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Prescrizione Bolletta Acqua
Quando si riceve una fattura dell’acqua che copre consumi molto risalenti, la prima domanda da porsi riguarda la sorte del credito vantato dal gestore, cioè se è ancora esigibile o si è ormai estinto per prescrizione. Comprendere la logica giuridica che governa la prescrizione, e distinguerla dalla decadenza, aiuta a rispondere con precisione. La prescrizione riguarda l’inerzia del titolare di un diritto: il legislatore concede un arco temporale predeterminato entro il quale quel diritto va esercitato. Se il creditore rimane inattivo oltre la soglia fissata, il suo credito si estingue e non può essere più fatto valere. La decadenza, invece, presuppone che un diritto esista e continui a esistere, ma sia subordinato a un esercizio tempestivo: se il soggetto agisce tardivamente, non perde la pretesa in astratto, bensì lo strumento processuale per farla valere, come accade quando si impugna un licenziamento oltre i sessanta giorni stabiliti dalla legge. Nel campo dei servizi a rete, luce, gas, acqua, telefonia, il legislatore ha scelto la strada della prescrizione breve, riducendo il termine di esigibilità dei corrispettivi a due anni. Il passaggio decisivo è avvenuto con la legge di bilancio per il 2018, che ha previsto la prescrizione biennale per energia elettrica, poi estesa al gas, infine, con la legge n. 160 del 2019, anche al servizio idrico. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), attraverso la delibera 97 del 2018, ha tradotto in pratica queste disposizioni, fissando i momenti di decorrenza: per l’elettricità, le bollette scadute dal primo marzo 2018 si prescrivono in due anni, mentre quelle antecedenti restano soggette al vecchio termine quinquennale; per il gas, la soglia è il primo gennaio 2019; per l’acqua, il primo gennaio 2020. Il nuovo limite si applica sia alle fatture di addebito ordinario sia a quelle di conguaglio, cioè ai calcoli a posteriori che riallineano gli importi pagati con i consumi effettivi.
Occorre comprendere da quando decorre il biennio. Il giorno di partenza non coincide con la data di emissione della fattura, ma con il primo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicata in bolletta. Se, per esempio, un’utenza idrica riporta come data ultima per il saldo il 15 giugno 2020, il termine iniziale è il 16 giugno 2020 e da quel momento l’azienda idrica ha due anni per agire in giudizio o comunque per notificare atti che interrompano la prescrizione. L’interruzione non si verifica con la semplice registrazione contabile del credito, occorre un atto formale portato a conoscenza dell’utente, come un sollecito di pagamento inviato con raccomandata, una diffida legale, un decreto ingiuntivo o l’iscrizione a ruolo che precede la cartella esattoriale. In assenza di questi interventi, lo scorrere del tempo consuma il diritto di credito.
La tutela non riguarda soltanto i consumatori domestici, ma si estende anche alle microimprese, definite in base ai parametri europei: meno di dieci dipendenti e fatturato o bilancio non superiore a due milioni di euro. Nei confronti di queste piccole realtà i legislatori e ARERA hanno ritenuto di garantire lo stesso livello di protezione, perché l’incidenza finanziaria delle bollette tardive può essere altrettanto pesante. Nel settore elettrico e del gas, la prescrizione breve si applica pure nei rapporti interni tra venditori e distributori: se il distributore emette una rettifica di consumo oltre il biennio e la ritarda per cause a lui imputabili, il venditore può sollevare l’eccezione per evitare di riflettersi sull’utente finale. Nel servizio idrico la catena è generalmente più corta, gestore unico e utente, ma la finalità resta identica.
Spesso il tema emerge quando arriva la cosiddetta fattura di maxi conguaglio. L’utente, convinto di aver saldato puntualmente gli acconti, riceve un importo ingente che copre consumi di molti anni prima. È qui che la prescrizione biennale diventa un argine: se la bolletta arriva dopo il primo gennaio 2020 e riporta consumi che risalgono a oltre due anni dalla data di invio, l’utente può rifiutarsi di pagare la quota eccedente il biennio, a condizione che il ritardo non sia imputabile a proprie condotte ostruzionistiche. In altre parole, se l’addetto alla lettura non ha potuto accedere al contatore perché la porta era chiusa e l’utente non ha mai comunicato l’autolettura, l’azienda potrà invocare la responsabilità del cliente per giustificare la tardiva fatturazione. Ma se il contatore è accessibile dall’esterno, o se la presenza in casa era stata negata senza che vi fossero prove concrete di tentativi effettivi di lettura, la colpa non potrà essere ribaltata sull’utente. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già sanzionato aziende che, dinanzi a fatture di recupero fuori tempo massimo, addebitavano agli utenti la mancata lettura nonostante l’agevole accessibilità dei misuratori.
Chi intende opporre la prescrizione deve farlo in modo formale e tracciabile. Basta una comunicazione scritta, inviata tramite raccomandata o PEC, nella quale si indica il numero della fattura contestata, il codice utente, i dati identificativi della fornitura – codice POD per la luce, PDR per il gas e matricola/utenza per l’acqua – e si richiama la normativa di riferimento: legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 4-10, delibera ARERA 97/2018 e art. 2948 del codice civile che prevede la prescrizione quinquennale salva più brevi termini di legge. È opportuno allegare copia della bolletta o del sollecito e copia del documento d’identità dell’intestatario. Nella stessa lettera si può invitare il gestore a emettere una nota di credito o a ricalcolare l’importo limitandolo ai soli consumi degli ultimi due anni. Se il gestore non risponde, o respinge l’eccezione senza fornire prova dell’interruzione, il consumatore può rivolgersi allo Sportello del Consumatore ARERA per avviare la procedura di conciliazione, gratuita e obbligatoria prima di adire l’autorità giudiziaria. In via alternativa resta aperta la strada del ricorso davanti al Giudice di pace o al tribunale, a seconda del valore, sostenendo che il credito sia estinto.
Un equivoco frequente riguarda la differenza fra calcolo di conguaglio e prescrizione: la prima è l’operazione con cui il gestore mette a confronto i dati reali del contatore con quelli stimati; la seconda è il limite temporale oltre il quale quel conguaglio, pur correttamente determinato, non è più esigibile. Il cliente, quindi, non discute l’esattezza aritmetica del calcolo ma la legittimità a pretendere il pagamento di consumi troppo lontani. Per evitare contenziosi, i gestori idrici stanno adottando sistemi di lettura a distanza che riducono le stime e mantengono la cadenza dei consumi entro orizzonti ravvicinati; tuttavia, nelle reti più datate o nei comuni con dispersioni idriche significative, il problema delle bollette tardive resta vivo.
Il quadro normativo si chiude con un ulteriore obbligo in capo ai fornitori. Ogni volta che la fattura contiene addebiti riferiti a periodi superiori ai ventiquattro mesi, la società deve darne evidenza grafica in bolletta, indicare al cliente il diritto a eccepire la prescrizione e allegare un modulo standard di contestazione predisposto dall’Autorità. Se tale informativa manca, la richiesta di pagamento è comunque invalida e l’utente può rifiutare la cifra eccedente. Questa disciplina rafforza l’asimmetria informativa a favore del consumatore, costringendo le aziende idriche a un rigore amministrativo che riduce gli spazi di errore.
Esempio di Prescrizione Bolletta Acqua
Di seguito è possibile trovare un esempio di prescrizione bolletta acqua.
Spett.le Ufficio Reclami
della Società fornitrice ______________
Oggetto: Contestazione compiuta prescrizione biennale fattura numero _____________ del ______________
Il/La sottoscritto/a ______________ residente a ______________ via ____________________________ cap ______________ Città ______________ Prov. ______________ titolare di contratto di utenza per la fornitura di ____________________________ (Codice cliente______________ ) presso il mio indirizzo.
ECCEPISCE
alla Società ______________ di fornitura ______________ presso il mio indirizzo di residenza, l’avvenuta prescrizione biennale della fattura n. ______________ del ______________ come da Legge 160/2019, Legge 205/2017 e delibera ARERA n. 97/2018
Per quanto sopra, con la presente
INVIA FORMALE DIFFIDA
a provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, all’annullamento della suindicata fattura stante la compiuta prescrizione biennale.
In difetto di predetto termine, mi vedrò costretto a rivolgermi al mio legale per la tutela dei miei diritti, nonché a segnalare la vertenza all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Distinti saluti.
Firma ____________________________
Allegato: copia della fattura e copia della carta d’identità.
Fac Simile Prescrizione Bolletta Acqua Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello prescrizione bolletta acqua da scaricare. Il modulo prescrizione bolletta acqua compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile prescrizione bolletta acqua può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Prescrizione Bolletta Acqua PDF
Di seguito viene messo a disposizione un modulo prescrizione bolletta acqua PDF editabile.