In questa pagina è possibile trovare un fac simile comunicazione dissenso alla lite condominiale Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Comunicazione Dissenso alla Lite Condominiale
Il dissenso alle liti condominiali rappresenta uno strumento giuridico previsto dall’articolo 1132 del Codice Civile, che consente al proprietario dissenziente di separare la propria responsabilità da quella del condominio in determinate circostanze. Questa norma si applica nei casi in cui l’assemblea condominiale abbia deliberato di promuovere un giudizio civile contro un terzo o di resistervi, permettendo al condomino dissenziente di non essere ritenuto responsabile delle decisioni collettive che si discostano dalla sua volontà.
La disposizione normativa in questione è inderogabile, poiché è richiamata all’interno dell’elenco previsto dall’articolo 1138, quarto comma, del Codice Civile. Questo implica che le regole stabilite dall’articolo 1132 non possono essere modificate dalle singole associazioni condominiali, garantendo così una tutela uniforme e prevedibile per tutti i condomini.
Per esercitare il diritto al dissenso, il condomino dissenziente deve presentare una dichiarazione entro un termine rigoroso di trenta giorni. Questo termine inizia a decorrere dalla data in cui il condomino ha partecipato all’assemblea che ha deliberato la lite, oppure dalla data in cui ha ricevuto il verbale dell’assemblea nel caso in cui fosse assente. È fondamentale rispettare questa scadenza per poter avvalersi del dissenso, poiché la mancata osservanza comporta la perdita del diritto di dissociarsi dalla decisione condominiale.
La modalità prevista dalla legge per manifestare il dissenso è la notifica di un atto all’amministratore condominiale. Tuttavia, è tradizionalmente accettato che una lettera raccomandata inviata all’amministratore equivalga alla notifica formale richiesta. Non è necessario specificare i motivi del dissenso nella comunicazione, poiché la legge non impone di giustificare la scelta di dissociarsi.
L’obiettivo principale dell’istituto del dissenso è tutelare la minoranza all’interno dell’assemblea condominiale, offrendo un meccanismo attraverso il quale i condomini possono esprimere il proprio dissenso senza subire le conseguenze negative delle decisioni collettive con cui non sono d’accordo. Questa disposizione avvicina la realtà condominiale a quella societaria, dove anche le minoranze hanno la possibilità di separare le proprie responsabilità dalle decisioni della maggioranza.
In particolare, il dissenso costituisce una deroga al regime ordinario delle delibere assembleari, che sono normalmente vincolanti per tutti i condomini e le spese di interesse comune vengono ripartite equamente tra tutti i proprietari. Con il dissenso, il condomino che non si allinea alla decisione dell’assemblea non sarà tenuto a sostenere le spese derivanti dalla lite, qualora la maggioranza condominiale dovesse soccombere in giudizio. Questo significa che il condomino dissenziente non dovrà corrispondere la sua quota delle spese legali, risparmiando così da un onere economico ingiustificato.
La questione più complessa riguarda l’identificazione delle somme per le quali avviene la separazione di responsabilità tra il condominio e il proprietario dissenziente. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1132, primo comma, e confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il condomino che ha espresso il dissenso non sarà chiamato a coprire la propria quota delle spese imposte dal giudice alla compagine condominiale in caso di soccombenza. Questo però non si estende all’oggetto del giudizio stesso, per cui il proprietario dissenziente dovrà comunque corrispondere, in base ai propri millesimi, quanto dovuto alla controparte. In altre parole, mentre il dissenziente si esonera dalla responsabilità finanziaria delle spese legali, non si libera dall’obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dal giudizio in sé.
Il dissenso non può, inoltre, riguardare le attività preliminari relative alla lite, come ad esempio la richiesta di un parere legale o di consulenze tecniche. Queste attività non fanno parte del nucleo centrale della controversia e, pertanto, non sono coperte dall’istituto del dissenso.
Qualora l’assemblea condominiale tentasse di coinvolgere anche il condomino dissenziente nelle spese della lite, questa delibera sarebbe considerata nulla di diritto e potrebbe essere impugnata in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse. Ciò garantisce che i diritti del condomino dissenziente siano pienamente rispettati e che non venga indotto a sostenere oneri economici ingiustificati.
Un’ulteriore complessità si presenta nel caso in cui il condominio risulti vittorioso nella lite. In tale scenario, il proprietario dissenziente potrebbe essere chiamato a concorrere nelle spese processuali, ma solo se ha tratto un vantaggio dall’esito positivo del giudizio civile. Ad esempio, se la sentenza favorevole al condominio comporta un miglioramento nell’utilizzo dei beni e delle parti comuni, anche il dissenziente potrebbe beneficiare di tale risultato, giustificando così la sua partecipazione alle spese.
Per potere esercitare il dissenso, è necessario che la lite condominiale sia stata deliberata dall’assemblea condominiale e che si tratti di una controversia civile. La giurisprudenza prevalente interpreta il dissenso come applicabile esclusivamente alle liti tra il condominio e terzi estranei, escludendo di fatto le controversie interne all’assemblea stessa. Però, alcune dottrine autorevoli sostengono che il dissenso dovrebbe essere riconosciuto anche nelle liti interne, permettendo al condomino di dissociarsi da decisioni che riguardano interessi e soggetti interni all’ente condominiale.
Nel contesto normativo attuale, la partecipazione al dissenso non impedisce al condomino dissenziente di prendere parte alle successive deliberazioni dell’assemblea. Questo significa che, pur mantenendo la propria posizione contraria alla lite, il dissenziente può continuare a contribuire alla formazione della volontà collettiva dell’assemblea, senza essere escluso dal processo decisionale. Questa interpretazione favorisce un equilibrio tra la necessità di tutelare la minoranza dissenziente e quella di preservare l’efficacia decisionale dell’assemblea condominiale.
Esempio di Comunicazione Dissenso alla Lite Condominiale
Di seguito è possibile trovare un esempio di comunicazione dissenso alla lite condominiale.
Oggetto: Condominio sito in _______________, Via _____________, n. ____
Ho ricevuto ieri il verbale di assemblea nel quale è riportata la delibera con la quale si conferisce il mandato all’Avv. … per opporsi al decreto ingiuntivo notificato dall’Impresa … al termine dei lavori di rifacimento delle facciate condominiali, in quanto non è stata pagata la sua fattura n. _____ del ____________
Considerato che ritengo che l’intervento sia stato eseguito a regola d’arte e che la insufficiente cassa liquida del condominio, che non ha consentito il pagamento della precitata fattura, non sia un motivo giuridicamente valido per opporsi al suddetto decreto ingiuntivo
Le notifico il mio dissenso alla lite di cui trattasi ai sensi dell’art. 1132 del codice civile.
Distinti saluti.
Il condomino
Modello Comunicazione Dissenso alla Lite Condominiale Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello comunicazione dissenso alla lite condominiale da scaricare. Il modulo comunicazione dissenso alla lite condominiale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile comunicazione dissenso alla lite condominiale può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Comunicazione Dissenso alla Lite Condominiale PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile comunicazione dissenso alla lite condominiale PDF editabile.