In questa pagina è possibile trovare un fac simile richiesta di permesso sindacale retribuito Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Richiesta di Permesso Sindacale Retribuito
Il permesso sindacale è un istituto che riconosce ai dipendenti pubblici il diritto di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle attività sindacali. Questa assenza può durare alcune ore o estendersi a una o più giornate, a seconda delle esigenze legate all’impegno sindacale, sospendendo temporaneamente la propria attività lavorativa.
I permessi sindacali si suddividono principalmente in due categorie. La prima riguarda i permessi per lo svolgimento del mandato sindacale, come previsto dagli articoli 8-10 del CCNQ del 7 agosto 1998. La seconda categoria comprende i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale, come stabilito dall’articolo 11 dello stesso CCNQ, dall’articolo 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009 e dall’articolo 7 del CCNQ del 9 ottobre 2009. Questi permessi sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato presso l’Amministrazione.
I permessi per lo svolgimento del mandato sono concessi sia per la partecipazione a trattative sindacali, sia per la presenza a convegni e congressi di natura sindacale, e possono essere retribuiti o non retribuiti. Hanno diritto a questi permessi, sia giornalieri che orari, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e i dirigenti sindacali delle Associazioni Sindacali rappresentative accreditati. È importante sottolineare, come evidenziato dall’Aran nella nota prot. 4260 del 27 maggio 2004, che per le Federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate ai sensi dell’articolo 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, l’assegnazione dei permessi è effettuata dalla Federazione nel suo complesso e non dalle singole sigle componenti. Di conseguenza, la singola sigla costituente o affiliata non è titolare, in proprio, di alcuna prerogativa sindacale come il monte ore, la richiesta di utilizzo o l’accredito di dirigenti sindacali. Le Associazioni Sindacali non rappresentative non hanno diritto ai permessi sindacali citati. Le tipologie di permesso sindacale sono esclusivamente quelle previste dai Contratti Collettivi.
La disciplina dei permessi sindacali è contenuta negli articoli 7-12 del CCNQ del 7 agosto 1998. Attualmente, la normativa di riferimento per la ripartizione e la quantificazione dei permessi alle Associazioni Sindacali rappresentative è costituita dal CCNQ sottoscritto il 9 ottobre 2009, che modifica il precedente CCNQ del 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009.
Per usufruire di un permesso sindacale, è necessario seguire precise procedure. La richiesta deve pervenire al Direttore, al Dirigente o al Responsabile dell’Unità Operativa Semplice (UOS) almeno tre giorni prima della data prevista per la fruizione del permesso. In caso di urgenza, è ammesso un preavviso minimo di 24 ore. La richiesta deve essere redatta su carta intestata dell’Associazione Sindacale e sottoscritta dal responsabile sindacale autorizzato a richiedere permessi. È fondamentale specificare la tipologia di permesso richiesto, indicando se si tratta di permessi per lo svolgimento del mandato o per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, e precisare la durata del permesso, espressa in ore e minuti. Nel caso delle RSU, la richiesta deve essere presentata a nome e per conto dell’organismo unitario stesso e non delle Associazioni Sindacali nelle cui liste sono stati eletti i suoi componenti, poiché il diritto è attribuito alla RSU in quanto tale. Secondo l’articolo 10, comma 6, del CCNQ del 7 agosto 1998, la concessione dei permessi sindacali non deve pregiudicare la funzionalità e l’operatività dell’ufficio presso cui il dirigente sindacale presta servizio. Pertanto, l’articolo 9, comma 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009 prevede che venga adottato preventivamente un provvedimento di autorizzazione da parte del Dirigente, Direttore o Responsabile. La preventiva richiesta permette al responsabile del procedimento di inviare tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dall’adozione del provvedimento di autorizzazione, la comunicazione riguardante la fruizione del permesso sindacale.
Il Dirigente, Direttore o Responsabile ha il compito di verificare la regolarità formale della richiesta e la disponibilità del monte ore previsto. Successivamente alla fruizione del permesso, dovrà accertare che il dipendente abbia rispettato la durata autorizzata, segnalando tempestivamente all’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale eventuali abusi o irregolarità. I soggetti titolari del monte ore, ovvero la RSU e le singole Associazioni Sindacali rappresentative, possono utilizzare esclusivamente il monte ore di propria pertinenza. Non è prevista alcuna compensazione tra le prerogative spettanti a tali soggetti. Questo principio vale anche per il monte ore a disposizione di ciascuna sigla per la dirigenza amministrativa e per il personale del Comparto. I rispettivi monti ore non sono tra loro compensabili, poiché destinati a finalità diverse e previsti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Collettivi Nazionali Quadro distinti. Le Associazioni possono quindi attingere esclusivamente dal proprio monte ore. Se a fruire del permesso è un dipendente accreditato come dirigente sindacale per la trattativa del Comparto, dovrà essere utilizzato il monte ore del Comparto. Se invece il dipendente è accreditato per la trattativa della dirigenza, si utilizzerà il monte ore della dirigenza. È possibile, nell’ambito della libertà sindacale, che un dipendente non dirigente sia accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa; tuttavia, il monte ore da utilizzare sarà quello relativo all’accredito ricevuto.
È fondamentale che tutti i dati relativi al permesso sindacale siano inseriti dal responsabile del procedimento entro 48 ore lavorative dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Questo termine è perentorio, poiché la sua inosservanza può comportare conseguenze giuridiche o sanzioni disciplinari. Qualora il dipendente non abbia effettivamente fruito del permesso richiesto, autorizzato e inserito, sarà possibile ripristinare la situazione precedente fino a quando il dato non verrà consolidato dall’Amministrazione Centrale.
Esempio di Richiesta di Permesso Sindacale Retribuito
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta di permesso sindacale retribuito.
Al datore di lavoro …..
Oggetto: Richiesta di permesso sindacale retribuito
Il sottoscritto ….., dipendente di codesta Azienda e componente del ….. dell’associazione sindacale ….., comunica, ai sensi dell’art. 30, legge 20 maggio 1970, n. 300, che usufruirà il giorno ….. dalle ore ….. alle ore ….. di permesso retribuito per partecipare alla riunione dell’organo di cui fa parte. Sottoscrive la presente, per attestare la convocazione dell’organo sindacale, l’organismo sindacale interessato.
Firma del dirigente sindacale …..
Firma del rappresentante dell’associazione sindacale …..
Modello Richiesta di Permesso Sindacale Retribuito Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello richiesta di permesso sindacale retribuito da scaricare. Il modulo richiesta di permesso sindacale retribuito compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile richiesta di permesso sindacale retribuito può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Richiesta di Permesso Sindacale Retribuito PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta permesso sindacale PDF editabile.