In questa pagina è possibile trovare un fac simile regolamento di condominio Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Regolamento Condominiale
Il regolamento di condominio è previsto dall’art. 1138 C.C., che ne prevede l’obbligatorietà se il numero dei condomini è superiore a 10. Non vi è tuttavia l’automaticità o l’obbligatorietà del regolamento di condominio. Il condominio esiste anche senza regolamento, visto che vi sono norme che sono efficaci anche senza la presenza di esso.
All’interno del regolamento di condominio sono contenute le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni, l’attività dell’amministratore e quella dell’assemblea condominiale.
Sono allegate al regolamento di condominio le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese. In pratica, il regolamento di condominio, può essere considerata la legge interna dei condomini. Una legge speciale rispetto alla normativa generale dettata dal codice civile. Quando i condomini sono più di dieci e l’assemblea nulla delibera in proposito, ogni condomino può interessarsi della redazione del regolamento condominiale. Il regolamento di condominio è
L’amministratore ha il compito di fare rispettare il regolamento di condominio da parte di tutti i condomini, intervenendo nei casi segnalati. In verità l’esito positivo di tale intervento non è assicurato, poiché l’amministratore, soprattutto nei regolamenti interni e per le norme regolamentari, non dispone di poteri esecutivi e non può prendere di propria iniziativa altri tipi di decisioni.
La modifica del regolamento di condominio può avvenire con la maggioranza prevista dall’art. 1136 C.C. (maggioranza dei presenti e almeno 500/1000) per i regolamenti assembleari e per le norme regolamentari di quelli contrattuali (modalità d’uso delle cose comuni, organizzazione e funzionamento dei servizi). Per tutte le altre clausole incluse nei regolamenti contrattuali è invece necessaria l’unanimità dei condomini. Anche una norma derogabile può essere derogata soltanto con l’unanimità dei partecipanti al condominio e non all’assemblea.
Esempio Regolamento di Condominio
Di seguito è possibile trovare un esempio di regolamento di condominio.
TITOLO I
PARTE GENERALE
Art. 1. – Definizione. Il presente regolamento contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Art. 2. – Parti comuni e indivisibili. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole
unità immobiliari dell’edificio: …. (segue elencazione). L’elenco di cui sopra è da ritenersi
tassativo, onde tutto ciò che non è in esso ricompreso deve intendersi di proprietà esclusiva.
Art. 3. – Diritti dei condomini sulle cose comuni. Ciascun condominio può ….
Art. 4. Valore delle quote dei partecipanti. – I valori proporzionali delle singole proprietà
costituenti il condominio sono indicati nella tabella allegata. Tali valori saranno quelli da prendere
in considerazione ai fini del computo delle maggioranze per la costituzione dell’assemblea e la
validità delle delibere.
TITOLO II
OBBLIGHI DEI CONDOMINI
Art. 5. – Tutti i condomini sono tenuti a partecipare, in proporzione al valore dell’unità immobiliare
di appartenenza, alle spese necessarie per la conservazione, la ricostruzione e il godimento delle
parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni. Ciascun condomino non può
rinunziare al suo diritto sulle parti comuni né può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per
la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità
immobiliare.
Ciascun condomino deve notificare all’amministratore ogni variazione del proprio domicilio, in
difetto di che si intenderà domiciliato presso lo stabile.
Ciascun condomino ha l’obbligo per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo di osservare il
presente regolamento e le sue eventuali modifiche, facendo cenno di tale obbligo negli atti
alienazione delle singole unità immobiliari, nonché di imporre l’osservanza del regolamento stesso
e sue modifiche e delle deliberazioni di assemblea ai propri familiari, dipendenti, visitatori,
fornitori, conduttori e occupanti a qualsiasi titolo delle unità immobiliari.
In caso di trasferimento di proprietà il condominio è tenuto:
– a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’amministratore le
generalità del nuovo proprietario e gli estremi dell’atto di trasferimento;
– a pagare i contributi condominiali dovuti nei confronti del condominio fino al giorno della
vendita.
Solo al compimento delle suddette formalità il condomino trasferente sarà liberato per l’avvenire
da ogni suo obbligo nei confronti dell’amministrazione per le unità alienate.
Art. 6. (Eventuali).
– Limitazioni di uso alla proprietà esclusiva.
Art. 7. (Ispezioni e lavori nella proprietà singola).
– Ciascun condominio a richiesta dell’amministratore, e previo congruo avviso, deve consentire
che nell’interno dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti riguardi, alle ispezioni e ai lavori
che si dovessero eseguire sulle parti comuni dell’edificio o sulle parti in proprietà esclusiva
nell’interesse della comunione e dei singoli condomini salvo il diritto alla rifusione dei danni.
I condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l’esecuzione di opere e lavori che
possano interessare la stabilità e l’estetica dell’edificio o parti di esso, devono preavvertirne
l’amministratore.
Qualora l’amministratore si opponga, la decisione sarà rimessa all’assemblea da convocarsi
all’uopo dell’amministratore entro e non oltre i 30 giorni della comunicazione dell’opposizione al
condomino.
Trascorso tale termine senza che l’assemblea sia stata convocata, il condomino potrà senz’altro
eseguire i lavori progettati sotto la sua responsabilità nei confronti sia del condomino sia dei
singoli condomini.
Ciascun condomino è tenuto a eseguire nei locali e alle case di sua proprietà quelle riparazioni la
cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o compromettere la stabilità, l’uniformità
esterna e il decoro dell’edificio.
I condomini degli appartamenti situati all’ultimo piano sono tenuti del pari a concedere il libero
passaggio al tetto, ai lastrici solari, agli impianti distributori dell’acqua, quando altrimenti non si
possa accedervi agevolmente senza onere o sacrificio da parte del condominio, per l’esecuzione
dei lavori che interessano le parti comuni o i singoli, sempre salvo diritto al risarcimento del
danno; del pari i proprietari dei giardini sono tenuti a concedere il deposito dei materiali
occorrenti e l’installazione di ponti di servizio per loro afflusso ai piani superiori o per il restauro
dei muri perimetrali a tutte le condizioni e con tutti i diritti dinanzi accennati.
TITOLO III
ORGANI DEL CONDOMINIO
Art. 8. Gli organi del condominio sono:
– l’assemblea;
– l’amministratore;
– il consiglio dei condomini.
Art. 9. (Dell’amministrazione).
– L’amministratore è nominato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1136 c.c.
Art. 10. (Attribuzioni dell’amministratore).
– L’amministratore ha le attribuzioni riconosciutegli dal codice civile dalle leggi vigenti.
L’amministratore compila rendiconto annuale alla fine di ogni esercizio con lo stato di riparto da
sottoporre all’assemblea.
L’amministratore compila pure il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e il progetto di
ripartizione tra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
Tale progetto è sottoposto all’esame dell’assemblea dei condomini, e ciascun condomino è tenuto
a versare la sua quota anticipata di contributo, destinata a costituire il fondo per le spese di
ordinaria gestione da depositarsi su specifico conto corrente bancario, salvo diversa modalità
stabilite dall’assemblea. Nessun condomino può esimersi dall’obbligo del pagamento dei contributi
di cui sopra adducendo diritti o pretese creditorie nei confronti dell’amministrazione che non siano
state riconosciute dall’assemblea o da provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Sentito il consiglio dei condomini, l’amministratore potrà ordinare lavori o spese necessari e
urgenti, purché immediatamente convochi l’assemblea per ottenere la rettifica.
L’amministratore invece non potrà eseguire spese voluttuarie per qualsiasi valore senza previa
autorizzazione dell’assemblea.
L’amministratore, senza necessità di specifico e speciale mandato dell’assemblea, può agire
giudizialmente nei confronti dei condomini morosi, previa espressa messa in mora.
L’amministratore deposita, altresì, il regolamento del condominio nel testo vigente, e ove tale
deposito non sia già stato effettuato, presso l’associazione della proprietà edilizia.
Art. 11. (Riparazioni necessarie).
– Carenza dell’amministratore
Qualora l’amministrazione rifiuti di eseguire a richiesta di un condomino riparazioni ritenute da
questi necessarie alle cose comuni o non vi provveda entro 20 giorni dalla richiesta, il condomino
può richiedere la convocazione dell’assemblea e ottenere una decisione della maggioranza in
merito all’esecuzione delle riparazioni.
L’amministratore dimissionario, revocato o cessato ha l’obbligo di render conto della sua gestione.
In caso di dimissioni, revoca o cessazione dell’incarico, l’amministratore resterà in carica per le
pratiche di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo amministratore, al quale dovrà
consegnare tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa al condominio.
Art. 12. (Chiusura dell’esercizio finanziario e liquidazione delle quote).
– L’esercizio finanziario si chiude ogni anno il ….
Le somme risultanti a debito dei singoli condomini non versate entro 15 giorni da quello
dell’assemblea per gli intervenuti o dal ricevimento della comunicazione dell’amministratore per
gli assenti, saranno aumentate di una sanzione pecuniaria pari all’1% della somma dovuta per
ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Il ricavato dell’applicazione di tale sanzione sarà devoluto al fondo per le spese inerenti alle parti
comuni e spese generali di amministrazione.
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi protrattosi per un semestre l’amministratore ha
facoltà, trascorsi 15 giorni dell’intimazione di un’ultima diffida a mezzo raccomandata, di
sospensione ai condomini inadempiente l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art. 13. (Consiglio dei condomini).
– Il consiglio dei condomini è composto da n. (dispari) condomini e dura in carica un anno.
Esso è l’organo consultivo dell’amministratore.
Il consiglio dei condomini esercita altresì il controllo amministrativo, tecnico e contabile sulle
gestione del condominio e ne riferisce motivatamente all’assemblea.
Esso sostituisce l’amministratore in caso di sua assenza o impossibilità temporanea.
Laddove il presente regolamento richieda il parere preventivo del consiglio dei condomini o
quando l’assemblea abbia demandato alcuna specifica sua funzione a una commissione all’uopo
nominata, saranno validi i pareri o la decisione della maggioranza dei componenti.
Art. 14. (Assemblea e sua convocazione).
– L’assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 30 giorni dalla chiusura dell’anno finanziario e,
in via straordinaria, quando l’amministratore lo reputi necessario, o ne abbia avuta richiesta
scritta o motivata da almeno due condomini, che rappresentino almeno un sesto del valore
dell’edificio, o allorché si verifichino i casi di cui agli artt. 7 e 11.
L’assemblea è convocata a cura dell’amministratore mediante avviso da inviarsi individualmente
avviso da inviarsi individualmente a ciascuno dei condomini (o all’usufruttuario nel caso previsto
dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del c.c.), a mezzo di lettera raccomandata da
rimettersi alla posta almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione
(non compreso nel computo dei giorni quello della data di rimessa alla posta); non l’osservanza
dello stesso termine deve essere effettuato l’eventuale recapito a mano.
Nel caso che un’unità appartenga indivisamente a più persone, l’avviso è validamente notificato a
una qualunque di esse, salva espressa individuazione da parte dei comunisti.
L’avviso è validamente notificato al precedente proprietario di un’unità immobiliare ove questi non
abbia ottemperato al disposto dell’art. 5, oppure quando il nuovo proprietario non abbia
comunicato, a mezzo sempre di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
all’amministrazione gli estremi dell’anno di acquisto, la sua residenza o domicilio.
L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza in prima
convocazione, delle materie da discutersi o ordine del giorno, nonché della data dell’adunanza in
seconda convocazione fissata a norma dell’art. 1136 c.c.
In mancanza dell’amministratore l’assemblea può essere convocata da un consigliere o da ogni
condomino e altresì a iniziativa del presidente dell’associazione della proprietà edilizia.
Art. 15. (Diritto di voto e di delega).
– Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare nell’assemblea da altra persona, sia pure
estranea al condominio, che non sia però conduttrice di unità immobiliare nel caseggiato, con
delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni partecipante non potrà avere più di
tre deleghe. L’amministratore potrà avere un massimo di tre deleghe su argomenti che non
comportino conflitto di interessi.
La delega è valida unicamente per la rappresentanza nell’assemblea alla quale si riferisce e per la
trattazione delle pratiche portate al relativo ordine del giorno.
Quando l’oggetto della deliberazione da adottarsi riguardi soltanto ed esclusivamente l’interesse
di una parte di condomini, e sempreché essa non possa pregiudicare i diritti degli altri, si potrà far
luogo alla convocazione di assemblea parziali; le maggioranze richieste per la validità della
convocazione, come per la validità delle deliberazioni, dovranno essere riferite alla totalità dei soli
interessati. Della convocazione sarà data comunque notizia a tutti i condomini. I singoli condomini
devono astenersi pertanto dal partecipare a deliberazioni aventi per oggetto cose o servizi a cui
non abbiano interesse, o che riguardino rapporti di fornitura o lavoro tra essi e il condominio.
La validità della costituzione dell’assemblea è accertata al principio dell’adunanza ed è accertata
al principio dell’adunanza ed è efficace per tutta la durata; senza che possa annettersi alcuna
influenza o conseguenza alla circostanza che alcuno dei condomini presenti al momento della
costituzione successivamente si sia venuto ad assestare.
Art. 16. (Svolgimento dell’assemblea e redazione del verbale).
– L’assemblea sceglie tra i presenti condomini o loro delegati una persona alla quale conferire le
funzioni di presidente e altra che funga da segretario.
Il presidente dirige con equilibrio e imparzialità lo svolgimento della discussione; non può e non
deve prendere alcun provvedimento, che resta sempre riservato all’assemblea.
Il segretario cura la trascrizione del verbale nell’apposito registro e lo sottopone alla firma di tutti
i presenti.
Le funzioni di presidente e di segretario, tranne che per quanto riguarda la stesura del verbale, si
esauriscono con la chiusura dell’assemblea.
Il verbale deve contenere:
– l’indicazione del luogo, la data dell’adunanza e l’ordine del giorno;
– il numero dei presenti di fatto o per delega raffrontato al numero totale dei partecipanti al
condominio;
– il cognome o nome dei condomini intervenuti o rappresentati con l’indicazione del valore delle
rispettive quote di proprietà;
– l’indicazione del presidente e del segretario e la constatazione della regolarità dell’assemblea;
– un sommario resoconto della discussione e il testo delle deliberazioni prese con l’indicazione
della maggioranza ottenuta da ciascuna;
– qualunque dichiarazione di cui si chieda l’inserzione.
Le deliberazioni concernenti il regolamento o le sue modifiche, nonché la nomina o la cessazione
per qualunque causa dell’amministratore dell’ufficio, sono annotate nell’apposito registro tenuto
presso l’associazione della proprietà edilizia.
Art. 17. (Comunicazioni delle deliberazioni ai condomini).
– A tutti gli effetti l’amministratore provvederà a inviare a mezzo di lettera raccomandata ai
condomini assenti, entro 10 giorni dalla data dell’assemblea, copia o un estratto del verbale, dal
quale ultimo emerga la sostanza delle deliberazioni adottate.
Tale comunicazione, come tutte le altre da effettuarsi ai condomini assenti a norma del presente
regolamento o delle disposizioni di legge, sarà effettuata a spese esclusive di questi. A carico dei
condomini assenti saranno poste le spese che si dovessero incontrare per la convocazione di altra
assemblea resasi necessaria per la diserzione di assemblea precedente.
Art. 18. (Penalità).
– L’amministrazione ha la facoltà di applicare ai condomini ed esigere dagli stessi l’importo delle
penalità anche per le infrazioni commesse da familiari dipendenti, conduttori e occupanti delle
loro proprietà immobiliari.
Per le infrazioni alle norme del presente regolamento l’assemblea di volta in volta porrà applicare
una penale sino a € …. salvo beninteso l’eventuale risarcimento del danno e impregiudicato ogni
diritto del condominio e dei singoli.
Il ricavato della penale sarà devoluto, conformemente al disposto dell’art. …. del presente
regolamento.
TITOLO IV
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Art. 19. (Spese inerenti alle parti comuni e spese generali di amministrazione).
– Le spese tutte relative alle parti e impianti comuni (tetto, muri maestri, fondamenta ecc. ….)
tali per legge o per disposizione del presente regolamento, nonché le spese per l’amministrazione
e i premi per le assicurazioni, sono ripartite come regola generale (salvo solo le eccezioni che
seguono), tra i condomini tutti in proporzione dei valori delle rispettive proprietà, quali risultano
espresse in millesimi nella colonna (A) della tabella allegata.
Le dizione ‘le spese tutte’, di cui al comma che precede, adottata per brevità anche negli articoli
che seguono, sta a significare e comprendere ogni volta le spese per la conservazione, e cioè per
le riparazioni sia ordinarie che straordinarie, per la ricostruzione e per le innovazioni validamente
deliberate o imposte per legge e gli oneri tutti riguardanti le cose o impianti negli articoli stessi
indicati.
Art. 20. (Spese di portineria).
– Tutte le spese di portineria e cioè salario al portiere indennità, contributi assistenziali,
previdenziali e assicurativi, riparazioni, innovazioni e ricostruzioni, fornitura attrezzi, indennità
licenziamento e in genere tutte quelle altre non specificate relative e inerenti al detto servizio
sono ripartite in proporzione delle aliquote indicate nella colonna (B) della tabella allegata.
Le particolari indennità e i relativi accessori di maggiorazione per contributi ecc. spettanti al
portiere, ai sensi dei contratti di lavoro, per la destinazione di uno o alcuni vani a ufficio, studio
professionale ecc. …., sono addebitati ai rispettivi condomini.
Art. 21. (Spese per le scale e atrio).
– Le spese tutte relative alle scale e parti che le compongono e cioè a muri che le circoscrivono,
alle strutture che alle strutture che lo sorreggono, ai sovrastanti lucernari o alle finestre che
danno la luce diurna, alle ringhiere passamani, ai gradini e montanti, ecc. …. in qualunque punto
le opere siano eseguite, nonché le spese per la loro pulizia, illuminazione, sono ripartite fra i
condomini in proporzione delle aliquote indicate nella colonna (C) della tabella allegata.
Le spese tutte relative all’atrio, ai muri che lo delimitano, ai soffitti e pavimenti, al portone,
vetrate e alla sua illuminazione, ecc. …. sono ripartite fra tutti i condomini nessuno escluso, in
proporzione dei valori delle rispettive proprietà espressi in millesimi nella colonna (A) della tabella
allegata.
Art. 22. (Spese di ascensore).
– Le spese tutte relative all’esercizio e manutenzione dell’impianto dell’ascensore sono ripartite tra
i condomini utenti in proporzione delle aliquote indicate nella colonna (D) della tabella allegata.
Restano a carico di tutti i condomini nella misura di cui alla tabella A, le spese di ricostruzione e
innovazione dell’impianto imposte da leggi o da regolamenti.
Art. 23. (Spese per intercapedine e griglie).
– Le spese relative alle intercapedini e relativi muri che le determinano nonché degli eventuali
contributi comunali sono ripartite fra tutti i condomini in proporzione delle aliquote di cui alla
colonna (A) della tabella allegata; quelle inerenti alla copertura, quando essa sia compresa nei
distacchi in proprietà o uso di singoli condomini, sono ripartite con i criteri dettati dalla legge per
le riparazioni e ricostruzioni dei lastrici solari.
Le spese tutte per ciascuna griglia ed eventuali contributi comunali sono ripartite per una metà
con lo stesso criterio, mentre l’altra metà grava sull’unità che beneficia della luce attraverso essa.
Le spese stesse e i contributi delle griglie con funzione di sola aerazione delle intercapedini sono
ripartite secondo le aliquote di cui alla colonna (A) della tabella di riparto.
Art. 24. (Spese di riscaldamento).
– Le spese tutte relative all’impianto del riscaldamento centrale e suo esercizio sono ripartite in
ragione della superficie radiante goduta da ogni singolo utente quali proporzionalmente sono
indicate nella colonna (F) della tabella allegata.
Qualora un’unità immobiliare, partecipante al servizio, rimanga sfitta e disabitata, libera e
sgombra cioè di cose e persone, per l’intero periodo di riscaldamento, il condominio di essa potrà
beneficiare di una riduzione del 50% sulla quota di spesa che all’unità stessa avrebbe dovuto
essere attribuita. Per conseguire la riduzione il condomino interessato, a pena di decadenza,
dovrà comunicare all’amministrazione l’avverarsi delle circostanze richieste, almeno 20 giorni
prima dell’accensione in modo che senza intralci o disturbi l’amministrazione possa provvedere
all’isolamento dell’impianto particolare. La riduzione non potrà comunque essere limitata a un
parziale numero degli elementi e il concorso delle circostanze dovrà permanere per l’intero
periodo di accensione. In mancanza di anche una soltanto delle suddette condizioni il condominio
sarà tenuto a corrispondere la suo quota integrale e completa.
L’aumento o la diminuzione di elementi all’interno della unità, e in genere ogni variazione della
situazione di fatto posteriore all’approvazione del presente regolamento, dovrà essere
preventivamente autorizzata, su richiesta del singolo, dell’assemblea che, con la maggioranza di
cui al quinto comma dell’art. 1136 del c.c., dopo aver accertato che la variazione sia
tecnicamente realizzabile senza pregiudizio delle altrui unità e delle regolare e uniforme
distribuzione e fornitura del calore, stabilità altresì la quota di aumento o di sgravio da attribuirsi
al richiedente in conseguenza della variazione consentita. Prima dell’autorizzazione il condomino
interessato non potrà procedere unilateralmente a modifiche della parte d’impianto di proprietà
comune o particolare.
Art. 25. (Spese per i lastrici solari e parapetti).
– Le spese tutte relative ai lastrici solari sono ripartite ai sensi di legge con la sola specificazione
che quelle relative alla travatura e tavolame sorreggente il lastrico o alla soletta di sostegno sono
ripartite tra tutti i condomini, nessuno escluso, in proporzione dei valori risultanti per ciascuna
unità nella colonna (A) della tabella di riparto, senza alcuna particolare attribuzione.
Le spese tutte relative ai parapetti di perimetro e alla base e sulle quali essi poggiano, in quanto
accessori del lastrico e struttura anche equilibratrice del cornicione, sono a carico di tutti i
condomini secondo i richiamati criteri di legge per i lastrici stessi, mentre i parapetti, le cancellate
e altre opere che servano per la divisione dei lastrici solari sono a carico dei rispettivi utenti dei
lastrici confinanti, in parti uguali.
A carico dei rispettivi utenti o proprietari esclusivi dei lastrici solari vanno poste le spese tutte che
si dovrebbero incontrare per rimediare ai pregiudizi da loro arrecati ai lastrici medesimi a causa di
un uso eccedente i limiti di una normale diligenza, per non aver tenuto nel debito conto la
struttura e le condizioni dei lastrici e la loro prevalente funzione di copertura dell’edificio, specie
nell’eventuale innalzamento di costruzioni sia pure legittime o consentite, precarie o definitive,
nel deposito di cose o vasi di fiori eccedenti questi ultimi dieci chilogrammi ciascuno, non
distanziati o isolati dal suolo.
Le spese relative ai balconi saranno a carico dei rispettivi proprietari, salvo il caso in cui essi
presentino particolari elementi decorativi o motivi architettonici che interessino l’insieme della
facciata; in tal caso le spese delle parti inerenti alla facciata saranno a carico di tutti i condomini
secondo la tabella A.
Art. 26. (Spese per locali interrati).
– Le spese per i locali sottostanti a cortili condominiali sono ripartite secondo i criteri stabiliti
all’art. 25.
Art. 27. (Spese di acqua potabile).
– Le spese per la fornitura dell’acqua potabile sono ripartite, in mancanza di contatori, tra i singoli
condomini a) in proporzione al numero degli abitanti delle unità immobiliari; b) in relazione alla
destinazione all’uso delle unità immobiliari, secondo tabella.
Art. 28. (Assicurazione).
– Il fabbricato dovrà essere assicurato, in tutto il suo complesso, a cura dell’amministrazione,
contro i danni del fuoco, fulmine, dello scoppio del gas o apparecchi a vapore, e contro le
responsabilità civili per danni a terzi. A tale obbligo nessun condomino potrà sottrarsi. Il maggior
premio richiesto e dovuto per il maggior rischio conseguente a speciale destinazione date a una o
più unità immobiliari rimane totalmente a carico dei rispettivi condomini.
Nel caso di incendio, ove l’indennità riscossa si inferiore alla somma occorrente per la
ricostruzione dell’edificio o di alcuna delle sue parti, tutti i condomini dovranno concorrere,
secondo i criteri dinanzi stabiliti per ciascuna delle parti stesse, a integrare la spesa occorrente
per il ripristino delle cose comuni e particolari. Un perito scelto dall’assemblea determinerà il
danno subito alla cose comuni e quello subito dalle cose assicurate di proprietà singola, al fine di
ripartire proporzionalmente, fra la comunione e le proprietà singole, al fine di ripartire
proporzionalmente, fra la comunione e le proprietà singole, l’indennità e la misura del contributo
nella integrazione della spesa.
L’eventuale definitiva eccedenza dell’indennità relativa alle cose comuni sarà distribuita tra i
partecipanti con i medesimi criteri.
TITOLO V
CONTROVERSIE
Art. 29. (Vertenze/Intervento dell’associazione sindacale).
– Insorgendo vertenze o dissidi tra condomini, ovvero fra questi e l’amministratore, anche in
ordine all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento, ciascuna parte interessata
dovrà rivolgersi alla competente associazione della proprietà edilizia per tentare un amichevole
componimento prima di adire l’autorità giudiziaria.
Modello Regolamento di Condominio Word da Stampare
In questa sezione è presente un modello di regolamento di condominio editabile da scaricare. Il modulo regolamento di condominio compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile regolamento di condominio può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Regolamento di Condominio PDF Editabile
Di seguito viene proposto un fac simile regolamento condominiale PDF editabile.