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Indice
Esempio di Contratto di Affitto di Campo da Calcetto
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di affitto di campo da calcetto.
L’anno ………….., il giorno ————-, del mese di ……….., presso la sede del Comune di ………………..
tra
il Comune di …………., C.F. ………………, rappresentato dal ……………………….. che qui stipula in nome e per conto dell’ente medesimo, ai sensi dell’articolo …………….. dello statuto e dell’articolo del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale numero ………. del …………… Di seguito per brevità il “concedente”
e
la associazione sportiva dilettantistica ……….. (C.F. ……… P.Iva ………..), con sede in ………….., Via ……………., n. ………….. rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor …………….., nato a ………….. il ……………, residente a …………., in …………………, ……………, C.F. ………………………, di seguito per brevità il “concessionario”
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, ente e associazione sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.
premesso che
•L’amministrazione comunale si è data, con deliberazione consiliare n. ………….. in data ………………….., un regolamento per la disciplina della concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.
•Il concedente dispone dell’impianto sportivo del ———————– e che il concessionario, ha richiesto la concessione in gestione del suddetto impianto, offrendosi di realizzare le opere necessarie a rendere gli stessi idonei all’uso.
•Con deliberazione della giunta comunale n. —– in data ……………… si stabiliva di concedere in gestione all’associazione predetta il patrimonio comunale individuato e descritto nella relazione tecnica e nella planimetria, allegati alla deliberazione, come parte integrante e sostanziale, a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione e per la durata di anni …………………….
Tutto ciò premesso
considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
Il concedente concede all’ente concessionario che accetta, la gestione dell’impianto sportivo sito in …………………… in via ………………………………….
per la realizzazione delle seguenti finalità
1) Con la presente convenzione, il concedente tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
– Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
– Realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi “partecipata”,
– Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell’ente concedente e con le attività di altre associazioni;
– Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del concedente.
2) Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.
Articolo. 1- Oggetto della concessione
1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’impianto sportivo del …………………., sito in …………….., via ……………………………………….
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata, allegata alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
3. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
4. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi, l’attività di volontariato assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.
5. Il concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.
6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti é a carico del concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
7. Il concessionario é tenuto a comunicare all’ente concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
8. Il concessionario potrà avvalersi, nella propria attività, dell’opera prestata a titolo gratuito di dipendenti pubblici, appartenenti anche all’ente pubblico concedente, i quali potranno svolgere tali servizi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
9. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all’uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
10. E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione dell’impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa.
11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
Articolo. 2- Durata della concessione
1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata pari a …………… anni. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell’ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Articolo 3- Cessazione anticipata della concessione
1. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità della presente convenzione.
2. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
c) rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
d) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
e) gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
3. Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso é riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della associazione. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.
Articolo 4- Manutenzione e spese ordinarie
1.La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare
gli interventi effettuati, secondo il prospetto allegato sotto la lettera A alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
2. La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all’impianto.
3. Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
4. Saranno a cura del concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua).
Articolo 5- Manutenzione straordinaria.
1. La manutenzione straordinaria é a carico del concedente.
2. Il concessionario ha l’obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
3. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente.
4. Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed é soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.
5. L’impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l’approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
Articolo 6- Responsabilità del gestore – garanzie
1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell’intero complesso sportivo. Il concedente provvede a stipulare la garanzia per l’incendio dell’immobile.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario é tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative.
Articolo 7- Modalità di servizio di gestione
1. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un’efficiente assistenza quotidiana dell’organizzazione con:
– la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresehe ecc.);
– il controllo dell’effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
– la riscossione delle quote previste dal tariffario;
– l’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
– il rispetto del calendario delle attività programmate e l’orario;
– l’approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività pro grammate;
– la fornitura dell’assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
– il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
– l’assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
– l’esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate di competenza.
Articolo 8- Organizzazione delle attività
1. Per ogni singola attività il concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L’organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
Articolo 9- Utilizzo dell’impianto sportivo
1. L’utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. L’accesso all’impianto é disciplinato dal “Regolamento Comunale per l’utilizzazione degli impianti sportivi”, secondo un calendario ed orario di fruizione, che sono stabiliti di comune accordo tra le parti.
3. Il concessionario ha l’obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del Regolamento Comunale per l’Utilizzo degli Impianti Sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
4. Il concessionario prima di ammettere l’ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all’attività da svolgere.
5. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
Articolo 10-Sorveglianza e custodia
1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.
Dell’attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
Articolo 11- Attività economiche collaterali
1. Nell’ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:
1.esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
2.il diritto di esclusiva di pubblicità;
3.l’esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.
Articolo 12-Tariffe
1. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente possono essere determinate con provvedimenti del concedente in accordo con il concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.
3. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all’ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.
Articolo 13- Rendiconto della gestione
1. A prova dell’avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
2. A fini notiziali entro il mese di ………….. di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario precedente coincidente con l’anno solare.
3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività.
4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.
Articolo 14- Riconsegna del complesso sportivo
1. L’atto di riconsegna al concedente dell’intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l’utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento dello stesso.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione il concedente, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
Articolo 15- Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
2. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.
Articolo 16- Controversie
1. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di …………………
Articolo 17 Elezione di domicilio
1. Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l’indirizzo indicato in epigrafe.
Articolo 18 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.
Il Concedente
…………………………
Il concessionario
…………………………
Modello Contratto di Affitto di Campo da Calcetto Editabile da Scaricare
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
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