In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto a favore di terzi Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Contratto a Favore di Terzi
In base a quanto stabilito dall’art.1411 del codice civile, è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
L’art. 1411 del Codice Civile, che stabilisce la validità della stipulazione a favore di terzo purché lo stipulante abbia un interesse, rappresenta una notevole innovazione rispetto al sistema precedente. Il vecchio codice consentiva la stipulazione a favore di terzo solo come accessorio di un contratto principale, o come condizione legata a un contratto stipulato per sé, o a una donazione a favore di un terzo. La nuova normativa, invece, permette che la stipulazione a favore del terzo abbia autonomia e possa costituire l’oggetto principale del contratto. Però, resta il requisito dell’interesse dello stipulante alla prestazione verso il terzo: non è valida una stipulazione dove manca l’interesse dello stipulante, o dove questo sia unicamente del terzo.
Riguardo la natura dell’interesse, la norma segue i principi generali in materia di obbligazioni. L’art. 1174 c.c. sancisce che l’interesse del creditore può essere anche morale o ideale, e non esclusivamente patrimoniale, purché meritevole di protezione giuridica. La prestazione, comunque, deve avere un contenuto economico o essere suscettibile di valutazione patrimoniale. Con l’autonomia contrattuale conferita alla stipulazione a favore di terzo, vengono superate le dispute interpretative sulla parola condizione dell’art. 1128 del vecchio codice civile. Precedentemente, alcuni studiosi la consideravano una modalità della stipulazione per sé, mentre altri la interpretavano come un avvenimento futuro e incerto. La nuova normativa chiarisce che il contratto a favore di terzo può avere anche un contenuto traslativo o costitutivo di diritti reali, non solo obbligatori, come già sostenuto da parte della dottrina sotto il vecchio codice.
Una delle maggiori dispute riguardava la natura giuridica della dichiarazione del terzo. L’art. 1128 del vecchio codice prevedeva che, una volta che il terzo avesse dichiarato di voler beneficiare della stipulazione, lo stipulante non avrebbe più potuto revocarla. La dottrina prevalente sosteneva che il diritto del terzo nasceva immediatamente per effetto del contratto, senza che fosse necessaria una sua partecipazione attiva: la dichiarazione del terzo non era costitutiva, ma solo confermativa del suo diritto. Altri, invece, ritenevano necessaria una qualche forma di accettazione o partecipazione del terzo per la validità della stipulazione a suo favore. Con l’introduzione dell’art. 1411 del nuovo codice civile, il dibattito viene risolto: il terzo acquista il diritto al momento della stipulazione, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. La dichiarazione del terzo di volere beneficiare della stipulazione ha solo lo scopo di impedire allo stipulante di revocare o modificare il contratto. Questo chiarisce anche che la dichiarazione può essere espressa in qualsiasi forma, anche tacita, e non necessita di requisiti formali particolari.
Un altro aspetto dibattuto era cosa accadesse nel caso in cui il terzo rifiutasse il beneficio o la stipulazione fosse revocata. La dottrina aveva proposto diverse soluzioni per determinare a chi sarebbe spettata la prestazione rifiutata. Il nuovo codice chiarisce che, in assenza di indicazioni contrarie, la prestazione torna a beneficio dello stipulante, ma può spettare anche al promittente se previsto dalle parti o se derivante dalla natura del contratto. Per esempio, nel caso di un obbligo negativo (come un vincolo di non sopraelevazione) o una prestazione personale, il rifiuto del terzo può trasferire il beneficio al promittente.
Esempio di Contratto a Favore di Terzi
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto a favore di terzi.
Tra:
il sig. [cognome e nome] ………., nato a ………., il ………., residente a ………., via ………., C.F. ………., di seguito denominato anche “Stipulante”
e
Il sig. [cognome e nome] ………., nato a ………., il ………., residente a ………., via ………., C.F. ………., di seguito denominato anche “Promittente”
si conviene e stipula quanto segue …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Il terzo beneficiario acquisterà i diritti derivanti dal presente contratto per effetto della stipulazione.
La stipulazione a suo favore si intende definitiva ed irrevocabile dal momento in cui il sig. ………. terzo beneficiario abbia dichiarato di approfittarne.
Fino ad allora il sig. [cognome e nome] (“Stipulante”) potrà revocare la stipulazione effettuata in favore del terzo
Per gli aspetti non specificamente disciplinati si rinvia agli artt. 1411 ss. c.c.
Per ogni controversia attinente la presente scrittura le parti dichiarano di eleggere quale foro esclusivo quello dove risiede il …………….
Luogo ………., data ……….
Firma …………
Firma …………
Modello Contratto a Favore di Terzi Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto a favore di terzi da scaricare. Il modulo contratto a favore di terzi compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto a favore di terzi può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto a Favore di Terzi PDF
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto a favore di terzi PDF editabile.