In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza di visibilità del fascicolo informatico da scaricare e compilare.
Indice
Istanza Di Visibilità Del Fascicolo Informatico
L’istanza di visibilità ha un ruolo fondamentale nella difesa della parte convenuta o resistente, visto che consente di visionare il fascicolo telematico e di acquisire completa consapevolezza della documentazione prodotta dalla controparte a sostegno delle domande proposte in giudizio. Il fondamento normativo si rintraccia nel codice di procedura civile, in particolare nelle disposizioni di attuazione, e trova conferma in specifici interventi ministeriali che hanno chiarito l’esigenza di garantire alle parti non costituite la possibilità di accedere agli atti attraverso gli strumenti telematici. La centralità di tale diritto emerge chiaramente dall’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice, secondo cui le parti o i rispettivi difensori muniti di procura hanno la facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli d’ufficio e di parte, ottenendone eventualmente copia dal cancelliere.
Negli ultimi anni, il Ministero della Giustizia ha precisato che tale diritto, nonostante sia già tutelato dalle norme processuali, deve essere attuato anche sul piano telematico, permettendo alle parti non costituite di ottenere un accesso provvisorio al fascicolo tramite gli applicativi ministeriali SICID e SIECIC. Tale linea interpretativa è stata ribadita dalle circolari del 28 ottobre 2014 e del 23 ottobre 2015, le quali hanno sottolineato che la mera visione del fascicolo informatico non comporta oneri a carico del richiedente, mentre i costi relativi all’estrazione di copie restano regolati dalla normativa generale sulle spese di giustizia. L’articolo 269 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia disciplina in modo puntuale la materia, stabilendo che il diritto forfettario è dovuto per la riproduzione di documenti su supporti diversi da quelli cartacei, a meno che la copia sia estratta direttamente dal fascicolo informatico da soggetti abilitati ad accedervi. Ciò implica la gratuità della consultazione e della creazione di copie digitali per tutti coloro che abbiano ottenuto l’accesso a seguito di un’istanza di visibilità.
La giurisprudenza di merito si è soffermata sugli effetti del deposito dell’istanza di visibilità con riguardo alla decorrenza dei termini di impugnazione o di reclamo. È particolarmente noto un provvedimento isolato del Tribunale di Rieti, del 20 ottobre 2016, secondo cui la concessione della visibilità del fascicolo telematico fa decorrere il termine per proporre reclamo, ritenendo che la visibilità equivalga a una forma di conoscenza legale degli atti in esso contenuti. Questa decisione ha destato perplessità, poiché si pone in apparente dissonanza con l’indirizzo consolidato della Cassazione, che richiede la certezza dell’avvenuta consegna e dell’individuazione del destinatario per sostenere che una comunicazione abbia effetti giuridici equivalenti a quelli formali di cui all’articolo 136 del codice di procedura civile. Nel caso trattato dal Tribunale di Rieti non emergeva alcuna prova di una consegna idonea a garantire la cognizione effettiva e formale del provvedimento successivamente reclamato, tanto più che l’accesso al fascicolo viene solitamente concesso per un tempo limitato, trascorso il quale la consultazione non è più possibile. Se, durante il periodo in cui vige la concessione di visibilità, il provvedimento oggetto di reclamo non fosse stato ancora depositato, non vi sarebbe stata alcuna occasione di presa di coscienza né, a maggior ragione, di una conoscenza legale del suo contenuto.
Nella prassi, la richiesta di consultazione avviene mediante un atto processuale denominato AttoRichiestaVisibilità e viene trasmessa telematicamente all’ufficio giudiziario competente attraverso i canali del Processo Civile Telematico. La Cancelleria, una volta ricevuto il deposito, valuta la sussistenza dei presupposti e, se ritiene di accogliere l’istanza, attiva l’accesso temporaneo al fascicolo per il difensore della parte non ancora costituita, garantendogli per alcuni giorni la facoltà di visionare i documenti e di estrarne copia a fini difensivi. In sostanza, durante quel lasso di tempo, l’avvocato interessato usufruisce di una funzionalità analoga a quella di chi è regolarmente costituito in giudizio, con la conseguenza di poter esaminare ogni atto già presente nel fascicolo. Talvolta, le prassi operative degli uffici giudiziari ostacolano l’esercizio di tale diritto, poiché alcune cancellerie pretendono un’eccessiva documentazione integrativa, come la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo, prima di concedere l’accesso. Tale comportamento non risulta conforme a quanto stabilito dall’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che individua come unico requisito per prendere visione degli atti la circostanza di essere parte del giudizio o difensore munito di procura. Una volta soddisfatta questa condizione, la legge non prevede ulteriori adempimenti formali, né esige la dimostrazione di avere già notificato o ricevuto l’atto introduttivo.
Il riconoscimento del diritto di accesso ai fascicoli telematici in favore di soggetti non costituiti rappresenta un tassello importante nel quadro di semplificazione e modernizzazione del processo civile, poiché abbatte i tempi e i costi delle attività difensive preliminari e tutela più efficacemente il diritto di difesa. L’istanza di visibilità, in tale prospettiva, non è soltanto uno strumento di consultazione, ma anche un passaggio che manifesta in modo concreto i principi di trasparenza e partecipazione su cui si regge il processo, garantendo la piena conoscenza dei documenti fondamentali per il corretto esercizio delle facoltà processuali. In definitiva, la possibilità di accedere al fascicolo telematico senza dover ricorrere a spostamenti fisici o a procedure farraginose presso la Cancelleria rappresenta un obiettivo raggiunto grazie all’evoluzione del Processo Civile Telematico, in linea con gli indirizzi ministeriali che mirano a rendere effettiva l’innovazione digitale nella gestione dei procedimenti.
Esempio di Istanza Di Visibilità Del Fascicolo Informatico
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza di visibilità del fascicolo informatico.
Tribunale di ______________
Istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico
n. _____/R.G anno________.
Il./La Sig./Sig.ra/soc.______________, cod. fisc./P.IVA ___________________________, residente/con sede __________________________, rappresentato/a e difeso/a ai fini del presente atto dall’Avv. ____________, cod. fisc. __________________, con studio in _____________________, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto.
Premesso che il/la Sig./Sig.ra./La Soc. ____________ è parte del procedimento in epigrafe indicato;
CHIEDE
avendone interesse
ai fini dell’eventuale proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _________
(se si tratta di procedimento ordinario) a fini difensivi, dovendo procedere all’esame di atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico,
CHIEDE
che il Sig. Cancelliere voglia consentire allo scrivente Avvocato la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all’espletamento delle anzidette attività difensive.
Con osservanza.
Avv. _____________________
Modello Istanza Di Visibilità Del Fascicolo Informatico Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello istanza di visibilità del fascicolo informatico da scaricare. Il modulo istanza di visibilità del fascicolo informatico compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza di visibilità del fascicolo informatico può essere convertito in PDF o stampato.