In questa pagina è possibile trovare un fac simile comunicazione di inizio operazioni peritali da scaricare e compilare.
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Comunicazione Di Inizio Operazioni Peritali
La comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali costituisce uno dei momenti più delicati dell’attività del consulente tecnico d’ufficio, perché da essa dipende la concreta attuazione del principio del contraddittorio e, di riflesso, la stessa validità dell’elaborato peritale. Laddove l’avviso risulti inesistente o irregolare, la violazione del diritto di difesa può infatti condurre, nei casi più gravi, all’annullamento della consulenza e, in via derivata, a un vizio della decisione giudiziale che su di essa si fondi.
La legge affida al consulente, salvo l’ipotesi residuale dell’accertamento tecnico preventivo in cui il giudice stabilisca direttamente la data, il compito di fissare il giorno, l’ora e il luogo di apertura delle attività. Il professionista dispone di due modalità. La prima coincide con l’indicazione immediata, resa a verbale nell’udienza di conferimento dell’incarico: in tal modo il verbale stesso diviene veicolo di comunicazione rituale nei confronti di tutte le parti, presenti o assenti, e i difensori, resa edotta la “prima cerchia”, provvedono a informare gli eventuali consulenti di parte. La seconda modalità viene in rilievo quando il CTU preferisca, o sia costretto, a stabilire la data in un momento successivo. In questo caso l’articolo 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prescrive che l’avviso sia veicolato con biglietto a mezzo del cancelliere; l’esperienza degli uffici giudiziari, tuttavia, ha consolidato la prassi di delegare lo stesso ausiliario a inviare personalmente la comunicazione attraverso strumenti idonei a garantire la prova della ricezione, oggi quasi sempre la posta elettronica certificata.
La Cassazione, con decisioni che risalgono a epoche nelle quali la PEC non era ancora utilizzata, come le pronunce del 1986 e del 2001, ha chiarito che la validità della consulenza non dipende dalla forma impiegata per l’avviso, bensì dall’effettiva possibilità riconosciuta alle parti di presenziare; se, in concreto, tutti gli interessati partecipano all’incontro inaugurale, perfino un semplice messaggio telefonico o un fax possono ritenersi sufficienti, poiché lo scopo di garantire il contraddittorio è comunque raggiunto . Questa impostazione di sostanziale elasticità deve però essere letta alla luce di una regola prudenziale: il consulente ha l’onere di procurarsi una prova della corretta e tempestiva comunicazione, da esibire qualora sorgano contestazioni. La PEC, grazie alla ricevuta di avvenuta consegna, assicura quella certezza cronologica che una telefonata o un messaggio di testo difficilmente possono fornire.
L’avviso va indirizzato ai difensori delle parti costituite e ai consulenti tecnici di parte già nominati. Non è, in linea di principio, necessario inviarlo alla parte contumace, come chiarito sin dagli anni Settanta dalla Suprema Corte, a meno che la sua partecipazione sia indispensabile per condurre accertamenti materiali che presuppongano la presenza del proprietario di beni o luoghi da esaminare . Il legislatore, d’altro canto, limita l’obbligo di comunicare al solo inizio delle operazioni, perché incombe sulle parti la diligenza di seguire lo sviluppo successivo delle attività peritali; tuttavia, se il consulente interrompe i lavori e fissa una nuova data senza indicarla nel verbale conclusivo della prima riunione, dovrà procedere a un ulteriore avviso, pena il rischio di vedere annullate le attività svolte in assenza di qualcuno che avrebbe avuto titolo a partecipare. Ugualmente, quando la consulenza riprenda dopo una sospensione prolungata o venga riaperta dopo il deposito di una bozza già discussa, è necessario riattivare il flusso delle comunicazioni, giacché in tali frangenti si rinnova l’esigenza di consentire alle parti di prendere posizione.
Un ulteriore profilo da considerare attiene alla prova dell’avvenuta comunicazione. L’onere probatorio grava integralmente sul CTU, chiamato a dimostrare, qualora qualcuno eccepisca l’irritualità dell’avviso, di avere rispettato le prescrizioni di legge e di avere posto i destinatari nelle condizioni di comparire. Da qui la scelta preferenziale, ma non esclusiva, degli strumenti telematici certificati. Alcuni professionisti vi associano l’accortezza di chiedere ai consulenti di parte un cenno di conferma, oppure di allegare all’atto di deposito del verbale iniziale una sintetica relazione in cui si dà conto delle modalità di trasmissione dell’avviso, con i riferimenti di protocollo PEC o i numeri di raccomandata.
Quanto alle conseguenze di eventuali irregolarità, la violazione del contraddittorio determina una nullità relativa che deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione; se la parte tace, la nullità si considera sanata, e la consulenza resta valida. Ma la tranquillità che deriva da questa forma di sanatoria non deve tradursi in sottovalutazione degli adempimenti, perché una consulenza viziata rischia comunque di rallentare il procedimento e di esporre il CTU a censure disciplinari o, nei casi estremi, a richieste risarcitorie. Inoltre, la sentenza che si appoggi in maniera decisiva a un elaborato affetto da nullità incorre essa stessa nel vizio di violazione del contraddittorio, con inevitabili ripercussioni in sede di impugnazione. Valga, in conclusione, un criterio di buona pratica: tanto più la forma dell’avviso appare semplice e lineare, tanto meno sarà complesso difenderne la validità. Un messaggio PEC indirizzato a tutti i difensori e ai consulenti di parte, corredato dalle ricevute di consegna e depositato insieme al verbale di inizio operazioni, soddisfa pienamente le esigenze di certezza giuridica e di trasparenza; al tempo stesso colloca il CTU al riparo dalle contestazioni che, pur in presenza di una sostanziale partecipazione di tutti, potrebbero emergere per ragioni meramente tattiche. Il consulente, che è ausiliario del giudice ma non può contare sulle garanzie proprie del magistrato, ha interesse a documentare con rigore ogni passaggio procedurale, non solo per adempiere a un obbligo formale, bensì perché la qualità della comunicazione iniziale condiziona l’intero percorso peritale e, di riflesso, la qualità della giustizia che il suo lavoro contribuisce a realizzare.
Esempio di Comunicazione Di Inizio Operazioni Peritali
Di seguito è possibile trovare un esempio di comunicazione di inizio operazioni peritali.
Oggetto: Inizio operazioni di consulenza tecnica causa civile n…. / R.G. ‑
Tribunale di ………….. – vertente tra (attore) e (convenuto).
Preg.mi,
con la presente sono ad informare che all’udienza del ………….. sono stato nominato CTU nella
causa indicata e che l’inizio delle operazioni di consulenza tecnica è stato da me fissato per …………..
………….. alle ore ………….. presso ………….. in Via …………..
Si invitano i consulenti tecnici di parte a produrre copie della nomina depositata in Cancelleria del
Tribunale nei tempi e nei modi previsti dal Sig. Giudice Istruttore.
Vi informo altresì che le stesse operazioni peritali avranno seguito In base alle esigenze che si
presenteranno nel corso dello svolgimento e che il G.I. nell’udienza indicata ha posto a carico della
parte ………….. un anticipo di euro ………….. (vedansi allegati).
Con i migliori saluti
Il consulente tecnico
(firma)
Fac Simile Comunicazione Di Inizio Operazioni Peritali Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello comunicazione di inizio operazioni peritali da scaricare. Il modulo comunicazione di inizio operazioni peritali compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile comunicazione di inizio operazioni peritali può essere convertito in PDF o stampato.