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Attestazione Capacità Finanziaria Revisore Contabile
L’attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore contabile, oggi revisore legale dei conti ai sensi del D.lgs. 39/2010, è il documento con cui un professionista iscritto al Registro dei revisori certifica che un’impresa dispone di capitali e riserve sufficienti a far fronte, in ogni momento, agli obblighi del proprio esercizio. In Italia questa attestazione è soprattutto il pilastro che consente alle imprese di trasporto su strada, merci e viaggiatori, di dimostrare il requisito di idoneità finanziaria richiesto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dalle circolari applicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’accesso e della permanenza nella professione, dell’iscrizione o del mantenimento nel REN e nell’Albo degli Autotrasportatori. La fonte europea stabilisce che l’impresa deve poter ottemperare in qualsiasi momento ai propri obblighi finanziari nel corso dell’esercizio; per quantificare tale requisito si utilizzano conti annuali verificati e, in alternativa per i soggetti neo costituiti, specifiche garanzie ammesse dall’ordinamento interno. Il Ministero ha chiarito con più atti, tra cui la circolare prot. 11551 dell’11 maggio 2012 e successivi chiarimenti, che lo strumento principale resta la certificazione dei conti annuali da parte di un revisore legale, con format e contenuti che gli Uffici Motorizzazione e le Regioni rendono disponibili in modulistica ufficiale.
Sul piano quantitativo la misura dell’idoneità finanziaria è agganciata alla composizione del parco veicoli. La regola, recepita nella prassi amministrativa e ribadita da fonti operative nazionali, richiede la dimostrazione di un importo di riferimento per il primo veicolo e di un’integrazione per ciascun veicolo aggiuntivo, con soglie differenziate in base alla massa: l’importo è più elevato per i veicoli oltre 3,5 tonnellate, più contenuto per quelli tra 1,5 e 3,5 tonnellate, mentre i veicoli sotto 1,5 tonnellate, i rimorchi e i semirimorchi non rientrano nel computo. Queste soglie, di derivazione europea e recepite nelle prassi ministeriali e nelle guide di settore, sono quelle che il revisore deve tenere presenti quando attesta l’adeguatezza del patrimonio o delle risorse disponibili. Le circolari richiamano inoltre che la capacità può essere “almeno” pari al necessario per il parco circolante al momento della verifica, così che una capacità più ampia consente, durante l’anno di validità dell’attestazione, di immatricolare ulteriori veicoli senza dover rifare subito la certificazione.
Il documento del revisore non è una semplice dichiarazione di stile, ma una certificazione che poggia su verifiche contabili proporzionate al caso concreto. Nelle società di capitali la circolare ministeriale ha chiarito che la certificazione può essere rilasciata dal revisore legale che ha verificato il bilancio, dal collegio sindacale ove incaricato della revisione o dalla società di revisione; nelle imprese individuali e nelle società di persone la prassi ha equiparato alla certificazione del revisore quella prodotta dal CAF imprese attraverso il responsabile dell’assistenza fiscale, con i limiti e le modalità precisate dalla stessa Amministrazione. La logica comune impone di ancorare l’attestazione a dati contabili verificabili: bilancio e nota integrativa quando esistono, situazioni patrimoniali aggiornate per i soggetti in contabilità semplificata, estratti e documenti bancari, inventari e documentazione di supporto che consentano al professionista di esprimere un giudizio attendibile. La modulistica ministeriale e quella messa a disposizione dagli UMC e dalle Regioni riproduce uno “scheletro” costante: identificazione completa dell’impresa, inquadramento nel REN e nell’Albo, riferimento alla normativa e alla circolare 11 maggio 2012, indicazione degli importi soglia legati ai veicoli, richiamo ai conti annuali e al periodo di riferimento, dichiarazione finale di conformità al requisito ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 1071/2009.
La validità temporale dell’attestazione è annuale dalla data di rilascio; ciò comporta che l’impresa debba rinnovarla periodicamente per mantenere il requisito. Gli Uffici, nelle istruzioni operative, ricordano che la certificazione deve essere aggiornata ogni anno, salvo che l’impresa scelga di dimostrare la capacità con strumenti alternativi previsti dalle norme. Il Regolamento europeo, infatti, consente allo Stato membro di ammettere anche una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura degli importi richiesti; l’ordinamento italiano ha previsto tale strada in modo sussidiario, in particolare per le imprese di nuova costituzione che nei primi due esercizi non dispongono ancora di conti consolidati. Le circolari ministeriali hanno però precisato che la “polizza vettoriale” di responsabilità civile non è, di per sé, idonea a sostituire la certificazione della capacità: occorre una garanzia che soddisfi i requisiti specifici dell’idoneità finanziaria, distinta dalle coperture di responsabilità e calibrata sugli importi dell’articolo 7. Anche quando si percorre la via fideiussoria, il controllo resta ancorato alla disponibilità immediata delle risorse per gli obblighi dell’esercizio e al legame con la sede di stabilimento in Italia.
Dal punto di vista operativo, l’impresa che chiede l’attestazione dovrebbe pianificare tempi e documenti prima della scadenza annuale. Il revisore dovrà esaminare il bilancio o, in mancanza, una situazione patrimoniale aggiornata con evidenza del capitale disponibile e delle riserve, l’elenco veicoli con masse e targhe per il calcolo degli importi, eventuali finanziamenti soci e linee di credito effettivamente fruibili, nonché verificare che non esistano passività tali da compromettere la continuità aziendale nel periodo considerato. L’output è una certificazione su carta intestata del revisore o secondo il modello UMC, firmata e corredata dagli estremi di iscrizione nel Registro dei revisori legali; il documento indica espressamente che vale un anno e che è redatto ai sensi del Regolamento 1071/2009 e delle circolari ministeriali. Molti Uffici mettono a disposizione file editabili e schemi di attestazione, diversi per società di capitali e per imprese individuali o società di persone; l’uso di tali format riduce errori formali e velocizza la lavorazione della pratica di iscrizione o rinnovo.
Un profilo spesso sottovalutato riguarda l’effetto dinamico dell’attestazione durante l’anno. Poiché il requisito è “in qualsiasi momento”, l’Agenzia e gli Uffici possono verificare in corso d’anno che la situazione patrimoniale non sia peggiorata oltre soglia o che il parco veicoli non sia cresciuto senza adeguamento. Se l’impresa immatricola altri mezzi oltre il perimetro coperto dalla certificazione, dovrà integrare la capacità con un nuovo documento o con una garanzia aggiuntiva; viceversa, una certificazione inizialmente più ampia consente di assorbire incrementi del parco senza ulteriori adempimenti fino alla scadenza annuale. È quindi prudente concordare con il revisore una soglia “di progetto” coerente con i piani di flotta, evitando continue integrazioni. Le associazioni di categoria hanno più volte ricordato che il requisito non è una fotografia statica del giorno di deposito, ma una condizione che accompagna tutta l’operatività annuale; le stesse note ministeriali hanno precisato che la capacità deve essere almeno pari a quella necessaria per i veicoli che l’impresa intende effettivamente utilizzare.
Quanto al contenuto tecnico della verifica, il revisore non svolge un’audit di bilancio completa ma un lavoro di assurance coerente con la finalità regolatoria. La certificazione si basa sui conti annuali approvati o, per i soggetti che non li redigono, su una situazione patrimoniale redatta secondo corretti principi contabili, con test di coerenza su capitale e riserve, liquidità, margine operativo e struttura finanziaria; la finalità non è attestare la redditività, ma la capacità di far fronte agli impegni dell’attività di trasporto. Per le neo-imprese prive di storico contabile la via ordinaria resta la garanzia esterna, ferma la possibilità per il revisore di attestare una capacità se esistono versamenti in conto capitale o mezzi propri già disponibili e verificabili. Sotto il profilo formale, la certificazione deve indicare esplicitamente l’elenco dei documenti esaminati, la data di riferimento dei conti, l’eventuale utilizzo di elementi probativi esterni come estratti conto e contratti bancari, e la riconciliazione con l’ammontare richiesto in funzione dei veicoli. I format pubblici riportano anche la clausola di consapevolezza che l’Ufficio potrà eseguire controlli e che dichiarazioni mendaci comportano gli effetti di legge.
Esempio di Attestazione Capacità Finanziaria Revisore Contabile
Di seguito è possibile trovare un esempio di attestazione capacità finanziaria revisore contabile.
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009
rilasciata dal revisore contabile incaricato dall’impresa
Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato a _______________________________________ il ________________________________ e residente in _________________, con studio in ____________________________________________, in qualità di revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di __________________________________________ al n. __________________________________,
CERTIFICA
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo n. 1071/2009 ed ai sensi della Circolare Ministeriale n. 11551 del 11-05-2012 , che sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa: ________________________________________________________________________________Con sede in ____________________________________________________________
C.F. – P.I. ___________________________________________________
Dispone di un capitale e riserve non inferiori a quanto previsto ai sensi del citato art. 7, paragrafo 1 del Regolamento Europeo n. 1071/2009 e pertanto
ATTESTA
Che la stessa è in possesso del requisito di idoneità finanziaria per un importo pari ad Euro ______________
Come da documentazione allegata.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare in forma scritta all’autorità competente, entro 15 giorni, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell’osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Luogo e data _______________________
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Fac Simile Attestazione Capacità Finanziaria Revisore Contabile Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello attestazione capacità finanziaria revisore contabile da scaricare. Il modulo attestazione capacità finanziaria revisore contabile compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile attestazione capacità finanziaria revisore contabile può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Attestazione Capacità Finanziaria Revisore Contabile PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modulo attestazione capacità finanziaria revisore contabile PDF editabile.
