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Indice
Contratto di Appalto con Cooperativa
Il contratto di appalto con cooperativa è uno strumento negoziale ampiamente diffuso nella pratica commerciale italiana, che merita un’analisi attenta per comprenderne la disciplina, i rischi e le tutele previste dall’ordinamento. La definizione di appalto si trova nell’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Quando la parte che assume tale obbligazione è una società cooperativa, entrano in gioco profili giuridici specifici legati alla natura mutualistica di questo tipo di ente e alla disciplina del rapporto tra cooperativa e soci lavoratori.
Le cooperative sono a tutti gli effetti operatori economici riconosciuti dall’ordinamento e possono stipulare contratti di appalto sia con soggetti privati sia con la pubblica amministrazione. Lo scopo mutualistico che le caratterizza, definito dall’articolo 2511 del codice civile, non incide sulla loro capacità contrattuale ma influisce sulla disciplina interna del rapporto con i soci lavoratori. La legge n. 142 del 2001 ha chiarito che il socio lavoratore di cooperativa instaura con la propria adesione un duplice rapporto: quello associativo, regolato dal diritto societario, e quello lavorativo, che può assumere forma subordinata, parasubordinata o autonoma, con la conseguente applicazione delle rispettive tutele.
Un aspetto centrale del contratto di appalto con cooperativa riguarda la genuinità dell’appalto. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20200 del 2024, ha ribadito che per distinguere un appalto lecito da una somministrazione illecita di manodopera occorre verificare due requisiti fondamentali: che l’appaltatore eserciti effettivamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti, e che assuma su di sé un reale rischio di impresa. In assenza di questi presupposti, il contratto può essere dichiarato fittizio e configurare un’interposizione vietata di manodopera, con gravi conseguenze sia sul piano civile sia su quello sanzionatorio. La giurisprudenza ha più volte evidenziato come alcune cooperative operino senza una vera autonomia organizzativa, limitandosi a fornire personale al committente che di fatto ne dirige l’attività lavorativa.
Il committente che stipula un contratto di appalto con una cooperativa deve inoltre tenere presente il regime di responsabilità solidale previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In base a questa norma, il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore al pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Questa previsione mira a tutelare i lavoratori della cooperativa appaltatrice da eventuali inadempimenti del loro datore di lavoro e rappresenta un elemento di rischio significativo per il committente, che deve quindi accertarsi della solidità e della regolarità della cooperativa con cui contratta.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. La legge n. 142 del 2001, all’articolo 3, stabilisce che ai soci lavoratori delle cooperative deve essere garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo del settore o della categoria affine. La giurisprudenza più recente, come la sentenza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2024, ha rafforzato questo principio, affermando che il CCNL applicato dalla cooperativa deve avere effettiva attinenza con l’attività concretamente svolta nell’appalto e non può essere scelto in maniera arbitraria al solo fine di ridurre il costo del lavoro. Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti di indicare nel bando il CCNL applicabile, individuato in base all’oggetto dell’appalto.
Chi intende stipulare un contratto di appalto con una cooperativa dovrebbe quindi verificare con attenzione la sussistenza dei requisiti di genuinità dell’appalto, accertarsi che la cooperativa disponga di una reale struttura organizzativa e imprenditoriale, controllare la regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei soci lavoratori, e definire con precisione nell’allegato tecnico al contratto l’oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e i criteri di verifica del risultato. Questa attenzione è fondamentale non solo per evitare contestazioni da parte degli organi ispettivi, ma anche per prevenire il rischio di essere chiamati a rispondere in solido per debiti retributivi e contributivi della cooperativa appaltatrice.
Esempio di Contratto di Appalto con Cooperativa
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di appalto industriale a cooperativa.
Tra la società ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Committente”)
e
la società cooperativa ……, con sede a …… (……) in via …… n. ……, cap ……, codice fiscale e partita Iva ……, PEC ……, nella persona del suo legale rappresentante sig. ……. (di seguito più brevemente denominata “Appaltatore”)
premesso che
• il Committente svolge attività di ……;
• il Committente, per esigenze produttive particolari, si trova nella necessità di doversi occasionalmente avvalere della collaborazione di personale esterno per Io svolgimento e la cura delle attività di ……, da eseguirsi presso lo stabilimento sito a …… (……) in via …… n. ……;
• l’Appaltatore svolge attività di …… per una pluralità di aziende e dispone dell’esperienza, delle competenze necessarie, delle idonee risorse, di un’autonoma e adeguata organizzazione, dei mezzi, anche finanziari, nonché di una propria idonea struttura e di personale e di collaboratori di comprovata capacità e preparazione, ed è interessato a prestare con mezzi e organizzazione propri l’attività oggetto del presente contratto.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1) Premesse. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, nell’ambito dello stabilimento indicato in premessa, l’esecuzione dei servizi di seguito specificati, unitamente a ogni altra attività ad essi conseguente, connessa e comunque complementare necessaria per la diligente esecuzione a regola d’arte degli stessi:
• attività di facchinaggio e movimentazione merci ……;
• attività di carico e scarico da e per il magazzino ……;
• attività di controllo qualità prodotti ……;
• ……
3) Decorrenza e durata. Il contratto ha efficacia dal …… al ……, e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito ad ogni ulteriore scadenza, salvo disdetta di una delle parti da spedire alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno ……. mesi di anticipo .
4) Corrispettivo e modalità di pagamento. A fronte delle attività svolte dall’Appaltatore, il Committente riconosce un corrispettivo unitario di € ……. (euro …….), oltre Iva nella misura di legge, per ogni …… (pezzo, bancale, ……), da pagare con le seguenti modalità: …….
Oltre quanto sopra nessun ulteriore corrispettivo o indennizzo o rimborso spese sarà dovuto all’Appaltatore, il quale riconosce il predetto compenso omnicomprensivo di tutte le obbligazioni qui assunte. L’Appaltatore rinuncia alla facoltà di revisione di cui all’art. 1664 c.c., anche per il caso di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro o dell’emanazione di nuove disposizioni obbligatorie di legge.
5) Modalità di esecuzione. L’attività sarà svolta dalI’Appaltatore senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia organizzativa e gerarchica, a proprio rischio e spese; l’Appaltatore costituisce pertanto ad ogni effetto entità separata ed autonoma rispetto al Committente, avvalendosi di proprio personale, capitali e dei mezzi ed esercitando autonomamente e professionalmente l’attività.
L’Appaltatore dovrà quindi provvedere a proprie spese a tutte le attrezzature, macchinari e strumenti, materiali – anche di consumo – e divise, e in generale a tutto quanto occorrente per il diligente svolgimento del servizio a regola d’arte.
Le parti, se del caso, si obbligano a determinare con separate scritture le linee guida e le modalità di massima delle singole attività oggetto del presente rapporto determinandone i contenuti minimi, le modalità di svolgimento, le caratteristiche, la tempistica, eventuali fasce orarie, e le altre peculiarità proprie delle singole prestazioni.
La prestazione verrà eseguita nell’ambito dei locali del Committente e nel rispetto degli orari di apertura e chiusura dello stabilimento, con l’osservanza delle turnazioni stabilite dai preposti del Committente.
Le parti nomineranno ciascuna un referente per lo scambio di informazioni con la controparte e necessario al buon esito delle attività. In ogni caso di cessazione, risoluzione, scioglimento o recesso del/dal presente rapporto, l’Appaltatore dovrà immediatamente sgomberare dai propri dipendenti, dalle proprie attrezzature, macchinari e materiali, i locali oggetto dell’appalto e di proprietà del Committente.
In ogni caso di cessazione, risoluzione, scioglimento o recesso del presente rapporto, per qualsivoglia ragione e causa, non sarà dovuta ad alcun titolo all’Appaltatore alcuna indennità a cui quest’ultimo, in ogni caso, dichiara fin d’ora di rinunziarvi. 6) Obbligazioni e dichiarazioni del Committente.
Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell’Appaltatore locali idonei, da utilizzare come spogliatoi, locale ristoro e deposito degli strumenti di lavoro e dell’attrezzatura dell’Appaltatore.
Il Committente si impegna sia a garantire all’Appaltatore e al suo personale incaricato l’accesso ai locali e alle aree oggetto del presente contratto, durante gli orari concordati e al fine di svolgere l’opera, sia a fornire all’Appaltatore tutte le informazioni e la documentazione necessarie per lo svolgimento dell’opera.
7) Obbligazioni e dichiarazioni dell’Appaltatore. L’Appaltatore è l’unico responsabile del proprio personale e dei relativi obblighi retributivi, assicurativi e contributivi: pertanto l’Appaltatore manleva espressamente il Committente da ogni responsabilità – inclusa quella solidale prevista per legge – circa violazioni del diritto del lavoro e/o delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. L’opera dovrà essere svolta dall’Appaltatore a regola d’arte, con lealtà, correttezza e buona fede, secondo criteri di massima diligenza, con solerzia, secondo necessità, in modo adeguato, decoroso, in ossequio alla normativa esistente e con impiego di logistica, attrezzature, macchinari e materiali omologati, a norma e di qualità.
L’Appaltatore si obbliga a impiegare un numero adeguato di personale qualificato e idonee attrezzature e macchinari atti a garantire l’esecuzione a regola d’arte dell’appalto con una congrua tempistica. A tal fine l’Appaltatore garantisce sin d’ora che i mezzi, i macchinari, le attrezzature e in genere tutti gl istrumenti utilizzati saranno in regola con le normative vigenti anche in materia antinfortunistica e saranno tenuti in buono stato di efficienza al fine di non costituire fonte di pericolo per l’ambiente di lavoro.
L’Appaltatore si impegna a fornire al Committente, prima dell’inizio delle opere, la seguente documentazione aggiornata:
• visura camerale storica dell’Appaltatore;
• certificato penale, certificato dei carichi pendenti e certificato anti-mafia dei legali rappresentanti dell’Appaltatore;
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc) dell’Appaltatore, in corso di validità.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 1662 c.c., a consentire al Committente di controllare e verificare direttamente o indirettamente, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’opera, le modalità, i tempi e l’attività svolta, e in genere l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente ogni notizia e informazione utile e/o opportuna di cui venga in possesso nell’esecuzione dell’opera.
L’Appaltatore si obbliga – per sé e per il proprio personale – a considerare come strettamente confidenziali, e a non divulgare a terzi neppure dopo la cessazione del presente rapporto, tutte le notizie riservate, i segreti industriali e in genere il know-how del Committente, di cui venga a conoscenza nell’esecuzione delle opere, ivi compresi isistemi di produzione e vendita, i listini e la clientela, la contrattualistica e le formule.
Prima dell’inizio delle opere l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare a proprio carico una assicurazione per la responsabilità civile e contrattuale, per tutta la durata del contratto e per importo adeguato. Dovrà inoltre fornire copia della relativa polizza al Committente entro …… giorni dall’inizio dei lavori.
8) Risoluzione e recesso. Il contratto si risolve immediatamente per giusta causa e senza preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni in favore della parte inadempiente, in caso di (a) mancato o ritardato pagamento da parte dell’Appaltatore dei contributi assicurativi obbligatori e delle retribuzioni contrattuali, (b) inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di legge sulla sicurezza del lavoro, (c) violazione da parte dell’Appaltatore del vincolo di segretezza e riservatezza, (d) dichiarazione di fallimento di una parte o sottoposizione di una parte ad altre procedure concorsuali.
9) Trattamento dei dati personali. Le parti si dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy .
10) Disposizioni finali. Il presente contratto, assoggettato alla legge italiana, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo anche verbale fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto.
11) Controversie e Foro competente. Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, o comunque connesse all’esecuzione, interpretazione o violazione del medesimo, sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di ……. .
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo ……., data ……..
Il Committente
L’Appaltatore
Si sottoscrivono espressamente e si intendono specificamente approvate, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Il Committente
L’Appaltatore
Modello Contratto di Appalto con Cooperativa Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di appalto industriale a cooperativa da scaricare. Il modulo contratto di appalto industriale a cooperativa compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di appalto industriale a cooperativa può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Appalto con Cooperativa PDF
Di seguito viene messo a disposizione un fac siile contratto di appalto con cooperativa PDF editabile da scaricare e compilare.
