In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto continuativo di cooperazione da scaricare e compilare.
Indice
Contratto Continuativo di Cooperazione
I Contratti Continuativi di Cooperazione rappresentano uno strumento previsto dal Codice degli Appalti, ma la loro diffusione è limitata a causa delle incertezze interpretative che il legislatore e, in assenza di una normativa chiara, la giurisprudenza non sono riusciti a risolvere completamente. Questi contratti consentono alle imprese aggiudicatarie di una gara d’appalto di svolgere le prestazioni oggetto del contratto avvalendosi di imprese terze, senza la necessità di ricorrere al subappalto. Di conseguenza, le imprese non devono conformarsi ai limiti imposti dal contratto di subappalto, rendendo i contratti continuativi di cooperazione un’opzione potenzialmente vantaggiosa ma poco utilizzata.
Il riferimento normativo principale per questi contratti si trova nell’articolo 105, comma 3, lettera c-bis del Decreto Legislativo 50/2016, noto come Codice degli Appalti Pubblici. Il Codice non fornisce però una disciplina dettagliata di questi contratti, limitandosi a stabilire che tali contratti debbano essere stipulati prima dell’avvio della procedura di appalto. Di conseguenza, la definizione precisa e le caratteristiche distintive dei contratti continuativi di cooperazione rispetto al subappalto sono state lasciate all’interpretazione della giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha svolto un ruolo importante nel tentativo di chiarire le differenze tra questi due istituti. In particolare, con la sentenza n. 7256 del 2018, il Consiglio di Stato ha evidenziato una differenza fondamentale riguardante il destinatario delle prestazioni contrattuali. Nei contratti continuativi di cooperazione, le prestazioni sono rese dalle imprese terze direttamente all’impresa aggiudicataria, che le integra nella propria organizzazione per adempiere agli obblighi contrattuali verso l’appaltante. Al contrario, nel subappalto, il subappaltatore esegue le prestazioni direttamente nei confronti dell’appaltante, sostituendosi all’impresa aggiudicataria.
Questa distinzione comporta implicazioni significative. Solo le prestazioni riconducibili al subappalto sono soggette al regime previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, inclusi limiti sull’importo totale dell’appalto che può essere affidato in subappalto e la necessità di ottenere l’autorizzazione dall’appaltante. Tali restrizioni non si applicano, invece, ai contratti continuativi di cooperazione, rendendoli un’alternativa più flessibile in determinati contesti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2962 del 12 aprile 2021, ha ulteriormente chiarito che nei contratti continuativi di cooperazione non è necessario informare preventivamente l’appaltante dei nominativi delle imprese terze coinvolte. Questa differenza rispetto al subappalto è significativa, poiché solitamente nel subappalto è obbligatorio dichiarare all’appaltante le parti dei lavori, dei servizi o delle forniture che si intende subappaltare al momento della presentazione dell’offerta.
In merito alle prestazioni previste dai contratti continuativi di cooperazione, la giurisprudenza di merito ha interpretato tali attività come limitate a compiti sussidiari e secondari rispetto all’oggetto principale dell’appalto. Però, il Consiglio di Stato ha adottato un approccio più permissivo, affermando che non è possibile confinare l’uso di questi contratti esclusivamente a prestazioni secondarie o sussidiarie. Questo orientamento giurisprudenziale mira a dare maggiore efficacia alla nuova forma contrattuale introdotta dal Codice degli Appalti, permettendo una più ampia applicazione in vari contesti operativi.
Un aspetto importante riguarda l’utilizzo dei contratti continuativi di cooperazione per superare la mancanza dei requisiti necessari per partecipare ai bandi d’appalto. La giurisprudenza, in particolare il TAR Veneto, ha chiarito che questi contratti non possono essere impiegati per compensare la carenza dei requisiti soggettivi richiesti. In tali situazioni, è invece possibile ricorrere a un’Associazione Temporanea di Imprese, ATI, che consente di aggregare le risorse e le competenze delle imprese partecipanti per soddisfare i requisiti richiesti dal bando.
Esempio Contratto Continuativo di Cooperazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto continuativo di cooperazione.
SCHEMA DI CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER SERVIZI
(Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 sub c-bis dell’art. 105 D.Lgs 50/2016)
tra
……………………………………, con sede in ……………………………., via ………………………., iscritta al Registro delle Imprese di ……………………., codice fiscale e partita IVA n. …………………….( di seguito operatore A ) rappresentata dal Sig. ……………………., dotato dei necessari poteri alla .sottoscrizione del presente Accordo quadro
da una parte e
……………………….. con sede in ……………, Via ………………………, codice fiscale e partita IVA n. …………………… (di seguito operatore B ), rappresentata dal Sig. …………………., dotato dei necessari poteri alla .sottoscrizione del presente Accordo quadro.
Premesso che:
A. L’operatore A ………………………. è una società attiva nel settore della gestione dei servizi di ……………………….. ,( eventuale in possesso di autorizzazione/licenza/di specifica qualificazione ……………..);
B. L’operatore B ……………………, che partecipa con continuità a procedure di appalto finalizzate alla conclusione di contratti con amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, organismi di diritto pubblico etc, ha rilevato l’opportunità di instaurare un rapporto di cooperazione continuativa con l’ operatore A che effettui a proprio favore i servizi di ………………………..unitamente ad altre attività accessorie inerenti tali servizi di ……………………………
C. Alla luce della competenza, della qualificazione dell’operatore A………………………, l’operatore B………………………….con il presente accordo quadro (“Accordo quadro”) affida all’operatore A ………………….. ,’ che accettare, lo svolgimento del Servizio di ……………………………………..
D. che l’espletamento di tale servizio potrà avvenire anche in occasione di appalti pubblici, considerato che l’operatore A possiede i requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.L.g.s. 50/2016 e s.m.i. e che , ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068 il riferimento della disposizione alle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” non assume valenza restrittiva (della portata applicativa della previsione), ma allude alla direzione “giuridica” della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.
1. CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
1.1. Le condizioni generali disciplinanti l’erogazione , da parte dell’operatore A ……………………………..,a favore dell’operatore B del Servizio di………………………………….sono contenute nel documento allegato al presente Accordo quadro (di seguito, le “Condizioni Generali di Servizio”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
1.2. In caso di conflitto tra le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Servizio e le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, prevarranno le disposizioni contenute nell’Accordo.
2. PREMESSE, ALLEGATI
2.1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. OGGETTO
3.1. Nei termini e .alle condizioni del presente Accordo quadro, così come integrato dalle Condizioni Generali di Servizio , l’operatore A ………………………….. si impegna a fornire all’operatore B…………………………………….. i seguenti servizi:
a) Servizio di………….
b) Servizio di…………….
c) Eventuali servizi accessori consistenti in……………..
3.2. L’operatore A……………… si impegna a svolgere i Servizi in questione a favore dell’operatore B………………………………….. con la propria struttura operativa , secondo la diligenza dell’operatore professionale del settore, garantendo la corretta esecuzione dei Servizi.
3.3. Il conferimento dell’incarico di fornitura dei Servizi all’operatore A comporta/ non comporta il conferimento da parte dell’operatore B all’operatore A di alcun diritto di esclusiva. Il conferimento dell’incarico di fornitura dei Servizi all’operatore A non comporta, da parte dell’operatore B,il conferimento di alcun potere di rappresentanza a favore dell’operatore A.
3.4. Ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5068, il riferimento della disposizione alle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” allude alla direzione “giuridica” della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario B, che pertanto è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
4. Modalità Specifiche di Erogazione dei Servizi
4.1. Servizi di………….
Le Parti convengono che le modalità ed i tempi di espletamento dei servizi sono le seguenti :…………………………………………………………………………………
(eventuale – sono meglio dettagliate nell’Allegato “Condizioni Generali di Servizio” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo)
5. CORRISPETTIVI
5.1. Quale corrispettivo per l’organizzazione, la predisposizione, la gestione e la fornitura del Servizio di” ………………… , l’operatore B ………………….corrisponderà all’operatore A…….. un compenso così determinato :
…………………….
( Ovvero : di ammontare calcolato sulla base di quanto indicato nell’Allegato …….. per ogni tipologia di servizio )
5.2. Tutti i corrispettivi si intendono comprensivi di qualsivoglia spesa od onere che l’operatore A dovesse sostenere per l’ esecuzione del presente Accordo quadro.
5.3. Nel termine di 30 giorni dalla accertata corretta ultimazione delle prestazioni l’operatore B provvederà al pagamento delle prestazioni all’operatore A su presentazione di regolare fattura contenente l’indicazione del CIG dell’intervento. Il pagamento avverrà su “conto corrente dedicato” ai sensi della Legge 136/2010 e sm.In caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore dell’operatore A gli interessi di mora.
5.4.In caso di ritardato pagamento che si protragga oltre i 90 giorni dalla presentazione della fattura il contratto è risolto di diritto. L’operatore A potrà attivare ogni azione a tutela del proprio credito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. DURATA
6.1. Il presente Accordo quadro avrà durata di ……………………. e, alla scadenza, sarà automaticamente rinnovato per un periodo di …………………, e così di seguito, se non disdetto 30 giorni prima della scadenza. E’ fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dall’ Accordo, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferire a 60 giorni da inviarsi all’altra Parte a mezzo raccomandata a.r. e/ o posta elettronica certificata .
7. DISPOSIZIONI GENERALI
7.1. Dichiarazioni e Garanzie dell’operatore A
L’operatore A dichiara e garantisce quanto segue:
(a) di disporre di tutti i poteri ed autorizzazioni necessari alla stipula del presente Accordo quadro e allo svolgimento dei Servizi;
(b) che il presente Accordo quadro costituisce per esso obbligazione valida ed efficace e che può essere fatto valere conformemente alle condizioni dello stesso;
(c) di non versare in alcuna delle cause di esclusione alla partecipazione a procedure finalizzate alla conclusione di contratti pubblici ,come espresse nell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
7.2. Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere segrete e a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente Accordo Quadro.
Esse non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente paragrafo nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio per ragioni a loro non imputabili ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascriversi al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente Accordo Quadro, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dall’attuale legislazione vigente o, ancora, l’ostensione a terzi del presente accordo sia necessaria a comprova di qualunque requisito di gara e/o procedura di affidamento.
7.3. Tutela dei Dati Personali
L’operatore A si Impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite al fine dell’erogazione dei Servizi di cui al presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati , ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679.
A tal fine indica quale Titolare del Trattamento dati il Sig……………………………, Responsabile del Trattamento Dati il Sig……………….., Responsabile della Protezione dati il Sig……………..
L’operatore A attesta di aver preso visione della INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati , ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 predisposta dall’impresa B, che si accetta integralmente con la sottoscrizione del presente atto. .
7.4. Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Qualora l’operatore B………… in aderenza al disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. si fosse dotato di un “Modello di Organizzazione e Gestione”, informerà l’operatore A………………… il quale si impegna espressamente al rispetto dei principi in esso contenuti.
L’operatore A…………. si obbliga nell’adempimento dell’Accordo quadro e comunque nello svolgimento delle proprie attività ad osservare tutto quanto indicato nel precedente comma , consapevole che l’inosservanza di quanto sopra comporta la risoluzione ipso iure dell’Accordo ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile ( clausola risolutiva espressa ). ·
7.5. Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo quadro non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate .
7.6. Comunicazioni
Ogni richiesta o comunicazione ai sensi del presente Accordo quadro sarà ritenuta validamente eseguita se consegnata personalmente o inviata via corriere, lettera raccomandata con avviso di .ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, ovvero posta elettronica agli indirizzi e recapiti delle parti contraenti.
8 – Penali per ritardo
8.1. I ritardi nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’operatore A rispetto alle modalità ed i tempi indicati all’articolo 4 comporteranno una penale pecuniaria pari al …% dell’importo contrattuale.
9 – Obblighi dell’operatore A
9.1.L’operatore A ,oltre a tutto quanto occorre per dare le prestazioni a perfetta regola d’arte, resta sempre responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza delle prestazioni, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone . A tal fine presenta Polizza RCT rilasciata da………………con massimale pari a €……………………..
9.2. L’operatore A si impegna a tenere indenne l’operatore B da ogni e qualsiasi pretesa dei creditori per le prestazioni derivanti dal presente contratto, pena la risoluzione dello stesso.
10- Obblighi dell’operatore B
10.1 Compete all’operatore B, con le conseguenti responsabilità:
a) verificare in ogni momento lo svolgimento delle prestazioni affidate;
b) denunziare i vizi entro 60 giorni dal ricevimento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza;
c) mantenere un costante rapporto con la Committenza, fornendo all’operatore A ogni informazione ed istruzione utile per l’espletamento del servizio dal medesimo espletato, anche dotandolo della documentazione ( ad esempio Capitolati Tecnici ) predisposta dalla stazione appaltante;
d) procedere al pagamento delle prestazioni secondo gli importi e le modalità pattuite
11 – Divieto di cessione del Contratto
11.1 È vietato all’Operatore A di cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell’Operatore B . In tal caso il contratto si intende pertanto risolto di diritto.
12 – Disposizioni comuni a tutte le prestazioni
12.1. Tutte le prestazioni affidate in genere dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d’arte con materiali e magisteri appropriati; esse soddisferanno le condizioni indicate nei Capitolati e nelle altre disposizioni che nei singoli casi verranno impartite dalla Direzione dell’Esecuzione. 12.2. L’operatore A in particolare si impegna a servirsi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto ai servizi da svolgere.
12.3. L’operatore A si impegna a corrispondere ai propri dipendenti che saranno adibiti alle prestazioni oggetto del presente contratto i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dai dipendenti stessi nel periodo di esecuzione del contratto e ad osservare le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore. L’operatore A si impegna , in caso di nuove assunzioni, a provvedere all’iscrizione dei lavoratori all’INPS, all’INAIL ed al tempestivo versamento integrale delle relative contribuzioni e ad effettuare e versare regolarmente le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
12.4. L’operatore A si impegna a mantenere i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. L.g.s. 50/2016 e s.m.i per l’intera durata dell’accordo, consapevole che, nel caso della perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti il contratto sarà risolto di diritto dall’operatore B ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
13 – Sicurezza
13.1. L’operatore A presenterà ( ove previsto ) al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il prescritto Piano Operativo di Sicurezza. L’operatore A si impegna a rispettare, nell’espletamento delle prestazioni al medesimo affidate, la normativa previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e fiscale.
14. Recesso dal Contratto e Risoluzione del Contratto
14.1.L’operatore A può recedere dal contratto qualora , nel corso della durata dello stesso venga a conoscenza della violazione della clausola di esclusiva fissata nel presente contratto ( nel caso sia fissata clausola di esclusiva ) . Ne darà comunicazione scritta al contraente con almeno […..] giorni di anticipo, ed in tal caso è fissato a suo favore un indennizzo determinato forfettariamente in €……………
14.2. L’Operatore B può recedere dal contratto qualora , nel corso della durata del contratto , non acquisisca le prestazioni che l’operatore A si è impegnato ad espletare. Ne darà comunicazione scritta all’operatore A con almeno […..] giorni di anticipo, ed in tal caso è fissato a suo favore un indennizzo determinato forfettariamente in €……………
14.3. Il contratto si risolverà di diritto, oltre alle fattispecie indicate espressamente nel presente accordo, in caso di abbandono delle prestazioni/attività da parte dell’operatore A, ovvero omesso versamento dei salari, stipendi o contributi previdenziali, ovvero risoluzione del contratto d’appalto principale.
15 – Risoluzione delle controversie
15.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto in ogni sua componente, nessuna esclusa, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di […..].
16 – Norme di rinvio
16.1. Le modifiche o integrazioni al presente contratto necessitano della forma scritta.
16.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le parti fanno riferimento al Codice Civile ed all’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e sm;
Firma (Operatore A)
[…..]
Firma (Operatore B )
[…..]
Approvazione specifica
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. e art. 1342 c.c., le parti approvano esplicitamente le clausole contenute ai seguenti articoli:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Data
[…..]
Firma (Operatore A )
[…..]
Firma (Operatore B)
[…..]
Allegati:
– Condizioni Generali di Servizio /Offerta Economica
Modello Contratto Continuativo di Cooperazione Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto continuativo di cooperazione da scaricare. Il modulo contratto continuativo di cooperazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto continuativo di cooperazione può essere convertito in PDF o stampato.