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Indice
Scrittura Privata Per Vendita Motocoltivatore
Redigere una scrittura privata per la vendita di un motocoltivatore significa dare forma, in termini giuridicamente vincolanti, a un accordo che il nostro ordinamento colloca nell’ambito del contratto di compravendita disciplinato dagli articoli 1470 e seguenti del codice civile. Il bene in questione, nonostante non rientri tra i veicoli a motore soggetti all’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, resta una macchina agricola motorizzata e, come tale, obbedisce a un intreccio di norme speciali in materia di sicurezza, fiscalità, trasporti e tutela del consumatore. Quando l’oggetto della vendita è un attrezzo usato che passa di mano tra privati o tra un rivenditore professionale e un operatore agricolo, contenere nel testo contrattuale tutte le informazioni rilevanti non è soltanto un esercizio di correttezza formale: serve a evitare successive contestazioni, chiarire il regime delle garanzie, delimitare le responsabilità e, non ultimo, prevenire sanzioni fiscali o amministrative.
Il punto di partenza è la descrizione del motocoltivatore. Identificarlo con marca, modello, anno di costruzione, numero di telaio o matricola incisa sulla struttura portante e potenza del motore è essenziale per rendere il bene determinato ai sensi dell’articolo 1346 del codice civile. Inserire la cilindrata, l’alimentazione e l’elenco degli accessori, fresatrice, barra falciante, rimorchio o kit ruote speciali, significa scongiurare dubbi sul perimetro dell’alienazione. In un momento storico in cui molti motocoltivatori vengono trasformati con aggiornamenti aftermarket, indicare sul contratto lo stato effettivo della macchina consente al venditore di tutelarsi da eventuali richieste future legate a componenti non conferiti, mentre l’acquirente ottiene certezza su ciò che sta pagando.
Nelle compravendite di macchine agricole è fondamentale dichiarare se il bene sia iscritto o debba essere iscritto al Registro delle Macchine Agricole e Operatrici istituito presso gli uffici competenti delle regioni e delle province autonome. Dal maggio 2015, il decreto interministeriale emanato in attuazione dell’articolo 110 del Codice della Strada impone la comunicazione di vendita o di cessazione della detenzione per tutte le macchine dotate di potenza superiore a trenta cavalli o per quelle che vengano poste in circolazione su strada pubblica. Non adempiere a tale denuncia espone il nuovo proprietario a sanzioni amministrative e alla sospensione di eventuali agevolazioni sui carburanti agricoli, perché la scheda UMA (Utenti Motori Agricoli) dovrà riportare il nominativo aggiornato. Una clausola che impegni l’acquirente a presentare la pratica di voltura entro trenta giorni, o che vincoli il venditore a consegnare la documentazione necessaria, chiude ogni spazio a fraintendimenti.
Definire il prezzo e le modalità di pagamento è, naturalmente, il cuore economico dell’accordo. Il corrispettivo può essere rateizzato, scontato del valore di eventuali permute o soggetto all’applicazione dell’IVA a seconda della qualifica soggettiva delle parti. Se entrambe agiscono come privati, l’imposta sul valore aggiunto non trova applicazione e il prezzo si considera comprensivo di oneri fiscali; se il venditore è un’impresa agricola o un rivenditore, allora occorrerà menzionare l’aliquota vigente per i beni usati, ricordando che per alcuni soggetti è ammessa la detrazione forfetaria ex articolo 34 del DPR 633/1972. In ogni caso, il codice civile permette di subordinare il trasferimento di proprietà al pagamento integrale del prezzo: inserire una clausola di riserva della proprietà ex articolo 1523 c.c. sarebbe superfluo se la consegna coincide con il saldo, ma può risultare utile quando si preveda il ritiro immediato e un frazionamento dei pagamenti.
Il momento in cui i rischi di perimento o di danneggiamento della macchina passano dal venditore all’acquirente dovrà risultare con assoluta chiarezza. La regola di default dell’articolo 1465 c.c., che sposta il rischio sul compratore dal momento della consegna, non sempre soddisfa le esigenze delle parti; se, ad esempio, il saldo avviene alcuni giorni prima del ritiro, è consigliabile specificare che la custodia temporanea resta ad esclusivo carico del venditore e che l’esposizione a eventi atmosferici rimane coperta dall’assicurazione del cedente. Tale accorgimento evita che si scateni una disputa sulla sorte di un bene depositato in un capannone andato in fiamme la notte prima del trasporto.
Tema delicato è quello delle garanzie. Nel commercio tra soggetti entrambi professionali o tra privati si può escludere la garanzia per vizi con la formula visto e piaciuto, sempre che il vizio non sia stato dolosamente occultato o riguardi qualità promesse. Quando però l’acquirente è un consumatore e il venditore è un professionista, entra in gioco la tutela inderogabile degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo. La direttiva europea 2019/771, recepita in Italia con il decreto legislativo 170/2021, consente di ridurre a dodici mesi la durata della garanzia per i beni usati, ma vieta di escluderla totalmente. Di conseguenza, la scrittura privata dovrà chiarire se l’acquirente operi o meno nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, altrimenti la clausola di esclusione verrà considerata nulla.
Il contratto non può ignorare la responsabilità extracontrattuale e le regole sulla clausola di manleva. L’articolo 1229 del codice civile sancisce la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave; pertanto una dizione che scarichi sul compratore ogni danno conseguente all’utilizzo del motocoltivatore deve essere temperata con un inciso che salvi la responsabilità in caso di difettosità notevolmente pericolose taciute dal venditore. Analogamente, se il macchinario non è dotato di dispositivi di sicurezza conformi all’allegato V del decreto legislativo 81/2008, la vendita a un’azienda agricola che impiegherà dipendenti potrebbe coinvolgere la responsabilità penale di chi ha ceduto un’attrezzatura non a norma. Di qui l’opportunità di inserire un paragrafo sulle condizioni di sicurezza, magari accompagnato dalla consegna del libretto d’uso e manutenzione originale o di una dichiarazione di conformità.
Il profilo fiscale merita una trattazione a parte. La scrittura privata di vendita rientra tra gli atti soggetti all’imposta di bollo fin da principio, nella misura fissa di sedici euro ogni quattro facciate o cento righe, come dispone l’articolo 1 della tariffa, parte II, allegata al DPR 642/1972. Quanto all’imposta di registro, l’obbligo di registrazione non scatta automaticamente: l’articolo 5, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro (DPR 131/1986) stabilisce la regola “in caso d’uso”, ossia solo quando l’atto venga prodotto a un ufficio pubblico o a un’autorità giudiziaria. Se, per cautela, le parti decidono di registrare comunque il contratto, l’operazione costerà l’imposta fissa di 200 euro indipendentemente dal prezzo. La decisione sulle spese va specificata, indicandone la ripartizione.
Anche la privacy trova spazio in un atto di compravendita. L’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 impone di informare la controparte sul trattamento dei dati personali e di acquisirne il consenso laddove i dati vengano archiviati o trasmessi a terzi, per esempio a un’assicurazione o a un consulente fiscale. Una clausola in cui la parte dichiara di avere ricevuto l’informativa e di autorizzare il trattamento per finalità contrattuali evita che il venditore o l’acquirente si trovino, mesi dopo, a dover giustificare la detenzione di copie di documenti d’identità.
Il foro competente rappresenta il sigillo finale dell’equilibrio contrattuale. Le parti possono convenire la competenza esclusiva del tribunale dove ha sede il venditore o dove si trova il bene, ma se l’acquirente è consumatore non è derogabile il foro di domicilio, secondo quanto dispone l’articolo 33, comma 2, lettera u, del Codice del Consumo. Non menzionare tale riserva espone la clausola a rilievi di nullità; pertanto conviene scrivere espressamente che la deroga non opera nei contratti B2C. A chi teme lungaggini processuali può venire in soccorso la clausola compromissoria, ma nel settore agricolo è ancora raro ricorrervi: l’arbitrato comporta costi iniziali che spesso eccedono il valore residuale di un motocoltivatore usato.
Un breve cenno va riservato alla consegna degli allegati. Fornire il libretto di manutenzione timbrato dal concessionario, le fatture dei tagliandi, la prova di eventuali revisioni straordinarie del motore o dell’impianto freni aumenta la solidità del contratto. Nel caso di macchine agricole ammortizzate da una cooperativa o da un’azienda, allegare la scheda d’inventario e il prospetto dei costi di gestione può facilitare al compratore la detraibilità o la deducibilità fiscale del bene. Tutti questi documenti, elencati nel testo e firmati per ricevuta dall’acquirente, diventano parte integrante del contratto ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile.
Se l’accordo prevede che il motocoltivatore sia consegnato munito di alcuni dispositivi opzionali, come la retromarcia assistita o il differenziale bloccabile, conviene descriverne lo stato d’uso e, se possibile, allegare qualche fotografia che certifichi l’effettiva presenza e il corretto montaggio. In un eventuale contenzioso, il giudice valuterà queste prove documentali con il medesimo valore di qualunque atto pubblico, giacché sono state richiamate nel contratto e sottoscritte dalle parti.
Esempio di Scrittura Privata Per Vendita Motocoltivatore
Di seguito è possibile trovare un esempio di scrittura privata vendita motocoltivatore.
Tra
Venditore
Sig./Soc. ____________________________________________
nato/a a ________________________________ il ________ C.F./P. IVA ____________________
residente/sede in ____________________________________________ Via/P.zza ________________ n. _____
(tel. ________ e-mail ____________________)
e
Acquirente
Sig./Soc. ____________________________________________
nato/a a ________________________________ il _________ C.F./P. IVA ____________________
residente/sede in ____________________________________________ Via/P.zza ________________ n. _____
(tel. ________ e-mail ____________________)
Premesse
Il Venditore è proprietario del seguente motocoltivatore:
• Marca __________________ Modello __________________ Tipo __________________
• Matricola telaio __________________ Anno di costruzione ________
• Potenza ______ kW Cilindrata ______ cc
• Accessori/attrezzature compresi: ________________________________________________
Il bene è libero da vincoli e non iscritto al P.R.A.; qualora rientri tra le macchine agricole soggette a denuncia UMA (Registro regionale macchine agricole ex art. 110 CdS e D.M. 20/05/2015), l’Acquirente si impegna a presentare la relativa pratica entro trenta giorni dal trasferimento.
Le Parti intendono procedere alla cessione alle condizioni seguenti.
Art. 1 – Oggetto
Il Venditore vende all’Acquirente, che accetta, il motocoltivatore descritto nelle premesse con gli accessori elencati.
Art. 2 – Prezzo e pagamento
Il prezzo complessivo è concordato in € ____________ (in lettere __________________________________).
L’Acquirente versa:
a) € ____________ a titolo di ___________ alla firma;
b) € ____________ a saldo mediante ______________________________ (es.: bonifico IBAN ________) entro il ____________.
Art. 3 – Consegna, trasferimento e rischi
La consegna avverrà presso __________________________ il _________________.
Il trasferimento di proprietà avviene con il pagamento integrale del prezzo; dal medesimo momento i rischi relativi al bene passano all’Acquirente. Se il ritiro materiale è differito, il Venditore manterrà la custodia senza oneri aggiuntivi e ne sopporterà i rischi fino alla consegna fisica.
Art. 4 – Dichiarazioni del Venditore
Il Venditore garantisce:
– la piena titolarità e l’assenza di diritti di terzi;
– la corrispondenza dei dati identificativi;
– il regolare mantenimento e il corretto funzionamento al momento della consegna, salvo normale usura.
Art. 5 – Garanzia per vizi
Le Parti convengono che il bene è venduto nello stato di fatto in cui si trova (“visto e piaciuto”), con esclusione della garanzia ex art. 1490 c.c. quando l’Acquirente non riveste la qualifica di consumatore.
Qualora l’Acquirente sia consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005, restano ferme le garanzie legali inderogabili degli artt. 128-135-septies Codice del consumo (durata 12 mesi per bene usato). In ogni caso resta ferma la responsabilità del Venditore per vizi dolosamente occultati o per mancanza di qualità promesse.
Art. 6 – Responsabilità post vendita
Dal momento della consegna l’Acquirente assume ogni responsabilità d’uso, impegnandosi a rispettare le norme di sicurezza e a curare la manutenzione ordinaria. L’esonero da responsabilità del Venditore non opera nei limiti di cui all’art. 1229 c.c. in caso di dolo o colpa grave.
Art. 7 – Spese fiscali e contrattuali
La presente scrittura sconta imposta di bollo di 16 € ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righe (art. 1 Tariffa – Parte II, DPR 642/1972).
La registrazione è dovuta solo in caso d’uso, con imposta fissa di 200 € (art. 5, co. 2, DPR 131/1986).
Le spese di bollo e, se necessario, di registrazione sono a carico ______________________________ (barrare: Venditore / Acquirente / 50 % ciascuno).
Art. 8 – Foro competente e legge applicabile
Per le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di ____________________, salvo che l’Acquirente sia consumatore, nel qual caso prevale il foro del luogo di residenza ex art. 33, co. 2-u, Codice del consumo. Si applica la legge italiana.
Art. 9 – Privacy
Le Parti dichiarano di aver ricevuto informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 e autorizzano il trattamento dei dati per finalità contrattuali.
Letto, confermato e sottoscritto, con specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., delle clausole nn. 3, 4, 5, 6 e 8.
[Luogo] ____________, [Data] ______________________
Il Venditore ______________________
L’Acquirente ______________________
(Allegati: documenti d’identità; libretti manutenzione; eventuali fatture di interventi; modulo denuncia UMA se necessario.)
Fac Simile Scrittura Privata Per Vendita Motocoltivatore Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello scrittura privata per vendita motocoltivatore da scaricare. Il modulo scrittura privata per compravendita motocoltivatore compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile scrittura privata per vendita motocoltivatore può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Scrittura Privata Per Vendita Motocoltivatore PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile scrittura privata compravendita motocoltivatore PDF editabile.