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Patto di Coabitazione e Contratto Di Convivenza
Quando si parla di patto di coabitazione oggi, nel linguaggio giuridico italiano si fa quasi sempre riferimento al contratto di convivenza previsto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76, che ha introdotto le convivenze di fatto e ha dato riconoscimento normativo alle coppie che vivono insieme senza essere sposate o unite civilmente. Questo contratto non crea un matrimonio o un’unione civile, ma consente ai conviventi di regolare in modo vincolante alcuni aspetti patrimoniali della vita comune, con effetti anche verso i terzi.
Per prima cosa occorre chiarire chi può stipulare un patto di coabitazione in senso tecnico. La legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non sposate e non legate da un’unione civile con altri, che risultino coabitare e avere residenza nello stesso Comune e siano iscritte come appartenenti allo stesso nucleo anagrafico. Questa “convivenza di fatto” è un presupposto: il contratto di convivenza non può essere stipulato tra persone che non convivono e non può essere usato per supplire a rapporti di lavoro domestico o di mera ospitalità.
Sul piano formale il patto di coabitazione è un contratto sottoposto a forma vincolata. L’art. 1, comma 51, della legge 76/2016 stabilisce che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio o da un avvocato, i quali hanno anche l’obbligo di verificare che il contenuto sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Non è quindi sufficiente un foglio scritto a mano e scambiato tra i partner: se manca l’intervento del professionista che autentica le firme, il patto non ha valore giuridico come contratto di convivenza ai sensi della legge.
Una volta sottoscritto davanti al notaio o all’avvocato, il contratto deve essere trasmesso al Comune dove i conviventi hanno la residenza, per la registrazione all’anagrafe. È il professionista che, entro dieci giorni, comunica all’ufficiale di stato civile la stipula, la modifica o la cessazione del contratto. Solo da quel momento il patto produce effetti verso i terzi. Se, ad esempio, i conviventi scelgono di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni, questa scelta diventa opponibile ai creditori soltanto dopo la registrazione.
Quanto al contenuto, il patto di coabitazione ha per oggetto esclusivamente profili patrimoniali e organizzativi della vita comune. La legge indica alcune materie che possono essere disciplinate: il luogo di residenza comune; le modalità di contribuzione alle necessità in comune, proporzionate alle capacità reddituali di ciascun convivente; il regime patrimoniale, con facoltà di optare per la comunione dei beni relativamente agli acquisti compiuti dopo il contratto; le modalità di uso dei beni comuni e la ripartizione delle spese. Si possono prevedere regole su conto corrente cointestato, ripartizione delle spese abitative, intestazione dei contratti di locazione o di comodato, criteri per l’eventuale divisione dei beni acquistati insieme.
Uno dei punti più importanti del patto è la disciplina dei rapporti economici durante la convivenza e in caso di scioglimento. Le Parti possono stabilire che ciascuno contribuisca alle spese comuni in misura proporzionale al proprio reddito, che le eventuali spese straordinarie debbano essere deliberate congiuntamente, che determinati beni restino di proprietà esclusiva di chi li ha acquistati e altri siano considerati comuni. Possono anche prevedere che, in caso di cessazione della convivenza, uno dei due corrisponda all’altro una somma una tantum per riequilibrare sacrifici o contributi non immediatamente monetizzabili (ad esempio se uno ha rinunciato a opportunità professionali per seguire l’altro). Su questo punto la giurisprudenza è prudente: si ritiene ammissibile che il patto preveda obbligazioni patrimoniali di questo tipo, ma non che istituisca obblighi di mantenimento assimilabili a quelli tra coniugi né che vincoli perpetuamente una parte, perché si violerebbero i limiti della causa tipica e si correrebbe il rischio di nullità per contrarietà a norme imperative.
Il patto può anche regolare il godimento della casa di abitazione in caso di crisi. La legge 76/2016 prevede che, in caso di cessazione della convivenza, il giudice possa assegnare il diritto di continuare a vivere nella casa comune al partner più debole, in particolare se vi sono figli minori o non autosufficienti, applicando per analogia i criteri dell’affidamento dei figli nei procedimenti di separazione. Un patto può anticipare questi scenari, prevedendo chi resterà nella casa, per quanto tempo e a quali condizioni economiche, ferme restando le tutele dei minori. Se l’immobile è in locazione, la normativa riconosce già ex lege al convivente di fatto il diritto di subentrare nel contratto in caso di morte del conduttore o di sua uscita di casa, al pari del coniuge, purché la convivenza fosse stabile e risultasse dall’anagrafe; il patto può richiamare espressamente questi diritti e regolare i rapporti interni tra i partner e il proprietario.
Un aspetto delicato è la nullità o l’invalidità del patto. La legge prevede che il contratto di convivenza è nullo se concluso in assenza dei presupposti soggettivi (ad esempio tra persone sposate o non conviventi), se è privo della forma qualificata (mancanza di atto pubblico o di autentica delle firme da parte di notaio o avvocato) o se contiene patti contrari a norme imperative o all’ordine pubblico. La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei conviventi, ma resta salvo quanto eventualmente già eseguito: se, ad esempio, i partner hanno vissuto insieme e hanno gestito in comune alcuni beni, gli effetti economici prodotti di fatto potranno essere valutati in sede di liquidazione dei rapporti, anche attraverso azioni diverse (arricchimento senza causa, comunione ordinaria, ecc.).
Il contratto di convivenza non esaurisce tutti i profili giuridici della coabitazione. La legge riconosce di per sé, anche in assenza di patto, alcuni diritti al convivente di fatto: partecipare alle decisioni in materia di salute dell’altro, essere designato come rappresentante per le decisioni in caso di incapacità, subentrare nella locazione, avere un diritto di abitazione temporaneo nella casa comune in caso di morte del partner, fruire, in alcuni casi, di diritti su permesso di soggiorno, sulle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, su permessi lavorativi per assistenza al partner malato. Il patto non è condizione per questi diritti, ma può concorrere a provarne l’esistenza e la serietà della convivenza e a dettagliare modalità operative.
Esempio di Contratto Di Convivenza
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di convivenza.
I sottoscritti:
Sig./Sig.ra _____________________, nat a ______________________, il ______________________, C.F. ______________________, e
Sig./Sig.ra _____________________, nat a ______________________, il ______________________, C.F. ______________________, d’ora innanzi anche “le Parti”,
instaurano un rapporto di convivenza e di reciproca assistenza, coabitando nell’appartamento sito in ______________________, via ______________________, di proprietà del/della Sig./Sig.ra ______________________ (oppure concesso in locazione al/alla Sig./Sig.ra _______________________ con contratto del _______________________).
Considerato che tale rapporto, in caso di cessazione, non è compiutamente disciplinato da specifica normativa e ritenendo le Parti opportuno regolamentare la situazione esistente e tutelare i reciproci interessi, consapevolmente convengono quanto segue.
L’appartamento sito in ______________________, via ______________________, di proprietà del/della Sig./Sig.ra _______________________ (oppure concesso in locazione al/alla Sig./Sig.ra _______________________ con contratto del _______________________) è utilizzato quale abitazione comune delle Parti fino a diverso accordo. L’uso dell’immobile da parte di entrambe le Parti non comporta tra loro obbligo di corrispettivo alcuno; qualora l’immobile sia condotto in locazione, il canone è sostenuto dalle Parti nelle seguenti proporzioni: ______________________ (es. 50% ciascuno), salvo diverso accordo scritto.
I beni mobili presenti all’interno della casa si presumono di proprietà esclusiva del/della Sig./Sig.ra _______________________ fatta salva la prova della titolarità personale di specifici beni; oppure, se così espressamente convenuto, si intendono di proprietà comune delle Parti in parti uguali; oppure, qualora le Parti lo ritengano opportuno, la titolarità dei singoli beni mobili è indicata nel documento denominato “Lista Beni Mobili”, sottoscritto dalle Parti e allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Restano in ogni caso esclusi dalla comunione i beni strettamente personali di ciascuna Parte.
Ciascuna Parte dichiara di percepire un proprio reddito e di provvedere autonomamente al proprio mantenimento; le spese relative alla vita in comune e alla gestione dell’abitazione (utenze, condominio, spese ordinarie) saranno sostenute in misura proporzionale ai rispettivi redditi e alle capacità economiche di ciascuno, secondo i seguenti criteri: ______________________. A tal fine le Parti possono utilizzare un conto corrente bancario intestato a _______________________ presso la Banca _______________________, n. _______________________, IBAN _______________________, destinato alla gestione delle spese comuni, sul quale ciascuna Parte verserà periodicamente l’importo di _______________________ euro, salvo diverso accordo scritto.
Ciascuna Parte designa sin d’ora l’altra quale proprio rappresentante, ai sensi e nei limiti consentiti dalla legge, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute e alle scelte terapeutiche, nel rispetto delle norme in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, nonché in caso di decesso, per esprimere la volontà del de cuius in ordine alla donazione degli organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e dei provvedimenti dell’autorità competente.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della convivenza di fatto regolata dal presente contratto, le Parti convengono quanto segue. L’appartamento sito in ______________________, via ______________________, resterà nella piena disponibilità del proprietario o del titolare del diritto di godimento; la Parte che non sia titolare di tale diritto si impegna a lasciare l’immobile entro e non oltre il termine di _______________________ (es. 3 mesi) dalla data di cessazione della convivenza, salvo diverso accordo scritto o diverso provvedimento dell’autorità competente. In mancanza di rilascio spontaneo nel termine convenuto, il titolare del diritto potrà agire in giudizio per ottenere la restituzione dell’immobile.
Ciascuna Parte avrà diritto di asportare i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà, come risultanti dalle prove documentali o dalla Lista Beni Mobili allegata, senza che l’altra Parte possa opporsi, salvo quanto eventualmente previsto da accordi specifici in ordine alla liquidazione di beni comuni. Salvo quanto diversamente pattuito nel presente atto, la cessazione della convivenza non attribuisce ad alcuna Parte il diritto di pretendere dall’altra rimborsi, assegni periodici di mantenimento o altri contributi, restando ciascuno onerato del proprio sostentamento.
Qualora le Parti lo ritengano, potrà essere previsto che, in considerazione del contributo prestato da una Parte all’altra durante la convivenza, anche con attività lavorativa o di cura non retribuita, una Parte corrisponda all’altra una somma a titolo di riconoscimento e riequilibrio economico, nella misura di € _______________________ (euro _______________________) da versarsi in unica soluzione entro il _______________________, oppure nella misura di € _______________________ (euro _______________________) mensili per la durata di _______________________ mesi a decorrere dal _______________________. Qualsiasi obbligo di tal genere dovrà essere specificamente indicato in questo articolo, nel rispetto dei limiti di legge e della causa del presente contratto. Possono essere inserite ulteriori pattuizioni relative alla divisione di beni comuni, all’eventuale liquidazione di migliorie o investimenti effettuati in favore della casa comune o dell’attività professionale dell’altra Parte, alla gestione di animali d’affezione, alla restituzione di somme anticipate, come di seguito: _______________________.
Le Parti potranno inserire ulteriori disposizioni conformi alla legge per disciplinare aspetti specifici del loro rapporto patrimoniale, quali ad esempio la scelta del regime di comunione o separazione dei beni rispetto agli acquisti futuri, criteri di riparto di eventuali debiti comuni, regole per l’utilizzo e la gestione di beni registrati (autoveicoli, motocicli, ecc.), modalità di partecipazione a eventuali iniziative imprenditoriali o professionali comuni, con l’avvertenza che rimangono comunque esclusi dal presente contratto gli accordi su diritti personalissimi o su materie riservate alla legge.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto e dei patti in esso contenuti, le Parti convengono la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di _______________________, fatti salvi i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge.
Il presente contratto è redatto in n. ____ originali, uno per ciascuna Parte. Potrà essere modificato, integrato o revocato solo con atto scritto avente forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate (o atto pubblico), sottoscritto da entrambe le Parti, e sarà comunicato all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di _______________________ ai fini delle annotazioni previste dalla normativa in materia di convivenze di fatto, qualora le Parti intendano avvalersi degli effetti previsti dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.
Luogo _______________________, data _______________________
Il Locatore/Prima Parte __________________________________________
Il Conduttore/Seconda Parte ______________________________________
Si allegano, se del caso:
“Lista Beni Mobili” sottoscritta dalle Parti;
copia dei documenti di identità delle Parti;
eventuale documentazione relativa al titolo di godimento dell’immobile;
eventuali ulteriori allegati ____________________________.
Fac Simile Contratto Di Convivenza Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello contratto di convivenza da scaricare. Il modulo contratto di convivenza compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di convivenza può essere convertito in PDF o stampato.
Modello Contratto Di Convivenza PDF
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di convivenza PDF editabile.
