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Contratto Di Conto Lavorazione Vino
Il contratto di conto lavorazione del vino è un accordo con cui il proprietario delle uve o del mosto (committente) affida a una cantina terza (esecutore o contoterzista) le operazioni di vinificazione, eventuale affinamento, stoccaggio e, se previsto, imbottigliamento, mantenendo in capo a sé la proprietà del prodotto in tutte le fasi. Si tratta normalmente di un contratto atipico, che combina elementi dell’appalto di servizi e del deposito, disciplinato in via generale dagli articoli 1321 e seguenti del codice civile, con l’applicazione delle norme specifiche del settore vitivinicolo, del diritto alimentare e della fiscalità di impresa. La funzione economica è quella di consentire al produttore di uve o mosto di sfruttare strutture e competenze di terzi, senza trasferire la titolarità del vino che verrà commercializzato con il proprio marchio o la propria denominazione.
Sul piano normativo di settore occorre considerare, innanzitutto, la disciplina europea dell’Organizzazione comune di mercato del vino e il Testo Unico del vino (legge 12 dicembre 2016, n. 238), che dettano le regole sulla produzione, sulle denominazioni di origine, sulle indicazioni geografiche, sull’etichettatura e sui controlli lungo la filiera vitivinicola.
La normativa definisce produttore non solo chi trasforma direttamente uve, mosti o vino nuovo in fermentazione in vino, ma anche chi fa trasformare tali prodotti da terzi, con la conseguenza che il committente rimane il “produttore” anche quando si avvale di una cantina in conto lavorazione.
Ciò ha impatto sugli adempimenti dichiarativi e sui rapporti con i consorzi di tutela e gli organismi di controllo delle DOP/IGP.
Per qualificare correttamente il rapporto civilistico è importante chiarire che, nel conto lavorazione, la proprietà delle uve, del mosto e del vino rimane al committente e non viene trasferita al contoterzista, che si limita a svolgere un’attività materiale e tecnica sul bene altrui. In giurisprudenza si sottolinea che, qualora il soggetto che esegue la trasformazione operi sotto la direzione e la supervisione del committente, senza autonoma organizzazione di mezzi e personale, la ripartizione degli oneri probatori in caso di difetti del prodotto finito segue regole particolari: è stato affermato, ad esempio, che in tale situazione grava sul committente dimostrare che i vizi derivano da un’esecuzione non conforme alle direttive impartite.Se invece il contoterzista organizza autonomamente l’attività, scegliendo mezzi, procedure e personale, il rapporto tende a essere ricondotto all’appalto, con obbligo di risultato e responsabilità per i difetti riconducibili alla propria sfera di controllo.
Oggetto del contratto è la descrizione puntuale delle operazioni enologiche che l’esecutore si impegna a svolgere: dalla ricezione delle uve o del mosto, alla vinificazione, ai trattamenti consentiti, all’eventuale stabilizzazione, filtrazione, affinamento, conservazione in serbatoi identificati, fino, se previsto, all’imbottigliamento e al confezionamento. In un’ottica legale corretta è opportuno che queste attività siano descritte in modo tale da risultare compatibili con il disciplinare di produzione delle eventuali denominazioni DOP/IGP e con la normativa sulle pratiche enologiche consentite, evitando formulazioni generiche che potrebbero rendere difficile l’attribuzione delle responsabilità in caso di non conformità o contestazioni da parte delle autorità di controllo.
I profili documentali e di tracciabilità sono centrali. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 impone a tutti gli operatori del settore alimentare, e quindi anche alle cantine, un sistema documentato che garantisca la rintracciabilità di uve, mosti e vini in ogni fase della filiera. Sul piano interno, il Decreto Ministeriale 20 marzo 2015 n. 293 ha introdotto l’obbligo di tenuta dematerializzata del registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, prevedendo che siano tenuti al registro tutti i soggetti che, per ragioni imprenditoriali agricole o commerciali, detengono prodotti vitivinicoli, inclusi i titolari di stabilimenti o depositi che effettuano operazioni per conto di terzi.
Le guide operative al registro telematico precisano che il contoterzista, nel registrare le operazioni, deve indicare per ogni movimento il codice del committente (ad esempio il CUAA) e l’identificativo del vaso vinario utilizzato, così da distinguere in modo chiaro le giacenze e i flussi riferibili ai diversi conferenti.
Parallelamente il committente, in quanto produttore ai fini della normativa vitivinicola, resta obbligato alle dichiarazioni di produzione e a quelle di vendemmia e giacenza, indicando il luogo in cui i prodotti sono effettivamente detenuti, anche quando si trovano presso il terzista.
Dal punto di vista operativo il contratto dovrebbe regolare con precisione le modalità di consegna delle uve o del mosto e la documentazione di accompagnamento. È prassi utilizzare documenti di trasporto nei quali venga espressamente indicata la causale “conto lavorazione”, con l’identificazione completa delle parti e la descrizione di quantità e caratteristiche del prodotto conferito. Nei rapporti con le distillerie, per la gestione di vinacce e fecce ai fini delle prestazioni obbligatorie, spesso è il vinificatore in conto lavorazione a emettere i documenti di trasporto in nome e per conto del proprietario delle uve, che rimane il soggetto destinatario degli obblighi di legge nei confronti dell’amministrazione.
È quindi opportuno che il contratto disciplini quale parte redige e conserva ciascun documento, come avviene lo scambio di informazioni sui quantitativi e come sono ripartiti gli obblighi verso distillerie, organismi di controllo e autorità di vigilanza.
Sul piano dei contenuti contrattuali, l’individuazione delle parti deve essere accurata, con indicazione di ditta o ragione sociale, sede legale, dati fiscali e poteri di firma dei rappresentanti. L’oggetto deve precisare se la lavorazione riguardi uve, mosti, vini nuovi in fermentazione o vini già formati, definendo per ciascun ciclo le operazioni da svolgere, i parametri tecnici condivisi (temperatura di fermentazione, utilizzo di lieviti selezionati, pratiche di correzione autorizzate, caratteristiche chimico–fisiche e organolettiche attese). È utile specificare la capacità dei serbatoi dedicati, le modalità di identificazione dei vasi vinari e le regole per eventuali travasi, assemblaggi o tagli, così da evitare contaminazioni o mescolamenti non voluti tra lotti di diversi committenti, che potrebbero incidere su DOP/IGP e certificazioni di qualità. Laddove siano previste attività di imbottigliamento e confezionamento, il contratto dovrebbe chiarire chi fornisce bottiglie, tappi, capsule ed etichette, chi figura come imbottigliatore in etichetta e come vengono gestiti i residui di lavorazione e gli scarti.
Gli obblighi del committente riguardano, sul piano civilistico, la consegna di uve o mosti conformi alle caratteristiche pattuite, liberi da vizi che possano pregiudicare la vinificazione, la trasmissione delle informazioni necessarie per il rispetto dei disciplinari di produzione e delle norme sanitarie, nonché il pagamento del corrispettivo secondo le modalità e i termini concordati. Sul piano amministrativo egli rimane in genere responsabile delle dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, dell’uso delle denominazioni e delle indicazioni geografiche, dei rapporti con consorzi e organismi di controllo, salvo prevedere in contratto l’assunzione o la collaborazione del terzista per specifici adempimenti, fermo restando che ciò non sposta la responsabilità primaria verso l’esterno, a meno di un diverso riconoscimento normativo.
Gli obblighi dell’esecutore si collocano sia sul piano tecnico sia su quello giuridico. In qualità di professionista egli è tenuto a una diligenza qualificata nell’esecuzione delle operazioni enologiche, alla corretta gestione igienico–sanitaria delle strutture in conformità alle norme sull’igiene degli alimenti e ai piani HACCP, al rispetto delle buone pratiche di produzione e dei disciplinari applicabili ai vini oggetto di lavorazione. Deve inoltre garantire la chiara identificazione e separazione fisica dei prodotti di ogni committente, l’aggiornamento fedele e tempestivo del registro telematico per tutte le operazioni eseguite per conto terzi e la conservazione della documentazione di supporto.
È frequente che il contratto imponga al contoterzista di contrassegnare in modo evidente la merce di ciascun committente e di adottare tutte le precauzioni per evitare mescolamenti o scambi, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli stessi organismi di controllo in materia di lavorazioni subappaltate.
Un capitolo delicato riguarda la ripartizione dei rischi, delle responsabilità per perdita o deterioramento del prodotto e delle conseguenze fiscali. In linea generale, poiché la proprietà del bene resta al committente, il rischio del perimento per caso fortuito o forza maggiore tende a gravare su di lui, salvo che il contratto disponga diversamente; viceversa l’esecutore risponde per colpa o dolo, cioè se il danno deriva da negligenza, imperizia o inosservanza delle istruzioni ricevute. Proprio per questo è opportuno che il contratto disciplini, ad esempio, cosa accade in caso di rottura accidentale di serbatoi, contaminazioni microbiologiche, fermentazioni anomale o altre problematiche enologiche, prevedendo soglie di tolleranza (ad esempio sui “cali naturali” di volume), obblighi di immediata comunicazione e, se del caso, coperture assicurative specifiche. Sul piano tributario, la prestazione resa dal contoterzista è, di regola, una prestazione di servizi soggetta a IVA e imponibile come ricavo d’impresa, mentre il committente contabilizza il costo del servizio senza che vi sia trasferimento di proprietà delle uve o del vino.
La durata del rapporto può essere limitata a una singola campagna di vendemmia o a un periodo pluriennale. È consigliabile che il contratto preveda clausole chiare su rinnovo, recesso anticipato e risoluzione per inadempimento, con particolare attenzione alla gestione delle giacenze in lavorazione al momento della cessazione del rapporto. In caso di scioglimento, occorre stabilire tempi e modalità per la riconsegna del vino, eventuali compensi aggiuntivi per le lavorazioni in corso e la ripartizione dei costi di eventuali analisi o certificazioni ancora da effettuare.
Per le aziende che operano nel biologico o in altri regimi certificati, il conto lavorazione assume ulteriori rilievi: se l’esecutore non è esso stesso certificato, gli organismi di controllo richiedono spesso uno specifico contratto di conto lavorazione che dettaglia le attività subappaltate e gli impegni del terzista a rispettare le regole di produzione, da trasmettere all’ente prima dell’esecuzione delle lavorazioni sui prodotti biologici.
Analoghe esigenze si pongono per i vini DOP/IGP, posto che consorzi e organismi di vigilanza possono chiedere copia dei contratti o informazioni sulle cantine presso cui avvengono le operazioni, proprio per verificare il rispetto dell’area geografica e delle pratiche consentite.
Esempio di Contratto Di Conto Lavorazione Vino
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di conto lavorazione vino.
Tra
la società / ditta / impresa agricola ______________________, con sede in __________________, via ______________________ n. __, CAP ______________________, codice fiscale / partita IVA n. ______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. ______________________, in persona del legale rappresentante sig./sig.ra ______________________, nato/a a ______________________ il ______________________, C.F. ______________________, di seguito denominato/a “Committente”;
e
la società / ditta / impresa agricola ______________________, con sede in __________________, via ______________________ n. __, CAP ______________________, codice fiscale / partita IVA n. ______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ al n. ______________________, in persona del legale rappresentante sig./sig.ra ______________________, nato/a a ______________________ il ______________________, C.F. ______________________, titolare di stabilimento enologico sito in ______________________, via ______________________ n. ______, autorizzato ai sensi della normativa vigente, di seguito denominato/a “Esecutore” o “Contoterzista”;
il Committente e l’Esecutore congiuntamente denominati “Parti”.
Premesso che
– il Committente è proprietario delle uve e/o dei mosti da trasformare, meglio descritti nel prosieguo del presente contratto, nonché, se del caso, titolare dei diritti all’uso di eventuali denominazioni di origine o indicazioni geografiche;
– l’Esecutore è dotato di idoneo stabilimento enologico, attrezzature e organizzazione tecnico–professionale per l’esecuzione di operazioni di vinificazione, affinamento, stoccaggio e, se previsto, imbottigliamento per conto terzi;
– il Committente intende conferire all’Esecutore, che accetta, l’incarico di effettuare per proprio conto le operazioni enologiche indicate, restando in capo al Committente la proprietà delle uve, dei mosti e dei vini in tutte le fasi;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Con il presente contratto il Committente affida all’Esecutore, che accetta, lo svolgimento in conto lavorazione delle operazioni di vinificazione e delle ulteriori attività enologiche e di cantina relative alle uve e/o ai mosti di proprietà del Committente, provenienti dalla vendemmia ________ (annata ______________________), per una quantità presunta pari a q.li ______________________ di uve e/o hl ______________________ di mosto, salvo conguaglio.
Le operazioni da eseguire potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricezione e pesatura delle uve, diraspatura e pigiatura, fermentazione alcolica e malolattica se prevista, travasi, chiarifica, filtrazione, stabilizzazione, eventuale affinamento in serbatoi e/o legno, conservazione in idonei vasi vinari, nonché eventuali operazioni di imbottigliamento e confezionamento del prodotto finale presso lo stabilimento sito in ______________________.
Eventuali riferimenti a disciplinari di produzione di vini DOP/IGP o ad altri standard qualitativi sono così identificati: ______________________. L’Esecutore si impegna ad eseguire le operazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente in materia vitivinicola, igienico–sanitaria e, ove applicabili, dei predetti disciplinari.
Art. 2 – Conferimento, identificazione dei lotti e proprietà del prodotto
Il Committente si impegna a conferire presso lo stabilimento dell’Esecutore le uve e/o i mosti oggetto del presente contratto nelle date e con le modalità concordate tra le Parti, indicativamente nel periodo dal ___________________________ al __________________________, salvo diversa intesa scritta.
Ciascun conferimento sarà accompagnato da idonea documentazione di trasporto con causale “conto lavorazione”, riportante l’identificazione del Committente, la descrizione del prodotto conferito, la quantità e la destinazione alla lavorazione di cui al presente contratto.
L’Esecutore si impegna a identificare e tenere separati i lotti di uve, mosti e vini riferibili al Committente, mediante assegnazione di codici o altre modalità di tracciabilità, tra cui, a titolo indicativo, l’indicazione dei numeri dei vasi vinari interessati: ______________________.
La proprietà delle uve, dei mosti e dei vini in ogni fase del processo produttivo, ivi compresi i prodotti intermedi e finali, resta in ogni momento in capo al Committente. Il presente contratto non comporta in alcun caso trasferimento di proprietà dei prodotti all’Esecutore.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle lavorazioni
L’Esecutore eseguirà le lavorazioni con diligenza professionale, in conformità alle buone pratiche enologiche, ai piani di autocontrollo igienico–sanitario (HACCP) adottati e alle eventuali istruzioni tecniche scritte trasmesse dal Committente.
Le Parti concordano che le principali caratteristiche tecniche del vino atteso a fine lavorazione sono le seguenti: tipologia ______________________, gradazione alcolica presumibile ______________________ % vol, eventuale riferimento a DOP/IGP ______________________, ulteriori parametri enochimici o organolettici richiesti ______________________.
Il Committente potrà impartire all’Esecutore istruzioni e prescrizioni tecniche ulteriori o modificative rispetto a quelle inizialmente previste, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo ______________________ (es. e-mail/PEC) all’indirizzo ______________________. L’Esecutore informerà tempestivamente il Committente di eventuali circostanze tecniche che rendano opportuno discostarsi dalle istruzioni ricevute, richiedendone preventiva autorizzazione scritta, fatti salvi i casi di urgenza in cui sia necessario intervenire per salvaguardare il prodotto, dei quali sarà data immediata comunicazione.
Art. 4 – Registri, tracciabilità e adempimenti amministrativi
L’Esecutore si impegna a registrare con accuratezza, nei propri registri obbligatori, cartacei o informatici, tutte le operazioni di carico, scarico e lavorazione eseguite sui prodotti del Committente, indicando la riferibilità delle stesse al Committente medesimo.
Il Committente dichiara di essere consapevole dei propri obblighi di legge in materia di dichiarazioni di vendemmia, produzione, giacenza e di ogni altro adempimento amministrativo e fiscale connesso alla produzione e commercializzazione del vino, impegnandosi a provvedervi direttamente, salvo che non sia espressamente previsto che l’Esecutore svolga, per conto del Committente, determinati adempimenti. In tale ultimo caso, le relative attività sono così specificate: ______________________, e l’Esecutore agirà quale mero incaricato del Committente, restando in capo a quest’ultimo ogni responsabilità verso l’esterno.
Qualora il vino oggetto del presente contratto sia destinato a DOP/IGP o ad altri regimi di controllo o certificazione (es. biologico), il Committente si impegna a comunicare preventivamente all’Esecutore gli estremi delle autorizzazioni e delle certificazioni possedute, nonché eventuali prescrizioni degli organismi di controllo. L’Esecutore si impegna, per quanto di propria competenza, a consentire gli accessi e i controlli degli enti preposti e a mettere a disposizione la documentazione relativa alle lavorazioni eseguite per conto del Committente.
Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento
A fronte delle lavorazioni oggetto del presente contratto, il Committente corrisponderà all’Esecutore il compenso complessivo pari a euro ______________________ (in lettere: ______________________), oltre IVA se dovuta, determinato secondo i seguenti criteri: ______________________ (es. euro ______/q.le di uve; euro ______/hl di vino; tariffa per singole fasi di lavorazione).
Le Parti convengono che la fatturazione avverrà con cadenza ______________________ (es. mensile / a saldo campagna / per stati di avanzamento) sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, come risultanti dalla documentazione di cantina. Le fatture dovranno essere pagate dal Committente entro giorni ______ dalla data di emissione, mediante ______________________ (es. bonifico bancario sul conto IBAN ______________________, assegno, RID).
In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini concordati, saranno dovuti interessi moratori nella misura di legge o nella diversa misura pattuita pari a ______________________, fatto salvo il maggior danno e la facoltà per l’Esecutore di sospendere le ulteriori lavorazioni previa comunicazione scritta al Committente.
Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso
Il presente contratto ha durata a decorrere dal ____________________________ e sino al _____________________________, ovvero sino alla completa esecuzione delle lavorazioni relative alla vendemmia ________, compresa la fase di imbottigliamento, se prevista, salvo diversa pattuizione scritta.
Eventuale rinnovo del contratto per le successive campagne di vendemmia potrà essere concordato dalle Parti per iscritto entro il___________________________ di ciascun anno. In difetto, il contratto si intenderà cessato alla data di completamento delle lavorazioni oggetto del presente accordo.
Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente per giusta causa, dandone comunicazione scritta all’altra Parte e indicando i motivi del recesso. In caso di recesso, le Parti definiranno congiuntamente tempi e modalità di riconsegna dei vini in lavorazione, i costi delle lavorazioni già eseguite e l’eventuale completamento di fasi tecnicamente non interrompibili, fermo restando il diritto dell’Esecutore al pagamento delle prestazioni rese e il diritto del Committente alla riconsegna del prodotto, nei limiti del tecnicamente possibile.
Art. 7 – Responsabilità, rischi e assicurazione
L’Esecutore risponde nei confronti del Committente dei danni derivanti da inadempimento o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali a lui imputabili a titolo di dolo o colpa, ivi compresi i casi di negligenza, imprudenza o imperizia nella gestione delle operazioni enologiche, nonché di violazione della normativa applicabile.
Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti per causa a lui non imputabile (es. caso fortuito o forza maggiore) resta a carico del Committente, salvo diversa pattuizione. Le Parti potranno concordare specifiche coperture assicurative a tutela dei rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti durante la permanenza presso lo stabilimento dell’Esecutore, alle seguenti condizioni: compagnia assicuratrice ______________________, massimale ______________________, ripartizione dei relativi costi ______________________.
Il Committente si impegna a conferire all’Esecutore uve e/o mosti sani, conformi alle caratteristiche pattuite e non affetti da vizi che possano compromettere irreversibilmente il processo di vinificazione. Laddove eventuali difetti del prodotto siano riconducibili a cause proprie delle materie prime conferite, l’Esecutore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Committente, concordando le possibili azioni correttive.
Art. 8 – Accesso ai locali, controlli e campionamenti
Il Committente, o suoi incaricati, potrà accedere, previo ragionevole preavviso, ai locali dell’Esecutore in cui sono detenuti i prodotti oggetto del presente contratto, nei normali orari di attività, al fine di verificare lo stato dei prodotti e l’andamento delle lavorazioni, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle procedure interne dell’Esecutore.
Il Committente potrà richiedere l’esecuzione di analisi e campionamenti sui prodotti in lavorazione e finiti, da effettuarsi presso laboratori di fiducia delle Parti; i costi delle analisi saranno a carico di ______________________.
L’Esecutore si impegna a collaborare con gli organi di vigilanza, i consorzi di tutela e gli organismi di certificazione che intendano effettuare ispezioni o controlli sui prodotti del Committente, mettendo a disposizione locali, prodotti e documentazione inerente alle lavorazioni per conto del Committente.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati acquisiti in esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti di legge.
Titolare del trattamento per la parte del Committente è ______________________, con sede in ______________________, contattabile all’indirizzo ______________________; titolare del trattamento per la parte dell’Esecutore è ______________________, con sede in ______________________, contattabile all’indirizzo ______________________.
Art. 10 – Legge applicabile, foro competente e disposizioni finali
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________________, fatti salvi i casi in cui la legge preveda inderogabilmente altra competenza.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Qualora una o più clausole del presente contratto siano dichiarate invalide o inefficaci, ciò non comporterà l’invalidità delle restanti clausole, che continueranno a produrre i loro effetti tra le Parti, salvo che la clausola dichiarata invalida costituisca elemento essenziale del contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ______________, data ______________________
Il Committente ______________________
L’Esecutore / Contoterzista ______________________
Fac Simile Contratto Di Conto Lavorazione Vino Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di conto lavorazione vino da scaricare. Il modulo contratto di conto lavorazione vino compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di conto lavorazione vino può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Contratto Di Conto Lavorazione Vino PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello contratto conto lavorazione vino PDF editabile.
