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Indice
Convenzione per la Concessione in Gestione di un Centro Sportivo
Con il termine concessioni si indicano alcune specie di atti di diritto pubblico mediante i quali l’Amministrazione Pubblica crea diritti, quali le concessioni di pubblici servizi, le concessioni per la costruzione di opere pubbliche.
La legge prevede che alcuni rapporti aventi un oggetto pubblico siano regolati attraverso la contrattazione: i contratti tra pubbliche amministrazioni e privati sono denominati convenzioni e sono destinati a regolare aspetti patrimoniali di rapporti istituiti in virtù di provvedimenti di concessione.
Le concessioni sono quindi atti amministrativi mediante i quali il privato acquista un diritto in base all’apprezzamento discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Il consenso dell’interessato si manifesta comunemente per implicito attraverso la richiesta, ma talvolta si ha anche sotto la forma dell’accettazione; comunque è sempre necessario.
Le concessioni si estinguono sia per il venire meno dell’oggetto di esse, sia per il raggiungimento dei fini. Normalmente si estinguono per la scadenza del termine di durata convenuto.
Esempio di Convenzione per la Concessione in Gestione di un Centro Sportivo
Di seguito è possibile trovare un esempio di convenzione per la concessione in gestione di un centro sportivo.
Convenzione per la concessione in gestione di un centro sportivo
Con la presente convenzione, tu: le sottoscritte parti.
—Comune di ….. , in persona del sig. ….. , in seguito denominato “il Concedente”;
—Società sportiva ….. , con sede in ….. , via ….. , codice fiscale ….. , in persona del presidente, sig. ……, in seguito denominata “la Concessionaria”;
premesso che
—il Concedente è proprietario del Centro sportivo ….. , sito in ….. , via ….. , in seguito denominato “Centro sportivo”, meglio descritto al successivo art. 2;
—al fine di favorire le condizioni per un concreto impegno da parte degli utenti del centro sportivo nella conduzione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture e degli impianti che ne fanno parte, anche sotto il profilo dell’economicità della gestione, il Concedente intende affidare alla Concessionaria, che accetta, la gestione del predetto centro sportivo;
—le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. t: Oggetto della convenzione.
1.1. Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Concedente affida alla Concessionaria la gestione del Centro sportivo per il periodo stabilito al successivo art. 13.
1.2. Nell’attività di gestione del Centro sportivo la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente convenzione, nella consapevolezza che l’attività di gestione non potrà in alcun modo pregiudicare l’usufruibilità del Centro sportivo da parte di società sportive diverse dalla Concessionaria e della generalità dei cittadini. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, del Centro sportivo e/o degli impianti che lo compongono per attività diverse da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente.
Art. 2: Descrizione del Centro sportivo.
2.1. Il Centro sportivo consta di (analitica descrizione dei singoli impianti che fanno parte del Centro, nonché delle strutture di supporto, quali: spogliato:, docce e servizi igienici, locali per sauna, bar, ecc…);
2.2. Il Centro sportivo è altresì dotato delle seguenti attrezzature (analitica descrizione delle attrezzature in dotazione al Centro, quali: palloni, reti, ostacoli, attrezzi vari, macchine utensili, ecc…); in riferimento alle attrezzature sopra descritte la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata l’esistenza e di averne verificato il buono stato di conservazione.
Art. 3: Criteri di utilizzazione degli impianti del Centro sportivo.
3.1. La Concessionaria ha l’obbligo di sottoporre al Concedente a titolo informativo, prima dell’inizio di ciascun anno di gestione, un programma generale di utilizzazione degli impianti del Centro sportivo, comprensivo delle iniziative che la Concessionaria intende intraprendere in favore di determinati soggetti privilegiati (scuole, Comune, ecc…) e cioè attribuzione gratuita di ore di utilizzo, manifestazioni di promozione, organizzazione di corsi, ecc…
3.2. La Concessionaria è tenuta ad applicare tariffe di accesso agli impianti che risultino nella media del mercato e comunque preventivamente concordate con il Concedente; deve praticare tariffe privilegiate per i residenti adulti pari allo sconto del …% sulle tariffe normalmente applicate, riservando agli stessi priorità di prenotazione su un campo in terra rossa durante la stagione estiva e su un campo in sintetico durante la stagione invernale (la priorità di prenotazione deve essere esercitata entro le 24 ore precedenti il giorno di utilizzo del campo); deve praticare tariffe privilegiate per i bambini e i ragazzi residenti fino ai 14 anni che utilizzano gli impianti del Centro sportivo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore …. alle ore ….. ; deve applicare sovrapprezzo per la luce notturna e per il pallone pressostatico tale da coprire ma non superare i costi dei suddetti servizi; deve rendere pubbliche le sopraddette tariffe esponendole in apposita tabella. Le tariffe potranno subire un solo aumento annuo, seguendo gli indici Istat e comunque previo accordo con il Concedente.
3.3. Risulta essere espressamente vietata ogni forma di utilizzazione del Centro sportivo e degli impianti diversa da quella prevista nella presente convenzione.
Art. 4: Obblighi della Concessionaria.
4.1.Nella gestione dell’impianto la Concessionaria dovrà innanzitutto:
a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria degli impianti;
b) assicurare che gli impianti, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l’igiene e la sanità, e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti e alle ordinanze in materia che potranno essere emanate dall’Amministrazione comunale anche in forma di note di servizi. A tale proposito l’Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento accedere al Centro sportivo per accertare, attraverso responsabili dei propri uffici o attraverso l’ufficiale sanitario, lo stato di igienicità degli impianti e dei servizi.
4.2. La Concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spesa, ad attivare un servizio di pronto soccorso mediante personale di sorveglianza qualificato, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso.
4.3. La Concessionaria provvederà a sua totale cura e spesa alla regolare assunzione e retribuzione del personale necessario alle attività di gestione del Centro sportivo, rispettando le vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, sia per quanto si riferisce all’utilizzazione di lavoratori autonomi, anche in conseguenza della tipologia degli impianti e della durata della concessione.
4.4. Saranno altresì a totale carico della Concessionaria tutte le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e degli impianti, nonché l’approntamento e lo smontaggio delle attrezzature.
4.5. Saranno inoltre a totale carico della Concessionaria tutte le spese di manutenzione ordinaria, riscaldamento, luce, acqua, telefono e in generale tutte le spese di gestione del Centro sportivo.
Art. 5: Responsabilità della Concessionaria.
5.1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del Centro sportivo è a carico della Concessionaria, la quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e danni: le relative polizze assicurative dovranno essere espressamente approvate dal Concedente prima della loro stipulazione.
5.2. La Concessionaria sarà responsabile verso il Concedente di ogni danno derivante al Centro sportivo da qualsiasi azione o omissione dolosa e colposa, nonché di ogni danno tanto se imputabile a se stessa quanto se causato da terzi. Nell’ipotesi di cui al presente n. 5.2. la Concessionaria è espressamente tenuta a compiere a proprie cure e spese le necessarie riparazioni e adattamenti.
5.3. Il Concedente non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito a incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni e altre iniziative che si svolgano nel Centro sportivo e in generale in relazione all’utilizzazione degli impianti.
Art. 6: Pubblicità.
6.1. La Concessionaria potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all’interno del Centro sportivo cartelli pubblicitari non infissi stabilmente al suolo, per reclamizzare la propria attività e i propri prodotti.
6.2. Tutti gli introiti di cui al presente articolo saranno di esclusiva competenza della Concessionaria.
Art. 7: Proventi dell’attività di gestione.
7.1. Tutti gli introiti derivanti da eventuali tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari e ingressi a manifestazioni organizzate dalla Concessionaria, organizzazione di corsi e servizi di altra natura competeranno in via esclusiva alla Concessionaria.
Art. 8: Divieto di accesso al Centro sportivo.
8.1. La Concessionaria dovrà impedire l’ingresso al Centro sportivo a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare dal Centro stesso i provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.
8.2. La Concessionaria dovrà altresì impedire l’ingresso al Centro sportivo a cani o ad altri
Art. 9: Divieto di modificazione della destinazione degli impianti.
9.1. È espressamente vietata qualunque forma di utilizzazione del Centro sportivo e degli impianti diversa da quella prevista nella presente convenzione, compresa la destinazione di locali a uso abitazione, ad eccezione di quelli strettamente indispensabili per il servizio di custodia e di vigilanza del complesso sportivo.
Art. 10: Obblighi del Concedente.
10.1. Il Concedente si impegna a:
a) sistemare a propria cura e spesa gli impianti del Centro sportivo che le parti hanno valutato bisognosi di riadattamento, ed esattamente ….. ;
b) assicurare la manutenzione straordinaria del Centro sportivo;
c) completare la dotazione delle attrezzature che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento della struttura, sulla base di un programma che le parti concorderanno separatamente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie in materia del Concedente.
Art. 11: Conservazione degli impianti e delle attrezzature.
11.1. All’inizio e al termine della presente convenzione saranno redatti e sottoscritti dai legali rappresentanti dei contraenti i verbali descrittivi delle attrezzature esistenti nel Centro sportivo.
11.2. Al termine della convenzione, da qualsiasi evento determinato, la Concessionaria dovrà restituire al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant’altro risultante dal verbale di consegna di cui al precedente n. 11.1. in perfetta efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso.
11.3. L’accertamento dello stato di conservazione del Centro sportivo, degli impianti e delle attrezzature di proprietà del Concedente, ai fini di un eventuale risarcimento dei danni da parte della Concessionaria, sarà compiuto di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un Collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti contraenti sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di ….. L’arbitrato deve essere considerato a ogni effetto di legge irrituale. Gli arbitri decideranno, senza formalità di procedura, in via di equità e le parti già fin da ora dichiarano di accettare la decisione di tale arbitrato irrituale come manifestazione della propria volontà.
Art. 12: Corrispettivo per la Concessione.
12.1. Per la concessione in gestione del Centro sportivo deve essere corrisposto dal Concessionario un canone di locazione annuo di euro ….. pagabile in due rate semestrali anticipate. Detto canone sarà suscettibile di aggiornamento annuo secondo gli indici lstat, senza l’obbligo di comunicazione scritta da parte del Concedente.
12.2. A garanzia della mancata corresponsione del canone d’affitto, la Concessionaria ha l’obbligo di versare una cauzione il cui ammontare è stabilito sul corrispettivo di tre rate del canone di affitto stesso.
Art. 13: Durata della convenzione.
13.1 La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di anni ….. e cioè dal ….. al …..
13.2 La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere concordate tra le parti entro il …..
Art. 14: Risoluzione anticipata della convenzione.
14.1 I1 Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) qualora la Concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’autorità comunale;
b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della Concessionaria stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate grave violazioni della convenzione:
—mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 (Criteri di utilizzazione degli impianti del Centro sportivo);
—violazione degli obblighi previsti all’art. 4 (Obblighi della Concessionaria); — violazione del disposto di cui al successivo art. 15 (Cessione della convenzione).
Art. 15: Cessione della convenzione.
15.1. È fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.
Art. 16: Modificazioni della convenzione.
16.1. Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
Letto confermato e sottoscritto a ….. il …..
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente gli articoli n. 1, 5, 9, 11, 12, 14 e 15 della presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto a …..
Modello Convenzione per la Concessione in Gestione di un Centro Sportivo Editabile da Scaricare
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