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Indice
Manleva Commercialista
Nel rapporto tra commercialista e cliente la questione della responsabilità per eventuali errori, omissioni o ritardi nella gestione fiscale e contabile è un tema di grande rilevanza pratica. Sempre più frequentemente le lettere di incarico professionale contengono clausole di manleva o di limitazione della responsabilità, con le quali il professionista tenta di circoscrivere la propria esposizione patrimoniale. Comprendere cosa sia la manleva, quali siano i suoi confini di legittimità e quando essa possa essere dichiarata nulla è essenziale tanto per il commercialista che la inserisce quanto per il cliente che la sottoscrive.
La manleva è uno strumento giuridico utilizzato nei rapporti professionali per gestire e trasferire il rischio patrimoniale derivante da eventuali danni. In termini concreti, con la clausola di manleva una parte si impegna a tenere indenne l’altra dalle conseguenze economiche negative che possano derivare da determinati eventi o da specifiche responsabilità. Come chiarito dalla giurisprudenza, tali clausole si limitano a trasferire le conseguenze patrimoniali del danno su un soggetto diverso dall’autore materiale, senza eliminare la responsabilità originaria. Nel contesto del rapporto tra commercialista e cliente, la manleva può operare in entrambe le direzioni: il professionista può chiedere al cliente di manlevarlo per le conseguenze di errori derivanti da informazioni incomplete o tardive fornite dal cliente stesso, oppure, al contrario, il cliente può pretendere dal professionista un impegno a tenerlo indenne da sanzioni e interessi causati da negligenza professionale.
Talvolta nel mandato professionale o nella lettera di incarico il commercialista inserisce clausole di limitazione o manleva della propria responsabilità, prevedendo ad esempio che eventuali sanzioni per ritardi non saranno a suo carico qualora il cliente non abbia fornito per tempo i documenti, oppure fissando un limite massimo al risarcimento. Queste pattuizioni, per quanto diffuse nella prassi, incontrano limiti inderogabili stabiliti dal Codice civile. In base all’art. 1229 del Codice civile, è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. La norma introduce il divieto del cosiddetto pactum ne dolus praestetur ed è posta a garanzia del creditore, poiché il suo fondamento risiede nell’esigenza di assicurare un minimo impegno diligente da parte del debitore. È inoltre nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, e in questa seconda ipotesi la nullità opera anche per la colpa lieve.
Ne consegue che il commercialista non può mai sottrarsi contrattualmente alla responsabilità per errori gravi o condotte dolose. La clausola di manleva, tuttavia, non incorre nel divieto dell’art. 1229 del Codice civile quando la responsabilità non viene esclusa ma trasferita dal debitore a un altro soggetto, come avviene nel caso in cui il cliente si impegni a manlevare il professionista per le conseguenze di dati errati o incompleti forniti dallo stesso cliente. La distinzione è sottile ma giuridicamente decisiva: una cosa è escludere la responsabilità del professionista, un’altra è regolarne il trasferimento patrimoniale tra le parti in ragione della causa dell’errore.
La responsabilità del commercialista si fonda sul contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice civile. Il professionista è tenuto alla diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, del Codice civile, che richiede uno speciale impegno la cui espressione si sintetizza nel concetto di perizia, intesa come quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria di appartenenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista che compila la dichiarazione dei redditi non può limitarsi a trascrivere i dati forniti dal cliente, ma deve agire come un vero e proprio filtro di legalità, verificando che sussistano i presupposti di legge per le detrazioni inserite. Se il professionista inserisce una detrazione sapendo, o potendo sapere con l’ordinaria diligenza, che mancano i requisiti, risponde dei danni subiti dal cliente, ovvero le sanzioni e gli interessi pretesi dal Fisco.
Sul piano del rapporto con l’Erario, il responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è sempre il contribuente. Le maggiori imposte e gli interessi sono a carico del contribuente, il quale può però richiedere al commercialista il risarcimento delle sanzioni conseguenti all’errore professionale. A tutela del cliente, la legge impone a ogni commercialista l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, che rappresenta la garanzia concreta di poter ottenere il ristoro dei danni subiti in caso di negligenza del professionista. La polizza non sostituisce la clausola di manleva, ma ne integra la funzione sul piano pratico, assicurando che esista una copertura patrimoniale effettiva a fronte di un errore risarcibile.
La responsabilità del commercialista incaricato, per esempio, della redazione del bilancio ha natura esclusivamente contrattuale e attiene al rapporto di mandato tra il professionista e la società. È esclusa ogni responsabilità di natura extracontrattuale nei confronti di soggetti terzi rispetto all’incarico professionale, poiché l’eventuale non corretta tenuta dei bilanci è imputabile in primo luogo agli amministratori e all’organo di controllo. Questa precisazione è particolarmente importante nelle operazioni di cessione di quote societarie, dove le clausole di manleva e indennizzo tra cedente e cessionario non possono essere estese al commercialista che non sia parte del relativo accordo.
Esempio di Manleva Commercialista
Di seguito è possibile trovare un esempio di manleva commercialista.
TRA
______________________________________________ (di seguito “Cliente”)
cod. fisc. / P. IVA ____________________________
residente / con sede in ________________________
via/piazza __________________________ n. ___
E
______________________________________________ (di seguito “Professionista”)
Dott./Rag. iscr. ODCEC di ____________ n. _____
cod. fisc. / P. IVA ____________________________
studio in ________________________, via ________
PEC ______________________________
PREMESSO CHE
– il Professionista presta al Cliente attività di consulenza contabile, fiscale e societaria;
– l’esattezza delle dichiarazioni e degli adempimenti dipende dalla completezza e veridicità dei dati trasmessi dal Cliente;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Cliente manleva e terrà indenne il Professionista, i collaboratori e dipendenti da ogni pretesa o sanzione derivante da dati, documenti o informazioni inesatti, incompleti o tardivi forniti dal Cliente o per omissione della necessaria collaborazione.
Art. 2 – Limiti
La manleva non opera in presenza di dolo o colpa grave del Professionista, né quando il danno sia dovuto a errore tecnico esclusivo di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2236 c.c. Essa copre soltanto la parte non rimborsata dall’assicurazione RC professionale del Professionista, nei limiti e massimali di polizza, con surroga ex art. 1916 c.c.
Art. 3 – Obblighi del Cliente
Il Cliente consegna entro il ____ di ciascun mese/termine di legge tutti i documenti necessari (fatture, estratti conto, CU, F24, ecc.) secondo il calendario allegato (All. A) e dichiara che tali dati corrispondono a verità.
Art. 4 – Rimborsi
Il Cliente rimborserà al Professionista, entro 10 giorni da richiesta scritta, imposte, sanzioni, interessi e spese di lite che il Professionista abbia anticipato a causa di inadempienze imputabili al Cliente.
Art. 5 – Durata e recesso
La manleva decorre dalla sottoscrizione e rimane valida finché perdura l’incarico professionale e per otto anni dalla sua cessazione, a copertura del periodo massimo di accertamento tributario. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni: restano salvi gli obblighi di manleva per fatti avvenuti in vigenza.
Art. 6 – Polizza RC
Il Professionista è assicurato con polizza RC n. _____________, massimale € ____________, compagnia ____________ (certificato allegato sub B). La manleva si attiva per la parte di danno eccedente o non indennizzata dalla polizza.
Art. 7 – Foro e legge applicabile
Il contratto è retto dalla legge italiana. Foro esclusivo: ________________, salvo foro del consumatore ex art. 33 Cod. cons.
Art. 8 – Privacy
Le parti tratteranno i dati personali unicamente per fini contrattuali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo ________________________ Data ______________
(Cliente) ___________________________________
(Professionista) ___________________________________
Il Cliente, ai sensi degli artt. 1341‑1342 c.c., approva specificamente
gli artt. 1 (oggetto), 2 (limiti), 4 (rimborsi), 5 (durata), 6 (polizza), 7 (foro).
Firma Cliente ______________________________
Fac Simile Manleva Commercialista Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello manleva commercialista da scaricare. Il modulo manleva commercialista compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile manleva commercialista può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Lettera di Manleva Commercialista PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile dichiarazione di manleva commercialista PDF editabile.
