In questa pagina è possibile trovare un fac simile comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo editabile da scaricare e compilare.
Indice
Comparsa di Risposta con Chiamata in Causa del Terzo
La comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo è l’atto con cui il convenuto, costituendosi nel processo civile ordinario, non solo espone le proprie difese contro la domanda attorea, ma chiede anche di fare entrare nel giudizio un soggetto terzo (ad esempio per garanzia/manleva, regresso, corresponsabilità o comunque per evitare un successivo giudizio separato). La base normativa è nel Codice di procedura civile: la comparsa di risposta è disciplinata dall’art. 167 c.p.c., mentre la procedura della chiamata del terzo è regolata dall’art. 269 c.p.c.
Il presupposto pratico è che il convenuto debba costituirsi tempestivamente: oggi, nel rito ordinario introdotto da citazione, il convenuto deve depositare la comparsa (con procura, copia citazione notificata e documenti) almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione, secondo l’art. 166 c.p.c.; se si costituisce tardi, perde una serie di facoltà processuali (preclusioni/decadenze) che diventano fondamentali proprio quando si vuole chiamare un terzo.
Dentro la comparsa, oltre alle difese “contro” l’attore (presa di posizione chiara sui fatti, eccezioni, eventuale riconvenzionale, mezzi di prova e conclusioni), la chiamata del terzo richiede una scelta molto netta: la volontà di chiamare il terzo va dichiarata nella stessa comparsa, altrimenti scatta la decadenza. Lo dice espressamente l’art. 167 c.p.c.: se il convenuto intende chiamare un terzo, deve farne dichiarazione nella comparsa e procedere ai sensi dell’art. 269 c.p.c.
Con la riforma del rito ordinario, l’art. 269 c.p.c. ha “procedimentalizzato” la chiamata del terzo da parte del convenuto: non basta dichiararla, ma bisogna anche chiedere contestualmente lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire (art. 163-bis c.p.c.). Il giudice provvede con decreto a fissare la nuova udienza (entro il termine dell’art. 171-bis) e la cancelleria comunica il decreto alle parti già costituite; poi la citazione al terzo viene notificata a cura del convenuto.
Sul piano operativo, dopo il decreto che differisce l’udienza, il convenuto deve predisporre un atto di citazione in chiamata di terzo (che “aggancia” il terzo al processo già pendente) e notificarlo per l’udienza fissata dal giudice, rispettando i termini di comparizione. La legge aggiunge due regole spesso trascurate: la parte che chiama deve depositare in giudizio la citazione notificata entro il termine previsto per la costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.) e il terzo, per partecipare utilmente, deve costituirsi a norma dell’art. 166 c.p.c., quindi con il medesimo termine “a ritroso” oggi previsto per il convenuto (70 giorni).
Quanto al “contenuto sostanziale” della chiamata, la comparsa dovrebbe spiegare in modo intelligibile perché il terzo è rilevante, qual è il rapporto giuridico che giustifica la sua partecipazione e che cosa si chiede nei suoi confronti. Tipicamente si imposta così: il convenuto chiede in via principale il rigetto della domanda dell’attore; in via subordinata, se fosse condannato, chiede che il terzo venga condannato a manlevare/tenere indenne il convenuto, oppure a rifondere quanto dovuto, oppure ad accertare una corresponsabilità. La qualità della motivazione conta perché il giudice deve fissare l’udienza “per consentire la citazione” e perché il terzo deve capire subito qual è la pretesa contro di lui e su quali fatti si fonda.
È utile sapere anche che la riforma disciplina espressamente la chiamata del terzo da parte dell’attore “a seguito delle difese del convenuto”: in quel caso l’attore deve chiedere l’autorizzazione nella prima memoria ex art. 171-ter, e il giudice fissa un’udienza ad hoc; in tale ipotesi restano ferme le preclusioni già maturate e i termini ex art. 171-ter decorrono nuovamente rispetto alla nuova udienza. Questo passaggio è rilevante perché chiarisce la logica del sistema: la chiamata del terzo “riprogramma” il calendario processuale, ma non riapre automaticamente tutto ciò che era già precluso.
Esempio Chiamata in Causa del Terzo Giudice di Pace
Di seguito è possibile trovare un esempio di comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo.
Sig. …., nato a …. il …., Codice Fiscale …., residente in …. via …., n. …., domiciliato in ….
via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. …., Codice Fiscale …., che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce/a margine del presente atto, con dichiarazione di voler ricevere ogni
comunicazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. al seguente
numero di Fax …., oppure tramite PEC ….;
PREMESSO CHE
– Con atto di citazione notificato in data …., il Sig. …. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di
Pace di …., l’odierno convenuto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati al suo
appartamento da un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante di proprietà
del convenuto;
– Con il presente atto, si costituisce, a mezzo del sottoscritto procuratore, il convenuto, il quale
contesta integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto per i seguenti
motivi ….;
– Inoltre, poiché lo stabile ove sono ubicati i predetti appartamenti risulta essere assicurato contro
i danni causati da perdite accidentali d’acqua con polizza n. …. stipulata presso la Compagnia d i
assicurazione …. – Agenzia n. …. di ….via …., n. …., il convenuto, in ogni caso, intende chiamare
in garanzia la detta Compagnia di assicurazione, per essere manlevato in caso di condanna e per
tale motivo chiede all’Ill.mo Giudice di pace di voler spostare la prima udienza allo scopo di
consentire allo stesso di poter citare il terzo garante nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 163
bis c.p.c.
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. …., come sopra difeso e rappresentato, rassegna le
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di …., previo spostamento della prima udienza ai sensi dell’art
269 c.p.c. per consentire la chiamata della Compagnia Assicuratrice …., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede legale in …. via …. n. …., rigettare la domanda attrice con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica d’ufficio per accertare ….
Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria i seguenti documenti:
1) ….;
2) ….;
Luogo, data
(Avv. ….
(PROCURA ALLE LITI SE NON APPOSTA A MARGINE)
Modello Chiamata in Causa del Terzo Giudice di Pace Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo editabile da scaricare. Il modulo comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo può essere convertito in PDF o stampato.
