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Indice
Avviso ai Creditori ex Art 498 c.p.c
In base a quanto stabilito dall’Art 498 cpc, Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tale fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
L’articolo 498 del Codice di procedura civile disciplina l’intervento dei creditori nel processo di esecuzione forzata, garantendo l’applicazione del principio della par condicio creditorum. Questo principio, sancito dall’art. 2741 del Codice civile, assicura che tutti i creditori siano trattati in modo equo nella distribuzione del ricavato dell’espropriazione, fatte salve le cause legittime di prelazione.
Per tutelare adeguatamente tali cause di prelazione, l’art. 498 c.p.c. stabilisce che, quando vengono pignorati beni sui quali altri creditori vantano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, il creditore pignorante è tenuto a notificare a ciascuno di questi creditori un avviso entro cinque giorni. Questo avviso deve contenere specifiche informazioni, tra cui
-L’identità del creditore pignorante
-L’importo del credito per il quale si procede
-Il titolo esecutivo
-La descrizione dei beni pignorati.
È anche necessario indicare l’ufficio giudiziario presso il quale si svolge la procedura.
L’art. 160 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. specifica che l’avviso deve essere sottoscritto dal creditore procedente o, qualora egli sia rappresentato da un procuratore, da quest’ultimo in virtù del mandato conferito ai sensi dell’art. 84 c.p.c.
Non tutti i creditori con diritto di prelazione devono essere avvertiti, ma soltanto quelli il cui diritto risulti dai pubblici registri, come i creditori ipotecari, mobiliari o immobiliari, e i titolari di privilegi specifici, come il privilegio automobilistico o i venditori con crediti privilegiati ex art. 2762 c.c.
Lo stesso avviso deve essere notificato
-Al creditore che ha ottenuto un sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.: Questo avviso consente al creditore sequestrante di partecipare alla procedura esecutiva ai sensi dell’art. 686 c.p.c. Se il sequestro riguarda un credito pignorato, il terzo debitore deve dichiarare l’esistenza del sequestro all’udienza di cui all’art. 547 c.p.c., e il creditore pignorante deve avvisare il sequestrante entro il termine fissato dal giudice, pena l’estinzione del processo esecutivo.
-Ai titolari di diritti reali di godimento sui beni pignorati (uso, usufrutto, abitazione): Questi diritti si estinguono con la vendita forzata e si convertono in un credito da far valere sulla somma ricavata dalla vendita, in virtù del c.d. effetto purgativo, che libera il bene da pesi e vincoli.
Il termine di cinque giorni per la notifica dell’avviso non è considerato perentorio, e l’intervento spontaneo del creditore con diritto di prelazione può rendere procedibile l’istanza di vendita anche in assenza dell’avviso.
Però, se non viene fornita prova della notificazione dell’avviso, il giudice dell’esecuzione non può procedere sull’istanza di assegnazione o di vendita. In caso di mancata notificazione, le opinioni dottrinali divergono
-Una parte della dottrina ritiene che la mancata notificazione determini solo l’improcedibilità della vendita o dell’assegnazione, sospendendone gli effetti, ma senza compromettere la validità dell’istanza.
-Un’altra corrente di pensiero sostiene che sia comunque possibile disporre la vendita o l’assegnazione, ma con la possibilità che il creditore procedente possa essere chiamato a risarcire i danni subiti dai creditori iscritti ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Per consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’esistenza di creditori iscritti, l’art. 529 c.p.c. richiede che all’istanza di vendita il creditore alleghi il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati. In modo analogo, l’art. 567 c.p.c. prevede l’obbligo per il creditore di allegare i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni immobili pignorati.
In sintesi, l’art. 498 c.p.c. svolge un ruolo fondamentale nel garantire un’esecuzione forzata equa, bilanciando i diritti dei vari creditori e preservando le priorità stabilite dalle cause legittime di prelazione.
Esempio Avviso ai Creditori ex Art 498 c.p.c
Di seguito è possibile trovare un esempio di avviso ai creditori ex art 498 c.p.c.
AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI ex art. 498 c.p.c.
L’Avv. …., C.F. …., con studio in …., via …., n. …., quale procuratore domiciliatario di …., C.F …., residente in …., via …., n. ….
AVVISA
il Sig. …., domiciliato in …., via …., n. …., che in data …. l’Ufficiale giudiziario del …. di …. ha pignorato, su istanza di …. contro …., residente in …., via …., n. …., il
bene …. sul quale, dai pubblici registri, risulta il diritto di prelazione …. in favore di …..
Il pignoramento, al quale sono stati sottoposti anche gli ulteriori beni di seguito elencati: …., è stato eseguito in forza di titolo esecutivo rappresentato da …., per
un credito di euro …..
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
(PROCURA ALLE LITI SE NON APPOSTA A MARGINE)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)
Modello Avviso ai Creditori ex Art 498 c.p.c Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di avviso ai creditori ex art 498 c.p.c editabile da scaricare. Il modulo avviso ai creditori ex art 498 c.p.c compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile avviso ai creditori ex art 498 c.p.c può essere convertito in PDF o stampato.