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Indice
Esempio Convenzione con Banche
Di seguito è possibile trovare un esempio di convenzione con banche.
Spett.li
BANCA 1
Via ………….. Località
BANCA 2
Via ………….. Località
BANCA 3
Via ………….. Località
Egregi Signori,
Oggetto: Convenzione con le Banche
ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi per proporVi quanto segue:
CONVENZIONE CON LE BANCHE
tra
A. Società 1 con sede legale in … (…), Via …, capitale sociale di Euro …, codice fiscale e partita
IVA n. …., iscritta al Registro delle Imprese di …. al n. …., R.E.A. n. …., in persona del suo
legale rappresentante …………, munito dei necessari poteri (di seguito “Società”), che agisce
anche promettendo, ai sensi e agli effetti dell’art. 1381 c.c., il fatto delle società da essa
direttamente o indirettamente controllate e/o collegate (di seguito il “Gruppo”);
E
B. Banca 1, con sede legale in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese di [•] al n. [•], Capogruppo del Gruppo bancario [•] iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [•], munito dei necessari poteri che sono
allegati al presente Accordo sub F (di seguito “Banca 1”);
C. Banca 2, con sede legale in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese di [•] al n. [•], Capogruppo del Gruppo bancario [•] iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [•], munito dei necessari poteri che sono
allegati al presente Accordo sub G (di seguito “Banca 2”);
D. Banca 3, con sede legale in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese di [•] al n. [•], Capogruppo del Gruppo bancario [•] iscritto all’Albo dei
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Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [•], munito dei necessari poteri che sono
allegati al presente Accordo sub H (di seguito “Banca 3”);
Le società elencate ai punti da B a D sono di seguito collettivamente definite come “Banche” e
ciascuna, singolarmente, come “Banca”.
Tutte le parti di questo Accordo sono anche definite collettivamente come “Parti” o, singolarmente,
come “Parte”.
PREMESSO CHE
(A) alla data del ………….. l’esposizione del Gruppo verso le Banche (di seguito l’“Esposizione”), in
virtù di diverse forme di contratti di finanziamento (di seguito i “Finanziamenti”), era quella
analiticamente dettagliata per ciascuna Banca nell’Allegato A;
(B) la Società ha predisposto un piano di ristrutturazione e di rafforzamento patrimoniale e
finanziario finalizzato a conseguire il riequilibrio economico-finanziario e il superamento della
fase di temporanea difficoltà finanziaria (di seguito il “Piano Finanziario”);
(C) nell’ambito del Piano Industriale e Finanziario la Società ha richiesto alle Banche la conferma
degli affidamenti in essere alla data del ….. e l’integrazione degli stessi nei termini indicati
nell’Allegato B;
(D) sulla base del Piano Industriale e Finanziario, tenuto altresì conto della moratoria e del
riscadenziamento dell’indebitamento finanziario esistente verso le Banche ai termini ed alle
condizioni previsti nel presente Accordo, la Società ritiene che il Gruppo sarà in grado – nel
dare attuazione al Piano Finanziario – di far fronte con regolarità ai suoi impegni nei confronti
degli “altri” creditori, diversi dalle Banche;
(E) le Banche, ritenendo che il Piano Industriale e Finanziario ed il presente Accordo possano
costituire il ragionevole presupposto per il riequilibrio economico-finanziario della Società,
esprimono la propria adesione alla definizione dei nuovi termini e condizioni dei Finanziamenti
di cui al presente Accordo.
Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
1. PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.2 Nel presente Accordo i termini con l’iniziale maiuscola hanno il seguente significato attribuito
loro accanto, ove non diversamente specificato:
“Accordo” indica la presente Convenzione.
“Atto di Disposizione” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in
blocco, vendita forzata, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o
indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di
diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno, usufrutto o diritto reale) su
un bene o su un complesso di beni.
“Banca Agente” indica [·], così come nominata ai sensi della Convenzione Interbancaria.
“Condizione Risolutiva” significa la condizione risolutiva dei Contratti di Finanziamento
indicata all’Articolo [·] (“Risoluzione dei Finanziamenti”).
“Contratti di Finanziamento” significa i contratti ai sensi dei quali sono stati concessi i
Finanziamenti.
“Convenzione Interbancaria” significa la convenzione interbancaria sottoscritta in data
odierna dalle Banche, ai sensi della quale tra l’altro le stesse hanno nominato la Banca Agente.
“Data di Riferimento” indica il [·].
“Effetto Pregiudizievole Significativo” indica:
(a) un deterioramento significativo concernente le condizioni finanziarie, patrimoniali e/o
reddituali della Società e/o del Gruppo nel suo complesso; ovvero
(b) il caso in cui la Società non sia nella condizione di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni nei confronti delle Banche; ovvero
“Evento” indica uno qualsiasi degli eventi risolutivi indicati dall’Articolo [·] (“Lista degli Eventi
Risolutivi”).
“Evento Potenziale” significa un qualsiasi evento che sulla base delle ragionevoli conoscenze
del momento possa dare ragionevolmente luogo (con il trascorrere del tempo, l’invio di una
comunicazione, la determinazione della gravità relativa all’inadempimento di una qualsiasi
obbligazione prevista dal relativo contratto, nei limiti qui previsti, ovvero una combinazione
degli stessi) ad un Evento.
“Finanziamenti Chirografari” significa congiuntamente i Finanziamenti Chirografari a Breve
e i Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine.
“Gruppo” significa la Società e le altre società da questa direttamente o indirettamente
controllate che – ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 – rientrano nel perimetro
di consolidamento della Società e le società collegate alla Società ai sensi dell’art. 2359, comma
3, c.c..
“Immobili” indica gli immobili …– così come riportati nell’Allegato [·] – ipotecati a favore di
[·] a garanzia dei Finanziamenti Ipotecari, come definiti all’Articolo [·] che segue, erogati da
Banca [·] medesima.
“Indebitamento Finanziario” indica (A) qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non
liquida e/o esigibile, relativa (i) a finanziamenti i cui pagamenti (per capitale, interessi ed
accessori) non siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti
alle Banche; (ii) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento (incluso lo
sconto, il factoring, le cessioni di crediti commerciali, l’anticipo s.b.f. e/o di ricevute bancarie o
altre forme di credito c.d. autoliquidante), indipendentemente dalla forma tecnica in cui il
medesimo possa essere stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto
effettuata dalle parti, incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni
finanziarie (ivi incluse l’emissione di obbligazioni, anche convertibili, e di strumenti di debito), il
tutto ad esclusione di quelle forme di finanziamento i cui pagamenti (per capitale, interessi ed
accessori) siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti alle
Banche; (iii) agli obblighi di manleva e/o regresso e/o rivalsa assunti e/o gravanti in relazione
a impegni di firma emessi da terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia;
(iv) ai canoni di locazione finanziaria a scadere ed al corrispettivo dovuto per l’acquisto del
bene in caso di esercizio del diritto di opzione; (v) alle garanzie ed agli impegni di ogni genere
verso terzi iscritti o iscrivibili nei conti d’ordine che daranno o potranno dare luogo ad un
esborso di denaro; e (vi) finanziamenti soci i cui pagamenti (per capitale, interessi ed
accessori) non siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti
alle Banche; nonché (B) le cessioni pro-soluto di crediti commerciali, anche nel contesto di
operazioni di finanza straordinaria.
“Indebitamento Finanziario Netto” significa, con riferimento al Gruppo, l’importo pari alla
somma degli ammontari corrispondenti alle seguenti voci:
(i) l’Indebitamento Finanziario; meno
(ii) le disponibilità liquide come descritte nei dettagli di cui ai nn. 1), 2) e 3) del capitolo
n. IV “Disponibilità liquide” della voce C) della componente “ATTIVO” di cui all’art.
2424 c.c. purché non soggette a Vincoli, comprendendosi nelle disponibilità liquide
anche i titoli di Stato di paesi appartenenti alla Zona A ai sensi delle Istruzioni di
Vigilanza per le Banche (emanate con Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21
aprile 1999, così come successivamente modificate), altri titoli obbligazionari quotati
aventi un rating non inferiore a AA ed altri strumenti di impiego temporaneo di
liquidità a breve (quali, ad esempio, i fondi monetari) (sempre purché non soggetti a
Vincoli) (complessivamente la “Liquidità”).
“Leggi” indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni,
statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziali, arbitrali,
amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o
avente efficacia sul soggetto nei confronti del quale tale parola viene utilizzata; e “Legge”
significa ciascuna di esse.
“Margine Operativo Lordo” indica [l’importo risultante dalla somma algebrica delle seguenti
voci iscritte nel conto economico ai sensi dell’art. 2425 c.c.: “valore della produzione” – “costi
della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” – “costi della produzione
per servizi” – “costi della produzione per godimento di beni di terzi” – “costi della produzione
per il personale” – “variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci” – “oneri diversi di gestione.]
“Parti Correlate” ha il significato di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/2064231 del 30
settembre 2002.
“Principi Contabili” indica i principi contabili fissati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri o, in mancanza dei medesimi, quelli fissati
dall’I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee).
“Procedure Concorsuali” indica (i) il fallimento o le procedure concorsuali affini, inclusi a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la
liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, altre procedure aventi finalità e/o
effetti analoghi e (ii) le procedure concorsuali previste da normative estere aventi finalità e/o
effetti analoghi.
“Società di Revisione” significa [·] ovvero la diversa società di revisione, scelta tra [·], che la
Società dovesse incaricare in sostituzione della prima.
“Società Rilevanti” significa (A) la Società, Società C, Techgroup e Misuna.; e (B) ciascuna
società del Gruppo (i) che abbia un fatturato annuo superiore a Euro [·]; ovvero (ii) le cui
componenti dell’ “ATTIVO” così come descritte dall’art. 2424 c.c. abbiano un valore
complessivamente superiore ad Euro [·].
“Vincoli” indica:
(a) in relazione agli immobili, ogni ipoteca, privilegio o pignoramento che dia luogo a
trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli;
(b) in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società e/o da altre società del Gruppo,
ogni diritto di pegno;
(c) in relazione a somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (così come descritti
nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58), ogni diritto di pegno (anche
nella forma di pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 c.c.), deposito vincolato o garanzia
anche rotativa a garanzia di crediti;
(d) in relazione agli altri beni mobili detenuti dalla Società e/o dalle sue controllate e/o
collegate italiane e dalle società estere del Gruppo che siano, di tempo in tempo, affidate
da una delle Banche o da società controllate dalle Banche, ogni diritto di pegno o
privilegio a garanzia di crediti di natura finanziaria.
“Vincoli Ammessi” indica:
(a) ogni Vincolo esistente alla data di conclusione del presente Accordo;
(b) ogni Vincolo costituito ai sensi del o risultante o ammesso dal presente Accordo;
(c) ogni Vincolo derivante dalla Legge, ad esclusione dei Vincoli derivanti da qualsiasi
violazione delle disposizioni di Legge e/o da qualsiasi omissione da parte della Società o
di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo;
(d) eventuali restrizioni relative al trasferimento di azioni risultanti dallo statuto della
Società;
(e) ogni Vincolo che derivi o che possa derivare da precedenti impegni assunti dalla Società
e\o da società del Gruppo, purché sia stato rappresentato per iscritto alle Banche prima
della data odierna;
(f) ogni Vincolo sugli immobili che al momento della conclusione del presente Accordo sono
di proprietà delle società estere del Gruppo.
2. NUOVI TERMINI E CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI
La Società e le Banche, ciascuna singolarmente con riferimento alla propria esposizione indicata
nell’Allegato A, assumono reciprocamente e, per quanto riguarda le Banche, l’una nei confronti
dell’altra, in via irrevocabile, tutti gli obblighi di cui al presente articolo. Ogni impegno assunto
dalle Banche ai sensi del presente Accordo va riferito a ciascuna Banca interessata; pertanto, gli
impegni previsti dal presente Accordo sono assunti dalle Banche senza vincolo di solidarietà nei
confronti della Società.
Fermo restando quanto previsto dagli Articoli 6 e 13 del presente Accordo, nonché, in relazione
ai Finanziamenti Ipotecari, quanto previsto al successivo Articolo 2.6, in relazione al
Finanziamento Garantito Banca 2, quanto previsto al successivo Articolo 3, e in relazione ai
Finanziamenti Chirografi quanto previsto al successivo Articolo 2.5, nel periodo intercorrente tra
la data odierna ed il [·] (di seguito, il “Periodo di Standstill”), le Banche si impegnano a (i)
non esigere il pagamento di quanto dovuto in linea capitale alla Data di Riferimento in base a
tutti i Finanziamenti Chirografari (eccezion fatta per gli importi dovuti ai sensi del successivo
Articolo 2.5), e (ii) mantenere in essere gli affidamenti dei Finanziamenti Autoliquidanti e gli
Affidamenti Factoring nei limiti infra stabiliti all’Articolo 2.1.
Al termine del Periodo di Standstill l’impegno di cui al paragrafo che precede verrà meno e le
Banche potranno esercitare i diritti loro spettanti in base agli originari Contratti di Finanziamento
(ivi incluso il diritto al pagamento dei finanziamenti esigibili in quanto scaduti ai sensi dei loro
originari termini ed il diritto di recedere dagli affidamenti a revoca) senza limitazioni di sorta,
salvo diverso accordo che dovesse essere raggiunto fra la Società e le Banche prima del 31
dicembre 2007, manifestando sin d’ora quest’ultime la loro disponibilità a considerare eventuali
ipotesi di riscadenziamento del rimborso dei Finanziamenti compatibili con il merito creditizio
della Società sempre che le condizioni economico-finanziarie e le prospettive reddituali del
Gruppo consentano di ritenere la fase di temporanea difficoltà finanziaria definitivamente
superata e il riequilibrio economico finanziario conseguito.
2.1 Finanziamenti autoliquidanti s.b.f.
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13 del presente Accordo, i Finanziamenti
autoliquidanti salvo buon fine (di seguito i “Finanziamenti Autoliquidanti”) vengono
disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
2.1.1 l’importo affidato dei Finanziamenti Autoliquidanti (analiticamente dettagliato per
ciascuna Banca all’Allegato [·]) si riduce a complessivi Euro [·] (l’“Affidamento per
Autoliquidante”), e in tale ridotto importo viene confermato dalle Banche sino alla
data del [·];
2.1.2 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Autoliquidanti dalla data del [·] fino alla
data del [·] sarà pari al tasso [·], base divisore [·], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due)
giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse
mensile, aumentato di [·] basis points;
2.1.3 ad eccezione di quanto previsto nei precedenti Articoli 2.1.1 e 2.1.2, le Banche si
impegnano a mantenere e confermare tutte le altre condizioni dei contratti aventi ad
oggetto la concessione dei Finanziamenti Autoliquidanti in vigore alla data del [·]
(data di presentazione alle Banche del Piano Industriale e Finanziario), fatte salve
quelle eventuali modifiche a dette condizioni che dovessero intervenire a livello
generale (e.g. ABI), ferma restando che ciascuna Banca potrà respingere quei crediti
commerciali che non risultassero, o quelli la cui documentazione non risultasse,
regolare o di loro gradimento;
2.1.4 su richiesta della Società e/o delle altre società del Gruppo le Banche valuteranno ai
fini dell’utilizzo dei Finanziamenti Autoliquidanti, nell’osservanza delle rispettive
politiche di credito e delle loro capacità operative nei paesi interessati, anche eventuali
crediti commerciali delle controllate estere (esclusi quelli infra-gruppo), fermo
restando che potranno respingere quelli che non risultassero, o quelli la cui
documentazione non risultasse, regolare o di loro gradimento.
2.2 Affidamenti per operazioni di factoring
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, gli affidamenti per operazioni di
factoring pro soluto e con cessione regolarmente notificata ai debitori da parte di [·] (di seguito
gli “Affidamenti Factoring”) vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
2.2.1 mantenimento degli Affidamenti Factoring per un importo complessivo di Euro [·] sino
alla data del [·], nei termini ed alle condizioni contrattuali pattuite tra [·] e le società
del Gruppo, ferma restando la facoltà di [·] medesima di accogliere crediti in cessione
pro solvendo;
2.2.2 il tasso di interesse annuale degli Affidamenti Factoring dalla data del [·] fino alla data
del [·] sarà pari al tasso [·], base divisore [·], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni
lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse, aumentato
di [·] basis points;
2.2.3 ad eccezione di quanto previsto nei precedenti Articoli 2.2.1 e 2.2.2 e fermo quanto
previsto dal successivo Articolo 2.2.4, [·] si impegna a mantenere e confermare tutte
le pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto la concessione degli Affidamenti Factoring
e la disciplina degli interventi factoring in vigore alla data [·] (data di presentazione
alle Banche del Piano Industriale e Finanziario);
2.2.4 in considerazione della particolare natura degli Affidamenti Factoring per operazioni di
factoring pro soluto resta ferma, come pattuito contrattualmente, la facoltà di [·] di
modificare le condizioni economiche, diverse da quelle stabilite al precedente Articolo
2.2.2, con le società del Gruppo rispetto a quelle in essere con le medesime alla data
del [·].
2.3 Finanziamenti chirografari a breve termine
Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 2.5, 6 e 13 del presente Accordo, i
Finanziamenti chirografari a breve termine, pari alla Data di Riferimento a complessivi Euro [·]
(di seguito i “Finanziamenti Chirografari a Breve”), vengono disciplinati dai seguenti
termini e condizioni:
2.3.1 gli affidamenti vengono allineati all’utilizzo in essere alla Data di Riferimento;
2.3.2 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Chirografari a Breve a partire dal [·]
sarà pari al tasso [·], base divisore [·], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni
lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse, aumentato
di [·] basis points;
2.3.3 gli interessi sui Finanziamenti Chirografari a Breve verranno corrisposti
semestralmente, alla fine dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno a partire dal [·];
2.3.4 ogni rimborso dei Finanziamenti Chirografari a Breve, inclusi quelli effettuati ai sensi
del successivo Articolo 2.5, andrà a riduzione dell’esposizione e degli affidamenti in
essere senza ricreare disponibilità per ulteriori utilizzi.
2.4 Finanziamenti chirografari a medio/lungo termine
Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 2.5, 6 e 13 del presente Accordo, i
Finanziamenti chirografari a medio/lungo termine, pari alla Data di Riferimento a complessivi
Euro [·] (di seguito i “Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine”), vengono
disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
2.4.1 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine
sarà pari a partire dal [·] al tasso [·], base divisore [·], rilevato dal Sole 24 Ore 2
(due) giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di
interesse, aumentato di [·] basis points;
2.4.2 gli interessi sui Finanziamenti Chirografari a Medio Lungo Termine verranno corrisposti
semestralmente alla fine dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, a partire dal [·];
2.5 Rimborso parziale dei Finanziamenti Chirografari
Un importo complessivo di Euro [·] verrà rimborsato dalla Società alle Banche creditrici dei
Finanziamenti Chirografari (ad eccezione di quelle appartenenti al gruppo bancario Banca 1)
come segue: (a) Euro [·] alla data del [·]; e (b) Euro [·], rivenienti, almeno in parte, dalla
cessione del ramo d’azienda “[·]” e a condizione che l’Atto di Disposizione del ramo d’azienda
“[·]” sia stato perfezionato entro il [·], in rate semestrali di pari importo a partire dal [·] e fino
al [·], con costituzione da parte della Società (i) al momento dell’incasso del prezzo di cessione
del ramo d’azienda “[·]”, di pegno irregolare delle somme così incassate a favore e presso
ciascuna Banca creditrice dei Finanziamenti Chirografari per un importo pari alla quota di
rimborso degli Euro [·] ad essa dovuto ovvero, (ii) nel caso di pagamento dilazionato del prezzo
di cessione, mediante costituzione in pegno, al momento di conclusione dell’Atto di Disposizione,
del credito della Società al pagamento delle rate di prezzo; restando inteso che, qualora la
Società, nonostante il rispetto del suo impegno di cui al successivo Articolo 10.22, non sia
riuscita a perfezionare l’Atto di Disposizione del ramo d’azienda “[·]” entro il [·], i termini e le
scadenze per il pagamento del suddetto importo di Euro [·] saranno negoziati in buona fede fra
la Società e le Banche entro il [·] tenendo conto della situazione economico-finanziaria del
Gruppo. Tutti gli importi rimborsati ai sensi del presente Articolo 2.5 dovranno essere pagati a
favore di ciascuna delle Banche creditrici dei Finanziamenti Chirografari (ad eccezione di quelle
appartenenti al gruppo bancario Banca 1) in proporzione alla percentuale di Esposizione da
ciascuna vantata in relazione ai soli Finanziamenti Chirografari (così rettificata in modo da non
tenere conto dell’esposizione chirografaria delle banche del gruppo Banca 1).
2.6 Finanziamenti a medio/lungo termine garantiti da ipoteche e privilegi
I Finanziamenti a medio/lungo termine erogati da Banca 1 alla Società ed, in parte, in solido alla
Società ed a Società [·] (nonché a [·] con sede legale in [·], Via [·], capitale sociale di Euro [·]
interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. [·], iscritta al Registro delle Imprese di [·],
R.E.A. n. [·] ) e garantiti da ipoteche e da privilegi, ammontanti alla Data di Riferimento a
complessivi Euro [·] (di seguito i “Finanziamenti Ipotecari”), fermi restando i termini
originari qui non espressamente abrogati, a parziale modifica in tema di loro restituzione – la
quale modifica non riveste comunque carattere novativo, per espresso riconoscimento delle
Parti – vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
2.6.1 fermo restando il regolare pagamento delle rate, per capitale e interessi, di rimborso
dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista accordata dalla Banca
[·] secondo i piani di ammortamento previsti nei relativi contratti di finanziamento,
Banca 1 accetta di riscadenziare i piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari
erogati con utilizzo della provvista ordinaria secondo quanto previsto nell’Allegato
2.6.1 (invece che secondo quelli originariamente previsti indicati all’Allegato 2.6.1-bis);
2.6.2 a tal fine la Società e la Società [·] – quest’ultima in caso di acquisto degli Immobili
ovvero, se successivo, alla data di detto acquisto con accollo non liberatorio del debito
ipotecario – essendo obbligate al pagamento di tutte le rate di ammortamento relative
ai Finanziamenti Ipotecari, si impegnano a stipulare entro il [·] con Banca 1, a proprie
spese, i rogiti notarili necessari per la modifica dei piani di ammortamento dei
Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista ordinaria, nonché ad
eseguire le conseguenti formalità presso i Pubblici Registri;
2.6.3 il tasso di interesse dei Finanziamenti Ipotecari rimarrà invariato rispetto a quello
previsto nei singoli contratti aventi ad oggetto la concessione di tali finanziamenti;
2.6.4 le ipoteche iscritte sugli Immobili ed i privilegi speciali trascritti sui beni mobili a favore
di Banca 1 a garanzia dei Finanziamenti Ipotecari vengono pienamente mantenute/i,
conservate/i e confermate/i nei loro gradi originari, dandosi atto le Parti che le
pattuizioni qui previste non hanno carattere novativo;
2.6.5 oltre a quanto previsto nei singoli contratti dei Finanziamenti Ipotecari, il Banca 1 avrà
il diritto di risolvere i suddetti contratti dei Finanziamenti Ipotecari, potendone esigere
l’integrale rientro (i) in caso di mancato pagamento per intero di anche uno solo degli
importi da versarsi di cui al precedente Articolo 2.6.1, come riportati nell’Allegato
2.6.1, nonché (ii) in caso di mancata stipulazione da parte della Società e/o Società
[·], per quanto le compete, dei rogiti notarili necessari per la modifica dei piani di
ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista
ordinaria, nei modi e nei tempi previsti al precedente Articolo 2.6.1, (iii) in caso di
mancato tempestivo pagamento da parte della Società di quanto dovuto per interessi,
capitale e\o ad altro titolo ai sensi dei Finanziamenti (diversi dai Finanziamenti
Ipotecari), (iv) per le ragioni di cui al successivo Articolo 13, (v) in caso di
proposizione da parte di una o più Banche, anche successivamente alla risoluzione o
alla scadenza del presente Accordo, di iniziative giudiziarie nei confronti di Società e/o
di altre società debitrici del Gruppo;
3. FINANZIAMENTO GARANTITO A MEDIO/LUNGO TERMINE
3.1 Il Finanziamento garantito a medio lungo termine erogato da Banca 2, pari alla Data di
Riferimento a complessivi Euro [·] (il “Finanziamento Garantito BANCA 2”), verrà
rimborsato alla scadenza del [·] prevista nel relativo contratto in vigore alla data di
sottoscrizione del presente Accordo, con contestuale liberazione del pegno sui titoli a garanzia
dello stesso.
3.2 Il tasso di interesse del Finanziamento Garantito Banca 2 rimarrà invariato rispetto a quello
previsto nei singoli contratti aventi ad oggetto la concessione di tali finanziamenti in vigore alla
data di sottoscrizione del presente Accordo.
3.3 Banca 2 avrà il diritto di risolvere il contratto relativo al Finanziamento Garantito Banca 2 (in
aggiunta ai diritti ivi previsti): (i) in caso di mancato pagamento integrale alle scadenze ivi
previste di anche una sola delle rate interessi, nonché (ii) per le ragioni di cui al successivo
Articolo 13.
4. CREDITI DI FIRMA
4.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, le Banche si impegnano con il
presente Accordo a mantenere e confermare le garanzie in qualsiasi forma concesse a terzi
nell’interesse della Società e\o di società del Gruppo, analiticamente dettagliate nell’Allegato
4.1, alle condizioni in base alle quali sono state concesse e a mantenere e confermare l’importo
dei c.d. crediti di firma per garanzie di natura commerciale concessi alla Società e\o alle società
del Gruppo alla data del [·], anch’essi analiticamente dettagliati nell’Allegato 4.1, purchè il
nuovo credito garantito abbia la stessa natura e il medesimo profilo di rischio di quello
precedentemente garantito.
4.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, la Società potrà richiedere alle sole
Banche indicate nell’Allegato 4.2 di concedere a terzi nuove garanzie bancarie nell’interesse della
Società e/o di altre società del Gruppo (in quest’ultimo caso con controgaranzia anche della
Società) nei limiti degli importi analiticamente indicati per ciascuna Banca nell’Allegato 4.2.
5. MANCANZA DI EFFETTO NOVATIVO
Le Parti si danno atto e convengono che nessuna delle previsioni del presente Accordo
costituisce, né può essere interpretata come, novazione delle obbligazioni in essere ai sensi dei
Finanziamenti e in ogni caso, per quanto occorrer possa, convengono di confermare tutte le
garanzie reali e personali dei Finanziamenti, le quali continueranno ad avere effetto e saranno
in ogni caso mantenute, confermate e conservate nel loro grado originario.
6. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO
6.1 Si renderà dovuto – siccome scaduto ed esigibile – da parte della Società e delle altre società
del Gruppo alle Banche secondo le modalità previste dall’Articolo 6.2 del presente Accordo a
titolo di rimborso anticipato obbligatorio dei Finanziamenti Chirografari (con esclusione delle
Banche facenti parte del gruppo bancario Banca 1 per il caso sub Articolo 6.1(b)) un importo
pari ad ogni ammontare derivante da, rinveniente da, o corrispondente al valore di:
(a) 60% dell’ammontare del corrispettivo (al netto delle imposte indirette direttamente
applicabili all’atto e dei costi e oneri direttamente connessi all’Atto di Disposizione e di
quanto dovuto ai creditori assistiti da garanzia reale gravante sui beni oggetto dell’Atto
di Disposizione de quo, e, nel caso di società estere, di quanto sia eventualmente già da
destinarsi a rimborso del loro Indebitamento Finanziario in forza di accordi in essere alla
data odierna e delle eventuali esigenze finanziarie di cassa della società estera, sempre
che di ciò sia fornita evidenza ragionevolmente soddisfacente per le Banche) di ogni Atto
di Disposizione (ad eccezione della vendita degli Immobili a Società [·] e del ramo
d’azienda “[·]”) di aziende, di rami d’azienda o di altri cespiti, o di partecipazioni in
società del Gruppo (ad eccezione degli Atti di Disposizione (i) compiuti da società del
Gruppo controllate dalla Società a favore della Società e/o di altre società del Gruppo
direttamente controllate dalla Società; oppure (ii) compiuti da società del Gruppo non
direttamente controllate dalla Società a favore di altre società del Gruppo non
direttamente controllate dalla Società; (iii) compiuti da società del Gruppo in jointventure con terzi), qualora (avuto riguardo al maggior importo tra il valore di bilancio
delle attività dismesse e il loro corrispettivo): (a) il valore per singola operazione sia
superiore a Euro [·]; ovvero (b) il valore complessivo dei suddetti Atti di Disposizione
compiuti nel corso dei sei mesi precedenti abbia superato Euro [·], fermo restando che
in tale secondo caso l’importo da rimborsare anticipatamente sarà pari al corrispettivo
percepito per tutti gli Atti di Disposizione compiuti nei suddetti sei mesi (esclusi quelli che
abbiano superato singolarmente la soglia di cui al precedente punto (a)) e che dal giorno
di tale superamento inizierà a decorrere un nuovo periodo di sei mesi;
(b) 80% dell’ammontare dei proventi (al netto delle imposte indirette direttamente
applicabili all’atto, dei costi e oneri direttamente connessi all’Atto di Disposizione e dei
pagamenti già effettuati ai sensi del precedente Articolo 2.5) derivanti da un Atto di
Disposizione avente ad oggetto il ramo d’azienda “[·]”.
6.2 Tutti gli importi scaduti ed esigibili ai sensi del precedente Articolo 6.1 dovranno essere pagati a
favore di ciascuna delle Banche in proporzione alla percentuale di Esposizione da ciascuna
vantata in relazione ai soli Finanziamenti Chirografari.
6.3 Qualora una Banca abbia erogato sia Finanziamenti Chirografari a Breve che Finanziamenti
Chirografari a Medio/Lungo Termine, i pagamenti effettuati ai sensi del precedente Articolo 6.2
saranno destinati al rimborso pro quota delle due tipologie di Finanziamento.
6.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dal verificarsi di ognuna delle circostanze indicate al
precedente Articolo 6.1, senza bisogno di alcuna richiesta, atto di messa in mora o notifica, la
Società e/o le altre società del Gruppo dovranno pagare alle Banche gli importi scaduti ed
esigibili oggetto di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell’Articolo 6 (“Rimborso anticipato
obbligatorio”) del presente Accordo.
6.5 Gli importi rimborsati anticipatamente dalla Società ai sensi dell’Articolo 6.1, una volta percepiti
dalle Banche, saranno imputati nell’ordine che segue:
(a) in primo luogo, al rimborso delle spese ed accessori dovuti dalla Società;
(b) in secondo luogo, al pagamento degli interessi (inclusi gli interessi di mora); e
(c) in terzo luogo, al rimborso dei Finanziamenti Chirografari in essere, restando inteso che
nel caso sub Articolo 6.1(b) i fondi saranno imputati a pagamento delle rate di cui al
precedente Articolo 2.5 aventi scadenza più prossima.
6.6 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6 (“Rimborso
anticipato obbligatorio”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Società e/o dalle
altre società del Gruppo.
7. DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Società rende alle Banche le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 7 con
riferimento alla Società stessa e alle altre società del Gruppo e dà atto che le Banche hanno
sottoscritto il presente Accordo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie
siano vere e corrette e complete alla data di sottoscrizione dello stesso (salvo per quelle per le
quali sia espressamente prevista una diversa data di riferimento).
7.1 Assenza di Procedimenti Significativi
Nessuna azione o procedimento (incluse quelle cautelari e monitorie) da parte di o innanzi a
qualsiasi organo giudiziario (in sede civile, penale, amministrativa e/o tributaria), arbitrale e/o
altra autorità (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti istruttori e quelli
tributari) – che possa ragionevolmente aver esito sfavorevole e che in tal caso possa
determinare un grave effetto pregiudizievole sulle condizioni finanziarie, patrimoniali e/o
reddituali della Società e/o del Gruppo – è stato notificato o minacciato per iscritto nei confronti
di alcuna Società Rilevante o dei loro beni.
7.2 Assenza di Procedure Concorsuali
(c) Nessuna delle Società Rilevanti ha intrapreso un’attività di natura societaria volta ad
ottenere l’ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale.
Nessuna delle Società Rilevanti è stata dichiarata fallita, né è stata assoggettata ad alcuna
Procedura Concorsuale.
7.3 Bilanci
I bilanci e le relazioni semestrali ove esistenti, consolidati e non consolidati della Società e delle
Società Rilevanti:
(a) sono stati e/o saranno redatti in conformità ai Principi Contabili;
(b) evidenziano tutti i debiti (condizionati o meno) e tutte le relative perdite anticipate o di
competenza alla data in cui essi sono stati preparati, conformemente ai Principi Contabili;
e
(c) forniscono un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e dei
risultati delle attività della società cui si riferiscono, conformemente ai Principi Contabili.
7.4 Capitale sociale, scioglimento e liquidazione
La Società e le Società Rilevanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall’art. 2447
c.c., né sono assoggettate a liquidazione o a scioglimento.
7.5 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
Tutte le informazioni fornite dalla Società alle Banche in relazione al, e in occasione del,
presente Accordo sono veritiere e corrette.
7.6 Imposte e Tasse
La Società e ciascuna Società Rilevante ha depositato o ha fatto in modo che siano depositate,
nei termini e nei modi prescritti dalla Legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre
dichiarazioni fiscali e la dichiarazione dei contributi previdenziali che devono essere depositate
da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni rispecchiano tutte le obbligazioni fiscali della Società e di
ciascuna Società Rilevante per i periodi di imposta cui le medesime fanno riferimento. Tutte le
tasse e le imposte (inclusi interessi e penali) pagabili o dovute dalla Società e da ciascuna
Società Rilevante (in virtù o meno di un accertamento tributario), sono state interamente e
tempestivamente pagate e adeguatamente comunicate e/o i necessari accantonamenti sono
stati correttamente effettuati nei bilanci. La Società e ciascuna Società Rilevante ha
correttamente e tempestivamente prelevato e versato le ritenute di Legge applicabili sulle
somme da essa corrisposte.
Nessun procedimento tributario è stato notificato o minacciato per iscritto nei confronti della
Società e di ciascuna Società Rilevante.
Tutto quanto precede nel presente Articolo 7.6 è dichiarato e garantito in quanto possa
determinare un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all’interesse delle Banche.
7.7 Libri Sociali e Scritture Contabili
Tutti i libri sociali e le scritture contabili della Società e di ciascuna Società Rilevante sono
completi, corretti ed accurati in ogni aspetto rilevante e tutte le delibere e azioni ivi riportate
sono state condotte ed assunte nell’osservanza sostanziale di tutte le Leggi applicabili, dei
Principi Contabili e dell’atto costitutivo e dello statuto.
Tutto quanto precede nel presente Articolo 7.7 è dichiarato e garantito in quanto possa
determinare un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all’interesse delle Banche.
7.8 Normativa lavoristica e previdenziale
La Società e ciascuna Società Rilevante (i) ha rispettato sostanzialmente tutte le Leggi ad essa
applicabili in tema di lavoro subordinato, parasubordinato e/o relative a rapporti di agenzia, (ii)
in particolare ha applicato i contratti collettivi e/o aziendali ad essa applicabili, ha appostato
correttamente in bilancio le somme relative al trattamento di fine rapporto di lavoro, (iii) ha
rispettato la normativa prevista in tema di disciplina contributiva e previdenziale, obbligatoria o
facoltativa, nonché in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, e
(iv) in particolare ha regolarmente e tempestivamente effettuato tutti i versamenti dovuti in
relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi assistenziali e previdenziali ed alla
ritenute di Legge, la cui violazione, mancata applicazione, mancato rispetto ovvero mancata
effettuazione (a seconda dei casi) possa determinare un grave effetto pregiudizievole avuto
riguardo all’interesse delle Banche.
7.9 Indebitamento Finanziario e Indebitamento Finanziario Netto
L’importo complessivo dell’Indebitamento Finanziario di tutte le società del Gruppo non è
superiore alla data odierna ad Euro [·].
L’importo complessivo dell’Indebitamento Finanziario Netto a livello consolidato non è superiore
alla data odierna ad Euro [·].
7.10 Società [·]
Società [·] non avrà all’atto dell’acquisto degli Immobili passività anche eventuali conseguenti
da impegni e\o garanzie, diverse da quelle derivanti dagli accolli dei Finanziamenti Ipotecari e
da debiti verso la Società per saldo prezzo di vendita degli Immobili.
7.11 Ramo d’azienda “[·]”
(d) Tutti i cespiti che concorrono a costituire il ramo d’azienda “[·]” attualmente di
titolarità della Società sono liberi da Vincoli, incluso, a titolo esemplificativo, il privilegio speciale
di cui all’art. 46 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
8. OBBLIGHI DI INFORMATIVA
8.1 La Società dovrà consegnare alla Banca Agente, in un numero di copie sufficiente per tutte le
Banche, in relazione a ciascun esercizio sociale: (a) i bilanci d’esercizio della Società completi,
della relazione della Società di Revisione, entro [·] giorni lavorativi bancari dalla loro
approvazione ed in ogni caso non oltre [·] giorni dalla data di chiusura del relativo periodo; (b)
il bilancio consolidato di Gruppo, completo della relazione della Società di Revisione, entro [·]
giorni lavorativi bancari dalla sua approvazione ed in ogni caso non oltre [·] giorni dalla data di
chiusura del relativo periodo; (c) le relazioni semestrali e quelle consolidate della Società non
appena risultino disponibili, ma in ogni caso non oltre [·] giorni lavorativi bancari dalla relativa
approvazione da parte dei rispettivi organi societari ed in ogni caso non oltre [·] giorni dalla
data di chiusura del relativo periodo; (d) la situazione economico-finanziaria trimestrale
consolidata redatta con criteri gestionali non appena risulti disponibile, ma in ogni caso non
oltre 15 (quindici) giorni lavorativi bancari dall’approvazione da parte dei relativi organi
societari.
8.2 La Società dovrà inoltre: (a) notificare immediatamente alla Banca Agente ogni cambiamento o
qualunque evento di carattere tecnico amministrativo, giuridico o contenzioso che possa
modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria
del Gruppo rispetto alla data di conclusione del presente Accordo; (b) notificare
immediatamente alla Banca Agente ogni Evento o Evento Potenziale e, in seguito alla ricezione
di una apposita richiesta scritta proveniente dalla Banca Agente, confermerà prontamente alle
Banche che, salvo quanto precedentemente comunicato alle Banche o notificato in tale
circostanza, nessun Evento o Evento Potenziale si è verificato ed è persistente, oppure se un
Evento o Evento Potenziale è in corso, dovrà specificare l’evento e le eventuali azioni che sono
state adottate per sanarlo; (c) non appena venutane a conoscenza, notificare la Banca Agente
di ogni richiesta e/o pretesa, intentata o minacciata da terzi, nei confronti della Società e\o di
una Società Rilevante dalla quale possa derivare una responsabilità eccedente Euro [·] ovvero
relativa al presente Accordo; (d) tenere tempestivamente aggiornata per iscritto la Banca
Agente dello svolgersi delle trattative con terzi investitori finalizzate alla ristrutturazione della
Società, ed in particolare, nel caso in cui un terzo manifesti la propria disponibilità a
sottoscrivere un aumento di capitale della Società e/o di altra società del Gruppo, inviare
prontamente alla Banca Agente una adeguata informativa scritta nel rispetto degli accordi di
riservatezza eventualmente assunti; (e) fornire trimestralmente alla Banche Agente adeguate
informazioni per iscritto sullo stato di avanzamento del Piano Industriale e Finanziario.
9. PARAMETRI FINANZIARI
9.1 Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto
La Società farà sì che il rapporto tra:
(a) l’Indebitamento Finanziario Netto consolidato di tutte le società del Gruppo, e
(b) il patrimonio netto consolidato del Gruppo, inclusa la quota di terzi,
non sia superiore (i) il [·] a [·]; (ii) il [·] a [·]; (iii) il [·] a [·] e (iv) il [·] a [·].
9.2 Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Margine Operativo Lordo
La Società farà sì che il rapporto tra:
(a) l’Indebitamento Finanziario Netto consolidato di tutte le società del Gruppo, e
(b) il Margine Operativo Lordo consolidato di tutte le società del Gruppo,
non sia superiore (i) il [·] a [·]; (ii) il [·] a [·]; (iii) il [·] a [·] e (iv) il [·] a [·].
10. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
Ai fini del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso, la Società si impegna, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c, a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti
nel presente Articolo 10 e riconosce che le Banche hanno fatto pieno affidamento su tali
obblighi al fine di stipulare il presente Accordo e che tali obblighi sono di importanza
essenziale per le Banche.
10.1 Status
La Società si impegna a fare quanto necessario al fine di preservare lo status giuridico ed in
particolare di: (i) ottenere e/o mantenere pienamente valide ed efficaci tutte le autorizzazioni,
approvazioni, licenze, consensi ed esenzioni richieste dalla legge al fine di consentire di svolgere
legalmente la propria attività; (ii) ottenere e/o mantenere la validità, efficacia ed opponibilità ai
terzi dei propri diritti inclusi, inter alia, i contratti, le concessioni, gli appalti, i consensi e gli altri
diritti che sono necessari per lo svolgimento della relativa attività e per adempiere le
obbligazioni ad essa facenti carico. Su richiesta motivata per iscritto delle Banche, la Società
fornirà prontamente a queste ultime copia di tali autorizzazioni, approvazioni, licenze, consensi
ed esenzioni, nel rispetto degli accordi di riservatezza eventualmente assunti.
10.2 Certificazione
La Società farà certificare dalla Società di Revisione: (a) il bilancio di esercizio [·] e i successivi
bilanci consolidati e non consolidati; e (b) a partire dal [·] le relazioni semestrali.
10.3 Salvaguardia dei beni
La Società si impegna a conservare, e farà sì che tutte le Società Rilevanti conservino, tutti i
beni necessari per lo svolgimento della propria attività in buono stato di manutenzione.
10.4 Osservanza della legge
La Società dovrà osservare e far sì che le Società Rilevanti osservino ogni Legge e normativa
che possa riguardare i propri beni e/o proprietà ovvero l’attività svolta, inclusa, inter alia, ogni
Legge e normativa tributaria, lavoristica, previdenziale e ambientale. La Società (i) comunicherà
prontamente alle Banche qualunque violazione di tali Leggi e normative che possa pregiudicare
la capacità della Società di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dei Finanziamenti, (ii)
compirà, e farà sì che ciascuna Società Rilevante compia prontamente, ogni azione necessaria o
consigliabile per sanare tale violazione e (iii) informerà prontamente le Banche con riguardo
all’esecuzione di tali attività.
10.5 Tasse e contributi previdenziali
La Società corrisponderà e farà sì che ciascuna Società Rilevante corrisponda regolarmente e
tempestivamente alle competenti autorità ed alle rispettive scadenze tutte le imposte, tasse e
contributi previdenziali applicabili alla Società e a ciascuna Società Rilevante (diverse da quelle
imposte e tasse che siano state contestate in buona fede dalla Società e/o da una Società
Rilevante). La Società preleverà e verserà e farà sì che ciascuna Società Rilevante prelevi e versi
regolarmente e tempestivamente le ritenute di Legge applicabili sulle somme da essi
corrisposte.
10.6 Modifica delle attività
Salvo quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario, la Società farà sì che non cessino le, e
che non sia modificata in modo rilevante la natura delle, attività così come condotte alla data di
conclusione del presente Accordo dalla Società e dal Gruppo nel suo complesso, senza il
preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto
conto degli interessi delle Banche quali creditori.
10.7 Dismissioni
La Società e le altre società del Gruppo non compiranno Atti di Disposizione di aziende, rami di
azienda o altri cespiti, marchi, brevetti o altri Diritti di Privativa o partecipazioni di valore
superiore (avuto riguardo al maggior importo tra il valore di bilancio delle attività dismesse e il
loro corrispettivo) per singola operazione a Euro [·], ovvero complessivamente nel corso dei 6
mesi precedenti di Euro [·] (ad eccezione della vendita degli Immobili a Società [·] e di quelle
operazioni che siano attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario e
compiute nel rispetto di quanto ivi disposto) senza il preventivo consenso scritto della Banca
Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali
creditori.
10.8 Operazioni straordinarie
La Società non potrà effettuare e farà sì che nessuna Società Rilevante effettui operazioni di
fusione, scissione, scorporo, operazioni di conferimento in natura o ogni altro tipo di
riorganizzazione societaria o ristrutturazione, (salvo quelle operazioni che siano attuazione di
quanto specificamente previsto nel Piano Industriale e Finanziario e siano compiute nel rispetto
di quanto ivi disposto) senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà
irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.
10.9 Aumenti di Capitale di Società Rilevanti
La Società dovrà astenersi dal deliberare aumenti di capitale in Società Rilevanti che possano
comportare una perdita del controllo (così come definito dall’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58) diretto o indiretto della Società sulle stesse senza il preventivo consenso scritto
della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle
Banche quali creditori.
10.10 Nuova Finanza
Fermo il rispetto dei parametri finanziari di cui al precedente Articolo 9, la Società si impegna,
qualora lei stessa o un’altra società del Gruppo avesse necessità di nuova finanza (anche nella
forma di crediti di firma), a farne, o a far sì che la suddetta società del Gruppo ne faccia,
preventivamente richiesta alle Banche e solo qualora nessuna di loro si dichiarasse disponibile a
concederla, a rivolgersi a terzi finanziatori, fermo il divieto di costituzione di Vincoli di cui al
successivo Articolo 10.12 (con la sola eccezione per la presentazione allo sconto o al salvo buon
fine di titoli, effetti, ricevute bancarie o documenti similari relativi a crediti commerciali).
10.11 Divieto di costituzione di vincoli
La Società non dovrà costituire o permettere che alcuna Società Rilevante costituisca o
consenta la sussistenza di Vincoli sui propri beni diversi dai Vincoli Ammessi.
10.12 Finanziamenti e garanzie
Ad eccezione degli atti di conferma e/o di ricostituzione dei Vincoli a garanzia dei Finanziamenti
Ipotecari, la Società si impegna a non concedere, e farà sì che nessuna Società Rilevante
conceda, o si impegni a concedere, alcun finanziamento o garanzia personale e/o reale e/o
manleva e/o impegno di indennizzo in qualunque forma strutturato e per qualsiasi importo (ivi
incluse le dilazioni di pagamento non effettuate nell’ordinario svolgimento delle rispettive attività
secondo le prassi di mercato) per importi che eccedano di Euro [·] la somma dei finanziamenti,
garanzie e impegni della natura qui indicata già concessi dalla Società e/o dalle Società Rilevanti
alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fatta eccezione per: (i) finanziamenti soci
concessi dalla Società a società del Gruppo con obbligo per la società debitrice di rimborsare
integralmente capitale, interessi e quant’altro dovuto qualora la stessa cessi di far parte del
Gruppo; (ii) manleve e impegni di indennizzo concessi nell’ambito dell’attività ordinaria di
natura commerciale secondo la prudente prassi del relativo settore commerciale.
10.13 Distribuzioni e dividendi
La Società si impegna a non proporre di deliberare né di distribuire alcun dividendo e a non
proporre di compiere altre distribuzioni (sia in denaro che in natura) con riferimento al suo
capitale sociale, patrimonio o riserve.
10.14 Modifica nella struttura societaria
Salvo che per effetto del compimento delle operazioni straordinarie previste nel Piano
Industriale e Finanziario, la Società non modificherà la struttura partecipativa del Gruppo e farà
sì che ciascuna società del Gruppo si astenga dal modificare la struttura partecipativa del
Gruppo così come prevista dal grafico della struttura del Gruppo di cui all’Allegato 9.19 al
presente Accordo senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà
irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori. Il consenso si
intenderà prestato qualora la Banca Agente non abbia comunicato per iscritto alla Società il
proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di apposita informativa da parte della
Società.
10.15 Modifica dei Principi Contabili
La Società applicherà ai bilanci ed alla documentazione contabile e farà sì che le Società
Rilevanti applichino, i Principi Contabili secondo un principio di continuità.
La Società si impegna inoltre a non effettuare operazioni non previste dal Piano Industriale e
Finanziario volte ad incidere strumentalmente sull’importo del proprio patrimonio netto e del
patrimonio netto consolidato di Gruppo.
10.16 Modifiche al Piano Industriale e Finanziario
La Società non modificherà in modo sostanziale il Piano Industriale e Finanziario.
10.17 Riduzione di capitale
Salvo che nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (o analoghe disposizioni in materia di
riduzione obbligatoria per perdite previsti dagli ordinamenti esteri eventualmente applicabili) e
salvo altresì il caso di riduzioni che comportino distribuzioni a favore di società del Gruppo, la
Società non ridurrà e farà sì che nessuna Società Rilevante riduca il proprio capitale sociale.
10.18 Liquidazione Volontaria
La Società dovrà astenersi dal deliberare la propria liquidazione volontaria.
10.19 Acquisizioni
Salvo quanto previsto dal Piano Industriale e Finanziario, la Società (a) non acquisterà,
sottoscriverà o si renderà titolare, a qualsiasi titolo, di azioni, quote, diritti di opzione (o altri
diritti o partecipazioni) in o di altre società o costituirà nuove società o si impegnerà a compiere
quanto precede, e (b) farà sì che nessuna società del Gruppo acquisti, sottoscriva o si renda
titolare, a qualsiasi titolo, di azioni, quote, diritti di opzione (o altri diritti o partecipazioni) in o
di altre società o costituisca nuove società o si impegni compiere quanto precede, se il
maggiore fra il valore della società (inteso come enterprise value) e il valore delle azioni, quote
o diritti di opzione acquistati dalla Società e da tutte le società del Gruppo negli ultimi 12
(dodici) mesi, sia complessivamente superiore ad Euro [·], senza il preventivo consenso scritto
della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle
Banche quali creditori.
10.20 Liquidità
La Società si impegna a (i) accreditare le disponibilità liquide e i titoli diversi dalle
immobilizzazioni il cui ammontare complessivo alla data odierna è di Euro [·] su conti aperti
presso la Banca Agente e a gestire tali fondi in conformità a quanto previsto nel Piano
Industriale e Finanziario e comunque in modo coerente con una prudente e sana gestione
finanziaria finalizzata a raggiungere il riequilibrio economico-finanziario; e (ii) non compiere, e
far sì che nessuna Società Rilevante compia, operazioni su derivati o valuta per finalità
speculative.
10.21 Ramo d’azienda “[·]”
La Società si impegna ad attivarsi e a compiere tutto quanto in suo potere per perfezionare la
dismissione del Ramo d’azienda “[·]” entro il [·].
11. EVENTI RISOLUTIVI
11.1 Lista degli Eventi Risolutivi
Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge, l’impegno di moratoria di cui
all’Articolo 2 del presente Accordo relativo ai Finanziamenti Chirografari e ai Finanziamenti
Autoliquidanti verrà meno, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2 (Comunicazione
della Banca Agente), qualora:
(a) la Società e/o qualsiasi altra società del Gruppo non adempia puntualmente al
pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta alle Banche in base ai
Finanziamenti ai sensi del presente Accordo nei termini, nella valuta e nel modo
specificato nel presente Accordo ovvero, ove non derogati dal presente, dai rispettivi
Contratti di Finanziamento, a meno che tale inadempimento dipenda da impossibilità
tecnica non imputabile alla Società e/o alla relativa società del Gruppo di effettuare
la trasmissione dei relativi fondi, nel qual caso l’inadempimento dovrà essere sanato
nei 10 (dieci) giorni lavorativi bancari successivi alla data in cui tale pagamento
avrebbe dovuto essere effettuato;
(b) un qualunque obbligo di cui agli Articoli 8 (“Obblighi di informativa”) e 10 (“Obblighi
della Società”) del presente Accordo non sia correttamente e tempestivamente
adempiuto, restando inteso che se siffatto inadempimento sia suscettibile di
sanatoria, la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo potrà essere esercitata
solo se detto inadempimento non sia stato sanato nei 30 (trenta) giorni successivi
alla prima tra la data in cui la Banca Agente ne ha dato comunicazione alla Società e
la data in cui la Società è effettivamente venuta a conoscenza di tale
inadempimento;
(c) un qualunque parametro finanziario di cui all’Articolo 9 (“Parametri Finanziari”) del
presente Accordo non sia rispettato alle date rispettivamente indicate nel suddetto
Articolo 9;
(d) la Società non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa
dovuta in base ai Finanziamenti Ipotecari e/o al Finanziamento Garantito BANCA 2 ai
sensi del presente Accordo nei termini, nella valuta e nel modo specificati
rispettivamente agli Articoli 2.6 (“Finanziamenti a medio/lungo termine garantiti da
ipoteche e privilegi”) e 3 (“Finanziamento garantito a medio/lungo termine”) che
precedono, a meno che tale inadempimento dipenda da impossibilità tecnica non
imputabile alla Società di effettuare la trasmissione dei relativi fondi e sia sanato nel
termine ivi previsto;
(e) la Società e/o qualsiasi Società Rilevante non adempia puntualmente a una qualsiasi
delle obbligazioni previste da un qualsiasi Indebitamento Finanziario – diverso dai
Finanziamenti – purché il valore di detta/e obbligazione/i inadempiuta/e sia
complessivamente superiore a Euro 1.000.000,00, a meno che tale inadempimento
dipenda da impossibilità tecnica non imputabile alla Società e/o alla relativa società del
Gruppo di effettuare la trasmissione dei relativi fondi e sia sanato nel termine ivi
previsto;
(f) siano levati protesti nei confronti della Società e/o di qualsiasi Società Rilevante salvo
che il relativo debito non sia pagato entro 10 (dieci) giorni lavorativi;
(g) siano emessi nei confronti della Società o di una Società Rilevante decreti ingiuntivi
provvisoriamente esecutivi di importo complessivamente superiore a Euro [·], salvo che
il credito azionato non sia stato soddisfatto ovvero la domanda rinunciata ovvero la
provvisoria esecutività sospesa entro 3 (tre) mesi dalla notifica ovvero, nel solo caso in
cui proponendo opposizione la Società o la relativa Società Rilevante abbiano chiesto
l’abbreviazione dei termini, entro la prima udienza, se successiva;
(h) sia iniziata una procedura esecutiva e/o cautelare nei confronti della Società e/o di una
Società Rilevante per crediti il cui valore, sommato a quello delle altre eventuali
procedure esecutive in corso nei confronti della Società e/o di altre Società Rilevanti, sia
superiore a Euro [·], salvo che la stessa sia manifestamente infondata e/o sia stata
estinta entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della stessa ovvero nel solo caso delle
procedure cautelari entro la prima udienza, se successiva;
(i) sia presentata da parte della Società e/o di terzi una domanda di ammissione della
Società o di altra Società Rilevante ad una qualsiasi Procedura Concorsuale o altra
procedura avente effetti analoghi, salvo il caso in cui la suddetta domanda sia
manifestamente infondata e/o sia stata rinunciata o rigettata entro 30 (trenta) giorni
dalla data di presentazione della stessa;
(j) la Società o altra Società Rilevante sia ammessa ad una qualsiasi Procedura Concorsuale
o altra procedura avente effetti analoghi o sia posta in liquidazione, anche volontaria;
(k) il verificarsi di un caso di scioglimento della Società e/o di altra Società Rilevante;
(l) (1) l’organo amministrativo della Società sia destituito per intero per effetto di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti di tale società (ivi
incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’emanazione di provvedimenti ai sensi
dell’art. 2409 c.c.), ovvero (2) venga emanato dall’autorità giudiziaria o amministrativa
un provvedimento che impedisca alla Società di svolgere la propria attività per intero
ovvero ne limiti lo svolgimento, sempre che tale limitazione pregiudichi l’interesse delle
Banche;
(m) si verifichi un evento o circostanza che possa dar luogo ad un Effetto Pregiudizievole
Significativo;
(n) il patrimonio netto (così come definito all’art. 2424 c.c., voce “Passivo”, lettera “A”) della
Società sia inferiore a Euro [·];
(o) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese, o da ritenersi espressamente reiterate
da parte dalla Società nel presente Accordo o in qualsiasi allegato allo stesso o altro
documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del presente Accordo,
sia stata o risulti essere stata non completa e\o non veritiera – e ciò possa avere un
grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all’interesse delle Banche – nel momento in
cui è stata resa o considerata ripetuta, salvo che, se le circostanze che hanno causato
tale non completezza, non veridicità e/o imprecisione possano essere sanate, le stesse
siano sanate entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data più recente tra:
(i) la comunicazione della Banca Agente relativa alla non veridicità e/o
imprecisione; e
(ii) la data in cui la relativa società del Gruppo venga a conoscenza della suddetta
non completezza e/o non veridicità;
(p) la Società cessi di svolgere o minacci di cessare di svolgere le attività da essa
attualmente esercitate o inizi un’attività che risulti sostanzialmente diversa rispetto a
quelle di cui al proprio oggetto sociale al momento della conclusione del presente
Accordo, quando tale interruzione, sospensione o inizio possa avere un grave effetto
pregiudizievole avuto riguardo all’interesse delle Banche;
(q) il presente Accordo o le garanzie siano, anche solo parzialmente, nulli, invalidi e/o
inefficaci, fermo restando che, ove la invalidità e/o inefficacia siano solo parziali, esse
rileveranno solo se le Banche non avrebbero concluso (in tutto o in parte) il presente
Accordo o l’avrebbero concluso a condizioni diverse se fossero state a conoscenza di tale
invalidità e/o inefficacia; e/o
(r) mancata costituzione delle garanzie pignoratizie previste al precedente Articolo 2.5.
11.2 Comunicazione della Banca Agente
In ogni momento successivamente al verificarsi di un Evento, la Banca Agente potrà
dichiarare alla Società il venir meno dell’impegno di moratoria di cui all’Articolo 2 del
presente Accordo, mediante una comunicazione da inviarsi alla Società con facsimile o
raccomandata con avviso di ricevimento. Il venir meno del suddetto impegno di moratoria
avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Società della suddetta
comunicazione e a partire da tale data le Banche potranno esercitare i diritti loro spettanti in
base agli originari Contratti di Finanziamento, senza limitazioni di sorta.
11.3 Risoluzione dei Finanziamenti Chirografari e Autoliquidanti
Il venir meno, ai sensi dell’Articolo 13.2 che precede, dell’impegno di moratoria di cui
all’Articolo 2 del presente Accordo costituisce a parziale modifica dei Contratti di
Finanziamento (ad eccezione dei Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto
dall’Articolo 2.6 che precede) – la quale non riveste comunque carattere novativo, per espresso
riconoscimento delle Parti – condizione risolutiva dei Finanziamenti (ad eccezione dei
Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto dall’Articolo 2.6 che precede) e
dell’impegno per crediti di firma di cui al precedente Articolo 4. Pertanto il quinto giorno
lavorativo bancario successivo alla data in cui il suddetto impegno di moratoria viene meno
ai sensi dell’Articolo 13.2 che precede, la Società e tutte le altre società del Gruppo
dovranno immediatamente rimborsare alle Banche tutti i Finanziamenti in essere (ad
eccezione dei Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto dall’Articolo 2.6 che
precede) insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo
rimborso, oltre alle spese, i costi e le commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai
sensi dei suddetti Finanziamenti.
11.4 Rinuncia alla condizione risolutiva
Le Parti si danno reciprocamente atto che la condizione risolutiva prevista nell’Articolo 13.3 che
precede è posta nell’esclusivo interesse delle Banche, le quali, pertanto, potranno, a loro
giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.
12. COMUNICAZIONI
12.1 Tutte le comunicazioni dalle società del Gruppo alle Banche, e viceversa, dovranno avvenire per
il tramite rispettivamente della Società e della Banca Agente.
12.2 Tutte le richieste, domande o altre comunicazioni tra le Parti inviate agli indirizzi elencati al
successivo Articolo 14.3, saranno considerate come debitamente rese o effettuate:
12.2.1 se rese o effettuate tramite lettera, alla ricezione della lettera;
12.2.2 se consegnata a mano, nel momento della consegna;
12.2.3 se resa o effettuata a mezzo fax, a seguito del ricevimento dell’avviso di avvenuta
trasmissione da parte del destinatario.
12.3 Gli indirizzi e i numeri di fax delle Parti sono i seguenti:
· Società
(s) ……………………
(t) ……………………
· Banca Agente
(u) [·]
· Banca 1
(v) [•]
· Banca 2
(w) [•]
· Banca 3
(x) [•]
(y)
12.4 Tutte le comunicazioni effettuate o rese in conformità del, o comunque relative al, presente
Accordo, dovranno essere in forma scritta, in lingua italiana e firmate da o per conto della Parte
che le effettua.
12.5 Tutte le comunicazioni rese ai sensi del presente Accordo saranno considerate come ricevute
dalla Parte destinataria il giorno lavorativo di tale consegna solo se la comunicazione è stata
ricevuta durante le ore lavorative di tale giorno lavorativo e, qualora la comunicazione venga
ricevuta dopo le normali ore lavorative, la stessa sarà considerata ricevuta il giorno lavorativo
bancario successivo.
12.6 Ciascuna Parte dovrà celermente notificare alle altre Parti del presente Accordo il cambio del
nome, dell’indirizzo dei destinatari, dell’indirizzo e del numero di fax ai fini del presente Articolo
14.
13. RISERVATEZZA
13.1 Le Parti riconoscono che l’esistenza ed il contenuto del presente Accordo sono strettamente
riservati e che tale contenuto non potrà essere rivelato a terzi non parti dei medesimi,
intendendosi sin d’ora consentita l’allegazione del presente Accordo agli atti notarili modificativi
dei piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari previsti all’Articolo 2.6.1.
13.2 Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente da norme o regolamenti emessi
da autorità governative, di vigilanza o di Borsa, non verrà data pubblicità né verranno emessi
comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione del presente Accordo, alle
disposizioni in essi contenute o alle operazioni in essi previste senza il preventivo consenso delle
Parti, per ciò che attiene sia alla forma che alla sostanza di detti comunicati, restando inteso
che tale consenso non potrà essere irragionevolmente rifiutato.
14. VARIE
14.1 Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante per le Parti
ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti stesse.
14.2 Nel caso in cui un termine, una clausola o condizione del presente Accordo dovesse venire
giudicata invalida per qualsiasi ragione, tale invalidità non inficerà la validità e l’operatività degli
altri termini, clausole e condizioni, ed il termine, clausola e condizione giudicato invalido dovrà
ritenersi cancellato dall’Accordo, fatta comunque salva una diversa volontà delle Parti di
negoziare in buona fede un nuovo termine, clausola o condizione al fine di sostituire il termine,
clausola o condizione giudicato invalido.
14.3 L’eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte in violazione
delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini
e alle condizioni previste nel presente Accordo.
15. SPESE
La Società e la società [·] per quanto le compete, sosterranno direttamente, o rimborseranno
alle Banche tutte le spese (incluse le spese legali e notarili), oltre IVA e accessori di legge (i)
per la predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo (in
tale caso fino a ad un importo massimo di Euro [·] oltre spese vive), (ii) per la predisposizione
e stipulazione di tutti gli altri documenti allegati al presente Accordo o agli stessi collegati; e
(iii) per le registrazioni, iscrizioni e trascrizioni necessarie in relazione alle garanzie concesse ai
sensi dei suddetti accordi.
La Società, Società [·], per quanto le compete, inoltre sosterranno direttamente, o
rimborseranno alle Banche tutte le spese (incluse le spese legali e notarili) (a) in relazione ad
ogni attività connessa all’esecuzione e/o esercizio dei diritti spettanti alle Banche ai sensi del
presente Accordo e degli altri contratti e documenti indicati nell’Articolo precedente, oltre IVA e
accessori di legge; e (b) in ogni momento in relazione al presente Accordo e agli altri contratti
e documenti indicati nell’Articolo precedente ed alla tutela dei propri diritti in base agli stessi, ivi
inclusa l’eventuale escussione delle garanzie ovvero la modifica dei suddetti contratti e
documenti. In ogni caso, la Società e Società [·] dovranno corrispondere o rimborsare tali costi
e spese alle Banche entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla richiesta scritta da parte delle
Banche, ogni eccezione rimossa.
Sono ad esclusivo carico della Società e di Società [·] tutte le imposte e tasse a cui il presente
Accordo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro
essere soggetti.
Tutti gli obblighi assunti dalla Società e da Società [·] ai sensi del presente Articolo 17 sono
dalle stesse assunti in solido tra loro.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti
ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
16.2 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione,
esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi,
sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.
17. ELENCO ALLEGATI
***
Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo
di trascrivere il testo della presente su Vostra lettera e di volere cortesemente inviarci tale lettera
debitamente firmata in segno di accettazione alla nostra sede.
Con i migliori saluti.
Società
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Modello Convenzione con Banche Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello convenzione con banche da scaricare. Il modulo convenzione con banche compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile convenzione con banche può essere convertito in PDF o stampato.