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Indice
Contratto di Coproduzione Cinematografica
Il contratto di coproduzione cinematografica è un accordo stipulato tra due o più società che condividono la proprietà di un film, spartendosi non solo i profitti, ma anche i rischi della sua realizzazione. Questo tipo di accordo può avvenire sia tra imprese dello stesso Paese che tra imprese cinematografiche di Stati diversi, sulla base di trattati internazionali, come avviene per le coproduzioni cinematografiche internazionali, regolamentate da accordi stipulati dall’Italia con altri Paesi.
Nella coproduzione cinematografica, due o più società collaborano alla produzione di un’opera audiovisiva, ciascuna apportando contributi proporzionati. Ogni società acquisisce una quota di proprietà che riflette il proprio contributo alla realizzazione del progetto. I profitti e le perdite vengono suddivisi secondo le percentuali concordate nel contratto. In genere, ogni coproduttore detiene il 100% dei diritti nel proprio Paese e una quota proporzionale del resto del mondo (ROW – Rest of the World), ad eccezione dei territori riservati agli altri coproduttori.
Uno degli scopi principali della coproduzione è ottenere la nazionalità del film in ciascuno dei Paesi coinvolti, condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici, sia governativi che regionali, comunemente indicati come soft money.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali dell’accordo di coproduzione:
-Premesse dell’accordo: Devono includere la storia del progetto, la catena dei diritti e gli eventuali accordi già stipulati, come deal-memo. È fondamentale che le parti dichiarino il loro ruolo e le loro intenzioni nella coproduzione.
-Definizioni: Le definizioni dei termini usati nel contratto possono essere allegate come parte separata o inserite direttamente nelle premesse.
Ruoli e responsabilità: Il contratto deve chiarire chi sarà il produttore principale, chi avrà il controllo decisionale finale e quali decisioni richiederanno l’approvazione dell’altro coproduttore.
-Obblighi dei coproduttori: Devono essere specificati gli obblighi reciproci, inclusi quelli finanziari e contributivi legati all’assunzione del personale e alle risorse necessarie alla produzione.
-Budget e costi
Il contratto deve prevedere un budget dettagliato che includa tutte le spese di produzione. Tali costi devono essere descritti in un piano finanziario, spesso allegato al contratto. Inoltre, è necessario chiarire come verranno gestite eventuali spese extra-budget: in genere, la parte responsabile dell’aumento dei costi ne sostiene l’onere.
-Crediti e profitti
Un altro aspetto riguarda i crediti: è essenziale essere chiari e dettagliati per evitare dispute legali una volta che il film è stato completato. I profitti vengono solitamente ripartiti in base al contributo di ciascun coproduttore. Ad esempio, in una coproduzione tra Francia e Spagna, il coproduttore francese avrebbe diritto al 100% dei profitti nel mercato francese, mentre il coproduttore spagnolo al 100% dei profitti in Spagna. Per quanto riguarda il resto del mondo (ROW), i profitti vengono suddivisi in proporzione ai contributi delle parti.
-Diritti su prequel, sequel e spin-off
Il contratto può prevedere che i diritti su prequel, sequel e spin-off siano esclusi dalla coproduzione o gestiti in comproprietà. In entrambi i casi, tali diritti devono essere espressamente regolamentati nel contratto.
-Normativa internazionale
Se i Paesi coinvolti appartengono al Consiglio d’Europa, le società coproduttrici possono fare riferimento alla Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica, che regola le coproduzioni multilaterali o bilaterali, anche in assenza di trattati specifici tra gli Stati.
Esempio Contratto di Coproduzione Cinematografica
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di coproduzione.
“TITOLO FILM”
ACCORDO DI COPRODUZIONE
DATA _______
TRA
______________
________________
________________
IL PRESENTE ACCORDO DI COPRODUZIONE viene sottoscritto in data
____________
TRA:
___________________________________________________;
(qui di seguito indicata unitamente agli aventi causa e cessionari, come “Il
Coproduttore Italiano”)
E
__________________________________________________
(qui di seguito indicata, unitamente ai suoi aventi causa e cessionari, come “Il
Coproduttore Francese”)
E
___________________________________________________
(qui di seguito indicata, unitamente ai suoi aventi causa e cessionari, come “Il
Coproduttore Tedesco”)
PREMESSO:
(A) che il Coproduttore Italiano, il Coproduttore Tedesco e il Coproduttore Francese
intendono coprodurre, sulla base del vigente Accordo di Coproduzione Europea
approvato a Strasburgo il 2 ottobre 1992 e ratificato da tutti gli Stati di
appartenenza dei Coproduttori, un film lungometraggio della durata di circa
__________ minuti dal titolo provvisorio “____________” (il “Film”) come
meglio descritto negli articoli 2. e 3. che seguono, per la regia di
____________e basato su un soggetto ed una sceneggiatura di ___________
(il “Soggetto” e la “Sceneggiatura”) ed interpretato da _______________;
(B) che le parti sottoscrivono il presente Accordo di coproduzione al fine di stabilire
le condizioni e i termini di base per la coproduzione del Film;
TUTTO CIÒ’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
“Budget Approvato”: indica il budget approvato per il Film di Euro
_________________ come descritto nell’Allegato Uno;
“Piano di Lavorazione”: indica il piano di pre-produzione, produzione, post
produzione e consegna del Film come descritto nell’Allegato Due;
“Scheda di Consegna Materiali”: indica la descrizione dei materiali che i
Coproduttori si dovranno consegnare l’uno all’altro, ivi incluso l’accesso ai detti
materiali come descritta all’Allegato Tre;
“Apporto del Coproduttore Italiano”: indica l’ammontare di
Euro___________________ (al netto dell’IVA) corrispondente al ___% del
Budget Approvato che dovrà essere apportato dal Coproduttore Italiano;
“Territorio Italiano”: indica i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica
di San Marino, della Città del Vaticano, della Svizzera di lingua italiana (esclusa
la distribuzione cinematografica), Somalia, Etiopia, Libia, Eritrea, Capo d’Istria,
Malta di lingua italiana e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti
territori;
“Apporto del Coproduttore Francese” indica l’ammontare di
Euro __________________ (al netto dell’IVA) corrispondente al ____% del
Budget Approvato, che dovrà essere apportato dal Coproduttore Francese;
“Territorio Francese” indica la Francia, DOM TOM, Monaco e Andorre, la
Svizzera Francese (esclusa la distribuzione cinematografica), il Belgio,
Lussemburgo, Canada Francese, Territori di lingua Francese in Africa (Algeria,
Marocco, Tunisia, Repubblica del Benin, Repubblica Federale del Camerun,
Repubblica Centro Africana, Repubblica Popolare del Congo (Brazzaville),
Repubblica della Costa d’Avorio, Repubblica del Gabon, Repubblica dell’Alto
Volta, Repubblica du Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Republic du
Niger, Repubblica del Senegal, Repubblica del Chad, Repubblica del Togo,
Repubblica di Gibuti, Zaire, Rwanda, Burundi) Territori di Lingua Francese degli
Oceani (Madagascar, Haiti, Isole Comores, Isole Mauritius, Isole Seychelles,
Repubblica di Vanuatu) e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti
territori;
“Apporto del Coproduttore Tedesco” indica l’ammontare di
Euro ________________ (al netto dell’IVA) corrispondente al ____% del
Budget Approvato, che dovrà essere apportato dal Coproduttore Tedesco;
“Territorio Tedesco” indica la Germania, la Svizzera Tedesca (esclusa la
distribuzione cinematografica), Austria, Lussemburgo in lingua tedesca,
Scandinavia e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti territori; il
termine “Scandinavia” ricomprende i seguenti Stati: Svezia, Norvegia,
Danimarca, Finlandia e Islanda.
“Accordo di Coproduzione”: indica il presente Accordo compresi gli Allegati al
presente Accordo e gli ulteriori allegati che verranno aggiunti nel rispetto delle
sue pattuizioni;
“Forza Maggiore”: indica l’eventuale impossibilità di adempiere alle obbligazioni
previste dal presente contratto e causate da incendio, terremoto, valanga,
inondazione, condizioni meteorologiche, epidemia, incidente, esplosione,
sciopero, serrata, sommossa, act of public enemy, embargo, guerra, cause di
forza maggiore, qualsiasi ordinanza statale o comunale o di legge o di altra
autorità legalmente costituita, comunque non dipendente ed al di là del
ragionevole controllo della parte tenuta all’adempimento.
“Piano Finanziario“: indica il piano finanziario approvato per il finanziamento del
Film come indicato nell’Allegato Quattro;
“Territori Esteri”: indica ciascuno e tutti i territori del mondo diversi dal Territorio
Italiano, Francese e Tedesco, come sopra definiti;
“Produttore Delegato”: _____________
“Produttore Esecutivo”:____________;
“Laboratorio”: indica il laboratorio di sviluppo e stampa che i Co-produttori
sceglieranno prima dell’inizio delle riprese;
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Le parti hanno convenuto di coprodurre il Film, basato sulla Sceneggiatura, in
conformità alle previsioni del vigente Accordo di Coproduzione Europea
approvato a Strasburgo il 2 ottobre 1992 e ratificato da tutti gli Stati di
appartenenza dei coproduttori nel rispetto del Budget Approvato, del Piano
Finanziario Approvato e del Piano di Lavorazione Approvato.
2.2 La coproduzione del Film sarà una coproduzione ad apporto maggioritario
italiano, e i contributi di ciascuna parte saranno i seguenti:
– Coproduttore Italiano: ___% ;
– Coproduttore Francese: ___%;
– Coproduttore Tedesco: ___%
3 PRODUZIONE DEL FILM
3.1 Resta inteso che il Film sarà principalmente prodotto e realizzato in
__________ e in _______, sotto la responsabilità del Coproduttore
_________, in qualità di Produttore Delegato e la post-produzione verrà
effettuata in _____, sotto la responsabilità del Coproduttore _________.
3.2 Le riprese sono previste con inizio all’incirca il ___________, o in
quell’altra data che le parti dovessero concordare, ed è previsto che il
film abbia una durata di circa ____ settimane.
3.3 Le parti decideranno congiuntamente su tutte le questioni chiave dal
punto di vista creativo e finanziario, compreso il budget finale di
produzione, il finanziamento della produzione, il piano di lavorazione, il
piano finanziario, la sceneggiatura finale, cast e elementi chiave della
troupe; tutti gli elementi principali del Film dovranno essere approvati
prima dell’inizio delle riprese del Film; rimanendo inteso che in caso di
disaccordo la decisione del Coproduttore __________sarà prevalente,
in quanto co-produttore maggioritario ed avrà valore definitivo.
Fatto salvo quanto precede, i seguenti elementi del Film sono già stati
approvati e concordati:
– Durata: _____________ minuti;
– Nazionalità del Film: Italiana, Francese, Tedesca;
– Sceneggiatura: ________________
– Regia: ________________
– Cast Principale: ________________;
3.4 Si conviene che i Coproduttori saranno congiuntamente responsabili di
tutti gli aspetti della produzione del Film e tutte le decisioni saranno
prese di comune accordo, rimanendo peraltro inteso che in caso di
disaccordo la decisione del Coproduttore ___________, in qualità di
coproduttore maggioritario, sarà considerata come prevalente ed avrà
valore definitivo.
4. VERSIONI DEL FILM
4.1 Resta inteso che il Film sarà originariamente girato in lingua __________ e che
le altre versioni nelle lingue dei due coproduttori rispetteranno la Sceneggiatura
e la regia del Film; i costi di tali versioni faranno parte del Budget Approvato del
Film.
4.2 Resta inteso che tutti i costi e le spese relative alle versioni del Film diverse da
quelle in lingua _______ e di quelle nelle lingue dei due altri coproduttori
saranno interamente a carico dei cessionari e dei distributori del Film nei vari
“Territori Esteri”.
5. MATERIALI E CONSEGNA DEI MATERIALI
5.1 Il Produttore Delegato dovrà consegnare i materiali indicati nell’Allegato Tre,
entro una data da concordare prima dell’inizio delle riprese del Film.
6. COSTI DI PRODUZIONE E FINANZIAMENTO
6.1 Ciascun Coproduttore si impegna a mettere a disposizione l’apporto finanziario
necessario a coprire la quota di propria competenza del Budget Approvato.
6.2 Ciascuno dei Coproduttori si impegna a finanziare la produzione del Film in
conformità ai termini e alle previsioni di cui al Piano Finanziario, restando inteso
che il contributo di ciascuno dei Coproduttori dovrà essere interamente versato,
per disposizione legislativa, non oltre 30 giorni dalla data di consegna del Film o
al più tardi entro 120 giorni dalla data di uscita in uno dei paesi coproduttori.
6.3 Il Budget Approvato e il Piano di Lavorazione Approvato non potranno essere
modificati se non previa approvazione scritta da parte dei tre Coproduttori. Tutti
gli eventuali costi eccedenti il Budget Approvato, ove approvati dai tre
Coproduttori, dovranno essere coperti finanziariamente dai tre Coproduttori in
proporzione alla propria quota di proprietà del Film e tutti gli eventuali risparmi
saranno parimenti accreditati ai tre Coproduttori nello stesso modo.
7. DIRITTI D’AUTORE
7.1 Il Coproduttore ____________ dichiara e garantisce di aver acquisito e che
acquisirà tutti i diritti del Soggetto e della Sceneggiatura nonché dagli altri autori
del Film necessari per produrre e sfruttare il Film in tutto il mondo con tutti i
mezzi ivi compresi, in via esemplificativa, i diritti di sfruttamento
cinematografico, i diritti di trasmissione televisiva, i diritti di sfruttamento
audiovisivo e interattivo, i diritti internet, i diritti wireless con tutti i mezzi e
supporti, le tecniche e i sistemi ora conosciuti o di futura invenzione, nessuno
escluso ed eccettuato.
7.2 In forza della sottoscrizione del presente contratto e con riferimento alla
proprietà del Soggetto e della Sceneggiatura del Film nonché di tutti gli altri
diritti d’autore e dei diritti di sfruttamento, il Coproduttore Italiano diverrà titolare
del 100% del Territorio Italiano e di una quota pari al ___% dei Territori Esteri
(con l’esclusione del Territorio Francese e Tedesco) ed il Coproduttore
Francese diverrà titolare del 100% del Territorio Francese e di una quota del
___% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Tedesco) ed il
Coproduttore Tedesco diverrà titolare del 100% del Territorio Tedesco e di una
quota del ____% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e
Francese).
7.3 I cd. diritti derivati (remake, spin-off, sequel e prequel, serializzazione televisiva)
sul Soggetto e sulla Sceneggiatura e sul Film rimarranno di sola competenza
del Coproduttore ____________.
8. CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI
8.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo si conviene che ciascuno dei
Coproduttori dovrà sottoporre il presente Accordo di Coproduzione
all’approvazione delle competenti autorità, in Italia, in Francia e Germania,
affinché il Film abbia pienamente titolo ad accedere ed a godere di tutti i
benefici che sono o potranno essere concessi ai film qualificati come nazionali
rispettivamente in Italia, Francia e Germania, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti in ciascuno di tali paesi, restando inteso che solo il
Coproduttore Italiano avrà titolo a richiedere i benefici concessi ai film nazionali
in Italia, il Coproduttore Francese in Francia e il Coproduttore Tedesco in
Germania.
Pertanto, con il presente Accordo ciascuna delle parti si impegna a fornire alle
altre, non appena ragionevolmente possibile, tutta la documentazione che potrà
rendersi necessaria per richiedere i predetti benefici alle competenti autorità
nazionali.
8.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono espressamente
di usare i loro migliori sforzi per far sì che il presente Accordo di Coproduzione
venga approvato dalle competenti autorità nazionali sia in Italia che in Francia e
Germania.
8.3 Qualora le parti non ottengano le necessarie approvazioni dalle competenti
autorità dei loro singoli Stati, le parti negozieranno secondo buona fede di
modificare qualsiasi parte del presente Accordo o qualsiasi parte del Film che
possa essere di impedimento all’ottenimento di tali approvazioni; qualora le
parti non raggiungano tale accordo entro 30 giorni dalla mancata approvazione
da parte delle competenti autorità nazionali o qualora il presente accordo
nuovamente non ottenesse tale approvazione, le parti non saranno più
vincolate l’una all’altra a produrre il Film come coproduzione ai sensi del trattato
vigente e tutti i diritti ceduti dal Coproduttore _______ in base all’art. 7.2
ritorneranno nella disponibilità del Coproduttore _______ e il Coproduttore il cui
Stato non dovesse aver approvato la coproduzione firmerà tutti quei documenti
necessari per dare effetto a tale trasferimento secondo le richieste del
Coproduttore___________.
8.4 Qualora le Parti ottengano da una delle autorità competenti una approvazione
provvisoria del Film le Parti convengono di rispettare le condizioni di tale
approvazione.
8.5 Qualora, pur avendo ottenuto un’approvazione provvisoria come sopra detto e
nonostante i migliori sforzi delle Parti, il Film non ottenga l’approvazione finale
quale film in coproduzione da parte delle competenti autorità, le Parti
convengono sin d’ora che il presente Accordo di Coproduzione rimarrà valido e
vincolante, nei limiti di quanto consentito dalle vigenti leggi, e che ciascuna
delle stesse Parti resterà responsabile per tutti costi che si è impegnata a
sopportare in forza del presente Accordo di Coproduzione.
8.6 Nel caso in cui il Film non venisse ammesso alla pubblica programmazione in
Italia o in Francia o in Germania, le Parti convengono comunque che il presente
Accordo di Coproduzione rimarrà valido e vincolante, nei limiti di quanto
consentito dalle vigenti leggi, e pertanto ciascuna delle stesse Parti resterà
responsabile per tutti costi che si è impegnata a sopportare in forza del
presente Accordo di Coproduzione
9. PROPRIETA’ DEL NEGATIVO
9.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo e a condizione che il Film venga
realizzato, la proprietà del negativo originale e di tutto il materiale relativo al
Film sarà di proprietà congiunta delle Parti secondo le rispettive quote di
coproduzione come sopra indicate.
In particolare, si conviene che:
– il Coproduttore Italiano sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla
versione italiana del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale
materiale e di trarne tutte le copie necessarie;
– il Coproduttore Francese sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla
versione francese del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale
materiale e di trarne tutte le copie necessarie;
– il Coproduttore Tedesco sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla
versione tedesca del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale
materiale e di trarne tutte le copie necessarie.
9.2 Il negativo originale del Film rimarrà nella titolarità congiunta delle parti,
restando comunque inteso che il Coproduttore Italiano diverrà titolare del 100%
del Territorio Italiano e di una quota pari al ___% dei Territori Esteri (con
l’esclusione del Territorio Francese e Tedesco) ed il Coproduttore Francese
diverrà titolare del 100% del Territorio Francese e di una quota del ____% dei
Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Tedesco) ed il
Coproduttore Tedesco diverrà titolare del 100% del Territorio Tedesco e di una
quota del ___% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e
Francese).
9.3 Ciascun Coproduttore avrà accesso ai materiali ed avrà il diritto di richiedere la
stampa e la copia di qualsiasi materiale del Film, rimanendo inteso che tutti i
costi e le spese della stampa e copia di qualsiasi materiale – diversi dai costi e
dalle spese relative alla stampa ed alla riproduzione del primo internegativo –
saranno a carico del Coproduttore che li ha richiesti.
9.4 Ciascun Coproduttore si impegna a non assumere alcun impegno e/o obbligo, a
non concedere alcuna licenza o diritto o garanzia che possa pregiudicare
qualsiasi diritto e interesse degli altri Coproduttori.
10. TERRITORI
10.1 Il Coproduttore Italiano sarà il titolare esclusivo nel Territorio Italiano per tutta la
durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi,
come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i diritti di
sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al
Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi
derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Italiano.
10.2 Il Coproduttore Francese sarà il titolare esclusivo nel Territorio francese per
tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e
rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i
diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi)
relativi al Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i
proventi e ricavi derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Francese.
10.3 Il Coproduttore Tedesco sarà il titolare esclusivo nel Territorio Tedesco per tutta
la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi,
come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i diritti di
sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al
Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi
derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Tedesco.
10.4 I Coproduttori saranno titolari, ciascuno per la sua quota in proporzione alle
rispettive contribuzioni (cioè ___% il Coproduttore Italiano, ___% il
Coproduttore Francese, e ___% il Coproduttore Tedesco) nei Territori Esteri
per tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e
rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i
diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi)
relativi al Film e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi
derivanti dallo sfruttamento del Film nei Territori Esteri.
11. DISTRIBUZIONE E VENDITE INTERNAZIONALI
11.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo la distribuzione e le vendite
internazionali del Film nei Territori Esteri vengono affidate in via esclusiva al
Coproduttore ________.
Il Coproduttore________ sarà autorizzato a sottoscrivere qualsiasi accordo di
distribuzione e sfruttamento in qualsiasi Territorio Estero (incluso qualsiasi
accordo con agenti di vendita e agenti di riscossione); tali accordi e tutte le
transazioni di distribuzione e sfruttamento del Film nei Territori Esteri stipulati
dal Coproduttore Italiano o in suo nome dovranno considerarsi anche in nome
degli altri due Coproduttori.
Tutti i proventi e ricavi netti derivanti dai Territori Esteri (dopo deduzione delle
commissioni degli agenti di vendita/riscossione e dei compensi e delle
commissioni di distribuzione e recupero di eventuali minimi garantiti e di tutte le
spese di distribuzione e di quant’altro sarà necessario per la distribuzione nei
Territori Esteri) dovranno essere divisi fra i Coproduttori come segue:
– Coproduttore Italiano: ___% ;
– Coproduttore Francese: ___%;
Coproduttore Tedesco: ___%
12 PUBBLICITA’ – CITAZIONE DEI NOMI DEI COPRODUTTORI
12.1 Il nome di ciascuno dei Coproduttori apparirà con le medesime modalità nei
titoli di testa e di coda e nel materiale pubblicitario del Film (ivi compreso il
materiale per i festival e i mercati internazionali).
12.2 Le modalità di tali crediti saranno concordate fra le Parti, restando fin d’ora
inteso che la coproduzione sarà citata come segue:
(a) nel Territorio Italiano: “una coproduzione italiana, tedesca e francese”;
(b) nel Territorio Francese: “una coproduzione francese, italiana e tedesca”;
(c) nel Territorio Tedesco: “una coproduzione tedesca, italiana e francese”;
(d) nei Territori Esteri: “una coproduzione italiana, tedesca e francese”;
12.3 Crediti dei Produttori: in tutto il mondo il film apparirà come segue: “Prodotto da
__________i”
13. ASSICURAZIONI
13.1 Il Produttore Delegato dovrà sottoscrivere tutte le polizze assicurative d’uso
nelle produzioni cinematografiche, ed in particolare le ordinarie polizze per la
produzione e le assicurazioni contro i danni al negativo e ai materiali del Film,
che dovranno rimanere in vigore fino alla stampa di una copia interpositiva di
sicurezza. Ciascun Coproduttore potrà, nei limiti di quanto previsto nel Budget
Approvato, sottoscrivere tutte le necessarie assicurazioni locali che potranno
essere richieste. Eventuali indennizzi parziali ottenuti sulla base delle polizze
sottoscritte saranno di spettanza del Coproduttore Italiano; l’eventuale
indennizzo per danno totale sarà ripartito fra tutti Coproduttori in proporzione
alle rispettive quote.
14 CENSURA
14.1 Le Parti convengono e si impegnano ad accettare tutte le eventuali modifiche e
tagli che possano essere richiesti dalle autorità per la censura in Italia, Francia
e Germania. Ciascuno dei Coproduttori avrà la responsabilità di ottenere
l’autorizzazione alla pubblica proiezione nel proprio paese.
14.2 Ciascuno dei Coproduttori riconosce che la approvazione del Film come film di
coproduzione da parte di una qualsiasi autorità competente non vincola le
autorità competenti degli Stati di appartenenza dei Coproduttori a concedere
l’autorizzazione alla pubblica programmazione nel proprio paese. Di
conseguenza, ciascuno dei Coproduttori si impegna a presentare domanda per
ottenere il visto censura e ad usare i suoi migliori sforzi per ottenere tale visto
dalle autorità competenti non appena ciò sarà ragionevolmente possibile.
15. RISOLUZIONE
In conformità con la prassi qualora uno dei Coproduttori si renda inadempiente al
presente Accordo e non sani detto inadempimento entro quindici (15) giorni dalla
contestazione scritta di tale inadempimento, la parte non inadempiente avrà diritto a
sostituire alla parte inadempiente un’altra società della stessa nazionalità della parte
inadempiente e, in tale caso, le spese sostenute e gli anticipi versati con riferimento al
Film dalla parte inadempiente saranno recuperabili dalla parte inadempiente solo
successivamente a quelle degli altri investitori e finanziatori del Film, di qualsiasi
finanziatore ad interim, delle parti non inadempienti e del sostituto della parte
inadempiente.
16. FORZA MAGGIORE
Qualsiasi inadempimento di uno dei Coproduttori agli obblighi derivanti dal presente
contratto che derivino da un caso di Forza Maggiore non potrà essere considerato
inadempimento del presente Accordo ma, qualora l’inadempimento duri per più di tre
(3) mesi, il presente Accordo potrà essere risolto con comunicazione scritta avente
effetto dopo 30 giorni successivamente al ricevimento di tale comunicazione da parte
della controparte. Qualora l’Accordo venga risolto per tali motivi, la parte che non si è
appellata alla Forza Maggiore avrà diritto di sostituzione con una terza parte a sua
scelta.
17. COMUNICAZIONI
17.1 Ciascuna comunicazione sarà fatta per iscritto, e, a meno che non sia previsto
diversamente, per fax o lettera.
17.2 Qualsiasi comunicazione o documento che sia fatto o consegnato da una parte
all’altra a seguito di questo contratto (a meno che l’altra parte non abbia, nei 15
giorni precedenti, inviato comunicazione scritta specificando un altro indirizzo)
sarà fatta o consegnata all’altra parte all’indirizzo qui stabilito e sarà considerata
come fatta o consegnata quando inviata (in caso di comunicazione fatta via fax)
o lasciata all’indirizzo (in caso di comunicazione fatta per lettera) o (qualora
questo sia il caso) entro 10 giorni dopo il deposito in una casella postale in una
busta indirizzata al suddetto indirizzo.
17.3 Qualsiasi comunicazione o documento fatto all’altra parte ai sensi di questo
accordo sarà fatta in inglese o accompagnata da una traduzione
18. VARIE
18.1 Le parti dichiarano e concordano che:
(i) il presente accordo non costituisce un’associazione o una joint venture
tra le parti;
(ii) qualsiasi parte è una parte autonoma e indipendente e non potrà essere
chiamata come responsabile degli atti compiuti e/o delle obbligazioni
assunte dalle altre parti.
18.2 Questo contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in relazione alle materie
qui regolate e supera tutti gli accordi precedenti. Qualsiasi modifica dovrà
essere fatta per iscritto.
18.3 Nessuna rinuncia da qualsiasi delle parti a contestare qualsiasi violazione delle
obbligazioni qui prevista potrà essere considerata come una rinuncia di tale
parte a contestare ogni precedente o successiva violazione di questa o di altre
obbligazioni.
18.4 Il presente contratto viene sottoscritto nelle seguenti lingue ___________ In
caso di contrasto, prevarrà la versione __________
19. LEGGE E GIURISDIZIONE
Il presente Accordo di Coproduzione è regolato dalla legge __________. Qualsiasi
controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarò
devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di__________________.
A CONFERMA DI QUANTO PRECEDE il presente Accordo è stato sottoscritto dai
legali rappresentanti autorizzati delle parti il _________________
_________________
_________________
_________________
ALLEGATO UNO
BUDGET APPROVATO
ALLEGATO DUE
PIANO DI LAVORAZIONE APPROVATO
ALLEGATO TRE
SCHEDA DI CONSEGNA MATERIALI
ALLEGATO QUATTRO
PIANO FINANZIARIO
Modello Contratto di Coproduzione Cinematografica Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di coproduzione cinematografica da scaricare. Il modulo contratto di coproduzione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di coproduzione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Coproduzione Cinematografica PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di coproduzione cinematografica PDF editabile.