In questa pagina è possibile trovare un fac simile costituzione e statuto di centro culturale da scaricare e compilare.
Indice
Costituzione e Statuto di Centro Culturale
La costituzione di un centro culturale non è soggetta ad alcuna forma particolare e può anche risultare tacitamente dall’attività del gruppo organizzato.
L’atto costitutivo è qualificato come particolare figura di contratto plurilaterale, normalmente aperto a future adesioni, e deve indicare lo scopo perseguito, il quale dev’essere non lucrativo. L’adesione al centro culturale già costituito non richiede, salvo espresso accordo contrario degli associati, alcuna forma particolare.
La disciplina dell’organizzazione interna è rimessa all’autonomia degli associati, espressa generalmente nello statuto che accompagna l’atto costitutivo e nelle successive deliberazioni del competente organo interno. Atto costitutivo e statuto possono essere modificati con deliberazione a maggioranza, se essi non richiedono la totalità dei consensi, fermo restando il diritto di recesso dei dissenzienti.
Rientrano nei centri culturali le associazioni culturali in senso stretto che tendono alla diffusione della cultura (attuale e storica); le associazioni scientifiche che tendono alla propagazione delle scienze; quelle artistiche che tendono allo sviluppo delle arti; le associazioni educative che tendono alla educazione in un determinato ambiente , attraverso insegnamenti scolastici di vario tipo.
Esempio di Costituzione e Statuto di Centro Culturale
Di seguito è possibile trovare un esempio di costituzione e statuto di centro culturale.
Costituzione e statuto di un centro culturale
Con la presente scrittura privata registrata, da valersi a ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
— …., nato a …. il…., residente a …., via …. c.f. ….;
— …., nato a …. il…., residente a…., via …. c.f. ….
viene costituita, a tempo indeterminato, una associazione, con sede a…., sotto la denominazione
Centro Culturale…., avente lo scopo e la organizzazione fissate nello statuto qui allegato.
I componenti nominano immediatamente un Consiglio Direttivo composto da….
I componenti, per far fronte alle esigenze iniziali dell’associazione, conferiscono ciascuno Euro ….e si impegnano a sopperire alle esigenze dell’associazione per il prossimo triennio.
STATUTO
Art. 1. – È costituita una libera associazione sotto la denominazione Centro Culturale….
Art. 2. L’associazione ha sede in….
Art. 3. – L’associazione ha per scopo:
a) contribuire all’informazione scientifica, e culturale in genere, di medici, biologi, ricercatori;
b) pubblicare monografie, reviews, eventuali periodici;
c) organizzare convegni, corsi di aggiornamento, incontri;
d) costituire commissioni ad hoc per congressi, per la pubblicazione di periodici, per il conferimento di borse di studio e premi;
e) sviluppare un centro di documentazione tecnico-scientifica e divulgare, per conto proprio e di terzi, materiale tecnico-scientifico.
Il Consiglio Direttivo può, nell’ambito delle finalità sovraesposte, determinare specifici orientamenti dell’associazione.
Art. 4. – Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l’associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di films, nonché la utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisive anche con circuiti interni. L’associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico internazionale e di altri Comitati tecnici e scientifici nazionali ed internazionali allo scopo di raggiungere i fini stabiliti. I membri di questi Comitati saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 5. – Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone ti-
siche e giuridiche.
E vietato distribuire avanzi di gestione, riserve o parti del patrimonio, anche se in via indiretta,
durante la vita dell’associazione, salvo esplicite disposizioni normative.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
—dalle quote associative;
—da contributi ad hoc in occasione di specifiche attività;
— da contributi di enti pubblici e privati;
— da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili o soggetti a rivalutazione.
Art. 6. – Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre dí ogni anno. Entro novanta giorni dalla
fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario
consuntivo. Il bilancio preventivo del successivo esercizio verrà predisposto e presentato in Assemblea
prima dell’inizio dello stesso. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dall’assemblea.
Art. 7. – Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro enti e persone fisiche o giuridiche, che
cooperano allo sviluppo di….o che a tale sviluppo siano interessati.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio previo parere vincolante della maggioranza dei soci fondatori e che verseranno all’atto di ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I Soci Ordinari ricevono gli atti dell’associazione ed hanno diritto di voto.
I Soci Onorari sono quelle persone fisiche o giuridiche o Enti la cui domanda dí ammissione venga presentata da uno dei Consiglieri e venga approvata dal Consiglio.
Il Consiglio non è tenuto in caso che una domanda di ammissione a Socio Onorario venga respinta a motivarne la ragione. I Soci Onorari non sono vincolati ad oneri relativi alla quota, ma hanno diritto di voto.
I Soci Fondatori sono coloro che, intervenuti nell’atto costitutivo dell’associazione, non sono vincolati ad oneri relativi alla quota, essi hanno i diritti spettanti loro in quanto soci e possono opporsi, con decisione motivata, alla ammissione di nuovi soci.
I Soci Sostenitori sono coloro i quali versino all’associazione dei contributi da convenirsi con il Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dei Soci Sostenitori deve essere accettata dal Consiglio previo parere vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori. I Soci Sostenitori hanno diritto di voto.
La qualità di Socio sì perde per decesso, dimissione, morosità o indegnità; il provvedimento di esclusione dei Soci, deciso dal Consiglio, sentito l’interessato dovrà essere ratificato dall’Assemblea.
Il provvedimento sarà menzionato all’Ordine del giorno e l’interessato sarà espressamente invitato ad assistere anche a detta riunione.
Art. 8. – I Soci Onorari ricevono gratuitamente le pubblicazioni dell’associazione.
Art. 9. – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri dei quali due nominati da Soci Fondatori e cinque eletti dall’Assemblea dei soci. Gli amministratori resteranno in carica tre anni.
In caso di dimissioni odi decesso di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti, ed un Tesoriere Segretario.
Art. 10. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 11. – Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano in età, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
Art. 12. – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; ha tutti i poteri di ordinaria aministrazione senza limiti od eccezioni. Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri poteri di straordinaria amministrazione.
Art. 13. – Il Consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo dell’associazione, ai rapporti con Governi, Associazioni, Enti italiani e stranieri, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale; conferisce le borse di studio e i premi; decide sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni dei Soci; surroga il Presidente in caso di suo impedimento permanente quale organo collegiale e sino alla elezione del nuovo Presidente da effettuarsi entro trenta giorni dal giorno in cui il Presidente uscente abbia assegnato le sue dimissioni dalla carica o non possa conservare la carica stessa; provvede circa le controversie e i desiderata e propone l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 14. – Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, personalità che hanno speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione dell’associazione.
Art. 15. – I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno, la prima entro il trentuno dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo, la seconda entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno socio dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 16. – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo di sua spettanza e sulla nomina del Collegio dei revisori e su tutto quant’altro a lei demandato per Statuto, incluse le modificazioni statutarie.
Art. 17. – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci maggiorenni, in regola nel pagamento della quota annua di associazione, che dovrà essere pagata nelle casse dell’associazione entro il 20/1 di ogni anno. Ogni socio dispone di un voto.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di tre assenti.
Art. 18. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 19. – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
Art. 20. – La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti per tre anni dalla Assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, dovranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dí titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 21. – In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio, meglio identificato all’art. 5 del presente statuto, sarà devoluto ad altra associazione avente analoghi scopi della presente o sarà devoluto per pubblica utilità.
Art. 22. – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Modello Costituzione e Statuto di Centro Culturale Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello costituzione e statuto di centro culturale da scaricare. Il modulo costituzione e statuto di centro culturale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile costituzione e statuto di centro culturale può essere convertito in PDF o stampato.