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Indice
Contratto di Associazione in Partecipazione
L’associazione in partecipazione è un contratto tipico disciplinato dall’articolo 2549, comma 1, del Codice Civile, in cui l’associante concede all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno specifico affare, in cambio di un apporto da parte dell’associato.
Gli elementi distintivi di questo contratto sono
-Condivisione del rischio d’impresa: l’associato non partecipa solo agli utili, ma anche alle eventuali perdite, entro i limiti del suo apporto.
-Diritto di controllo dell’associato: l’associato ha il diritto di controllare l’andamento dell’attività dell’associante, ma senza influenzarne le decisioni operative.
-Apporto dell’associato: può consistere in denaro, beni, servizi o lavoro.
-Partecipazione agli utili: l’associato ha diritto a una quota degli utili, in proporzione all’apporto fornito.
Una caratteristica fondamentale di questo contratto è che non crea una nuova entità giuridica. L’associato e l’associante restano legati da un accordo contrattuale che non può essere opposto ai terzi. Non esiste, inoltre, un vincolo di subordinazione tra le parti, e il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
L’apporto è l’elemento centrale del contratto di associazione in partecipazione. L’associato può conferire
-Solo lavoro
-Solo capitale
-Un apporto misto (lavoro e capitale).
Però, a partire dal 25 giugno 2015, con l’entrata in vigore del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015), i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto non possono più essere stipulati se l’associato è una persona fisica. Rimane la possibilità per i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società), che possono ancora stipulare contratti con apporto di lavoro, capitale o misto.
Pertanto, oggi l’associazione in partecipazione è possibile
-Per le persone fisiche: solo con apporto di capitale.
-Per le persone giuridiche: con apporto di solo lavoro, capitale o misto.
L’associante ha il controllo e la gestione esclusiva dell’impresa o dell’affare, mentre l’associato ha diritto solo al controllo dei risultati economici, senza poter intervenire nelle decisioni operative. Tuttavia, l’associato ha diritto a un rendiconto che documenti la gestione dell’impresa o dell’affare, redatto secondo le regole di contabilità ordinaria o semplificata.
Alla fine del contratto, l’associato ha diritto alla restituzione dell’apporto (se previsto), ridotto di eventuali perdite, oppure al suo valore monetario, a seconda della natura dell’apporto fornito.
La partecipazione agli utili viene definita dalle parti in sede contrattuale e può essere espressa come percentuale fissa o variabile. In alternativa, le parti possono concordare una partecipazione sui ricavi anziché sugli utili, una scelta spesso preferita per ridurre contestazioni dovute a discrepanze nei bilanci.
Secondo l’articolo 2553 del Codice Civile, l’associato può partecipare anche alle perdite, ma solo nei limiti del suo apporto. Però, le parti possono escludere contrattualmente questa partecipazione alle perdite.
Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma specifica secondo il Codice Civile e, teoricamente, potrebbe essere anche verbale. Tuttavia, per rispondere ai requisiti della normativa fiscale e probatori, è consigliabile stipulare il contratto per iscritto, preferibilmente in forma di scrittura privata registrata o atto pubblico.
Esempio di Contratto di Associazione in Partecipazione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di associazione in partecipazione.
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare, tra i sottoscritti:
Associante:
__________________, nato a __________________ il __________________, residente a __________________, via __________________, Codice Fiscale __________________, di seguito denominato anche “Associante”;
Associato:
__________________, nato a __________________ il __________________, residente a __________________, via __________________, Codice Fiscale __________________, di seguito denominato anche “Associato”;
Premesso che:
L’Associante svolge attività di produzione di __________________ e intende espandere l’attività alla produzione di __________________;
L’Associato manifesta la disponibilità di fornire capitale e altri beni da investire nell’impresa dell’Associante;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto, stipulato ai sensi dell’articolo 2549 del Codice Civile, l’Associante associa l’Associato ai risultati della propria impresa denominata [Nome Impresa], con sede in [Indirizzo], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [Luogo], n. [Numero Registro].
Art. 2 – Apporto dell’Associato
L’Associato si impegna a conferire all’Associante l’importo di euro [Importo], che sarà investito nell’impresa di cui all’art. 1. L’Associato apporta inoltre i beni elencati nell’allegato “A”, che comprende beni mobili, immobili, titoli di credito e altro, entro il termine perentorio del [Data]. Tali beni costituiranno la base per la determinazione degli utili e delle perdite, sia annuali che al termine dell’associazione.
Art. 3 – Partecipazione agli utili e perdite
L’Associante si impegna a corrispondere all’Associato una percentuale del [Percentuale]% sugli utili netti dell’impresa. Analogamente, la partecipazione dell’Associato alle perdite sarà limitata all’apporto effettuato, salvo diversa disposizione contrattuale.
Art. 4 – Tempistiche di pagamento degli utili
La quota di utili spettante all’Associato sarà corrisposta entro il giorno [Giorno] del mese successivo alla presentazione e approvazione del rendiconto annuale, come previsto dall’art. 5.
Art. 5 – Rendiconto
L’Associante redigerà il rendiconto entro il [Data], e lo sottoporrà all’approvazione dell’Associato, che avrà [Numero] giorni per verificare la contabilità. In assenza di contestazioni formali entro tale termine, il rendiconto sarà considerato approvato. I documenti giustificativi resteranno a disposizione dell’Associato per [Numero] giorni dalla presentazione del rendiconto.
Art. 6 – Ulteriori associazioni
L’Associante potrà concedere ulteriori associazioni a terzi, purché la quota totale degli utili distribuita agli associati non superi il [Percentuale]% degli utili annui.
Art. 7 – Gestione dell’impresa
La gestione e l’organizzazione dell’impresa restano esclusivamente in capo all’Associante. Eventuali partecipazioni dell’Associato agli atti di gestione dovranno essere espressamente autorizzate mediante procura speciale.
Art. 8 – Durata e rinnovo del contratto
Il presente contratto ha durata di [Numero] anni, con inizio il [Data] e termine il [Data]. Salvo disdetta inviata con raccomandata A/R almeno [Numero] mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno.
Art. 9 – Liquidazione dell’associazione
Alla scadenza del contratto, l’Associante redigerà un rendiconto finale entro [Numero] giorni. L’Associato avrà diritto alla restituzione dell’apporto conferito e alla quota di utili maturati. In caso di perdite, l’importo da restituire sarà ridotto proporzionalmente.
Art. 10 – Recesso anticipato
Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso di [Numero] mesi, da comunicarsi tramite raccomandata A/R. Il recesso comporterà il pagamento di una somma di euro [Importo] entro [Numero] giorni dal recesso, con applicazione delle disposizioni dell’art. 9 per la liquidazione dell’associazione.
Art. 11 – Condizioni essenziali del contratto
Le parti convengono che le seguenti clausole siano da considerarsi essenziali:
Versamento dell’apporto nei tempi stabiliti;
Presentazione e approvazione del rendiconto;
Corresponsione degli utili nei tempi previsti.
La violazione di una di queste clausole darà diritto alla parte lesa di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta.
Art. 12 – Non concorrenza
L’Associato si impegna a non svolgere attività in concorrenza con quella dell’Associante per tutta la durata del contratto. La violazione di questa clausola comporterà l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 13 – Restituzione anticipata dell’apporto
L’Associato potrà richiedere la restituzione dell’apporto di capitale dopo il primo rinnovo tacito del contratto, tramite raccomandata A/R. L’Associante dovrà restituire la somma entro [Numero] giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14 – Responsabilità per le perdite
In caso di cessazione del contratto, l’Associato sarà responsabile per le eventuali perdite proporzionalmente al suo apporto, con eventuale compensazione dalle somme conferite.
Art. 15 – Spese contrattuali
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno ripartite tra le parti in proporzione alla partecipazione agli utili.
Letto, approvato e sottoscritto a [Luogo], il [Data].
Firma dell’Associante: ___________________
Firma dell’Associato: ___________________
Clausole specifiche approvate ex art. 1341 e 1342 c.c.: Le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14).
Firma dell’Associante: ___________________
Firma dell’Associato: ___________________
Modello Contratto di Associazione in Partecipazione con Apporto di Capitale Word
In questa sezione è presente un modello contratto di associazione in partecipazione da scaricare. Il modulo contratto di associazione in partecipazione compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di associazione in partecipazione può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Associazione in Partecipazione PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di associazione in partecipazione PDF editabile.