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Indice
Contratto Riporto
L’art. 1548 del codice civile stabilisce che Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Il riporto è quindi il contratto con cui due parti, denominate riportato e riportatore, si accordano per realizzare un duplice trasferimento di titoli di credito. Il primo trasferimento avviene dal riportato al riportatore: il riportato, che detiene i titoli di credito, li trasferisce al riportatore in cambio di un pagamento in denaro. Questo permette al riportato di ottenere liquidità immediata, mentre il riportatore effettua un investimento relativamente sicuro, garantito dai titoli stessi.
Successivamente, avviene un secondo trasferimento, questa volta in senso inverso, ovvero dal riportatore al riportato, entro un termine stabilito nel contratto. A seguito di questo secondo trasferimento, il riportato è tenuto a rimborsare al riportatore il prezzo pagato durante il primo trasferimento. Il prezzo del secondo trasferimento può variare, aumentando o diminuendo in base agli accordi tra le parti. Il primo trasferimento è assimilabile a una vendita, mentre il secondo costituisce una retrovendita.
Si può parlare, dunque, di due vendite funzionali a soddisfare le esigenze di entrambe le parti
-Il riportato ottiene liquidità immediata attraverso la cessione temporanea dei titoli.
-Il riportatore, d’altra parte, rafforza la propria posizione patrimoniale, acquisendo temporaneamente i titoli come garanzia.
Se il contratto di riporto è utilizzato a fini speculativi, entrambe le parti possono trarre vantaggio dall’oscillazione del prezzo dei titoli, potendo realizzare guadagni futuri in base all’andamento del mercato.
Il contratto di riporto viene utilizzato in diversi contesti
-Operazioni di borsa, dove prende il nome di contratto di borsa;
-Settore bancario, dove si configura come contratto bancario;
-Esigenze speculative, per sfruttare le oscillazioni di mercato;
-Rapporti tra privati, come strumento finanziario;
-Rapporti societari, per la gestione temporanea di liquidità o titoli.
Il contratto di riporto può prevedere condizioni favorevoli a una delle due parti. In particolare, può essere pattuita una differenza tra il prezzo del primo trasferimento (vendita) e quello del secondo trasferimento (retrovendita).
-Se il contratto è a vantaggio del riportato, la differenza tra i due prezzi sarà negativa, configurando una diminuzione del prezzo, che prende il nome di deporto. Questa situazione è più comune nei contratti di riporto di borsa, dove il riportato beneficia di una riduzione del prezzo di retrovendita.
-Al contrario, se il contratto favorisce il riportatore, la differenza tra i prezzi sarà positiva, e si parla di aumento del prezzo, noto come riporto. Questo tipo di riporto è tipico delle operazioni bancarie o finanziarie, dove l’aumento del prezzo serve a tutelare il riportatore (solitamente una banca) contro l’eventuale insolvenza del riportato.
In alcuni casi, il contratto può essere neutro, soddisfacendo entrambe le parti in modo equo: il prezzo di vendita e quello di retrovendita coincidono. Questa situazione si verifica quando l’obiettivo del contratto è principalmente fornire liquidità al riportato e, al contempo, garantire al riportatore la temporanea disponibilità dei titoli di credito.
Il contratto di riporto non richiede particolari requisiti di forma. Può essere concluso anche in forma orale, nonostante, per motivi di certezza e per prevenire eventuali controversie, sia consigliabile la stipula in forma scritta.
Il contratto di riporto, come stabilito dall’articolo 1548 del Codice Civile, ha per oggetto titoli di credito di una determinata specie. Un titolo di credito è un documento che conferisce al suo titolare il diritto di esigere il pagamento di un credito specifico, secondo le condizioni indicate nel titolo stesso. Il concetto di “titoli di una data specie” implica che, nei due trasferimenti previsti dal contratto, non sia necessario che vengano trasferiti esattamente gli stessi titoli; è sufficiente che appartengano alla stessa tipologia. Ciò è possibile perché i titoli oggetto del contratto di riporto devono essere fungibili, ovvero intercambiabili tra loro.
La logica del contratto di riporto risiede infatti nella possibilità, per il riportatore, di far circolare i titoli durante il periodo che intercorre tra il primo trasferimento e la retrovendita. Pertanto, la maggior parte della dottrina esclude la possibilità di prevedere l’obbligo di restituire esattamente i medesimi titoli ceduti nel primo trasferimento, poiché ciò snaturerebbe la funzione tipica del contratto di riporto.
Il contratto di riporto bancario viene utilizzato principalmente come strumento per ottenere un finanziamento. In questo contesto, il soggetto che necessita di liquidità offre come garanzia alla banca o all’istituto finanziario i propri titoli di credito. In cambio, l’istituto di credito eroga un finanziamento e si impegna, tramite un patto di retrovendita, a restituire i titoli al termine di un periodo prestabilito, dietro il rimborso dell’importo finanziato.
In questo tipo di contratto, il riportatore è generalmente la banca o l’istituto di credito, e il contratto stesso ha lo scopo di facilitare un’operazione di credito. Il riportato, invece, è spesso un privato che cede temporaneamente i propri titoli per ottenere liquidità. Però, il contratto di riporto bancario può anche essere stipulato tra due soggetti privati.
Il riporto di borsa è uno strumento contrattuale utilizzato prevalentemente con finalità speculative. In questo caso, il riportato e il riportatore stipulano il contratto con l’obiettivo di speculare sul valore dei titoli durante l’intervallo di tempo che intercorre tra il primo trasferimento e la retrovendita.
Nel riporto di borsa, le due parti hanno interessi contrapposti
-Il riportatore spera in una diminuzione del valore dei titoli entro la scadenza, in modo da poterli acquistare a un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito per la retrovendita, realizzando così un guadagno sulla differenza.
-Il riportato, al contrario, spera che il valore dei titoli aumenti, così da poterli rivendere a un prezzo più alto rispetto a quello per cui li ha ceduti, ottenendo così un beneficio economico.
Il riporto di borsa si distingue da quello bancario per le norme che lo regolano. Oltre allo schema contrattuale previsto dal Codice Civile, il riporto di borsa deve rispettare le norme speciali che disciplinano i contratti di borsa e le prassi operative del mercato finanziario.
Il contratto di riporto può essere utilizzato anche in ambito societario, con l’obiettivo di acquisire temporaneamente una partecipazione societaria o di rafforzarne una già posseduta. Acquistando titoli azionari tramite un contratto di riporto, un soggetto può ottenere una maggiore rappresentanza nell’assemblea degli azionisti o aumentare il proprio diritto di voto.
Un esempio tipico potrebbe essere il seguente: Sempronio, che ha bisogno di temporanea disponibilità di titoli azionari per partecipare all’assemblea di una società, agisce come riportatore. Egli acquista i titoli da un azionista della società, che sarà il riportato, con l’impegno di restituire i titoli entro un termine stabilito, previo rimborso del prezzo di acquisto. In questo modo, Sempronio ottiene temporaneamente i diritti connessi ai titoli senza dover acquisire una partecipazione definitiva.
Esempio di Contratto di Riporto
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di riporto.
Tra
il Sig…………………….., cod. fisc. ………………. residente in ………………….. via ………………, , di qui in seguito denominato “Riportato”
e
il Sig…………………….., cod. fisc. ………………. residente in ………………….. via ………………, di qui in seguito denominata “Riportatore”, si conviene e si stipula quanto
segue.
1. Il riportato trasferisce al riportatore la proprietà dei seguenti titoli di credito, così descritti:
………………………………………………………………………………………………………
2. Il riportato dichiara e garantisce al riportatore, ad ogni effetto di legge, di essere il proprietario dei titoli meglio descritti al superiore punto 1.
3. Il riportatore accetta di acquistare la proprietà dei suddetti titoli di credito.
4. Quale corrispettivo per la predetta alienazione, il riportatore versa al riportato il prezzo pari ad Euro ………., nelle seguenti modalità: ………. ..
5. Per effetto della presente convenzione, il riportatore assume, altresì, l’obbligo di trasferire al riportato la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie alla data del ………. .
6. A fonte del trasferimento di cui al superiore punto, il riportato rimborserà al riportatore il prezzo pagato pari ad Euro, variato nella misura di Euro ……….
7. Qualora i titoli trasferiti e di cui al punto 1 siano costituiti da azioni societarie, nel tempo intercorrente tra il primo ed il secondo trasferimento di proprietà, si conviene e si stipula espressamente che tutti i diritti sociali ad essi connessi saranno esercitati da ………. .
8. Le spese del presente contratto sono poste a carico del ………. .
9. Per quanto non previsto, al presente contratto si applicheranno le norme di cui al Codice civile e specificatamente gli artt. 1548 e ss.
Modello Contratto di Riporto Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di riporto da scaricare. Il modulo contratto di riporto compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di riporto può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Riporto PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di riporto PDF editabile.