In questa pagina è possibile trovare un fac simile disconoscimento firma corriere Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Disconoscimento Firma Corriere
Nel contesto dei servizi di consegna espressa la firma che compare sul palmare del fattorino, oppure sulla classica lettera di vettura cartacea, è l’elemento che, in teoria, sigilla l’avvenuta riconsegna della merce; in pratica, quando il destinatario la disconosce, tutta la ricostruzione dei fatti deve ripartire da capo. Il diritto sostanziale colloca questo scenario dentro l’articolo 1693 del codice civile, che fa ricadere la responsabilità per perdita o avaria della merce sul vettore fino al momento in cui la consegna è provata in modo pieno. La Corte di cassazione, con la decisione 31974 del 6 dicembre 2019, ha chiarito che la prova non può ridursi a un segno apposto dal corriere su un documento interno: per liberarsi, il vettore deve dimostrare che il pacco è finito nelle mani giuste, identificando senza ambiguità il destinatario o un suo incaricato.
Quando il destinatario riceve l’addebito, controlla il tracking e scopre una firma che non riconosce, magari un semplice scarabocchio digitalizzato, deve negare formalmente l’origine di quel tratto. È il disconoscimento previsto dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile: la legge esige una dichiarazione espressa, inserita in un atto scritto (una PEC di reclamo, la comparsa di risposta in giudizio, l’opposizione a decreto ingiuntivo). Se manca questa presa di posizione, la firma si considera tacitamente riconosciuta e diventa inoppugnabile. Dal momento del disconoscimento, l’onere della prova ripassa al vettore o, se ha già rimborsato il venditore, al mittente che agisce in regresso: spetterà a loro chiedere la verificazione grafologica o produrre i dati biometrici capaci di ancorare quella sottoscrizione al destinatario. La stessa architettura vale per le firme raccolte con dispositivi elettronici portatili. Tribunali di merito qualificano il segno sul tablet come firma elettronica avanzata: strumento idoneo a identificare l’autore, ma non immune da contestazione. Se il destinatario disconosce la firma, il vettore deve esibire l’intero pacchetto probatorio: file sigillato con hash, parametri biomeccanici, coordinate GPS e marca temporale. Questi elementi, conservati nel sistema informativo aziendale, non sono soggetti a un obbligo di legge di conservazione quinquennale: la durata deriva da policy interne e da esigenze fiscali o assicurative, non da un precetto normativo espresso.
Sul versante dei diritti del consumatore incide l’articolo 63 del Codice del consumo: finché il bene non passa materialmente al consumatore, il rischio resta in capo al professionista che ha venduto la merce. In altre parole, se la consegna fallisce o la firma è apocrifa, il venditore deve rimborsare o rispedire il prodotto senza costi aggiuntivi. Se invece la vendita è tra privati, si applicano le regole codicistiche sul contratto di trasporto: il mittente resta creditore della prova di consegna e, in difetto, può chiedere al vettore il valore integrale dell’oggetto, salvo limiti pattuiti.
Il passaggio pratico fondamentale è la tempistica. Non appena compare nel tracking la dicitura consegnato, il destinatario deve reagire: invia reclamo scritto al venditore, diffida il corriere a produrre il Proof of Delivery completo e, se sospetta appropriazione indebita, sporge querela contro ignoti allegando la documentazione. Questo serve sia a consolidare il disconoscimento sia a impedire che il venditore opponga in futuro la presunta consegna. Le piattaforme di ecommerce e i principali vettori partecipano a sistemi ADR: l’AGCOM, che è l’autorità competente per il settore postale, amministra un servizio di conciliazione che, secondo le relazioni annuali più recenti, risolve una quota consistente di reclami entro sessanta giorni, ma senza statistiche ufficiali di settore comparabili all’intero mercato dei pacchi.
Se il venditore insiste e ottiene un decreto ingiuntivo per il prezzo, l’opposizione deve contenere il disconoscimento della firma; a quel punto il giudice, ai sensi degli articoli 216-218 c.p.c., ordinerà la verificazione: se il vettore non la promuove nei termini, l’atto di consegna perde ogni efficacia probatoria. Nel frattempo il destinatario non è tenuto a pagare, e qualunque tentativo di recupero crediti prima della verificazione è giuridicamente infondato.
Sullo sfondo c’è anche il profilo penale. La firma falsificata in modo sistematico può integrare il reato di falsità materiale in atto privato (art. 485 c.p.); se emergono manipolazioni dei file che contengono le firme elettroniche, si prospetta l’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico. Tuttavia la via penale richiede la prova del dolo specifico, sicché conviene avviarla solo quando esistano indizi concreti: serialità di firme identiche, incongruenze di geolocalizzazione, testimonianze interne.
Le controversie trovano spesso soluzione in sede conciliativa: venditore e vettore, per evitare costi di CTU grafologica e pubblicità negativa, offrono un nuovo invio o un rimborso integrale. La riuscita della trattativa, però, dipende dall’immediatezza con cui il destinatario ha sollevato il disconoscimento e dall’assenza di elementi che possano far pensare a una frode del cliente, come precedenti segnalazioni analoghe.
Sotto il profilo fiscale, quando la mancata consegna diventa certa il venditore deve emettere nota di credito ex articolo 26 DPR 633/1972 per recuperare l’IVA: una ragione in più, per l’operatore commerciale, per rivalersi sul vettore a cui non riesce più a imputare la consegna.
Esempio di Disconoscimento Firma Corriere
Di seguito è possibile trovare un esempio di disconoscimento firma corriere.
Oggetto: Disconoscimento della firma di consegna relativa alla spedizione n. ____________ del ____________
Spett.le ____________ ,
con riferimento alla spedizione n. ____________ recapitata, secondo i Vostri sistemi, in data ____________ all’indirizzo ______________________ , con la presente dichiaro formalmente di non aver mai apposto la firma che risulta sul Vostro “proof of delivery” né di aver incaricato terzi a farlo in mia vece.
Ai sensi degli artt. 214 e 216 c.p.c. disconosco espressamente la sottoscrizione riportata nella copia del POD allegata alla Vostra comunicazione del ____________ ; chiedo pertanto che la consegna sia ritenuta ineseguita e che vogliate provvedere a:
-Ricostruzione interna dell’accaduto entro 10 giorni, con trasmissione di tutti i log disponibili (GPS, foto consegna, report autista).
-Rimborso integrale del valore del bene / ri-spedizione a mie spese zero, se il collo risulta irreperibile.
-Decorso inutilmente il termine indicato, mi riservo di tutelare i miei diritti in sede giudiziale, con aggravio di costi a Vostro carico (art. 1218 c.c.).
Dati identificativi della spedizione
Mittente originario: _____________________
Numero ordine o fattura: ____________
Contenuto dichiarato: ________________________________________
Documentazione allegata
-Copia POD/firmato elettronico (estratto Vostro tracking)
-Copia mio documento d’identità
-Eventuali screenshot tracking, foto ingresso, dichiarazioni testimoni
Confidando in un sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
__________________________________________
Fac Simile Disconoscimento Firma Corriere Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello disconoscimento firma corriere da scaricare. Il modulo disconoscimento firma corriere compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile disconoscimento firma corriere può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Disconoscimento Firma Corriere PDF
Di seguito viene messo a disposizione un modulo disconoscimento firma corriere PDF editabile.