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Indice
Contratto di Affiliazione Commerciale
Il franchising, o affiliazione commerciale come definito dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129, è un contratto applicabile in ogni settore economico. Esso coinvolge due parti giuridicamente ed economicamente indipendenti: l’affiliante (o franchisor) e l’affiliato (o franchisee). In base a questo accordo, l’affiliante concede all’affiliato, dietro corrispettivo, l’utilizzo di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, come marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how e brevetti. L’affiliato viene così inserito in una rete di distribuzione composta da una pluralità di affiliati sul territorio, con l’obiettivo di commercializzare specifici beni o servizi.
Questo contratto consente a un offerente di beni o servizi di ampliare il proprio raggio commerciale e aumentare la penetrazione nel mercato senza intervenire direttamente nelle realtà locali. Allo stesso tempo, permette a un distributore autonomo e indipendente di intraprendere un’attività riducendo il rischio, grazie all’utilizzo di un marchio già affermato e beneficiando dell’organizzazione sperimentata dall’affiliante.
Il franchising è considerato un contratto “intuitu personae”, poiché il franchisor si impegna a inserire il franchisee nella propria catena di distribuzione, concedendogli, a determinate condizioni e a titolo oneroso, l’utilizzo di brevetti, marchi, denominazioni commerciali e know-how di sua proprietà.
Un aspetto peculiare di questo contratto è l’indipendenza giuridica ed economica delle parti. Nonostante l’uso comune del marchio, affiliante e affiliato rimangono soggetti distinti. Pertanto, la responsabilità dell’affiliante per le azioni dell’affiliato non può basarsi sul principio dell’apparenza, ma richiede la prova di una sua colpa, come l’inadeguatezza del know-how fornito o delle procedure operative.
Se il contratto prevede clausole che di fatto creano una dipendenza dell’affiliato dall’affiliante, compromettendo l’indipendenza dell’attività, viene meno la causa concreta del contratto, ossia lo scopo pratico degli interessi che le parti intendono realizzare, con possibile nullità dello stesso.
Esistono tre principali tipologie di affiliazione commerciale
-Franchising di distribuzione: il franchisor ha sviluppato tecniche e metodi commerciali che trasferisce al franchisee per la distribuzione di prodotti.
-Franchising di servizi: il franchisor offre un pacchetto di conoscenze per la prestazione di servizi, spesso accompagnato da prodotti correlati, in vari settori.
-Franchising di produzione: il franchisor concede al franchisee il diritto di produrre determinati beni utilizzando i suoi marchi, processi produttivi o formule di fabbricazione, con la possibilità di rivenderli secondo le tecniche di vendita dell’affiliante.
Il modello contrattuale si applica anche al master franchising, in cui un’impresa concede a un’altra il diritto di sfruttare l’affiliazione commerciale per stipulare accordi simili con terzi (sub franchising), e al corner franchising, dove l’affiliato allestisce uno spazio dedicato esclusivamente all’attività in franchising all’interno di un’area di sua disponibilità.
Nel contesto del contratto di affiliazione commerciale, ci sono alcuni termini che è importante conoscere
-Know-how: il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate dell’affiliante, che è segreto, sostanziale e individuato. È l’elemento chiave del franchising, poiché rappresenta la trasmissione di competenze e diritti di proprietà intellettuale dal franchisor al franchisee.
-Diritto di ingresso: una cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete.
-Royalties: una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato, commisurata al giro d’affari o come quota fissa periodica.
-Beni dell’affiliante: i prodotti realizzati dall’affiliante o secondo le sue istruzioni, contrassegnati dal suo marchio.
Il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità. Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 129/2004, non era richiesta una forma particolare, anche se la forma scritta era già prevista dai codici deontologici delle associazioni di settore.
Per costituire una rete di affiliazione commerciale, l’affiliante deve avere sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. La legge non specifica un periodo minimo, ma spesso si considera adeguato un anno di attività con almeno un’unità pilota.
Se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante deve garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento, comunque non inferiore a tre anni, salvo risoluzione anticipata per inadempimento.
Il contratto deve espressamente indicare
-L’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività.
-Le modalità di calcolo e pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare.
-L’ambito di eventuale esclusiva territoriale, sia rispetto ad altri affiliati sia a unità gestite direttamente dall’affiliante.
-La specifica del know how fornito dall’affiliante.
-Le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato.
-Le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione.
-Le condizioni di rinnovo, risoluzione ed eventuale cessione del contratto.
Queste informazioni devono essere inserite nel contratto per tutelare l’affiliato, che deve conoscerle e accettarle al momento della stipula. La mancata inclusione di alcuni di questi elementi può portare alla nullità del contratto.
Esempio di Contratto Affiliazione Commerciale
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di affiliazione commerciale.
La società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………., di seguito denominato AFFILIANTE
e
il/la Sig. …………./Soc. ………………….., residente /con sede legale in …………… via ……………… C.F./P.I. ……………….. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore sig. …………………., nato a ………………….. residente in …………….via………….
di seguito denominato AFFILIATO
premesso
– che l’ AFFILIANTE svolge attività avente ad oggetto la produzione e la vendita di …………………………………….
– che l’ AFFILIANTE ha tra i suoi obiettivi la realizzazione nel territorio della Repubblica Italiana ed all’estero di una rete di punti vendita specializzati attraverso una costante, reciproca e continuativa collaborazione tra i partecipanti alla rete stessa;
– che l’ AFFILIANTE è titolare del marchio …………….. con registrazione n. ……… depositato il ……………… (oppure che l’ AFFILIANTE è licenziataria del marchio …………….. di proprietà di ………………… e concesso in licenza alla stessa in data con licenza n. ……………..)
– che tale rete di punti vendita sarà contraddistinta dal marchio ……………………… (oppure è e caratterizzata dall’originale formula commerciale proposta dall’AFFILIANTE);
– che l’ AFFILIANTE intende affidare all’ AFFILIATO la vendita dei seguenti articoli:
a) ……………….
b) ………………..
– che l’attività oggetto dell’affiliazione si rivolgerà alla vendita dei prodotti a marchio ……………..;
– che all’atto delle conclusione del presente contratto gli affiliati operanti nel sistema sono quelli di cui all’allegato A qui allegato;
– che all’atto delle conclusione del presente contratto i punti di vendita diretti dell’ AFFILIANTE sono quelli di cui all’allegato B qui allegato;
– che l’attività oggetto dell’affiliazione rientra / non rientra nell’ambito di un’affiliazione commerciale principale che vede come affiliato principale il/la
………………….
– che l’ AFFILIATO intende operare con organizzazione autonoma e con assunzione del relativo rischio economico.
Tutto ciò premesso da intendersi quale parte integrante del presente contratto di conviene si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto del contratto
a) Con il presente contratto l’ AFFILIANTE trasmette all’ AFFILIATO, che accetta, alle condizioni che di seguito saranno specificate, la concessione per la commercializzazione al dettaglio degli articoli di cui in premessa contraddistinti dal marchio ……………………… ed il relativo know – how distributivo commerciale.
b) L’ AFFILIANTE inoltre concede all’ AFFILIATO l’uso non cedibile del marchio distintivo di cui è titolare che verrà utilizzato da quest’ultimo secondo quanto previsto nel presente contratto. Il marchio non potrà apparire nella ragione sociale dell’AFFILIATO, né essere indicato nell’iscrizione presso la Camera di Commercio.
c) L’ AFFILIATO si impegna al pagamento di un corrispettivo stabilito ed al rispetto della politica commerciale fissata dall’ AFFILIANTE.
Art. 2 Area di attività ed esclusiva
a) L’AFFILIATO commercializzerà con organizzazione autonoma gli articoli forniti dall’AFFILIANTE contraddistinti dal marchio distintivo di quest’ultimo …………………….. nel punto vendita sito nel comune di ……………..;
b) L’AFFILIATO si impegna nell’ambito del comune di …………… per tutta la durata del contratto a non concludere, sia direttamente che per interposta persona, con aziende concorrenti dell’AFFILIANTE altri contratti di affiliazione commerciale e comunque a non svolgere attività in concorrenza con l’AFFILIANTE sia produttiva che commerciale, sia per proprio conto che per conto terzi ivi compresa quella di agenzia.
c) Salva la diversa volontà dell’AFFILIANTE di autorizzare per iscritto le attività indicate.
Art. 3 Durata e rinnovo
Il presente contratto è a tempo determinato ed avrà una durata di anni …….. decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Alla scadenza del termine esso si rinnoverà per un periodo di anni 1 e così in seguito, semprechè da una delle parti non sia stata comunicata, con un preavviso di 6 mesi prima di ogni singola scadenza, la diversa volontà di non proseguire.
Per effetto dello scioglimento del contratto l’AFFILIATO non vanterà diritto ad alcuna indennità di scioglimento come di non concorrenza, di avviamento o incremento di clientela.
Art. 4 Patto di non concorrenza
L’AFFILIATO si obbliga a vendere al dettaglio nel punto vendita gli articoli elencati in premessa, prodotti e / o comunque forniti dall’AFFILIANTE.
L’AFFILIANTE concede all’AFFILIATO la possibilità di riservare circa mq. ….. nello spazio globale del negozio a prodotti complementari alla produzione e/o commercializzazione a marchio ………………………, purchè la loro immagine e la loro disposizione non compromettano il progetto globale e sempre previa autorizzazione scritta dell’AFFILIANTE.
Tuttavia a semplice richiesta dell’AFFILIANTE l’AFFILIATO si obbliga a destinare gli indicati ….. mq. di esposizione a prodotti, simili e sostitutivi a quelli autorizzati, che verranno eventualmente indicati dall’AFFILIANTE; prodotti che potranno essere di produzione dello stesso AFFILIANTE, come di produzione di terzi, come commercializzati e/o distribuiti dall’AFFILIANTE.
L’AFFILIANTE dovrà mantenere assolutamente riservata ogni documentazione (prezzari, listini, cataloghi, circolari, manuali, calendari promozionali, …) ed informazioni che provengano dall’AFFILIANTE o suo consociato, avendo cura altresì di far rispettare tale impegno da eventuali preposti e da tutti i suoi dipendenti.
L’AFFILIATO non potrà svolgere, sia direttamente che indirettamente, analoga attività con aziende in concorrenza con l’affiliante né, tantomeno, attività di agenzia o rappresentanza o procacciamento di affari.
Nessun compenso e/o indennità è prevista per l’assunzione di tale obbligo.
Art. 5 Obbligazioni delle parti
5.1. L’AFFILIATO si obbliga a:
a) Esporre all’esterno del punto vendita nelle posizioni indicate dall’ AFFILIANTE le insegne di proprietà di quest’ultimo e da questi concesse in comodato d’uso gratuito all’AFFILIATO;
b) Vendere i singoli prodotti ai prezzi di listino raccomandati dall’AFFILIANTE; all’uopo l’AFFILIATO riceverà periodicamente precise indicazioni circa i prezzi di vendita al pubblico ;
c) Consentire visite in loco periodiche da parte dei funzionari dell’AFFILIANTE a titolo informativo e di controllo sull’andamento dell’attività e a fornire periodicamente dati e informazioni, secondo la cadenze che verranno successivamente indicate dall’AFFILIANTE medesimo, relativi alle vendite ed ai flussi e target di clientela;
d) Aderire senza riserve al sistema di vendita istituito dall’AFFILIANTE anche per quanto concerne la pratica attuazione di programmi promozionali di vendita stabiliti dal medesimo sia in ambito nazionale che locale impegnandosi ad applicare detto sistema.
Quanto alla concreta gestione del punto vendita l’AFFILIATO si impegna inoltre a:
e) Attivarlo secondo gli standards di qualità e servizio esponendo altresì gli articoli secondo modalità da prendere in accordo con la direzione franchising;
f) Garantire il rispetto dell’immagine, del marchio, dei colori sociali e dei segni distintivi;
g) Mantenerlo in buono stato, curando le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie;
h) Aprirlo al pubblico per almeno sei giorni settimanali, in tutta la durata dell’anno, secondo l’orario stabilito dalle ordinanze comunali o da altre fonti normative comunicando i periodi di chiusura per ferie;
i) Se necessario assumere personale qualificato, esperto nel settore e rispondente ai requisiti che l’immagine commerciale e pubblicitaria dell’intero sistema impone applicando ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti di Aziende Commerciali;
l) Effettuare il pagamento del canone di affitto nell’ipotesi in cui il negozio fosse di proprietà di terzi, delle relative utenze e degli oneri per la ristrutturazione e per gli arredi;
m) Stipulare una polizza per incendi, furti, allagamenti con primaria compagnia assicuratrice a favore dell’ AFFILIANTE per l’importo minimo di euro …………..
n) Sostenere le spese di viaggio e soggiorno relative ad eventuali convocazioni presso la sede dell’AFFILIANTE anche nell’ipotesi dei corsi di formazione e successivi aggiornamenti:
o) Assumere tutte le spese inerenti alla gestione dell’attività.
p) Osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
q) Non utilizzare e/o usare e/o esporre e/o comunque avvalersi in qualunque forma e modalità, anche indiretta, dell’insegna ……………………… al di fuori dell’ambito del presente contratto e, in ogni caso, una volta scioltosi il rapporto di affiliazione commerciale;
r) Non utilizzare e/o comunque avvalersi in qualunque forma e modalità, anche indiretta, al di fuori del presente contratto e diversamente da quanto in esso previsto e comunque nel rispetto della sua durata, del marchio distintivo di cui in premessa il quale non potrà apparire nella ragione sociale dell’affiliato, né essere indicato nell’iscrizione presso la Camera di Commercio.
Le parti convengono che l’adozione da parte dell’AFFILIATO degli obblighi menzionati nel punto 5.1. non determina il suo diritto ad alcun autonomo compenso, considerato che l’attività dell’AFFILIATO è improntata ad una propria autonomia giuridica e di fatto rispetto a quella dell’AFFILIANTE ed è svincolata da qualunque rapporto collaborativi di dipendenza con l’azienda dell’AFFILIANTE.
E comunque i rischi assunti dall’AFFILIATO con l’indicata attività, che costituiscono espressione del normale rischio di impresa, e gli obblighi da questi osservati nei confronti dell’AFFILIANTE, trovano, poi, oggettivamente e per espresso riconoscimento dell’AFFILIATO medesimo, una loro giustificazione causale nella stessa odierna figura contrattuale delle affiliazioni commerciali adottata dalle parti per regolare i loro rapporti.
5.2. L’AFFILIANTE si obbliga a:
a) Concedere l’uso del marchio e dell’insegna ……………………… per l’attività di vendita di cui al presente contratto e per la durata dello stesso:
b) Concedere il suo know how con le indicazioni tecnico operative connesse e gli strumenti di cognizione di vendita;
c) Prestare consulenza per l’avvio dell’attività del punto vendita;
d)Fornire e allestire sostenendone i costi il format dello showroom consistente in : 1) infrastrutture; 2) elementi comunicativi; 3) attrezzature interne. Beni,
questi, che tutti sono e rimangono in proprietà dell’AFFILIANTE e sono concessi in comodato d’uso gratuito all’AFFILIATO per la durata del presente contratto. Tutto ciò con riserva dell’AFFILIATO di ritirare il format in caso di scioglimento e/o risoluzione del contratto e conseguente obbligo dell’AFFILIATO di metterli a disposizione dell’AFFILIANTE medesimo;
e) Fornire all’AFFILIATO i seguenti servizi: assistenza tecnica e commerciale da effettuarsi mediante consultazioni periodiche con esperti del settore, seminari e corsi di aggiornamento, presso la sede dell’AFFILIANTE, predisposti anche per l’addestramento del personale impiegato alle dipendenze dell’AFFILIATO;
f) Fornire all’AFFILIATO i prodotti secondo la propria disponibilità e gli ordini inoltrati dall’AFFILIATO stesso nei modi concordati;
g) Fornire il progetto relativo all’immagine, ambientazione, insegne e lay out del punto vendita;
h) Fornire assistenza tecnica commerciale continuativa per tutte le problematiche gestionali e commerciali;
i) ……………………………………..
l) …………………………………….
5.3. Royalties
All’AFFILIANTE sarà dovuta una royalty annuale in quota fissa pari a ….. da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 6 Fornitura della merce
L’AFFILIANTE fornirà la merce all’AFFILIATO applicando uno sconto del ….% dal prezzo di vendita al pubblico, oltre IVA come per legge.
L’AFFILIATO si impegna a fornire tutti i dati relativi alle perfomances di vendita, compresi gli incassi in tempo reale onde permettere all’AFFILIANTE di poter
adeguare le proprie strategie di riassortimento e fornitura che verranno effettuate, dietro ordine scritto dell’AFFILIATO, mediante invio settimanale o quindicinale.
Per le merci invendute, le stesse rimarranno di proprietà dell’AFFILIATO essendo esclusa la possibilità di reso.
Le spese di trasporto delle merci sono a carico dell’AFFILIANTE.
Art. 7 Esclusione del potere di rappresentanza
All’AFFILIATO non è consentito il potere di rappresentare l’AFFILIANTE e conseguentemente non può assumere obbligazioni o concedere garanzie a nome e per conto di quest’ultimo salva apposita autorizzazione scritta.
Art. 8 Condizioni di pagamento
a) Modalità di pagamento
L’AFFILIATO è tenuto al pagamento delle fatture emesse dall’AFFILIANTE inerenti alle merci allo stesso AFFILIATO consegnate e da questi acquistate alle seguenti condizioni:
– Prima fornitura: RIBA a 120/150/180 giorni fine mese con un minimo di fornitura iniziale di euro ………….. al netto di IVA.
– Acquisti successivi: RIBA a 30/60 giorni fine mese.
b) Mancato pagamento
Qualora l’AFFILIATO non effettuasse i pagamenti delle merci entro 45 giorni dalle scadenze previste l’AFFILIANTE avrà la facoltà di sospendere le consegne (anche diverse da quelle cui si riferisce l’inadempimento) ed eventualmente di risolvere il rapporto per fatto e colpa esclusivamente imputabile all’AFFILIATO.
c) Clausola limitativa della proponibilità di eccezione
L’AFFILIATO non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare pagamenti, come anche non potrà portare in compensazione le somme da lui dovute all’AFFILIANTE con eventuali crediti nei confronti di quest’ultimo.
Né tantomeno l’AFFILIATO potrà avvalersi del diritto di ritenzione sui beni di proprietà dell’AFFILIANTE che si trovino nel possesso e/o detenzione dello stesso AFFILIATO a fronte di sue pretese, anche creditorie, avanzate nei confronti dell’AFFILIANTE.
Art. 9 Spese
In quanto imprenditore autonomo saranno a carico esclusivo dell’AFFILIATO oltre alle spese già elencate in precedenza anche quelle relative alla esposizione e alla consegna delle merci alla clientela e comunque tutte quelle spese inerenti alla gestione dell’attività nonché tutte le imposte attribuite alla sua attività, quellerelative alla stipula del presente contratto, spese di assicurazione delle merci ed ogni altra spesa non specificatamente assunta dall’AFFILIANTE nella presente
scrittura.
A sua volta l’AFFILIANTE assumerà a proprio carico le spese di pubblicità in ambito nazionale, cataloghi e imballaggi di vendita.
Art. 10 Pubblicità, Promozione ed uso dei marchio e delle insegne
La denominazione ……………………… costituisce insegna e marchio di uso esclusivo dell’AFFILIANTE.
Qualora l’AFFILIANTE ritenesse opportuno far svolgere a sue spese una pubblicità supplementare di qualunque genere e tipo per la propria unità locale (annunci su quotidiani, settimanali, periodici o sull’elenco telefonico, pagine gialle, carta intestata, targhe, insegne, ecc.) in cui esso si qualifica quale AFFILIATO o faccia in qualsiasi modo e maniera riferimento al marchio ………………………, dovrà sottoporre il programma dettagliato all’AFFILIANTE ed ottenere una preventiva autorizzazione.
Il presente contratto non conferisce all’AFFILIATO alcun diritto sulla denominazione o sul marchio dell’AFFILIANTE.
Art. 11 Limitazione di responsabilità
a) L’AFFILIANTE non sarà responsabile delle forniture inevase per mancata consegna da parte dei fornitori o non tempestivamente evase per temporanea mancanza di prodotti, per esaurimento di articoli derivante dall’evoluzione degli assortimenti o per ogni ipotesi di impossibilità oggettiva, caso fortuito o causa di forza maggiore compreso lo sciopero aziendale con conseguente esclusione, in presenza di tali circostanze, di ogni diritto dell’AFFILIANTE ad alcun risarcimento dei danni o indennizzo.
b) L’AFFILIANTE risponde con la sottoscrizione del presente contratto, degli eventuali vizi di cui la merce dovesse essere affetta e che la rendessero inidonea all’uso e tale da comportarne l’invendibilità totale o parziale, semprechè l’AFFILIATO ne dia comunicazione scritta all’AFFILIANTE entro ……. giorni dal suo ricevimento. L’AFFILIANTE si impegna al ritiro della merce viziata e denunciata nei termini predetti e riscontrata all’atto del controllo operato dall’AFFILIANTE stesso con sua successiva sostituzione con altra merce.
In tale caso l’AFFILIATO non vanterà diritto ad alcun risarcimento del danno e/o indennizzo.
c) L’AFFILIANTE, essendo un soggetto autonomo e distinto rispetto all’AFFILIATO, non potrà assolutamente considerarsi responsabile dell’attività svolta dall’AFFILIATO, il quale ultimo rimane, pertanto, a tutti gli effetti l’unico soggetto responsabile.
Art. 12 Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto di affiliazione commerciale deve intendersi esclusivamente stipulato “intuitus personae” e non può essere trasferito dall’AFFILIATO a terzi senza un previo accordo scritto tra AFFILIATO e AFFILIANTE.
L’AFFILIANTE si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato ogni qualvolta dovesse mutare la compagine sociale dell’AFFILIATO, se organizzato in forma societaria, nonché nella ipotesi in cui dovesse mutare il legale rappresentante di quest’ultimo, come in ipotesi di trasformazione della società affiliata o di sua fusione con altra società.
Ugualmente, in caso di AFFILIATO che rivesta la forma della ditta individuale, ogni eventuale sua trasformazione in società, sia di persone che di capitali, come cooperativa, e comunque ogni modificazione che investa il titolare della ditta, comporterà la facoltà diritto dell’AFFILIANTE alla risoluzione del presente contratto.
Tutte le indicate eventuali variazioni e/o modifiche dovranno essere comunicate all’AFFILIANTE con lettera raccomandata AR almeno 90 giorni prima della loro attuazione.
L’AFFILIANTE, ricevuta l’indicata comunicazione, avrà la facoltà di accettare o meno la proposta variazione e/o modifica.
In mancanza di una espressa diversa volontà dell’AFFILIANTE comunicata per iscritto all’AFFILIATO entro i successivi 60 giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione da parte dell’AFFILIATO, con la quale si comunicherà lo scioglimento del contratto, le variazioni e/ o modifiche di cui al presente articolo che verranno attuate dall’AFFILIATO si intenderanno come accettate dall’AFFILIANTE.
In tale caso il rapporto di affiliazione commerciale continuerà con il nuovo soggetto giuridico alle medesime condizioni e regole contrattuali qui contenute.
La mancata comunicazione da parte dell’AFFILIATO, costituendo inadempimento contrattuale, attribuirà all’AFFILIANTE la facoltà di risolvere ipso iure ex art. 1456 c.c. il presente contratto.
Art. 13 Diritto di prelazione
L’AFFILIANTE conserva il diritto di prelazione per l’acquisizione del punto vendita oggetto di questo contratto in ogni ipotesi in cui l’AFFILIATO intenda alienare, locare o comunque cedere a qualsiasi titolo l’azienda /punto vendita oggetto di questo contratto
Il diritto di prelazione spetta all’AFFILIANTE anche nella ipotesi in cui il trasferimento a terzi dell’azienda /punto vendita oggetto del contratto avvenisse attraverso la cessione delle quote o delle azioni della società proprietaria dell’azienda stessa.
L’AFFILIATO pertanto informerà l’AFFILIANTE della propria intenzione di cedere l’azienda /punto vendita come sopra detto, o delle trattative avviate in buona fede o delle offerte ricevute, indicando il prezzo di cessione e tutte le altre condizioni economiche dell’operazione proposta, a mezzo lettera raccomandata AR.
L’AFFILIANTE nel termine di …….. giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra comunicherà all’AFFILIATO la propria determinazione in merito all’esercizio o meno del diritto di prelazione.
Atteso quanto pattuito nel presente articolo, l’AFFILIANTE avrà la facoltà di risolvere ipso iure il presente contratto in ipotesi di mancato rispetto del diritto di prelazione, salvo ogni altra azione a tutela dei suoi diritti.
Qualora l’azienda /punto vendita, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, venisse ceduta a terzi, l’AFFILIATO nell’obbligarsi ad inviare entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuto trasferimento copia del contratto di compravendita all’AFFILIANTE, dichiara di prendere atto che, analogamente a quanto previsto dall’ art. 38 legge 392/78, dovrà indicare quale prezzo di cessione una cifra non inferiore a quella offerta all’AFFILIANTE sotto pena di esercizio del diritto di riscatto alle condizioni riportate nell’atto medesimo.
Art. 14 Clausola risolutiva espressa e diritto di recesso
Il presente accordo dovrà ritenersi risolto con effetto immediato ipso iure ai sensi dell’ art. 1456 c.c., a condizione che l’AFFILIANTE dichiari di avvalersi, mediante invio di lettera raccomandata AR, di tale clausola, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) Cessazione o liquidazione della attività o perdita da parte dell’AFFILIATO dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese;
b) Alterazione della struttura e/o dell’immagine del punto vendita in affiliazione commerciale oggetto del presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell’AFFILIANTE;
c) Mancato inizio da parte dell’AFFILIATO della attività entro sei mesi dalla firma del presente contratto;
d) Inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 2 (area di attività ed esclusiva), 4 (patto di non concorrenza), 5.1. (obblighi dell’AFFILIATO), 8 (condizioni di pagamento), 12 (divieto di cessione del contratto).
e) Dichiarazione di fallimento e/o ammissione ad altre procedure concorsuali dell’AFFILIATO, procedure cautelari od esecutive sui beni dell’AFFILIATO;
f) Condanna dell’AFFILIATO per reati contro le persone o il patrimonio;
g) Mancato adeguamento dell’AFFILIATO all’obbligo di cui al punto 12.1
h) Violazione dell’obbligo di cui all’art. n. 2 b.
Immutato permane il diritto dell’AFFILIANTE ai danni conseguenti all’interruzione del rapporto.
Art. 15 Conseguenze della risoluzione e del recesso
Nell’ipotesi prevista alla lettera a) dell’art. 14:
– qualora si verifichi nei primi due anni dalla stipula del contratto l’AFFILIANTE avrà facoltà di subentrare nei locali oggetto dell’attività, assumendone personalmente o tramite altri soggetti giuridici la gestione senza che all’AFFILIATO nulla sia dovuto a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno;
– in tutti gli altri casi di cui all’art. 14, l’AFFILIANTE avrà facoltà di subentrare nei locali oggetto della attività di affiliazione commerciale assumendone personalmente o tramite altri soggetti giuridici la gestione senza che all’AFFILIATO nulla sia dovuto a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni.
– Nell’ipotesi in cui l’AFFILIANTE non ritenesse opportuno subentrare nella attività avrà facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 16 Foro esclusivo competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere le parti indicano sin da ora quale foro competente in via esclusiva è quello in cui ha sede l’AFFILIANTE.
Art. 17 Disposizioni finali
Qualsiasi modifica del presente contratto non potrà essere ritenuta valida e vincolante fra le parti se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti la modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Ogni comunicazione ufficiale ai sensi del presente accordo dovrà essere data con forma scritta a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata ai soggetti contraenti nella loro sede legale di cui al premesso o a quel diverso indirizzo comunicato successivamente con lettera AR.
La presente scrittura costituisce la manifestazione integrale di tutti i rapporti intervenuti tra le parti ed annulla e sostituisce tutti gli eventuali accordi orali e scritti intervenuti tra le parti precedentemente.
Qualsiasi atto unilaterale tendente a cedere o comunque a trasferire qualsiasi diritto di obbligazione derivante da tale rapporto deve intendersi nullo e/o invalido.
Le clausole del presente contratto non si possono interpretare in modo tale che risulti che tra l’AFFILIANTE e l’AFFILIATO si intenda creato un rapporto societario o associativo o di qualsiasi altro tipo che non sia quello di contraenti autonomi.
L’AFFILIATO garantisce di essere libero di sottoscrivere il presente contratto e di non avere impegni o restrizioni che potrebbero essere incompatibili con le disposizioni della presente scrittura tra i quali, a titolo esemplificativo, obblighi di non concorrenza.
L’eventuale tolleranza di una delle parti a comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni di questo contratto, non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere un corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni del presente contratto.
Art. 18. Rinuncia a chiedere copia del bilancio della società affiliante
L’AFFILIATO rinuncia sin d’ora a richiedere copia del bilancio dell’affiliante degli ultimi tre anni.
Art. 19. Legge 6 maggio 2004 n. 129
L’AFFILIANTE e l’AFFILIATO danno atto che il presente contratto è stato concluso nel rispetto della l. 129/2004.
Luogo, data ………….
L’AFFILIANTE L’AFFILIATO
L’AFFILIATO dopo avere attentamente letto, valutato, considerato e compreso il contenuto delle clausole vessatorie qui di seguito indicate dichiara di approvarle espressamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. : 4 (patto di non concorrenza); 5 (obblighi delle parti); 7(esclusione del potere di rappresentanza); 8 (condizioni di pagamento); 11(limitazioni di responsabilità); 12 (divieto di cessione del contratto); 13(diritto di prelazione); 14(clausola risolutiva espressa e diritto di recesso); 15(conseguenze della risoluzione e del recesso); 16 (clausola arbitrale e foro competente); Art. 18. Rinuncia a chiedere copia del bilancio
della società affiliante
Lì, …………..
L’AFFILIATO
—————————————————————————————
ALLEGATO A
Lista degli affiliati operanti nel sistema
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
4) …………………………..
5) ecc.
Lì, …………..
Firma affiliante
——————————————————————————————-
ALLEGATO B
Lista punti vendita diretti affiliante
1) ………………………….
2) ………………………….
3) ………………………….
4) …………………………..
5) ecc.
Lì, …………..
Firma affiliante
————————————————————————————–
ALLEGATO C
Variazione negli ultimi tre anni dei punti vendita della rete
1) ………………………………….. Cessato;
2) …………………………… Modificaata ragione sociale
3) …………………………… ecc.
Lì, …………..
Firma affiliante
—————————————————————————————
ALLEGATO D
Procedimenti giudiziari o arbitrali riferibili alla rete in Franchising
1) …………………………, causa R.G. …../ …… promossa da …………………… pendente avanti il Tribunale di …………………..
Lì, …………..
Firma affiliante
Modello Contratto di Affiliazione Commerciale Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di affiliazione commerciale da scaricare. Il modulo contratto di affiliazione commerciale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di affiliazione commerciale può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Affiliazione Commerciale PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di affiliazione commerciale PDF editabile da compilare.