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Indice
Intimazione di Pagamento ex Art. 2797 c.c.
In base a quanto stabilito dall’art. 2797 c.c., Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può fare vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.
L’articolo 2797 del Codice Civile disciplina quindi la vendita del pegno quando il debitore non adempie al proprio obbligo di pagamento. In tale circostanza, il creditore ha il diritto di vendere il bene dato in pegno. Questa vendita deve essere eseguita tramite un’asta pubblica o mediante un pubblico ufficiale autorizzato, in conformità alle disposizioni di legge.
Il divieto del patto commissorio, sancito dall’articolo 2744 del Codice Civile, rappresenta una norma di protezione inderogabile del debitore, che esiste da secoli con lo scopo di evitare che il debitore, spinto dalla necessità di ottenere credito, possa trovarsi in una posizione di estrema vulnerabilità, tale da consentire al creditore di appropriarsi direttamente del bene dato in garanzia.
Nonostante la rigidità di queste disposizioni, i contratti possono prevedere modalità più rapide di vendita del pegno, come ad esempio la vendita tramite un mediatore pubblico, previa una semplice diffida al debitore. In tali casi, può essere pattuito che un’eventuale opposizione del debitore non sospenda la vendita. Però, restano imprescindibili due garanzie fondamentali per la tutela del debitore: la necessità di notificare la minaccia di vendita e l’obbligo che la vendita avvenga tramite un pubblico mediatore al prezzo corrente di mercato.
La frequente vendita di merci di largo consumo, per le quali esiste una domanda costante, contribuisce a stabilizzare i prezzi, favorendo così gli interessi del debitore. Questa stabilità dei prezzi è uno dei motivi per cui istituti come l’esecuzione coattiva e la determinazione dei prezzi correnti sono ampiamente diffusi in ambito commerciale.
Risulta essere importante sottolineare che ogni convenzione che preveda la soppressione della diffida al debitore è nulla, poiché tale omissione rappresenterebbe un’inutile vessazione per il debitore, privandolo della possibilità di intervenire per ottenere il miglior prezzo possibile nella vendita del pegno. Tuttavia, esistono eccezioni, come nel caso degli statuti dei Monti di Pietà, che possono dispensare dall’obbligo di diffida, secondo quanto previsto dall’art. 2785 del Codice Civile.
Infine, la lex fori, ovvero la legge del luogo in cui il pegno viene realizzato, ha un ruolo decisivo. Ciò significa che la legge applicabile sarà quella del luogo in cui si svolge la procedura di esecuzione, anche se diversa dalla legge del luogo in cui il contratto di pegno è stato stipulato. Questa legge locale può stabilire termini e formalità inderogabili, che devono essere rispettati indipendentemente dalle condizioni contrattuali precedentemente concordate.
Esempio Intimazione di Pagamento ex Art. 2797 c.c.
Di seguito è possibile trovare un esempio di intimazione di pagamento ex art. 2797 cc.
ATTO DI INTIMAZIONE ex art. 2797 c.c.
il Sig. …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. ….
C.F. …., P.E.C. ………it, fax n. …., che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce/a margine del presente atto
ESPONE
– con contratto sottoscritto il …., ha concesso in mutuo al Sig. …. la somma di euro …. da restituire in …. rate mensili da ….euro ciascuna, oltre agli interessi
annui del ….%, con decorrenza dal ….;
– a garanzia di detto credito ha ricevuto in pegno dal Sig. …. i seguenti beni: …., stimati euro ….;
– dopo il pagamento della …. rata, nonostante i reiterati solleciti, il debitore non ha più effettuato alcun versamento.
Tanto premesso, il Sig. …., ut supra,
INTIMA
ai sensi dell’art. 2797 c.c., al Sig. …., residente in …., via …., n. …., di pagare, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del presente atto, al Sig. …., nel suo
domicilio eletto, sito in …. via …., n. …., presso l’Avv. …., la somma di euro …. per capitale oltre agli interessi del ….% fino all’effettivo saldo e le spese del
presente atto e della sua notificazione, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà, nei modi previsti ex legge, alla vendita dei beni sopra descritti a mezzo
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di …. autorizzato / Ufficiale Giudiziario del …. di ….
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
PROCURA ALLE LITI SE NON A MARGINE
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)
Modello Intimazione di Pagamento ex Art. 2797 c.c. Editabile da Scaricare
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