In questa pagina è possibile trovare un fac simile datio in solutum Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Prestazione in Luogo dell’Adempimento
Il principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, richiamato dall’art. 1197 c.c., impone la necessaria identità tra la prestazione eseguita dal debitore e quella dovuta in base al titolo da cui nasce il rapporto obbligatorio. Il debitore non può quindi liberarsi dal vincolo se non esegue esattamente la prestazione originaria, salvo che il creditore non acconsenta a ricevere una prestazione diversa, considerandola parimenti idonea a soddisfare il proprio interesse. È in questo scenario che trova applicazione la datio in solutum o prestazione in luogo dell’adempimento, disciplinata dall’art. 1197 c.c.
Per fare in modo che si realizzi tale istituto, è necessario che la prestazione pattuita in sostituzione risulti effettivamente diversa da quella originaria. Una variazione meramente quantitativa non costituisce, infatti, datio in solutum, poiché un semplice incremento o una riduzione della prestazione produrrebbe, rispettivamente, un indebito oggettivo o una liberalità (a seconda dell’animus del solvens) oppure una remissione parziale del debito.
La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza ravvisa nella datio in solutum un contratto a titolo oneroso, mentre un orientamento minoritario la configura come negozio unilaterale. La tesi contrattuale risulta più convincente, poiché consente di bilanciare l’interesse del creditore a ricevere una prestazione e quello del debitore a liberarsi tramite una diversa forma di adempimento, rendendo inapplicabile l’art. 1333 c.c. sui contratti con obbligazioni a carico del solo proponente. La discussione dottrinale verte anche sugli effetti prodotti dal contratto. Un primo orientamento ritiene la datio in solutum un contratto reale che si perfeziona al momento della consegna del bene, escludendo però la possibilità di includere obbligazioni di fare o non fare e introducendo una deroga al principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. quando l’oggetto consiste nel trasferimento di diritti reali. Più persuasiva appare la tesi che inquadra la datio in solutum come contratto a titolo oneroso con funzione solutorio soddisfattiva ed effetti reali o obbligatori a seconda del tipo di prestazione sostitutiva. Se questa comporta il trasferimento di un diritto reale o la cessione di un credito, l’effetto traslativo si produce con il mero consenso tra le parti, mentre l’estinzione dell’obbligazione avviene soltanto dopo la consegna del bene o l’effettiva esecuzione della nuova prestazione. È stata prospettata anche una qualificazione secondo cui la datio in solutum modificherebbe l’oggetto del rapporto obbligatorio, ma ciò contrasta con l’art. 1197, comma 2, c.c., in base al quale, in caso di inadempimento della prestazione sostitutiva, il creditore può pretendere la prestazione originaria. L’istituto, infatti, non sostituisce definitivamente la vecchia prestazione, bensì ne sospende l’esigibilità fino a quando non sia adempiuta quella nuova. Se quest’ultima rimane ineseguita, l’obbligazione iniziale torna a essere reclamabile, a differenza di quanto avviene nella novazione oggettiva, dove la vecchia prestazione viene estinta con il solo accordo e non può più essere pretesa dal creditore in caso di inadempimento. Diversamente dalle obbligazioni facoltative, inoltre, la facoltà di eseguire una prestazione diversa non è stabilita ab origine, bensì frutto di un’intesa successiva tra debitore e creditore.
La natura contrattuale della datio in solutum ha come conseguenza che si applichino le regole generali sui contratti, compresi gli aspetti relativi alla forma e, in caso di trasferimento di diritti reali immobiliari, quelli sulla trascrizione. Per la forma scritta ad substantiam occorre riferirsi al principio di cui all’art. 1350, n. 1 c.c., mentre la trascrizione, secondo l’opinione prevalente, va eseguita già al momento della stipula dell’accordo, nonostante l’effetto solutorio soddisfattivo si perfezioni con la consegna del bene. La disciplina comune in tema di invalidità (nullità o annullabilità per vizi della volontà o incapacità naturale) si applica pienamente anche in questo ambito. Se il debitore non esegue la prestazione sostitutiva e la datio in solutum ha effetti obbligatori, il creditore potrà esigere la prestazione originaria, mentre non è dovuto alcun risarcimento se l’impossibilità della nuova prestazione non è imputabile al debitore. Qualora invece la datio abbia effetti reali, il creditore, oltre a domandare l’adempimento della prestazione originaria, può valersi dei rimedi tipici della compravendita, come nel caso di vizi della cosa o evizione. La risoluzione del contratto non fa tuttavia rivivere le garanzie eventualmente prestate da terzi per la vecchia obbligazione, liberando i garanti ex art. 1197, comma 3, c.c.
L’istituto in esame può avere per oggetto qualunque tipo di prestazione, di dare, di fare o di non fare, purché idonea a soddisfare l’interesse del creditore e a operare come strumento flessibile di estinzione dell’obbligazione, in linea con i principi generali in materia contrattuale.
Esempio Datio in Solutum
Di seguito è possibile trovare un esempio di datio in solutum.
Tra il sig. A. nato il < >, residente in < > ed il sig. B, nato il < >, residente in < >
PREMESSO
che il sig. A é debitore del sig. C della somma di Euro < >, come da cambiale a data < >, scaduta e non protesta; che il sig. B, per estinguere l’obbligazione, ha offerto una prestazione diversa, e cioè un vano adibito a garage sito in < ›, via < >, n. < >, part. < >, foglio < >;
tanto premesso, si stipula quanto segue:
1) Il sig. B, ad estinzione totale del suo debito, vende e trasferisce al sig. A il seguente immobile: vano garage sito in < >, via < >, n. < >, part. n. < >, foglio < >, di metri quadrati < >, confinante con beni di < >, di < > e via pubblica < >.
2) L’immobile viene trasferito con tutte le pertinenze e garanzie.
3) Il sig. A rilascia, per tale dazione in pagamento, ampia e liberatoria quietanza e dichiara di non avere altro a pretendere per nessuna ragione, titolo o azione.
4) Le spese di registrazione notarili e conseguenziali sono divise come per legge.
5) II sig. A viene immesso oggi stesso nel possesso dell’immobile.
< >, li < >
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Modello Datio in Solutum Immobiliare Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello datio in solutum immobiliare da scaricare. Il modulo prestazione in luogo dell’adempimento compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile prestazione in luogo dell’adempimento può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Datio in Solutum Immobiliare PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile datio in solutum PDF editabile.