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Indice
Ricorso per Prescrizione Bollo Auto non Pagato
Il bollo auto, una tassa automobilistica applicata a chiunque possieda un veicolo, è gestito autonomamente dalle Regioni, con o senza l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, e il suo pagamento deve avvenire entro termini ben definiti. La scadenza del bollo dipende dal mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Per esempio, un mezzo immatricolato a febbraio deve avere il bollo rinnovato entro la fine di marzo per essere considerato in regola.
Nel caso in cui il proprietario non effettui il pagamento entro i termini previsti, la Regione può inviare un avviso di pagamento a seguito di un accertamento. Però, come per ogni altro tributo, anche il bollo auto è soggetto a prescrizione. Questo significa che le Regioni e l’Agenzia delle Entrate possono richiedere il pagamento solo entro un certo periodo e, una volta superato tale termine, l’obbligo di pagamento decade.
I termini di prescrizione per il bollo auto variano a seconda della Regione. In Piemonte, il termine è di cinque anni, mentre nelle altre regioni si applica un periodo di tre anni. Questi termini iniziano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata, con la prescrizione che scade il 31 dicembre del terzo anno successivo.
È importante considerare che nel calcolo della prescrizione del bollo auto deve essere presa in considerazione l’eventuale ricezione di un avviso di accertamento. In tal caso, il periodo di tre anni si interrompe e ricomincia da zero il giorno successivo alla ricezione della richiesta. Questo vale anche nel caso in cui si ricevano cartelle esattoriali, poiché la Cassazione ha stabilito di applicare le regole delle imposte corrispondenti alle cartelle stesse.
Se un consumatore riceve un avviso di accertamento relativo a un bollo auto ormai prescritto, ha la possibilità di presentare un ricorso presso la Commissione tributaria del proprio territorio entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’atto. Superato questo termine, il diritto di agire in giudizio e di far valere la prescrizione decade. Un procedimento simile deve essere seguito anche se l’avviso di accertamento è stato notificato nei termini previsti dalla legge, ma la cartella esattoriale arriva dopo i tre anni di prescrizione. È indispensabile effettuare la contestazione per evitare di doversi poi trovare costretti a pagare i bolli arretrati.
In alternativa, è possibile presentare un ricorso al Giudice tramite ricorso in autotutela, indirizzandolo alla Regione competente. Inoltre, nel caso in cui si riceva una notifica per un preavviso di fermo auto o di pignoramento, è possibile impugnare tale notifica facendo leva sull’avvenuta prescrizione del bollo auto non pagato.
Esempio di Ricorso per Prescrizione Bollo Auto non Pagato
Di seguito è possibile trovare un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto non pagato.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________
RICORSOCON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell’art. 12 D.Lgs 546/92
CONTRO
Agente per la riscossione per la provincia di __________
PER L’ANNULLAMENTO
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l’ATTO DI CUI SI CHIEDE L’ANNULLAMENTO: cartella di pagamento, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall’Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
MOTIVI
Prescrizione del credito azionato
Con l’atto impugnato, l’Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all’anno_______________.
Orbene, come è noto, l’art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell’imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell’anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell’anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessa notificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l’instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Inoltre, come è noto, a norma dell’art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l’art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all’esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l’essersi rivolti ad un Giudice e l’avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Istanza di sospensione.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del’atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l’ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell’atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE
1) preliminarmente disporre la sospensione dell’atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell’atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell’art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l’atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
Modello Ricorso Bollo Auto Prescritto Word da Scaricare
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