In questa pagina è possibile trovare un fac simile domanda di procedimento per arbitrato societario da scaricare e compilare.
Indice
Domanda di Procedimento per Arbitrato Societario
Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, possono ricorrere all’arbitrato tutte le società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325-bis del codice civile, cioè quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
Perché una controversia societaria possa essere risolta tramite arbitrato secondo il nuovo modello, l’atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere espressamente tale possibilità attraverso l’inserimento di specifiche clausole compromissorie. L’art. 34, secondo comma, stabilisce che la clausola compromissoria deve indicare il numero degli arbitri e le modalità per la loro nomina. Tuttavia, il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere attribuito, a pena di nullità, a un soggetto esterno alla società. Questo rappresenta una differenza sostanziale rispetto alla disciplina dell’arbitrato contenuta nel codice di procedura civile (art. 810), che attribuisce il potere di nomina degli arbitri alle parti stesse.
La ragione di questa nuova disposizione è che le controversie societarie sottoposte ad arbitrato spesso coinvolgono gli interessi di una pluralità di soggetti e non di due sole parti contrapposte. Pertanto, la nomina degli arbitri è affidata a un terzo estraneo alla società. Se tale soggetto non provvede alla nomina, quest’ultima può essere richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede legale. Questa disposizione differisce da quella dell’art. 810 c.p.c., secondo cui la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell’arbitrato o, se le parti non l’hanno ancora determinata, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto contenente la clausola compromissoria.
La clausola compromissoria è vincolante per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L’introduzione o la soppressione di una clausola compromissoria nello statuto deve essere approvata da soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. In tali casi, i soci assenti o dissenzienti hanno il diritto di esercitare il recesso entro novanta giorni.
Le clausole compromissorie possono prevedere la devoluzione ad arbitri di
-alcune o tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la società, purché riguardino diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
-controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti. In questo caso, la clausola diventa vincolante per loro una volta accettato l’incarico;
-controversie sulla validità delle delibere assembleari.
Non possono, invece, essere devolute ad arbitri le controversie per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero.
L’articolo 35, primo comma, del decreto stabilisce che “la domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti deve essere depositata presso il registro delle imprese e resa accessibile ai soci”. Questa disposizione mira a garantire la trasparenza, poiché gli effetti della decisione potrebbero interessare una pluralità di soggetti. La pubblicazione nel registro delle imprese permette a tutti gli interessati di prendere atto della pendenza del procedimento arbitrale e di valutare l’opportunità di intervenire.
L’articolo 35, secondo comma, prevede inoltre che, nel procedimento arbitrale, è ammesso l’intervento volontario di terzi, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., fino alla prima udienza di trattazione. È consentito anche l’intervento coatto di altri soci, secondo gli artt. 106 e 107 c.p.c. Inoltre, se devono essere assunti mezzi di prova o se è stato pronunciato un lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare il termine per la pronuncia del lodo, una sola volta, per un massimo di 180 giorni.
Una novità rilevante rispetto alla disciplina dell’arbitrato prevista dal codice di procedura civile è che gli arbitri possono decidere, anche se solo incidentalmente, su questioni che per legge non sarebbero arbitrabili perché riguardano diritti indisponibili o non transigibili. L’art. 35, terzo comma, del decreto esclude espressamente l’applicazione dell’art. 819, primo comma, c.p.c., che prevede la sospensione del procedimento arbitrale in caso di controversie che, per legge, non possono essere oggetto di arbitrato. In tali casi, tuttavia, il lodo arbitrale è sempre impugnabile per nullità, revocazione o opposizione di terzo, secondo gli artt. 829, primo comma, e 831 c.p.c., anche derogando a quanto previsto per l’arbitrato internazionale dall’art. 838 c.p.c.
Per quanto riguarda l’efficacia del lodo, l’art. 35, quarto comma, stabilisce che le sue statuizioni sono vincolanti per la società. L’espressione “per la società” deve essere interpretata in senso ampio, nel senso che il lodo, avendo natura negoziale, è vincolante anche per i soci.
Le parti che hanno attivato un arbitrato, anche se irrituale, possono ricorrere alla tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c. Il legislatore delegato ha confermato il potere cautelare del giudice ordinario anche in presenza di arbitrato, superando l’idea che l’arbitrato irrituale non dia diritto a misure cautelari giudiziarie. Questa scelta garantisce il diritto alla tutela cautelare in caso di procedimento arbitrale, eliminando la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale a questo fine.
Un’altra novità rilevante è che gli arbitri possono sospendere, con ordinanza non reclamabile, l’efficacia delle delibere assembleari la cui validità sia oggetto di arbitrato.
L’articolo 822 c.p.c. stabilisce che “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità”. Però, l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003 deroga a questa norma generale, stabilendo che, sia nell’arbitrato interno che in quello internazionale, gli arbitri devono sempre decidere secondo diritto e con un lodo impugnabile per violazione di legge, specialmente quando affrontano questioni non compromettibili o quando l’oggetto del giudizio riguarda la validità delle delibere assembleari, anche se la clausola compromissoria autorizza a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.
Esempio di Domanda di Procedimento per Arbitrato Societario
Di seguito è possibile trovare un esempio di domanda di procedimento per arbitrato societario .
Domanda di procedimento per arbitrato societario.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI …
Con sede in … via … n. …
Tel … – Fax. … – Mail …
DOMANDA DI PROCEDIMENTO ARBITRALE SOCIETARIO
La società ……, con sede in ……, via …… n. …, Partita IVA n. …, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico sig. …, elettivamente domiciliata in …, via … n. …, presso lo studio dell’avv. ……, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al presente atto,
PREMESSO CHE
– La società …, Partita IVA n. …, iscritta al Registro Imprese di …. n. REA …, con sede legale in … via … n. …, si occupa di ……;
– al momento della costituzione della predetta società, all’interno del relativo Statuto del …, è stata inserita la seguente clausola compromissoria: ‘tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di …., nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 34, 35 e 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5’.
– In data …, all’esito di …, è insorta controversia tra la società esponente e i soci sig. … e sig. …, in merito a ……;
– la descritta controversia rientra nell’oggetto della richiamata clausola compromissoria, inserita nello Statuto della Società;
Ciò premesso, la società istante, come sopra difesa e rappresentata,
CHIEDE
che il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di ……, nomini, in forza della clausola compromissoria in data …, l’arbitro unico, incaricato di decidere della descritta controversia insorta tra la società istante e i soci: sig. …, nato a … il …, Codice Fiscale …, residente in … via …, n. … e sig. …, nato a … il …, Codice Fiscale ……, residente in … via … n. …, secondo l’apposito Regolamento della Camera Arbitrale;
– precisa, altresì, che intende sottoporre al nominando arbitro i seguenti
QUESITI
A) ……;
B) ……;
C) …;
Allega i seguenti documenti:
1) …
2) …
3)…
Con espressa istanza alla Segreteria della Camera Arbitrale di … di inviare/notificare la presente domanda di arbitrato tramite raccomandata a.r./ufficiale
giudiziario a:
1) Sig.. …, residente in … via …, n. …
2) Sig.. …, residente in … via …, n. …
Luogo … data …
Firma …
Modello Domanda di Procedimento per Arbitrato Societario Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di domanda di procedimento per arbitrato societario da scaricare. Il modulo domanda di procedimento per arbitrato societario compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile domanda di procedimento per arbitrato societario può essere convertito in PDF o stampato.