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Indice
Come Costituire un’Associazione non Riconosciuta
Le associazioni sono organizzazioni collettive che mirano a perseguire finalità non economiche. Quelle prive di personalità giuridica sono definite associazioni non riconosciute. Questi enti collettivi sorgono attraverso un atto di autonomia, ovvero un contratto tra i fondatori noto come atto costitutivo. A differenza delle associazioni riconosciute, l’atto costitutivo delle associazioni non riconosciute non richiede una forma specifica e può essere redatto mediante una semplice scrittura privata o addirittura oralmente. Questa caratteristica distingue chiaramente le associazioni non riconosciute da quelle riconosciute, le quali necessitano di un atto costitutivo redatto per atto pubblico, solitamente da un notaio, per ottenere il riconoscimento ufficiale.
Nonostante le associazioni non riconosciute non godano della personalità giuridica, esse sono comunque soggetti di diritto. Possono possedere beni immobili, stipulare contratti di locazione o comodato, aprire conti correnti e svolgere altre attività giuridiche. La creazione di un’associazione non riconosciuta avviene semplicemente attraverso l’accordo tra i fondatori, senza obblighi formali. L’atto costitutivo e lo statuto hanno natura contrattuale e non sono vincolati da specifiche formalità. Però, per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, è necessaria la redazione dell’atto in forma scritta. È importante notare che, nonostante sia un contratto aperto, ciò non implica che ogni soggetto abbia automaticamente il diritto di entrare nell’associazione o che l’ente sia obbligato ad accogliere qualsiasi domanda di adesione.
Secondo il Codice del Terzo settore, l’atto costitutivo delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, deve includere elementi fondamentali come la denominazione dell’ente, l’assenza di scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la sede legale, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, nonché i diritti e gli obblighi degli associati, se previsti. Inoltre, deve specificare i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, garantendo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità e le attività dell’ente. L’atto deve anche prevedere la nomina dei primi membri degli organi sociali obbligatori e, se previsto, del revisore legale dei conti, nonché le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione dell’associazione. La durata dell’ente, se stabilita, deve essere indicata chiaramente.
Lo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento dell’ente, può essere redatto in un atto separato ma rimane parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di conflitto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono queste ultime, assicurando così una gestione coerente e regolamentata dell’associazione. In sintesi, le associazioni non riconosciute, pur non avendo personalità giuridica, possono operare efficacemente attraverso un’organizzazione interna definita e una struttura contrattuale flessibile, permettendo loro di perseguire i propri scopi sociali senza le rigidità formali richieste per le associazioni riconosciute.
Esempio di Statuto Associazione Culturale non Riconosciuta
Di seguito è possibile trovare un esempio di statuto associazione culturale non riconosciuta.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “……”
1)Denominazione e sede. È costituita in ……., ai sensi dell’art. 18 della Costituzione e dell’art. 36 e seguenti c.c., un’associazione culturale denominata “……”.
L’Associazione ha sede legale a ……, in ……. . Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all’estero.
2)Scopo e oggetto. L’associazione, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ma solo finalità culturali. La stessa persegue, quindi, in via esclusiva, finalità di …… .
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa ……
L’Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare ed utilizzare marchi e brevetti, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l’estero e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
3)Competenza territoriale e affiliazioni. L’Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l’attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all’Associazione.
4)Durata. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
5)Soci. Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli associati hanno diritto di voto per tutto quanto le norme c.c. e lo Statuto Sociale fa rientrare nelle prerogative dell’Assemblea degli associati. Per gli associati minori di età il diritto di voto potrà essere esercitato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
Tutti gli associati hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Benemeriti.
I Soci Ordinari possono essere sia persone fisiche, anche minori di età, sia persone giuridiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno nonché dei fini associativi. Assume la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato la domanda di ammissione ed avendo versato la quota associativa, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. Il Consiglio Direttivo, nel decidere su una domanda di ammissione, potrà chiedere un parere all’Assemblea generale dei Soci.
I Soci Benemeriti possono essere persone fisiche che vengono scelte dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, per particolari meriti o rappresentatività nel campo di ……, ovvero per i notevoli contributi in opere o donazioni a favore dell’Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua. I fondatori dell’Associazione sono considerati a tutti gli effetti Soci Benemeriti, senza necessità di delibere o formalità di alcun tipo.
La quota associativa ha validità per i dodici mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l’ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell’anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l’anno solare precedente.
I Soci vengono registrati in un apposito Registro dei Soci, sia pure sotto forma di archivio elettronico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno.
Le prestazioni di servizi sono effettuate agli associati in conformità alle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere sconti sui corrispettivi dei servizi offerti dell’Associazione a favore dei Soci Benemeriti ovvero dei primi Soci Ordinari che aderiranno all’Associazione.
La qualità di Socio si perde al verificarsi di almeno una delle seguenti cause:
a) recesso;
b) morosità;
c) radiazione.
Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell’ultima quota associativa versata; il soggetto moroso può essere riammesso nell’Associazione dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. La radiazione di un Socio avviene nei casi in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell’Associazione; il socio radiato non può essere riammesso.
Vista l’assenza dello scopo di lucro dell’Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate.
Al fine di assicurare un’omogeneità di indirizzo ed una continuità gestionale, l’Associazione accetta e fa proprio il principio della cooptazione enunciato nei successivi articoli del presente Statuto.
6)Organi dell’Associazione. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico, se nominati.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell’Associazione nell’esplicazione del loro mandato e di quelle sostenute per l’espletamento dell’incarico. Per giustificati motivi, tuttavia, il Consiglio Direttivo può stabilire dei compensi periodici o una tantum per alcuni organi o per alcuni suoi membri.
7)Assemblea generale dei soci. L’Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un’Assemblea successiva. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. All’Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:
a) approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;
b) eleggere a maggioranza semplice dei voti, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo;
c) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Ordinari, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
d) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’Ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno n. …… Soci aventi diritto al voto. All’Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:
a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell’Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;
b) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Benemeriti, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
c) deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione ed all’eventuale nomina del liquidatore.
La convocazione all’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita; l’avviso può contenere anche l’indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Soci a norma dell’art.20 c.c..
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci Benemeriti e solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch’essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di una di delega.
L’assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea. L’Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell’Assemblea.
Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.
In deroga a quanto previsto dall’art. 21 c.c., le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
8)Presidente. Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.
Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.
Il Presidente può agire in via d’urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l’altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d’urgenza tali da legittimare l’intervento.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall’evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l’applicazione del principio della cooptazione di cui all’art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l’impedimento del Presidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
9)Vicepresidente. Il Presidente elegge fra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente.
Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.
Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un nuovo Vicepresidente. Resta salva l’applicazione del principio della cooptazione di cui all’art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l’impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
10)Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della volontà espressa dall’Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, compreso il Presidente, che restano in carica per …… anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all’Associazione.
A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:
a) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sul recesso degli stessi;
b) definisce il programma annuale delle attività dell’Associazione;
c) stabilisce la quota associativa annua;
d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
e) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio;
f) nomina il Tesoriere ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico;
g) pubblica e diffonde informazioni varie sull’attività dell’Associazione;
h) decide su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è valida comunque quando sono presenti tutti i membri, ovvero se inviata per iscritto con almeno un giorno di anticipo tramite posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, e in sua a assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.
Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dei membri rimasti in carica. I membri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale di quattro membri previsti per il funzionamento del Consiglio Direttivo, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti, in modo tale che non venga interrotta la gestione dell’Associazione fino alla scadenza di ogni mandato intero.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell’art.20 comma secondo c.c..
11) Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni ed ha in consegna il patrimonio dell’Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:
a) firmare documenti contabili;
b) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;
c) emettere assegni sui conti correnti dell’Associazione, girare vaglia e assegni.
Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall’evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l’applicazione del principio della cooptazione di cui all’art. 10, del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l’impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
12)Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
d) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
di)
13) Esercizi e bilancio. Gli esercizi si chiudono il …… di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dall’eventuale rendita del patrimonio;
b) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
Gli attivi di bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
14)Scioglimento. Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato a finalità di utilità generale. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall’Assemblea, ad una fondazione, un’associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua, in Italia, finalità di …… .
15)Regime fiscale. L’Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria. L’Associazione è costituita per le finalità di pubblica utilità di cui all’art. 3 del Dpr 26 ottobre 1972 n.637 e all’art. 25 lettera c) del Dpr 26 ottobre 1972 n. 643.
16)Clausola arbitrale. Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.
L’arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell’arbitro.
17)Rinvio. Per tutto quanto non contemplato espressamente nei presenti patti sociali, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia associazioni non riconosciute.
Modello Statuto Associazione Culturale non Riconosciuta Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello statuto associazione culturale non riconosciuta da scaricare. Il modulo statuto associazione culturale non riconosciuta compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile statuto associazione culturale non riconosciuta può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Statuto Associazione Culturale non Riconosciuta PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile statuto associazione culturale non riconosciuta PDF editabile.