprio per evitare che la fase di vendita parta “a ridosso” dell’atto esecutivo. L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.
Il punto più importante, in termini di rischio processuale, è che il pignoramento perde efficacia se, dal suo compimento, sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. In pratica, nelle esecuzioni immobiliari questo significa che l’istanza di vendita deve essere depositata tempestivamente, perché altrimenti l’esecuzione si svuota (e occorre ripartire).
Accanto all’istanza, il creditore che richiede la vendita deve anche depositare, entro il medesimo termine richiamato dall’art. 497 c.p.c., la documentazione ipocatastale “di base” indicata dall’art. 567 c.p.c.: estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato eseguite nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure un certificato notarile sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Se tale documentazione non viene depositata nei termini, l’art. 567 prevede un sistema “a scalini”: il termine può essere prorogato una sola volta per giusti motivi per un massimo di ulteriori 45 giorni, e il giudice può assegnare un ulteriore termine di 45 giorni per integrare una documentazione ritenuta incompleta; se la proroga non è richiesta/concessa o l’integrazione non avviene nel termine assegnato, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento per l’immobile interessato, dispone la cancellazione della trascrizione e, se non vi sono altri beni pignorati, dichiara anche l’estinzione del processo esecutivo.
Una volta depositata l’istanza e la documentazione ex art. 567, si entra nella fase di “messa a vendita” vera e propria. L’art. 569 c.p.c. stabilisce che, a seguito dell’istanza, il giudice dell’esecuzione, entro 15 giorni dal deposito della documentazione, nomina l’esperto stimatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti; l’udienza deve essere fissata entro un limite massimo di 90 giorni dal provvedimento. In udienza le parti possono fare osservazioni su tempi e modalità della vendita e devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi non ancora decadute, altrimenti scatta decadenza. Il valore dell’immobile, su cui poi si costruiscono prezzo base e regole di gara, è determinato secondo l’art. 568 c.p.c. “avuto riguardo al valore di mercato” sulla base degli elementi delle parti e della relazione dell’esperto; la norma richiede che la stima sia analitica (superficie commerciale, valore al mq, correzioni e riduzioni, compresa la riduzione per l’assenza di garanzia per vizi tipica della vendita forzata).
Quando il giudice dispone la vendita con ordinanza, l’art. 569 prevede che venga fissato un termine (di regola 90–120 giorni) entro cui presentare le offerte, e che l’ordinanza disciplini cauzione, lotti, prezzo base, offerta minima, termine di versamento del prezzo e udienza per l’esame delle offerte e l’eventuale gara; la norma consente anche di prevedere modalità telematiche per cauzione, offerte e gara, secondo la regolamentazione applicabile.
Nella prassi moderna, molto spesso le operazioni di vendita non vengono svolte direttamente dal giudice ma da un professionista delegato: l’art. 591-bis c.p.c. prevede che, con l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 569, il giudice deleghi le operazioni di vendita a un notaio, avvocato o commercialista inseriti negli elenchi, fissando anche termini e numero minimo di esperimenti di vendita, e attribuendo al delegato una serie di attività operative (gestione offerte, gara, verbali, adempimenti e trasmissione al giudice degli atti rilevanti).
A completamento, l’avviso di vendita è disciplinato dall’art. 570 c.p.c.: l’ordine di vendita viene reso pubblico con avviso che riporta gli estremi dell’esecuzione (tra cui quelli previsti per il pignoramento), il valore ex art. 568, il sito internet dove è pubblicata la relazione di stima e i riferimenti del custode, così da rendere accessibili informazioni e contatti agli interessati.
Esempio Istanza di Vendita nella Procedura Esecutiva Immobiliare
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare.
TRIBUNALE DI ….
ISTANZA DI VENDITA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. …. R.G.E.
L’Avv. …., C.F. …., PEC …., con studio in …., Via …. n. …., procuratore e domiciliatario della …., con sede in …., Via …., …., P. IVA …., in persona del legale
rappresentante pro tempore sig. …., nato a …. il …., in forza di procura speciale a margine del ricorso per ingiunzione
PREMESSO
1.con decreto ingiuntivo n. …. del …., RAC …., il Tribunale Civile di…. ingiungeva al sig. …., il pagamento a favore dell’odierno intimante della somma di € ….,
oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessive € ….;
2.con atto di precetto notificato in data …. veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € ….;
3.in data … l’Ufficiale giudiziario ha sottoposto a pignoramento i beni immobili di proprietà del sig …. così descritti:
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE sito nel Comune di …. alla Via …. n. …. composto da n° vani, 2 proprietà, censito al N.C.E.U. al FG. …. particella …., sub .
4.che sono trascorsi i dieci giorni prescritti dalla legge;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, disporre la vendita dell’immobile pignorato.
Si allega:
·estratto del catasto,
·certificato delle iscrizioni e trascrizioni,
·avviso notificato ai creditori iscritti.
.
…, lì ….
Avv. ….
TRIBUNALE CIVILE DI ….
Il Giudice dell’Esecuzione, letta l’istanza che precede, visto l’art. 569 c.p.c., fissa, per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, l’udienza
che sarà tenuta dal Dott. …. il giorno …., ore ….
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
…., lì ….
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
…. ….
Modello Istanza di Vendita nella Procedura Esecutiva Immobiliare Word Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare editabile da scaricare. Il modulo istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza di vendita nella procedura esecutiva immobiliare può essere convertito in PDF o stampato.
