In questa pagina è possibile trovare un fac simile approvazione specifica clausole vessatorie da scaricare e compilare.
Indice
Approvazione Specifica Clausole Vessatorie
L’art. 1341 del codice civile stabilisce che Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
L’art. 1343 del codice civile stabilisce che Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Questo significa che l’accettazione delle clausole vessatorie deve avvenire mediante approvazione specifica in forma scritta. Se non specificamente approvate, esse sono inefficaci nei confronti della parte a cui danno potrebbero operare.
Sono clausole vessatorie quelle in materia di
-responsabilità
-facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione
-decadenze sancite a carico dell’altro contraente
-restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi
-tacita proroga o rinnovazione del contratto
-clausole compromissorie
-deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria
Nelle intenzioni del legislatore, la richiesta di una specifica sottoscrizione per alcune clausole particolarmente sbilanciate a favore del predisponente ha lo scopo di attirare l’attenzione del contraente debole. Questi, accettando in blocco le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall’altra parte, potrebbe non prestare la dovuta attenzione a quelle clausole che aggravano la sua posizione rispetto a quanto previsto dalla disciplina legale del contratto.
Per tale motivo, è stato introdotto un meccanismo di “doppia sottoscrizione”: con la prima, il contraente aderente accetta il contenuto delle condizioni generali del contratto non vessatorie; con la seconda, apposta in maniera specifica, approva le clausole vessatorie.
La necessità di una sottoscrizione specifica per le clausole vessatorie non ammette sostituti. Pertanto, se il contraente aderente produce il documento contrattuale in giudizio, ciò non è sufficiente a sanare la mancanza della sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie. Queste ultime, infatti, a differenza delle altre condizioni generali, rimangono prive di effetto. Allo stesso modo, se le clausole vessatorie non sono state sottoscritte, non rileva che l’aderente ne fosse comunque a conoscenza; mentre, una volta che siano state sottoscritte, non è possibile sostenere la loro inefficacia dimostrando che l’aderente non ne conoscesse il contenuto. La giurisprudenza ritiene che la sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie implichi una conoscenza completa del loro contenuto, rendendo superflua qualsiasi ulteriore indagine su tale conoscenza.
Stabilito che la doppia sottoscrizione è indispensabile per la validità delle clausole vessatorie, e che non è sufficiente un’unica sottoscrizione in calce al contratto, è opportuno esaminare le modalità con cui questo requisito può considerarsi soddisfatto. A tal proposito, è consolidato il principio secondo cui non è necessaria una firma distinta per ciascuna clausola vessatoria: una singola sottoscrizione è sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purché siano chiaramente individuate.
Risulta evidente che non è necessario riportare integralmente il testo delle clausole vessatorie prima della sottoscrizione, è sufficiente che essa sia posta dopo un’indicazione idonea a richiamare l’attenzione del contraente sulle clausole vessatorie presenti nel contratto. Rimane aperta la questione se tale indicazione debba includere una sintesi del contenuto delle clausole vessatorie oppure se sia sufficiente un richiamo al numero della clausola. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’onere formale sia soddisfatto quando l’aderente sottoscrive una dichiarazione autonoma di accettazione delle clausole vessatorie, individuate attraverso il loro numero o una descrizione sintetica del contenuto.
Esempio di Approvazione Specifica Clausole Vessatorie
Di seguito è possibile trovare un esempio di approvazione specifica clausole vessatorie.
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sig. [cognome e nome] approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole,
dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:
1)………………………
2)………………………
3)………………………
Modello Approvazione Specifica Clausole Vessatorie Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di approvazione specifica clausole vessatorie da scaricare. Il modulo approvazione specifica clausole vessatorie compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile approvazione specifica clausole vessatorie può essere convertito in PDF o stampato.