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Indice
Preventivo Avvocato
L’articolo 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 sull’Ordinamento della Professione Forense stabilisce che l’avvocato, nel rispetto del principio di trasparenza, ha l’obbligo di informare il cliente sulla complessità dell’incarico e di fornire tutte le indicazioni utili riguardo agli oneri prevedibili dal momento in cui viene conferito l’incarico fino alla sua conclusione. Questo principio di trasparenza impone all’avvocato di comunicare al cliente, in forma scritta, una stima chiara dei costi della prestazione, suddividendo in modo dettagliato oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Il preventivo scritto che l’avvocato deve redigere non si limita a indicare i compensi professionali per la prestazione, ma include anche le eventuali spese accessorie, come quelle per trasferte, oltre che le spese vive che si prevede saranno necessarie per la gestione della causa, come ad esempio le marche da bollo, il contributo unificato e le spese per la richiesta di copie. L’obbligo di trasparenza e chiarezza nei confronti del cliente è quindi centrale nella gestione dell’incarico legale.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito la questione, stabilendo che i preventivi tra avvocato e cliente devono essere formalizzati per iscritto, pena la nullità (Corte di Cassazione civile, sez. II, 07/12/2023, n. 34301). In altre parole, un preventivo verbale non ha alcun valore legale, e pertanto non può essere fatto valere in giudizio. Questo principio è fondamentale per garantire una maggiore tutela del cliente, ma anche per assicurare la trasparenza e la correttezza nelle relazioni professionali.
In caso di controversie relative all’esistenza o meno di un preventivo scritto tra l’avvocato e il cliente, la responsabilità di dimostrare l’esistenza di tale documento spetta all’avvocato. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ambito dell’adempimento del proprio incarico professionale, l’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili, come previsto dall’art. 13, comma 5 della Legge n. 247/2012, e di fornire una stima scritta dei costi, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso (Corte di Cassazione Civile, sez. III, 11/12/2023, n. 34412).
Questa responsabilità rientra nell’obbligo di diligenza professionale stabilito dagli articoli 1176 e 2236 del codice civile. Pertanto, è l’avvocato che deve fornire la prova che il preventivo scritto è stato redatto e che il cliente lo ha accettato firmandolo. Questo principio conferma l’importanza della formalizzazione scritta dei rapporti economici tra avvocato e cliente, non solo per garantire la trasparenza, ma anche per evitare futuri contenziosi.
L’articolo 13, comma 5, della Legge n. 247/2012 stabilisce che l’avvocato è tenuto a fornire un preventivo scritto che indichi i costi prevedibili della prestazione professionale, dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione. Questo preventivo deve essere elaborato dall’avvocato e accettato dal cliente prima che l’incarico venga formalmente conferito, ossia prima che l’avvocato inizi a svolgere qualsiasi attività per conto del cliente. Il preventivo si colloca dunque in una fase preliminare rispetto alla stipulazione del contratto d’opera intellettuale tra avvocato e cliente, precisamente durante le trattative relative alla determinazione del compenso. La mancata predisposizione o accettazione del preventivo da parte del professionista potrebbe configurare una responsabilità precontrattuale, che comporterebbe l’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla violazione di questo dovere di trasparenza.
Ma cosa accade se l’avvocato svolge l’incarico senza aver predisposto e fatto accettare al cliente un preventivo scritto? In tale situazione, l’avvocato ha comunque il diritto di richiedere un compenso per il lavoro svolto. Però, in caso di contestazione da parte del cliente, spetterà all’avvocato l’onere di dimostrare, davanti al giudice, sia l’effettivo svolgimento dell’incarico sia la congruità dell’importo richiesto. Se non esiste un preventivo scritto accettato dal cliente, il compenso dell’avvocato sarà determinato dal giudice esclusivamente in base ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 55/2014, che regola la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della Legge n. 247/2012. La Corte di Cassazione ha chiarito che questi parametri si applicano in tutte le situazioni in cui il compenso non sia stato determinato per iscritto al momento del conferimento dell’incarico o successivamente (Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2018, n. 9242).
Il preventivo scritto che l’avvocato deve fornire al cliente al momento del conferimento dell’incarico rappresenta un elemento fondamentale di trasparenza e deve contenere alcuni requisiti minimi essenziali.
Innanzitutto, è necessario che nel preventivo siano chiaramente indicati i dati anagrafici sia dell’avvocato sia del cliente. Qualora il beneficiario della prestazione legale non coincida con il soggetto obbligato al pagamento, per esempio, nel caso di un minorenne difeso in un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, il preventivo dovrà specificare chi è effettivamente responsabile del pagamento, che, in questo caso, saranno i genitori del minore.
Un altro aspetto importante che deve essere incluso nel preventivo riguarda l’oggetto della prestazione legale. Questo deve essere descritto in modo dettagliato, specificando se si tratta di un’attività stragiudiziale, di una causa civile o penale, con l’indicazione delle diverse fasi di svolgimento previste. Una descrizione precisa dell’oggetto del mandato permette al cliente di comprendere esattamente quali servizi verranno forniti e quali saranno i confini dell’incarico.
Il preventivo deve anche specificare le modalità di pagamento concordate con il cliente, indicando chiaramente se il pagamento dovrà avvenire in una o più fasi. Inoltre, è importante precisare che, qualora l’avvocato interrompa la sua attività prima della conclusione dell’incarico, sarà retribuito solo per il lavoro effettivamente svolto fino a quel momento. Questo dettaglio tutela entrambe le parti, evitando fraintendimenti o dispute future.
Infine, per conferire data certa al preventivo e rendere il documento giuridicamente valido, è essenziale indicare il luogo e la data della sua redazione. Il preventivo deve essere sottoscritto sia dall’avvocato sia dal cliente, garantendo così l’accettazione delle condizioni pattuite da entrambe le parti. Questa sottoscrizione conferma l’accordo e fornisce una chiara evidenza del consenso, fondamentale per la correttezza del rapporto professionale.
Esempio di Preventivo Avvocato
Di seguito è possibile trovare un esempio di preventivo avvocato.
PREVENTIVO DI MASSIMA
ex art. 13 Legge 247/2012
Oggetto: Onorari prevedibili di assistenza per il seguente procedimento
Procedimento ____________ (indicare il grado/fase e l’oggetto del procedimento)
Parti:
Autorità Giudiziaria:
Valore:
Parametri di calcolo del compenso: ____(facoltativo)____________ (es. pattuizione a tempo, in misura forfetaria, parametri ex DM 55/2014, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.)
COMPENSI Importo Spese imponibili Spese esenti
FASE STRAGIUDIZIALE/MEDIAZIONE
Intimazione
Mediazione
Ecc.
Totale
Oltre rimborso forfettario (oggi 15%), c.p.a. (oggi 4%) e IVA (oggi 22%)
FASE GIUDIZIALE (indicare grado/fase e Autorità)
Fase di studio (compresa la fase investigativa)
Fase introduttiva
Fase istruttoria o di trattazione o dibattimentale
Fase decisoria
Totale
Oltre rimborso forfettario (oggi 15%), c.p.a. (oggi 4%) e IVA (oggi 22%)
FASE CONCILIAZIONE/TRANSAZIONE:
25% della fase decisoria (o altro compenso convenuto)
Totale
Oltre rimborso forfettario (oggi 15%), c.p.a. (oggi 4%) e IVA (oggi 22%)
FASE ESECUTIVA
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria o di trattazione
Totale
Oltre rimborso forfettario (oggi 15%), c.p.a. (oggi 4%) e IVA (oggi 22%)
Modalità e termini di pagamento:_______________
Il presente preventivo è formulato in base alle informazioni fornite dal Cliente e alle conseguenti attività professionali che presumibilmente saranno necessarie per l’espletamento dell’incarico e sarà soggetto a revisione in aumento qualora l’impegno professionale risulterà imprevedibilmente più gravoso o dovessero essere sostenute altre spese non indicate nel preventivo stesso.
Ogni altra spesa non indicata nel presente preventivo che si dovesse rendere necessaria per l’espletamento dell’incarico (es. contributo unificato, imposta di registro, esborsi, oneri, spese copia atti, spese notifiche, consulenza tecnica d’ufficio, consulenza tecnica di parte, onorari degli Avvocati corrispondenti presso altri Fori ecc.) dovrà essere anticipata dal Cliente. Le eventuali spese di trasferta saranno rimborsate ai sensi dell’art. 27 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Contributi, cassa di previdenza, rimborsi forfettari e imposte saranno corrisposti con le aliquote di legge al momento del pagamento.
Per l’attività prestata nei giudizi iniziati ma non conclusi e nel caso di recesso dal mandato, saranno dovuti al Professionista i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente preventivo ne accetta le condizioni e riconosce al Professionista gli onorari come sopra indicati anche se la liquidazione giudiziale delle spese legali sarà inferiore e indipendentemente dall’esito del procedimento e dall’onere di refusione posto a carico di controparte. Nell’ipotesi, invece, di liquidazione giudiziale superiore all’importo indicato nel preventivo, sarà comunque dovuta dal Cliente la somma liquidata a titolo spese di lite, indipendentemente dall’onere di refusione posto a carico di controparte e di effettivo recupero della somma da parte di quest’ultimo.
Il presente documento si compone di n._____ pagine
Data
Firma dell’Avvocato
Data
Firma del Cliente per ricezione e accettazione
Modello Preventivo Avvocato Word Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello preventivo avvocato da scaricare. Il modulo preventivo avvocato compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile preventivo avvocato può essere convertito in PDF o stampato.