In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza di integrazione del pignoramento presso terzi ex art 540-bis cpc da scaricare e compilare.
Indice
Istanza di Integrazione del Pignoramento Presso Terzi ex Art 540-bis cpc
In base a quanto stabilito dall’ex art. 540-bis cpc, Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e’ sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
L’articolo 540 bis del Codice di procedura civile è stato introdotto con l’art. 48, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto a partire dal 4 luglio 2009. Questa disposizione è stata concepita con l’obiettivo di rendere il procedimento di espropriazione mobiliare più efficiente e meno costoso, soprattutto nei casi in cui i tentativi di vendita dei beni pignorati risultino infruttuosi.
La riforma ha ampliato la facoltà dei creditori di richiedere l’integrazione del pignoramento. In precedenza, tale facoltà era limitata alla fase precedente alla richiesta di vendita, ma ora è estesa anche alla fase successiva agli esperimenti di vendita che non hanno avuto successo.
Due sono le situazioni in cui questa norma può applicarsi, entrambe caratterizzate dalla constatazione che non è possibile soddisfare pienamente le ragioni dei creditori
-Quando i beni pignorati risultano invenduti a seguito del secondo o successivo tentativo di vendita. In questo caso, l’istanza di integrazione del pignoramento non può essere presentata subito dopo il primo incanto deserto; è necessario che si sia tenuto almeno un altro incanto con prezzo ribassato.
-Quando la somma ricavata dalla vendita, distribuita secondo gli artt. 510, 541 e 542 c.p.c., non è sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni dei creditori, sia nel caso di un unico creditore procedente, sia nel caso di una pluralità di creditori concorrenti. In questa circostanza, l’istanza di integrazione del pignoramento deve essere formulata contestualmente all’approvazione del piano di riparto, immediatamente prima dell’emissione dell’ordine di pagamento.
L’art. 486 c.p.c. stabilisce che, se l’istanza viene presentata in udienza davanti al giudice dell’esecuzione, può essere fatta oralmente e verbalizzata; altrimenti, deve essere avanzata tramite ricorso depositato in cancelleria.
Una volta ricevuta l’istanza di integrazione, il giudice, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 518 c.p.c. richiamato dalla norma in esame, può nominare uno stimatore, se lo ritiene opportuno. Su ordine del giudice, l’ufficiale giudiziario riprende immediatamente le operazioni di ricerca dei beni, fermandosi solo quando ha sottoposto a pignoramento beni che, insieme a quelli già pignorati e al ricavato della vendita, sembrano sufficienti per soddisfare integralmente tutti i creditori.
Secondo parte della dottrina, l’integrazione del pignoramento potrebbe riguardare non solo beni mobili, ma anche beni situati nel circondario di un tribunale diverso da quello cui appartiene il giudice che ha ordinato l’integrazione.
Per decidere sull’istanza, il giudice non è obbligato a fissare un’udienza per la comparizione delle parti, ma può farlo se lo ritiene necessario.
Riguardo alle spese necessarie per l’integrazione del pignoramento, la norma non specifica nulla. Però, l’interpretazione più coerente con il sistema è che tali spese debbano essere anticipate dal creditore che presenta l’istanza, con la possibilità di farle ricadere sul debitore esecutato, in caso di capienza, secondo la regola generale dell’art. 95 c.p.c.
Esempio Istanza di Integrazione del Pignoramento Presso Terzi ex Art 540-bis cpc
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza di integrazione del pignoramento ex art 540-bis cpc.
ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO ex art. 540-bis c.p.c. nella procedura esecutiva n. …. r.g.e.
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
il Sig. …., C.F. …., rappresentato e difeso dall’avv. …., C.F. …., P.E.C. ………it, fax n. …. creditore procedente nella procedura esecutiva indicata in epigrafe
ESPONE
– a seguito del secondo/n….. incanto, i beni pignorati sono rimasti invenduti;
– al fine di consentire al creditore procedente/ai creditori di soddisfare il proprio credito, occorre provvedere all’integrazione del pignoramento.
Tanto premesso, chiede che l’Ill.ma Autorità adita
VOGLIA
ai sensi dell’art. 540-bis c.p.c., autorizzare l’Ufficiale Giudiziario a pignorare ulteriori beni ricercandoli nei modi stabiliti dall’art. 518 ultimo comma c.p.c.
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
(PROCURA ALLE LITI SE NON APPOSTA A MARGINE)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA
IL CANCELLIERE
….
Modello Istanza di Integrazione del Pignoramento Presso Terzi ex Art 540-bis cpc Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza di integrazione del pignoramento presso terzi ex art 540-bis cpc editabile da scaricare. Il modulo istanza di integrazione del pignoramento ex art 540-bis cpc compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza di integrazione del pignoramento ex art 540-bis cpc può essere convertito in PDF o stampato.