In questa pagina è possibile trovare un fac simile TT2100 da scaricare e compilare.
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Come Compilare il Modulo TT2100
Il Modulo TT2100 è il modello ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che deve essere compilato e presentato per richiedere la revisione di un veicolo a motore o di un rimorchio presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Si tratta di un documento amministrativo indispensabile, previsto nell’ambito della disciplina dettata dall’articolo 80 del Codice della Strada, che istituisce l’obbligo per tutti i veicoli circolanti di essere sottoposti a verifiche periodiche volte ad accertare la permanenza dei requisiti di sicurezza, di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico e di conformità alle norme tecniche vigenti.
La revisione periodica dei veicoli rappresenta uno degli obblighi fondamentali imposti dalla normativa sulla circolazione stradale. L’articolo 80 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli a motore con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, compresi motocicli e ciclomotori, devono essere sottoposti alla prima revisione dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione, entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione, e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata la revisione precedente. Per gli autoveicoli e i rimorchi con massa superiore a 3,5 tonnellate, nonché per i veicoli destinati al trasporto di persone come autobus, taxi, veicoli a noleggio con conducente e autoambulanze, la revisione ha invece cadenza annuale. Esiste poi la revisione straordinaria, disposta dalla Motorizzazione Civile quando un veicolo sia stato coinvolto in un incidente stradale con danni ai dispositivi di sicurezza o quando sussistano fondati motivi per ritenere che il veicolo non sia più in condizioni di idoneità alla circolazione. Anche per la revisione straordinaria il modulo di riferimento è il TT2100.
Il modulo è strutturato in modo da raccogliere tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del richiedente e del veicolo e per la registrazione degli esiti della visita tecnica. Nella prima parte il proprietario o l’utilizzatore del veicolo deve indicare i propri dati anagrafici, ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito, nonché i dati identificativi del veicolo, che comprendono la targa, la specie del veicolo (autovettura, autocarro, autobus, motociclo, rimorchio e così via), la fabbrica e il tipo, la massa complessiva a pieno carico, il tipo di combustibile, l’anno di prima immatricolazione e il numero di telaio. Il richiedente deve inoltre specificare il tipo di revisione richiesta barrando la casella corrispondente, che può riguardare la revisione periodica annuale, la revisione periodica biennale o quadriennale, la revisione straordinaria a seguito di incidente, prove speciali o altri motivi da specificare. È prevista anche la possibilità di richiedere contestualmente un permesso provvisorio per condurre il veicolo fino alla sede dell’ufficio dove sarà effettuata la visita tecnica, indicando il percorso e la data. Il retro del Modulo TT2100 contiene una serie di dichiarazioni sostitutive che il richiedente è tenuto a sottoscrivere sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare, il proprietario o utilizzatore del veicolo deve dichiarare di aver sottoposto il mezzo a corretta manutenzione e di essere consapevole della responsabilità derivante da difetti di manutenzione ai sensi dell’articolo 2054 del Codice Civile e del comma 1 dell’articolo 79 del Codice della Strada. Per i veicoli adibiti al trasporto professionale sono previste dichiarazioni aggiuntive: nel caso di trasporto di persone su strada il richiedente deve attestare l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, nel caso di trasporto di merci deve dichiarare l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al medesimo Registro, mentre nel caso di trasporto in conto proprio deve indicare gli estremi della relativa licenza. Per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus, il legale rappresentante dell’officina che ha effettuato la manutenzione deve inoltre dichiarare che sono stati controllati e riconosciuti conformi alla norma tutti i punti previsti dalla colonna D dell’allegato 2, come esplicitati nell’allegato 3, in attuazione della Direttiva 2010/48/CE recepita in Italia dal Decreto Ministeriale 13 ottobre 2011.
Per quanto riguarda la procedura, quando la revisione viene effettuata presso un ufficio della Motorizzazione Civile il proprietario deve presentare il Modulo TT2100 compilato e firmato, la carta di circolazione del veicolo e l’attestazione del versamento della tariffa prevista tramite il sistema PagoPA. L’importo dei diritti di motorizzazione per la revisione è pari a 45 euro, a cui si aggiunge l’imposta di bollo ove dovuta. Dopo la presentazione della domanda è necessario prenotare la seduta di revisione, la cui data, pista e fascia oraria vengono annotate sul modulo stesso dall’ufficio. La circolare ministeriale n. 14290 del 22 maggio 2020 ha stabilito i tempi massimi per le operazioni di revisione, fissandoli in circa trenta minuti per gli autoveicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, i rimorchi e i semirimorchi di pari massa e i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in regime ADR. Per i veicoli leggeri i tempi sono generalmente inferiori. Quando invece si sceglie di effettuare la revisione presso un’officina privata autorizzata, il Modulo TT2100 non viene compilato direttamente dal proprietario ma dall’officina stessa, che provvede a tutti gli adempimenti amministrativi. Il costo della revisione presso le officine autorizzate è fissato dalla normativa in circa 79 euro comprensivi di IVA. A partire dal Decreto Ministeriale n. 466 del 15 novembre 2021 è stata estesa anche ai veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate la possibilità di effettuare la revisione presso officine private autorizzate dalla Provincia competente, mentre in precedenza tali veicoli potevano essere revisionati esclusivamente presso la Motorizzazione Civile. Restano tuttavia di competenza esclusiva della Motorizzazione le revisioni dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in regime ADR e dei veicoli per il trasporto di merci deperibili a temperatura controllata in regime ATP. L’esito della revisione viene annotato sulla carta di circolazione e può essere di tre tipi: regolare, quando il veicolo risulta conforme a tutti i requisiti tecnici; ripetere, quando vengono riscontrate anomalie non gravi che devono essere sanate con l’obbligo di presentare nuovamente il veicolo a revisione entro trenta giorni; sospeso dalla circolazione, quando vengono riscontrate anomalie gravi che impediscono al veicolo di circolare fino a quando non sia stato nuovamente sottoposto a revisione con esito positivo. Le sanzioni per chi circola con un veicolo non revisionato o con revisione scaduta sono previste dall’articolo 80, comma 14, del Codice della Strada e consistono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 169 a 679 euro, con l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione entro un termine stabilito, decorso il quale l’importo della sanzione può raddoppiare e può essere disposta la sospensione della carta di circolazione fino all’esito positivo della revisione.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la responsabilità civile connessa alla manutenzione del veicolo. La dichiarazione contenuta nel Modulo TT2100 richiama espressamente l’articolo 2054 del Codice Civile, che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente e del proprietario del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione. Il proprietario può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ma non può invocare a propria discolpa difetti di manutenzione che avrebbe potuto e dovuto prevenire. La revisione periodica e la sottoscrizione delle relative dichiarazioni di corretta manutenzione assumono dunque un rilievo non soltanto amministrativo ma anche civilistico, in quanto documentano l’attenzione prestata dal proprietario alla sicurezza del mezzo.
Modello TT2100 PDF Editabile
In questa sezione è presente un modello TT2100 da scaricare. Il modulo TT2100 compilabile messo a disposizione è in formato PDF, può quindi essere aperto e compilato sul proprio computer.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile TT2100 può essere stampato.
