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Indice
Contratto a Favore di Terzi
In base a quanto stabilito dall’art.1411 del codice civile, è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
L’art. 1411 del Codice Civile, che stabilisce la validità della stipulazione a favore di terzo purché lo stipulante abbia un interesse, rappresenta una notevole innovazione rispetto al sistema precedente. Il vecchio codice consentiva la stipulazione a favore di terzo solo come accessorio di un contratto principale, o come condizione legata a un contratto stipulato per sé, o a una donazione a favore di un terzo. La nuova normativa, invece, permette che la stipulazione a favore del terzo abbia autonomia e possa costituire l’oggetto principale del contratto. Però, resta il requisito dell’interesse dello stipulante alla prestazione verso il terzo: non è valida una stipulazione dove manca l’interesse dello stipulante, o dove questo sia unicamente del terzo.
Riguardo la natura dell’interesse, la norma segue i principi generali in materia di obbligazioni. L’art. 1174 c.c. sancisce che l’interesse del creditore può essere anche morale o ideale, e non esclusivamente patrimoniale, purché meritevole di protezione giuridica. La prestazione, comunque, deve avere un contenuto economico o essere suscettibile di valutazione patrimoniale. Con l’autonomia contrattuale conferita alla stipulazione a favore di terzo, vengono superate le dispute interpretative sulla parola condizione dell’art. 1128 del vecchio codice civile. Precedentemente, alcuni studiosi la consideravano una modalità della stipulazione per sé, mentre altri la interpretavano come un avvenimento futuro e incerto. La nuova normativa chiarisce che il contratto a favore di terzo può avere anche un contenuto traslativo o costitutivo di diritti reali, non solo obbligatori, come già sostenuto da parte della dottrina sotto il vecchio codice.
Una delle maggiori dispute riguardava la natura giuridica della dichiarazione del terzo. L’art. 1128 del vecchio codice prevedeva che, una volta che il terzo avesse dichiarato di voler beneficiare della stipulazione, lo stipulante non avrebbe più potuto revocarla. La dottrina prevalente sosteneva che il diritto del terzo nasceva immediatamente per effetto del contratto, senza che fosse necessaria una sua partecipazione attiva: la dichiarazione del terzo non era costitutiva, ma solo confermativa del suo diritto. Altri, invece, ritenevano necessaria una qualche forma di accettazione o partecipazione del terzo per la validità della stipulazione a suo favore. Con l’introduzione dell’art. 1411 del nuovo codice civile, il dibattito viene risolto: il terzo acquista il diritto al momento della stipulazione, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. La dichiarazione del terzo di volere beneficiare della stipulazione ha solo lo scopo di impedire allo stipulante di revocare o modificare il contratto. Questo chiarisce anche che la dichiarazione può essere espressa in qualsiasi forma, anche tacita, e non necessita di requisiti formali particolari.
Un altro aspetto dibattuto era cosa accadesse nel caso in cui il terzo rifiutasse il beneficio o la stipulazione fosse revocata. La dottrina aveva proposto diverse soluzioni per determinare a chi sarebbe spettata la prestazione rifiutata. Il nuovo codice chiarisce che, in assenza di indicazioni contrarie, la prestazione torna a beneficio dello stipulante, ma può spettare anche al promittente se previsto dalle parti o se derivante dalla natura del contratto. Per esempio, nel caso di un obbligo negativo (come un vincolo di non sopraelevazione) o una prestazione personale, il rifiuto del terzo può trasferire il beneficio al promittente.
Esempio di Contratto a Favore di Terzi
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto a favore di terzi.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1411–1413 del Codice Civile
TRA
_____________ (nome e cognome / denominazione o ragione sociale), con sede / residente in _____________ (indirizzo completo), codice fiscale _____________, P.IVA _____________ (ove applicabile), in persona del legale rappresentante pro tempore _____________ (se persona giuridica), di seguito denominato/a “Stipulante”
E
_____________ (nome e cognome / denominazione o ragione sociale), con sede / residente in _____________ (indirizzo completo), codice fiscale _____________, P.IVA _____________ (ove applicabile), in persona del legale rappresentante pro tempore _____________ (se persona giuridica), di seguito denominato/a “Promittente”
A FAVORE DI
_____________ (nome e cognome / denominazione o ragione sociale), con sede / residente in _____________ (indirizzo completo), codice fiscale _____________, di seguito denominato/a “Terzo Beneficiario”
(Stipulante e Promittente congiuntamente definiti le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) lo Stipulante ha interesse a che il Promittente esegua la prestazione di seguito descritta a favore del Terzo Beneficiario, in ragione di _____________ (indicare la causa giuridica / il rapporto sottostante: es. rapporto di liberalità, adempimento di obbligazione preesistente, rapporto commerciale, rapporto familiare, altro);
b) il Promittente è disponibile ad assumere l’obbligazione nei confronti del Terzo Beneficiario alle condizioni stabilite nel presente contratto;
c) le Parti intendono disciplinare il rapporto ai sensi degli artt. 1411 e seguenti del Codice Civile;
d) _____________ (ulteriori premesse rilevanti, ove necessarie).
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
1.1 Con il presente contratto il Promittente si obbliga nei confronti dello Stipulante a eseguire a favore del Terzo Beneficiario la seguente prestazione: _____________ (descrivere in modo completo e dettagliato la prestazione: es. pagamento di una somma, consegna di beni, erogazione di un servizio, trasferimento di diritti, copertura assicurativa, ecc.).
1.2 La prestazione di cui al comma precedente dovrà presentare le seguenti caratteristiche e requisiti: _____________ (specifiche tecniche, quantitative, qualitative della prestazione, ove rilevanti).
1.3 Lo Stipulante dichiara che la stipulazione a favore del Terzo Beneficiario è sorretta dal seguente interesse, anche di natura morale: _____________ (indicare l’interesse dello Stipulante, ai sensi dell’art. 1411, comma 1, c.c.).
Art. 2 – Corrispettivo e modalità di pagamento
2.1 A fronte dell’obbligazione assunta dal Promittente, lo Stipulante si impegna a corrispondere al Promittente l’importo complessivo di € _____________ (in lettere: _____________), oltre IVA nella misura di legge, ove applicabile.
2.2 Il pagamento avverrà con le seguenti modalità e tempistiche:
a) € _____________ a titolo di acconto, entro _____________ (data o termine) dalla sottoscrizione del presente contratto; b) € _____________ a titolo di saldo, entro _____________ (data o termine) dal _____________ (evento/condizione); c) _____________ (ulteriori modalità o rate, ove previste).
2.3 I pagamenti saranno effettuati mediante _____________ (bonifico bancario / assegno / altro) sulle seguenti coordinate: IBAN _____________, intestato a _____________, presso _____________ (istituto bancario).
2.4 In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di mora nella misura di _____________ % annuo / nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (scegliere l’opzione applicabile), a decorrere dalla data di scadenza fino all’effettivo saldo.
Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione della prestazione
3.1 Il Promittente si impegna a eseguire la prestazione di cui all’art. 1 entro il _____________ (data) / entro _____________ (numero) giorni dalla _____________ (sottoscrizione del contratto / altra data di riferimento).
3.2 L’esecuzione della prestazione avrà luogo presso _____________ (indirizzo o luogo di esecuzione) con le seguenti modalità: _____________ (descrivere le modalità di esecuzione, consegna o erogazione).
3.3 Il Promittente dovrà comunicare al Terzo Beneficiario, con un preavviso di almeno _____________ (numero) giorni, la data e le modalità previste per l’esecuzione della prestazione, a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R / altro).
Art. 4 – Diritto del Terzo Beneficiario
4.1 Ai sensi dell’art. 1411 c.c., il Terzo Beneficiario acquista il diritto alla prestazione per effetto della stipulazione. Il Terzo Beneficiario potrà esigere l’adempimento direttamente dal Promittente dal momento in cui _____________ (specificare: dalla sottoscrizione del contratto / dal verificarsi della seguente condizione: _____________ / dalla comunicazione al Terzo / altro).
4.2 Lo Stipulante si impegna a comunicare al Terzo Beneficiario l’esistenza e il contenuto della stipulazione in suo favore entro _____________ (numero) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R / altro mezzo), all’indirizzo _____________.
4.3 Il Terzo Beneficiario potrà dichiarare di voler profittare della stipulazione in suo favore, rendendo in tal modo irrevocabile l’attribuzione ai sensi dell’art. 1411, comma 3, c.c. La dichiarazione potrà essere comunicata allo Stipulante e/o al Promittente a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R / altro).
4.4 Il Promittente potrà opporre al Terzo Beneficiario le eccezioni fondate sul presente contratto, ai sensi dell’art. 1413 c.c., ivi comprese _____________ (specificare, ove opportuno: eccezione di inadempimento, condizioni sospensive non avverate, nullità, ecc.), ma non le eccezioni fondate su altri rapporti tra Promittente e Stipulante.
Art. 5 – Facoltà di revoca e sostituzione
5.1 Ai sensi dell’art. 1411, comma 2, c.c., lo Stipulante si riserva la facoltà di revocare o modificare la stipulazione a favore del Terzo Beneficiario, fino a quando il Terzo non abbia dichiarato, anche nei confronti del Promittente, di volerne profittare.
5.2 Lo Stipulante si riserva altresì la facoltà di sostituire il Terzo Beneficiario, dandone comunicazione scritta al Promittente a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R), fino al momento indicato al comma precedente. È espressamente previsto che tale facoltà di sostituzione _____________ (possa / non possa) essere esercitata anche mediante disposizione testamentaria.
5.3 In caso di revoca anteriore alla dichiarazione del Terzo Beneficiario, ovvero in caso di rifiuto da parte del Terzo di voler profittare della stipulazione, la prestazione rimarrà a beneficio dello Stipulante, salvo che risulti diversamente dalla natura del contratto o dalle seguenti pattuizioni: _____________ (clausola specifica, ove prevista).
Art. 6 – Obblighi del Promittente
6.1 Il Promittente si impegna a:
a) eseguire la prestazione a favore del Terzo Beneficiario con la diligenza richiesta dalla natura dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1176 c.c.; b) comunicare tempestivamente allo Stipulante qualsiasi circostanza che possa pregiudicare o ritardare l’adempimento; c) non opporre al Terzo Beneficiario eccezioni diverse da quelle fondate sul presente contratto; d) _____________ (ulteriori obblighi specifici).
Art. 7 – Obblighi dello Stipulante
7.1 Lo Stipulante si impegna a:
a) corrispondere il compenso di cui all’art. 2 nei modi e nei termini ivi previsti; b) fornire al Promittente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l’esecuzione della prestazione, ed in particolare: _____________; c) comunicare al Terzo Beneficiario la stipulazione del presente contratto nei termini di cui all’art. 4.2; d) _____________ (ulteriori obblighi specifici).
Art. 8 – Responsabilità e garanzie
8.1 Il Promittente sarà responsabile nei confronti sia dello Stipulante sia del Terzo Beneficiario per l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione di cui all’art. 1.
8.2 Il Promittente garantisce che la prestazione sarà resa in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché agli standard professionali del settore di _____________ (indicare il settore).
8.3 In caso di inadempimento del Promittente, lo Stipulante e il Terzo Beneficiario avranno diritto al risarcimento dei danni nei limiti di legge. La responsabilità complessiva del Promittente è limitata a € _____________ / non è soggetta a limitazioni (scegliere l’opzione applicabile), fatti salvi in ogni caso i limiti inderogabili di cui all’art. 1229 c.c.
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa
9.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto si risolverà di diritto qualora il Promittente non adempia anche a una sola delle seguenti obbligazioni:
a) _____________; b) _____________; c) _____________.
9.2 La risoluzione opererà dal momento della comunicazione scritta con cui lo Stipulante dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, inviata a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R).
Art. 10 – Durata e recesso
10.1 Il presente contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al _____________ (data) / fino al completo adempimento delle obbligazioni in esso previste.
10.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno _____________ (numero) giorni, da comunicarsi a mezzo _____________ (PEC / raccomandata A/R). Il recesso non pregiudica il diritto del Terzo Beneficiario che abbia già dichiarato di voler profittare della stipulazione, salvo diverso accordo.
10.3 _____________ (ulteriori clausole su rinnovo automatico, tacito rinnovo, ecc., ove applicabili).
Art. 11 – Riservatezza
11.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente contratto e alle attività da esso derivanti, con l’eccezione delle comunicazioni al Terzo Beneficiario previste dal contratto medesimo e delle informazioni che debbano essere divulgate per obbligo di legge.
11.2 L’obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per un periodo di _____________ (numero) anni dalla cessazione del contratto.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
12.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. I dati del Terzo Beneficiario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della prestazione di cui all’art. 1 e per il periodo strettamente necessario.
12.2 Titolare del trattamento dei dati del Terzo Beneficiario è _____________ (indicare il titolare). Informativa completa disponibile presso _____________ (indirizzo / URL).
Art. 13 – Comunicazioni
13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai seguenti recapiti:
Per lo Stipulante: _____________ (indirizzo PEC / indirizzo postale) Per il Promittente: _____________ (indirizzo PEC / indirizzo postale) Per il Terzo Beneficiario: _____________ (indirizzo PEC / indirizzo postale)
13.2 Ogni variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere comunicata all’altra Parte con un preavviso di almeno _____________ (numero) giorni.
Art. 14 – Disposizioni finali
14.1 Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, negoziazione o accordo, scritto o orale.
14.2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto saranno valide solo se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
14.3 La nullità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non comporterà la nullità o inefficacia delle restanti, che manterranno piena validità ed efficacia.
14.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.
Art. 15 – Legge applicabile e foro competente
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di _____________.
15.3 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole della controversia prima di adire l’autorità giudiziaria. In alternativa, le Parti potranno ricorrere alla procedura di mediazione presso _____________ (organismo di mediazione) / ad arbitrato secondo il regolamento di _____________ (ente arbitrale), con sede in _____________ (scegliere l’opzione applicabile).
Art. 16 – Approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 5 (Facoltà di revoca e sostituzione), art. 8 (Responsabilità e garanzie), art. 9 (Clausola risolutiva espressa), art. 10 (Durata e recesso), art. 15 (Legge applicabile e foro competente).
Luogo e data: _____________
Lo Stipulante
(nome, cognome / denominazione e firma)
Il Promittente
(nome, cognome / denominazione e firma)
Per presa visione e dichiarazione di voler profittare della stipulazione ai sensi dell’art. 1411 c.c. (da sottoscrivere a cura del Terzo Beneficiario, ove contestuale)
Il Terzo Beneficiario
(nome, cognome / denominazione e firma)
Luogo e data: _____________
Allegati: _____________ (elenco degli allegati, ove presenti: es. documentazione tecnica, specifiche, informativa privacy, copia dei documenti di identità delle Parti)
Modello Contratto a Favore di Terzi Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto a favore di terzi da scaricare. Il modulo contratto a favore di terzi compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto a favore di terzi può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto a Favore di Terzi PDF
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