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Indice
Contratto di Collaborazione Sportiva
La Riforma dello Sport ha avuto un impatto significativo su diverse figure professionali all’interno del settore sportivo, inclusi atleti, allenatori, direttori tecnici, istruttori, preparatori tecnici e direttori sportivi. In generale, i lavoratori sportivi comprendono quei tesserati che svolgono compiti essenziali per il regolare svolgimento delle attività sportive, esclusi i ruoli di tipo amministrativo e gestionale, e lo fanno in cambio di una retribuzione.
Per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, è fondamentale comprendere gli adempimenti obbligatori necessari per instaurare un rapporto lavorativo. È altrettanto importante conoscere le comunicazioni richieste e le agevolazioni fiscali previste dalla Riforma dello Sport. Questi elementi sono essenziali per garantire la conformità normativa e ottimizzare la gestione delle risorse umane all’interno delle strutture sportive.
L’articolo si concentra in particolare sul contratto di collaborazione sportiva, regolamentato dall’art. 409, comma 3, del codice civile. Questo tipo di contratto si rivela particolarmente versatile, potendo essere impiegato per diverse posizioni operative all’interno delle associazioni sportive. Prima di analizzare le specificità del contratto di collaborazione sportiva introdotto dalla Riforma dello Sport, è utile chiarire i requisiti necessari per inquadrare un professionista come collaboratore sportivo. Si tratta di soci o tesserati che devono possedere qualifiche accademiche o diplomi di specializzazione specifici, come lauree in scienze motorie o diplomi in discipline sportive rilasciati da enti o federazioni riconosciuti dal Coni. Per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, è particolarmente importante verificare che le federazioni di appartenenza siano effettivamente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Ne consegue che con un contratto di collaborazione sportiva è possibile inserire figure diverse, quali allenatori, atleti, direttori tecnici, direttori sportivi, istruttori, preparatori tecnici e direttori di gara. I lavoratori assunti con questo tipo di contratto non possono essere impiegati per più di ventiquattro ore alla settimana, escluso il tempo necessario per la partecipazione a gare o eventi sportivi, e devono ricevere compensi tracciabili, per esempio tramite bonifico bancario.
La Riforma dello Sport ha stabilito e regolamentato l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinati e continuativi secondo l’art. 409, comma 1, n. 3 del codice civile, relativo ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. In questi rapporti, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. La Riforma ha introdotto numerose semplificazioni e novità, tra cui le comunicazioni, le agevolazioni e gli adempimenti previsti per il contratto di collaborazione sportiva attuale.
Per quanto riguarda gli adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche, è essenziale sottolineare che tutte le comunicazioni obbligatorie per il contratto di collaborazione sportiva Co.co.co devono essere effettuate tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). L’iscrizione al registro è infatti obbligatoria per poter esercitare l’attività sportiva. L’associazione deve comunicare l’inizio del rapporto di lavoro con contratto di collaborazione sportiva entro trenta giorni dalla data di inizio della prestazione, utilizzando il RASD, tenendo presente che questo registro non può essere utilizzato per comunicare l’avvio di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione dedicati a compiti amministrativi e gestionali.
I collaboratori sportivi, analogamente ai lavoratori autonomi, devono iscriversi alla gestione separata dell’INPS, con la possibilità di versare il venticinque percento dei contributi annui, ridotti al ventiquattro percento nel caso di iscrizione ad altre forme di previdenza.
La Riforma dello Sport ha inoltre introdotto diverse agevolazioni fiscali per le associazioni sportive che stipulano contratti di collaborazione sportiva. Tra queste, è stato eliminato l’obbligo contributivo per tutti i redditi percepiti inferiori a cinquemila euro annui, e il reddito risulta esente da IRPEF fino a quota quindicimila euro.
Esempio Contratto di Collaborazione Sportiva
Di seguito è possibile trovare un esempio di accordo di collaborazione sportiva.
La ASD/SSD “__________________________________”, con sede a ____________________, Via ____________________, n. _____,
codice fiscale ____________________, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. ____________________, di seguito per brevità denominata ASD/SSD, iscritta al registro delle attività sportive al n. ___________ e affiliata alla Federazione / ente di promozione sportiva __________________________________
E
Il/La Signor/a __________________________________, nato/a il ____________________, a ____________________ residente a __________________________________, Via __________________________________, n. ____, CAP__________________ codice fiscale __________________________________,
Domiciliato/a a __________________________________, Via __________________________________, n. ____, CAP__________________, in seguito denominato collaboratore,
premesso che
• Il collaboratore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all’attività di
Allenatore/Atleta/Istruttore/Preparatore Atletico/Direttore di gara1
(eliminare la voce che non interessa) relativa
alla disciplina __________________________________, di essere tesserato alla federazione / ente di promozione
sportiva __________________________________ e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni dalla medesima
rilasciate per l’insegnamento di detta disciplina (solo nei casi previsti quali istruttore);
• la ASD/SSD ha necessità delle seguenti prestazioni:
-allenamenti della scuola disciplina ________________, unitamente alle prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive secondo il calendario federale (se allenatore)
-garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (se giudice/direttore gara)
-partecipare alle competizioni sportive __________________ (se atleta)
-assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività corsistiche di avviamento alla disciplina della __________________________________ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive (se istruttore);
• la disciplina__________________________________ è attività sportiva riconosciuta ai sensi e per gli effetti della delibera 1568 del 14.02.2017 del Consiglio Nazionale del Coni e successivi aggiornamenti e del vigente regolamento del registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
• il collaboratore si è dichiarato disposto a collaborare con la ASD/SSD e dichiara di svolgere l’attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
• l’attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del collaboratore, di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
• il collaboratore, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni, e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, è interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale, e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
• conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del collaboratore dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, l’autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l’assoggettamento a potere disciplinare, etc.) previsti per i rapporti di lavoro subordinati;
• il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, in quanto la ASD/SSD è di natura sportivo – dilettantistica;
• il collaboratore tesserato si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso collaboratore si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
• le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022;
• il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a ____ mesi così come se non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa prescritta;
• l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
• il collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare i regolamenti della federazione italiana __________________________________ / ente di promozione sportiva __________________________________, ivi comprese le
norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
• il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
• il collaboratore è consapevole che del presente rapporto, ricorrendone i presupposti, si darà comunicazione al centro per l’impiego e si procederà all’iscrizione nel libro unico del lavoro;
• il collaboratore dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
• il collaboratore autorizza la ASD/SSD a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
1. Il collaboratore presterà la sua attività nell’interesse della ASD/SSD quale
___________________ della disciplina ____________________________ con autonomia tecnica nell’ambito dei programmi che verranno concordati con la ASD/SSD e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
2. Il rapporto così costituito tra la ASD/SSD e il tesserato, essendo privo di vincolo gerarchico ed essendone state concordate le modalità di svolgimento si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
3. A tal fine ha dichiarato:
O di non essere un dipendente pubblico
O di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 1).
4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l’attività sportiva per factum principiis dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l’impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionatamente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto.
5. L’efficacia del presente contratto, ricorrendone i presupposti, è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico del lavoro.
6. La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal collaboratore e comunque non sarà superiore ad un impegno di 24 ore settimanali al netto della eventuale assistenza di propri atleti ad attività agonistiche. Pertanto non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D.Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa.
7. Pertanto, pur non essendo sottoposto ad alcuna subordinazione gerarchica, il collaboratore farà riferimento, per l’esercizio dei suoi compiti, al presidente della ASD/SSD con il quale dovrà concordare le modalità di svolgimento della propria prestazione.
8. In caso di recesso si applicherà quanto previsto dall’articolo 2237, cod. civ..
Articolo 3 – Impegni del collaboratore
1. Il collaboratore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la ASD/SSD, a favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive antidoping e dal codice di comportamento sportivo del CONI. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della federazione italiana/EPS __________________________________, delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla federazione/EPS e/o dal Coni.
2. Il collaboratore si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla ASD/SSD.
3. Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all’indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.
4. Il collaboratore dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni _____________________ dalle ore _____ alle ore _____. La ASD/SSD si impegna a organizzarsi per fare effettuare la prestazione nelle fasce orarie proposte dal collaboratore.
Articolo 4 – Prestazioni a carico del collaboratore
1. Il collaboratore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della ASD/SSD.
2. Il collaboratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Articolo 5 – Compenso del Collaboratore
1. IPOTESI A) Per lo svolgimento di tutta l’attività è previsto un compenso di € _____________________lordi e omnicomprensivi_____________________ il cui pagamento sarà effettuato con bonifico bancario.
IPOTESI B) Per lo svolgimento dell’attività è previsto un compenso orario di € _____________________lordi e omnicomprensivi_____________________ per un numero massimo di ore 18/24 settimanali il cui pagamento sarà effettuato con bonifico bancario.
IPOTESI C) Per lo svolgimento dell’attività è previsto un compenso giornaliero di € _____________________lordi e omnicomprensivi_____________________ per un numero massimo di ____________________ giornate il cui pagamento sarà effettuato con bonifico bancario.
(eliminare le opzioni che non interessano)
2. Le parti hanno consensualmente convenuto di determinare un corrispettivo specificatamente “orario”, in quanto è stata ritenuta l’unità di misura più facilmente utilizzabile per quantificare l’operato (se orario).
3. L’importo qui determinato risulta essere non inferiore alla quota oraria prevista per un lavoratore subordinato inquadrato nell’equivalente area e livello di riferimento.
4. Il collaboratore, entro il termine di ogni mese, consegnerà il prospetto dell’attività oraria prestata e delle eventuali spese sostenute nonché idonea certificazione sul totale dei compensi per lavoro sportivo ricevuti nel periodo di imposta; la ASD/SSD eroga il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza.
5. Al collaboratore spettano le detrazioni d’imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.
6. Il collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva.
7. Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all’incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.
8. Al collaboratore potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell’incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dai regolamenti/verbali dell’ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e accettare.
9. Stante la specifica caratteristica del presente contratto, la ASD/SSD non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel presente contratto in favore del collaboratore.
Pertanto faranno capo a quest’ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione e che non siano coperti dalle polizze stipulate dalla ASD/SSD in vigore.
Articolo 6 – Durata dell’incarico
1. Il presente contratto decorre dal __________________________ e terminerà il ___________________________, data in cui cadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell’accordo. Al termine dell’incarico il collaboratore dovrà riconsegnare alla ASD/SSD ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.
Articolo 7 – Risoluzione anticipata
1. Le parti convengono che l’apposizione del termine di cui all’articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell’articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della ASD/SSD e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del collaboratore. In tal caso al collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.
Articolo 8 – Definizione del rapporto
1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla ASD/SSD per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della ASD/SSD che il collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.
Articolo 9 – Autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro
1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
6. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
7. Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:
– l’idoneità del collaboratore in relazione alle prestazioni assegnate;
– la ASD/SSD ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività sportiva oggetto del presente contratto;
– i contraenti cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività oggetto dell’incarico.
8. Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all’attività oggetto del presente contratto.
Articolo 10 – Ritenute
E’ prevista l’applicazione della vigente disciplina previdenziale e assistenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.
Sarà cura del collaboratore, ricorrendone i presupposti, l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS.
Articolo 11—Sospensione della prestazione
Gli eventi di gravidanza, malattia e infortunio del Lavoratore non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta scritta del collaboratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo di 3 mesi per anno solare.
È fatto salvo in ogni caso il venir meno dell’interesse del Committente.
Articolo 12 – Foro competente e Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di __________ e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della federazione italiana
__________________________________ / ente di promozione sportiva __________________________________.
Articolo 13 – Clausole finali
1. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall’effettivo ricevimento. Qualsivoglia modifica sarà inefficace per l’altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
2. Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.
3. La tolleranza prestata in via di fatto all’inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinunzia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.
4. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o
impedimento all’esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.
5. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.
6. Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall’ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l’invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.
Letto approvato e sottoscritto __________________________________, __________________________________
LA ASD/SSD
__________________________________
IL COLLABORATORE
__________________________________
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso del collaboratore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 12 (foro competente e collegio arbitrale).
LA ASD/SSD
________________________________
IL COLLABORATORE
__________________________________
Modello Contratto di Collaborazione Sportiva Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di collaborazione sportiva da scaricare. Il modulo accordo di collaborazione sportiva compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile accordo di collaborazione sportiva può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Collaborazione Sportiva PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di collaborazione sportiva PDF editabile da compilare.