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Indice
Contratto di Agenzia Senza Esclusiva
Con il contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 ss. del codice civile, una parte, detta agente, assume l’obbligo di promuovere stabilmente, per conto di un’altra parte, detta preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata a fronte del versamento di un corrispettivo, comunemente definito provvigione. In sostanza, l’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente svolgendo attività di ricerca della potenziale clientela, di descrizione e di pubblicizzazione dei prodotti per portare il cliente a poter formulare una determinata proposta, conforme alle aspettative del preponente. Nonostante il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. venga considerato un elemento naturale, ma non essenziale del contratto, non si può escludere che le parti si accordino diversamente. In un regime di non esclusiva, il preponente può quindi utilizzare altri agenzi nella zona assegnata al primo.
Nella stesura di un contratto di agenzia senza esclusiva, è importante partire dalle premesse, che rappresentano le motivazioni e gli accordi preliminari tra le parti. In questa sezione si specifica l’intenzione del preponente di avvalersi di un agente per la promozione e vendita di determinati prodotti, precisando che l’incarico viene conferito senza esclusiva territoriale, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1743 del Codice Civile. Si chiarisce anche che l’agente opererà in collaborazione con eventuali altri agenti o agenti generali incaricati dal preponente.
L’oggetto del mandato è l’attività principale che l’agente è tenuto a svolgere, ossia promuovere e incrementare le vendite dei prodotti del preponente nella zona geografica assegnata, rispettando le direttive ricevute ma operando con autonomia e indipendenza. L’agente deve attenersi scrupolosamente alle politiche commerciali del preponente, seguendo le condizioni di vendita, i prezzi e i termini di pagamento stabiliti, e dovrà anche garantire che i clienti siano solvibili. È importante che il contratto specifichi che l’agente non ha il potere di concedere sconti o dilazioni di pagamento senza l’autorizzazione della preponente e che non può accettare resi o rilasciare quietanze senza preventiva approvazione.
Un altro aspetto rilevante è la zona di competenza dell’agente, che viene definita in modo preciso nel contratto. Pur operando senza esclusiva, l’agente acquisisce un diritto alla clientela da lui stesso sviluppata, a condizione che questa non sia già stata acquisita da altri agenti o dal preponente stesso. Il contratto deve chiarire che l’agente non ha diritto a provvigioni o compensi per gli affari conclusi da altri agenti o direttamente dal preponente con clienti che non siano stati da lui acquisiti.
Il contratto deve inoltre prevedere le modalità di svolgimento dell’incarico e le responsabilità dell’agente. Si specifica che l’agente non può delegare l’incarico a subagenti senza l’autorizzazione scritta del preponente, e che deve mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni aziendali di cui viene a conoscenza. Le disposizioni relative alla tutela del marchio e alla confidenzialità sono fondamentali, poiché l’agente potrebbe avere accesso a dati sensibili e informazioni riservate sulla strategia commerciale e operativa del preponente.
Un punto centrale del contratto è la questione delle provvigioni. Si specifica che le provvigioni spettano solo sugli affari andati a buon fine, ossia su quelli per cui il cliente ha effettivamente pagato. Le provvigioni sono calcolate in base ai prezzi di vendita al netto di sconti e spese aggiuntive, e devono essere corrisposte all’agente in modo trasparente, con l’invio periodico di un estratto conto dettagliato. Il contratto deve anche prevedere la possibilità di risolvere il rapporto se l’agente non raggiunge determinate quote di vendita, specificando le modalità di recesso e i termini di preavviso.
Infine, il contratto deve indicare la durata del rapporto di agenzia, che può essere a tempo determinato o indeterminato, e stabilire le modalità di cessazione. Si prevede la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso che varia in base alla durata del rapporto, in conformità alle norme di legge. In caso di cessazione del rapporto, il contratto può prevedere il pagamento di un’indennità all’agente, secondo quanto stabilito dall’articolo 1751 del Codice Civile, a condizione che l’agente abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo della clientela.
Il contratto deve infine contenere una clausola risolutiva espressa, che consente al preponente di risolvere il rapporto immediatamente nel caso di gravi inadempienze da parte dell’agente, come il mancato rispetto delle istruzioni ricevute o l’inosservanza delle norme contrattuali.
Esempio di Contratto di Agenzia Senza Esclusiva
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di agenzia senza esclusiva.
CONTRATTO DI AGENZIA SENZA ESCLUSIVA PER L’AGENTE
Facendo seguito alle intercorse trattative, premesso:
– che Alfa spa ( di seguito denominata anche PREPONENTE), con sede a ………………………………….. via …………………………………………………., P.IVA ……………….,
Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di …………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………. intende
avvalersi di agente di commercio per la vendita e commercializzazione dei prodotti a marchio ……………..
– che l’agente di commercio nominato collaborerà con l’eventuale agente generale incaricato dalla PREPONENTE, al quale competono e/o competeranno, oltre
allo svolgimento di attività promozionale nella zona dell’agente, anche compiti di coordinamento della forza vendita costituita da agenti della PREPONENTE;
– che, è intenzione della PREPONENTE affidare l’incarico di agente di commercio al Sig. …………………………. (o società…………………..) per la zona geografica
costituita dal territorio ITALIA;
– che in deroga all’art. 1743 c.c. l’incarico viene affidato all’AGENTE non in via esclusiva potendo quindi la PREPONENTE avvalersi nella zona geografica di cui
sopra anche di altri agenti e/o procacciatori;
– che nella zona geografica così individuata, l’agente di commercio si troverà ad operare anche congiuntamente all’agente generale;
– che il sig. …………………………., di seguito denominato anche AGENTE, si è dichiarato libero da precedenti vincoli di esclusiva e/o di concorrenza con altre
aziende che risultino essere concorrenti con la PREPONENTE e comunque non svolge attività di agente e/o di agente generale per conto di aziende concorrenti
della PREPONENTE;
– che il sig. …………………………. è disponibile ad assumere l’incarico di agente di commercio;
tutto ciò premesso la società Alfa spa
nomina
il Sig. …………………………. (o società), residente in …………………………., via …………………………., Cod. Fisc. …………………………., P. Iva …………………………., che
accetta, quale suo
AGENTE DI COMMERCIO
per la zona e la tipologia di clientela sottoindicata alle condizioni che regoleranno, ad ogni effetto ed in via esclusiva i rapporti tra le parti.
Il presente incarico viene conferito intuitu personae in relazione alla dichiarata capacità professionale del …………………………., con espresso divieto di cederlo, in
tutto o in parte, ovvero di conferirlo a terzi o in società, senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE.
(1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e debbono intendersi qui integralmente accettate dalle parti.
(2) OGGETTO DEL MANDATO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
L’incarico viene conferito all’ AGENTE affinché lo stesso, con serietà, diligenza, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo
osservare le direttive e norme emanate dalla PREPONENTE, promuova ed incrementi le vendite dei prodotti di cui al successivo punto 4, nei confronti dei clienti
di cui al successivo punto 5, nella zona di cui al punto 6, e ciò anche mediante l’opera di sovrintendenza e coordinazione dell’attività dell’agente generale della
PREPONENTE.
In particolare l’AGENTE dovrà:
a) attivarsi nella ricerca e segnalazione della clientela e, quando espressamente richiesto, porsi a disposizione della PREPONENTE per accompagnare i
funzionari e/ o l’agente generale dalla stessa incaricati nella visita ai clienti;
b) tenere un contatto costante con la clientela, organizzando efficacemente la collocazione dei prodotti e linee di prodotto oggetto del presente contratto, di
raggiungere un giro di affari adeguato alle possibilità della zona assegnata, sostenendo con la massima diligenza le vendite nell’ambito del budget assegnato;
c) attenersi ai prezzi, alle condizioni di vendita e ai termini di pagamento impartiti dalla PREPONENTE, astenendosi di conseguenza dal concedere sconti,
dilazioni o deroghe di pagamento senza espressa autorizzazione scritta della preponente. Senza preventiva autorizzazione scritta della preponente, inoltre,
l’AGENTE non potrà accettare resi di merce ne rilasciare quietanze ai clienti;
d) accertare con i mezzi che riterrà più opportuni, prima di assumere commissioni, la solvibilità ed affidabilità finanziaria dei potenziali clienti, segnalando con
tempestività alla PREPONENTE ogni modifica o variazione della stessa che possa compromettere il realizzo dei suoi crediti;
e) corredare l’ordine di ogni cliente, che dovrà essere redatto con la massima cura e precisione e trasmesso con le modalità stabilite dalla PREPONENTE, di tutte
le rilevanti notizie commerciali relative allo stesso avendo cura di farlo sottoscrivere dal cliente per approvazione delle clausole ivi contenute;
f) informare la PREPONENTE e/o l’agente generale, anche per iscritto dietro espressa richiesta della stessa /stesso, dell’andamento del mercato nella zona
assegnata;
g) mantenere strettamente confidenziali tutte le notizie relative alla PREPONENTE, alla sua attività e alla sua clientela, di cui l’AGENTE verrà in qualsiasi modo a
conoscenza in occasione dell’incarico affidatogli; a tale proposito l’AGENTE si impegna a mantenere segreta e riservata qualsiasi notizia riguardante la
PREPONENTE, la sua organizzazione produttiva e commerciale, il suo funzionamento, le procedure ed i metodi aziendali seguiti, il know how, in generale e tutti
i dati, anche personali, dei quali potrà venire a conoscerli in ragione della propria attività di AGENTE, informazioni, notizie e dati che l’AGENTE non potrà
utilizzare se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del presente contratto di Agenzia. Tali informazioni, notizie e dati non potranno dall’AGENTE
essere usati, né divulgati o comunicati a terzi, direttamente o indirettamente, neppure dopo la cessazione del
presente contratto;
h) non giovarsi, nello svolgimento dell’incarico, dell’opera di sub agenti, salvo previa autorizzazione scritta della PREPONENTE, che verrà rilasciata solo dopo
richiesta scritta in tal senso dell’AGENTE, che sarà comunque il solo ad avere ogni rapporto con detti sub agenti ed a rispondere di ogni loro eventuale richiesta;
i) svolgere le azioni opportune per ottenere la puntuale esecuzione dei contratti da parte dei clienti e il recupero dei crediti scaduti;
l) partecipare ai meeting ed alle riunioni di volta in volta organizzate dalla PREPONENTE con spese ad esclusivo suo carico.
m) comunicare alla PREPONENTE entro ….. giorni dall’inizio del presente contratto il nome delle aziende per le quali l’AGENTE risulti avere l’incarico diretto o
indiretto di trattare affari nella zona di competenza (territorio).
n) rispondere alla corrispondenza, alle circolari, ai questionari della PREPONENTE con tutta sollecitudine.
o) prestare la propria collaborazione alle iniziative promozionali ed a tutte le eventuali altre iniziative promosse dalla PREPONENTE.
(3) ESCLUSIVA
E’ fatto divieto all’AGENTE di promuovere, rappresentare e vendere, direttamente, indirettamente e/o per interposta persona, in forma autonoma ovvero in forma
subordinata, in via continuativa o saltuaria prodotti di aziende in concorrenza con la PREPONENTE.
E’ fatto divieto all’AGENTE di svolgere comunque qualsiasi delle attività comprese nel presente contratto per conto di altre aziende in concorrenza con la
PREPONENTE
E’ fatto altresì divieto all’AGENTE di svolgere direttamente o indirettamente o per interposta persona attività commerciali in proprio, contrastanti con gli interessi
della PREPONENTE
L’AGENTE opererà non in regime di esclusiva nella zona geografica di cui al punto 6) e con riferimento ai prodotti di cui al presente contratto e pertanto la
PREPONENTE, in deroga all’art. 1743 c.c., potrà avvalersi, oltre all’AGENTE, di altri agenti e/o procacciatori.
Pur operando non in regime di esclusiva territoriale – geografica l’AGENTE acquisirà però una esclusiva soggettiva di clientela limitatamente a quei soli clienti da
lui acquisiti e che non siano stati già acquisti da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o della PREPONENTE medesima.
Sugli affari promossi da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o dalla PREPONENTE medesima con clienti non acquisiti dall’AGENTE quest’ultimo
non vanterà alcun diritto a provvigione e/o compenso e/o retribuzione e/o indennità alcuna.
La PREPONENTE si avvale e/o potrà avvalersi, nell’ambito della zona riservata all’AGENTE, di agente generale il quale svolge e/o svolgerà attività di
promozione contrattuale e/o di coordinamento e di direzione delle attività svolte dall’AGENTE.
La PREPONENTE potrà curare direttamente affari nella zona dell’agente.
3.1.) PATTO DI NON CONCORRENZA
Successivamente allo scioglimento del contratto l’AGENTE non potrà svolgere attività promozionale (sia come agente generale che come agente o procacciatore
di affari o comunque intermediario) per conto di aziende concorrenti con la PREPONENTE nell’ambito della medesima zona, clientela e genere di beni o servizi
in riferimento ai quali è stato concluso il presente contratto di agenzia.
La vigenza di detto obbligo è stabilita in ……. anni (o mesi……) a decorrere dallo scioglimento del rapporto.
In conseguenza di tale obbligo dell’AGENTE, la PREPONENTE gli corrisponderà una indennità nella misura e secondo i criteri stabiliti dall’ AEC 20.3.2002.
Detta indennità verrà pagata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di vigenza del patto di non concorrenza e previa verifica della sua ottemperanza da parte
dell’AGENTE.
In caso di inottemperanza al patto di non concorrenza, verificata anche successivamente alla corresponsione dell’indennità, l’AGENTE sarà tenuto allla
restituzione dell’indennità percepita nonché ad una penale nella misura del 50% dell’indennità.
(4) PRODOTTI
L’AGENTE si impegna a promuovere ed a incrementare la vendita vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio …………………….. e ricompresi nell’Allegato A) al
presente contratto che ne costituisce parte integrante.
Qualora la PREPONENTE, a suo insindacabile giudizio, per le scelte di produzione o di politica commerciale, restringesse la gamma dei propri prodotti,
all’AGENTE non spetterà alcun indennizzo. Il rapporto di agenzia continuerà per i restanti prodotti alle medesime condizioni qui previste.
Se la PREPONENTE producesse in futuro o ponesse comunque in commercio altri prodotti con il marchio …………… diversi da quelli attualmente in produzione
o comunque commercializzati e commercializzasse uno o più marchi di impresa in aggiunta al marchio …………, sarà facoltà puramente discrezionale della
stessa PREPONENTE estendere a tali nuovi prodotti e/o marchi il presente incarico, ovvero provvedere nel modo che riterrà opportuno, senza che, in difetto,
l’AGENTE possa avanzare pretese di sorta.
Qualora la PREPONENTE sospenda dalla vendita o sostituisca alcuni prodotti, nessuna indennità e/o risarcimento competerà all’AGENTE.
La PREPONENTE potrà non accettare ordini che per insufficienza di prodotti e/o per brevità dei termini di consegna e/o per qualsiasi altro motivo ritenesse di
non eseguire; in tale caso nessuna provvigione e/o indennità e/o risarcimento spetterà all’AGENTE.
(5) CLIENTELA
(A) La clientela avente sede legale o residente nella zona geografica di cui al successivo punto 6) con cui l’AGENTE deve promuovere la conclusione degli affari
e comunque svolgere le attività di cui al precedente punto 2) è costituita esclusivamente dalle seguenti categorie commerciali:
…………………………………
(B) Sono esclusi dalla competenza dell’AGENTE in quanto direzionali e di sola spettanza della PREPONENTE, i clienti di cui all’Allegato B). Su tali clienti
l’AGENTE non percepirà alcuna provvigione e/o indennità. Sono altresì esclusi quei clienti costituiti da organizzazioni ed imprese che effettuano i propri acquisti
per poi vendere all’estero come anche quei clienti già acquisti da altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE e/o dalla PREPONENTE medesima
(C) I clienti devono essere scelti tra quelli ben qualificati nel settore e devono altresì essere di importanza e numero tali da assicurare, nella zona assegnata
all’AGENTE, una presenza di tutti i prodotti oggetto dell’incarico, che permetta una vendita proporzionata alle capacità di assorbimento del mercato per ciascun
prodotto.
(D) I clienti devono possedere gli usuali requisiti di idoneità commerciale e sicurezza finanziaria. I rapporti instaurati devono essere conformi alle direttive
generali e specifiche impartite dalla PREPONENTE.
In ogni caso l’AGENTE, prima di iniziare rapporti di affari con clienti anche con gli agenti sottoposti, deve sempre assumere informazioni complete.
All’AGENTE è fatto obbligo di rinnovare periodicamente le informazioni sui clienti informando tempestivamente e per iscritto la PREPONENTE su ogni fatto che
possa risultare rilevante.
(6) ZONA
All’AGENTE viene assegnata non in esclusiva e limitatamente ai clienti di cui al precedente punto 5) ivi aventi sede legale e/o residenti, la zona geografica
costituita dal territorio ITALIA.
In detta zona opera e/o opererà anche l’agente generale eventualmente nominato dalla PREPONENTE come altri agenti e/o procacciatori della PREPONENTE.
Nella zona così individuata e con riferimento ai clienti di cui al punto 5) l’AGENTE svolgerà le attività di cui al punto 2).
Per l’intera attività così svolta all’AGENTE sub punto 2) spetterà un compenso provvigionale, come determinato ai sensi del successivo punto 11).
(6.1.) VARIAZIONI DI ZONA
La PREPONENTE si riserva la facoltà di variare la zona, clientela, ivi compresa la clientela acquisita dall’AGENTE, prodotti ed entità delle provvigioni.
Le variazioni di zona, clientela, ivi compresa la clientela acquisita dall’AGENTE, prodotti, entità delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità (intendendosi per
lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’ AGENTE nell’anno civile precedente la variazione,
ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate dalla PREPONENTE
previa comunicazione scritta all’ AGENTE da darsi almeno due mesi prima.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le
riduzioni superiori al venti per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’ AGENTE nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi
antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero), queste possono essere realizzate dalla PREPONENTE con un preavviso
scritto che non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l’AGENTE comunichi, entro trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, e quindi
quelle variazioni superiori al venti per cento delle provvigioni di competenza dell’AGENTE nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi
antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero, la comunicazione del PREPONENTE costituirà preavviso per la cessazione
del rapporto di agenzia generale, ad iniziativa della PREPONENTE.
L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione, per l’applicazione del presente
articolo ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della PREPONENTE.
(7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Nello svolgimento dell’incarico l’AGENTE agirà in modo autonomo, essendo reciproco intendimento e ferma volontà delle parti escludere comunque la
formazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La PREPONENTE, in ogni caso, al solo fine di assicurare nella zona costante uniformità operativa ed una migliore penetrazione commerciale, avrà il diritto di
impartire all’AGENTE, tenuto peraltro conto della sua autonomia operativa, le necessarie istruzioni e/o gli opportuni consigli, come anche avrà il diritto di
affiancare all’AGENTE eventuale agente generale e/o eventuali Ispettori di vendita o altro personale diretto.
L’AGENTE non potrà avvalersi di collaboratori e dovrà pertanto svolgere l’indicato incarico personalmente.
Senza preventiva autorizzazione scritta della PREPONENTE, inoltre, l’AGENTE non potrà accettare resi di merce ne rilasciare quietanze ai clienti.
Nell’espletamento dell’incarico l’AGENTE deve attenersi rigorosamente a tutte le norme, ai regolamenti, alle procedure, alle istruzioni emanate dalla
PREPONENTE ai sensi dell’ art. 1746 c.c.
Ai sensi dell’ art. 1746 c.c. l’AGENTE fornirà periodicamente alla PREPONENTE informazioni sulle condizioni del mercato della propria zona, fornendo, altresì,
tutte le informazioni utili e/o necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari anche ricevute dai vari Agenti da lui coordinati.
L’AGENTE visiterà periodicamente la clientela, operando altresì per attuarne l’ampliamento.
7.1.) QUOTE DI VENDITA
All’inizio di ciascun anno solare saranno fissate, in accordo con l’AGENTE, le quote di assegnazione, in armonia con le possibilità di assorbimento della zona
assegnatagli e le disponibilità produttive della PREPONENTE.
Il rispetto delle quote di vendita da parte dell’AGENTE si intende vincolante ad ogni effetto.
In ogni caso l’AGENTE dovrà raggiungere almeno un fatturato minimo corrispondente al ….. % della quota di vendita prestabilita dalla PREPONENTE.
Il mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo darà facoltà alla PREPONENTE di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c.
(8) TUTELA, UTILIZZO DEL MARCHIO AZIENDALE E SEGRETI
L’AGENTE può usare il marchio ………………………. al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei terzi la propria
qualifica di AGENTE della PREPONENTE
In ogni caso la ditta, la denominazione sociale o i marchi della PREPONENTE non potranno comparire nella ditta, denominazione sociale o marchi d’impresa
dell’AGENTE.
L’AGENTE si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto, a non depositare né far depositare i marchi, nomi o distintivi registrati o usati dalla
PREPONENTE, nella zona o altrove.
L’AGENTE si impegna, poi, a non usare o depositare, direttamente o indirettamente, marchi o altri segni confondibili con quelli usati o registrati dalla
PREPONENTE
L’AGENTE si impegna a mantenere segreti, per tutta la durata del contratto e successivamente, i dati tecnici, l’esperienza operativa, le strategie di mercato, ed
ogni altra informazione data o ricevuta dalla PREPONENTE in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
(9) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI – PREZZI DI VENDITA
L’AGENTE assumerà le commissioni utilizzando in via esclusiva i moduli predisposti e consegnati dalla PREPONENTE , con la clausola “salvo approvazione
della casa”.
La PREPONENTE , anche in relazione al suo potenziale produttivo, all’organizzazione distributiva, alla politica commerciale, alle vendite già effettuate, si riserva
di dare o meno l’approvazione senza che l’AGENTE, in difetto, possa avanzare reclami o accampare diritti.
L’AGENTE dovrà attenersi ai prezzi di listino vigenti ed alle condizioni generali e particolari emanate di volta in volta dalla PREPONENTE
In assenza di una preventiva autorizzazione da parte della PREPONENTE, l’AGENTE non avrà facoltà di concedere dilazioni, sconti o ribassi, non previsti nei
listini prezzi e nelle condizioni generali e/o particolari di vendita.
(10) RISCOSSIONI
(A) L’AGENTE potrà riscuotere crediti per conto della PREPONENTE.
In tale caso l’AGENTE deve rimettere le somme riscosse improrogabilmente entro ……… (………) giorni dall’avvenuta riscossione.
L’AGENTE non potrà sospendere per alcuna ragione i versamenti alla PREPONENTE, rinunciando fin d’ora ad operare compensazioni tra le somme
eventualmente incassate, per le quali è tenuto alla rimessa, ed eventuali somme verso le quali vanti pretese creditorie di qualsiasi natura.
(B) L’AGENTE curerà, nel reciproco interesse delle parti, il buon fine degli affari, impegnando ogni opportuna influenza per ottenere, da parte della clientela, la
puntualità nei pagamenti.
(C) L’AGENTE si prodigherà per la bonaria soluzione delle eventuali controversie che insorgessero con i clienti e per la salvezza dei crediti della PREPONENTE.
Tutto ciò senza alcun particolare compenso, oltre a quello previsto dal successivo punto 11, né a rimborso spese, come previsto dal successivo punto 11.2.
(11) PROVVIGIONI
(11.1) Provvigioni
A) Per tutte le attività svolte, all’AGENTE verrà corrisposta una provvigione del …………. % oltre ad un supplemento di provvigione dello ………. % per l’attività di
riscossione dei crediti per conto della PREPONENTE eventualmente svolta e oltre un supplemento di provvigioni dello 0,5% (zero,cinque) per l’assunzione da
parte dell’AGENTE della garanzia di cui al successivo punto 11.3).
Detta provvigione verrà corrisposta all’AGENTE esclusivamente sui soli affari conclusi ed andati a buon fine relativi ai clienti da lui acquisiti come previsto al
precedente punto 3) e con esclusione dei clienti di cui al punto 5) B.
La provvigione complessiva sarà pertanto del …… %.
Nessun altro compenso e/o retribuzione anche di natura non provvigionale spetterà all’AGENTE.
Nessuna provvigione e/o compenso e/o indennità alcuna competerà all’AGENTE sulle vendite effettuate dalla PREPONENTE e/o da altri agenti e/o
procacciatori con clienti non da lui acquisiti.
La provvigione sarà riconosciuta e liquidata sui soli affari andati a buon fine intendendosi per ciò il regolare adempimento da parte del cliente.
Per eventuali vendite speciali di prodotti, per i quali la PREPONENTE ritenga opportuno fissare condizioni che si differenziano da quelle normalmente applicate,
la provvigione sarà fissata di volta in volta e comunicata all’AGENTE.
La PREPONENTE consegnerà all’AGENTE un estratto conto delle provvigioni dovute e relative ai soli affari andati a buon fine nel periodo considerato, al più
tardi l’ultimo giorno del mese successivo al mese nel corso del quale sono maturate.
La provvigione sarà determinata sul prezzo di vendita quale quello risultante dal listino e/o comunque accettato dalla PREPONENTE dei prodotti oggetto del
presente contratto al netto di:
– sconti tranne quelli di cassa
– premi anche di fine anno
– abbuoni anche in merce
– spese di trasporto
– spese imballaggi
– aggravi fiscali
– imposte, tasse
– spese d’incasso bancarie e simili
– eventuali somme che per qualsiasi ragione siano state trattenute dai clienti in relazione a singoli ordini.
L’estratto conto indicherà gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Ogni contestazione relativa all’estratto conto dovrà essere svolta dall’AGENTE con lettera indirizzata alla PREPONENTE entro 15 giorni dalla sua ricezione.
In mancanza di contestazioni svolte nell’indicato termine l’estratto conto dovrà intendersi approvato.
Entro i trenta giorni successivi alla consegna dell’estratto conto, ed in assenza di contestazioni, le provvigioni liquidate saranno effettivamente pagate
all’AGENTE, previa emissione di regolare fattura da parte di quest’ultimo.
B) Alcuna provvigione spetterà all’ AGENTE per le vendite effettuate direttamente dalla PREPONENTE ai clienti direzionali di esclusiva competenza di
quest’ultima di cui all’allegato B.
C) La provvigione competerà all’AGENTE anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del presente contratto se la proposta è pervenuta alla
PREPONENTE o all’AGENTE in data antecedente o gli affari sono conclusi entro 30 giorni dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da
ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
(11.2.) SPESE
Le spese che l’AGENTE incontrerà nello svolgimento del mandato saranno a suo esclusivo carico.
Parimenti andranno a carico dell’AGENTE le spese che questi sosterrà per collaboratori, tanto autonomi che subordinati, che riterrà di assumere per
l’espletamento dell’incarico e che dipenderanno esclusivamente da quest’ultimo.
(11.3) GARANZIA DELL’AGENTE
In armonia con quanto previsto dall’art. 28 della l. 21.12.1999, n. 526, modificativa dell’ art. 1746 c.c., le parti convengono sin d’ora, essendosene già tenuto conto
in sede di determinazione della misura provvigionale, che verrà concordata di volta in volta un’apposita garanzia, contenuta nel limite provvigionale del ……%, da
parte dell’AGENTE in riferimento ad affari individualmente determinati che non siano andati a buon fine in seguito ad inadempimento e/o comunque insolvenza
del cliente.
I presupposti di operatività della garanzia e sua applicazione interverranno allorquando si assista ad un’ inadempimento e/o insolvenza del terzo cliente. Le parti
convenzionalmente concordano che tale ipotesi si verifichi allorquando il cliente debitore non provveda al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal primo sollecito
di pagamento inviato dalla PREPONENTE mediante lettera raccomandata A/R e/o comunque in caso di suo fallimento o assoggettamento a procedura
concorsuale.
E’ esclusiva facoltà della PREPONENTE, in presenza di mancato pagamento della merce venduta al cliente, attivare nei di lui confronti azioni legali atte al
recupero coattivo delle somme dovute senza che, in difetto, l’AGENTE possa vantare alcun diritto nei confronti della PREPONENTE anche a titolo di provvigioni
e/o indennità e/o risarcimento danni.
(12) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico è a tempo indeterminato e potrà essere disdettato in qualunque momento da ciascuna delle parti mediante recesso da attuarsi con lettera
raccomandata nel rispetto dei seguenti termini di preavviso.
Detto preavviso sarà di:
– Tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
– Quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
– Cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
– Sei mesi dal sesto anno in poi.
(12.1) CAMPIONARIO E MATERIALE DI PROPAGANDA
All’atto della cessazione del rapporto l’agente sarà tenuto a restituire alla PREPONENTE quanto da questa consegnatogli per l’esecuzione del mandato e di sua
proprietà (campionari, materiale di propaganda, ecc.).
In caso di mancata restituzione o di danneggiamento, il valore dello stesso campionario, del materiale di propaganda e di quant’altro di proprietà della
PREPONENTE potrà essere addebitato all’ AGENTE
(13) INDENNITA’ DI SCIOGLIMENTO
Ove ricorrano le condizioni di cui all’ art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.leg.vo 303/1991 e 65/1999, all’AGENTE sarà dovuta un’indennità da cessazione del
rapporto determinata secondo i criteri di cui all’ AEC 20.3.2002.
(14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato adempimento, da parte dell’AGENTE, dei seguenti obblighi, legittimerà la PREPONENTE a recedere, mediante semplice comunicazione scritta, con
effetto immediato, dal contratto di agenzia, senza obbligo di concedere il periodo di preavviso né tantomeno alcuna indennità sostitutiva né tantomeno indennità
di cessazione:
a) Mancata consegna alla PREPONENTE delle somme riscosse su espressa autorizzazione di quest’ultima entro il termine di giorni ……..;
b) Mancato adeguamento alle istruzioni della PREPONENTE ;
c) Omissione nella comunicazione alla PREPONENTE di informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnata all’AGENTE ed ogni altra
informazione per valutare la convenienza dei singoli affari;
d) Mancato rispetto dei limiti all’utilizzo dei marchi aziendali di cui al punto 8) del presente contratto;
e) Mancato rispetto dell’obbligo di cui al punto 3) del presente contratto;
f) Rifiuto a coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati quali agenti generali della PREPONENTE durante la loro permanenza in zona;
g) Attuazione, da parte dell’AGENTE, di compensazione degli eventuali crediti dallo stesso vantati nei confronti della PREPONENTE con somme riscosse presso
clienti per conto della medesima.
h) Mancato raggiungimento delle eventuali quote di vendita (7.1)
i) Concessione alla clientela di sconti o ribassi non autorizzati dalla PREPONENTE.
(15) FORMA DEL CONTRATTO
I rapporti fra la PREPONENTE e l’AGENTE sono disciplinati esclusivamente da quanto ivi previsto.
Qualsiasi concessione o prassi che di discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto contrattuale, che rimane
disciplinato esclusivamente dal presente contratto.
Il presente contratto sostituisce ed abroga qualsiasi altra eventuale precedente convenzione scritta o verbale.
(16) MUTAMENTO DELLE PERSONE DEI SOCI E/O DEGLI AMMINISTRATORI
Nel caso in cui l’AGENTE rivesta la forma societaria, la validità durata ed efficacia del presente contratto è subordinata al mantenimento, all’interno della società
AGENTE, dei soci ed amministratori esistenti alla data odierna.
Qualora nel corso del rapporto intervengano modifiche nelle persone dei soci e/o amministratori, il verificarsi di tali fatti, da considerarsi imputabili alla società
AGENTE, comporterà la facoltà per la PREPONENTE di recedere dal contratto senza diritto alcuno dell’AGENTE medesimo ad indennità di scioglimento e/o
preavviso.
(17) CONVEZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti e pena di
inefficacia.
(18) NORMATIVA APPLICABILE
Il presente contratto è interamente regolato dagli articoli 1742 – 1753 c.c., come modificati dal d.leg.vo 10 settembre 1991, n. 303 e dal d.leg.vo 65/1999 nonché,
per quanto qui non previsto e/o convenuto, l’ AEC 20.3.2002 e successive modificazioni.
(19) FORO COMPETENTE
Nel caso in cui l’AGENTE rivesta la forma societaria, per qualsiasi controversia comunque riconducibile alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o
risoluzione di questo contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì nella cui circoscrizione ha sede la PREPONENTE.
(20) DECORRENZA
Il presente contratto decorre dal …………………….
Forlì,
L’AGENTE LA PREPONENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dopo averne preso visione dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
(3) Esclusiva;
(3.1) Patto di non concorrenza
(4) Prodotti
(6) Zona
(6.1.) Variazioni di zona
(8) Tutela, utilizzo del marchio aziendale e segreti
(9) Accettazione degli ordini – Prezzi di vendita
(10) Riscossioni
(11) Provvigioni
(14) Clausola risolutiva espressa
(15) Forma del contratto
(16) Mutamento delle persone dei soci e/o degli aministratori
(17) Convenzioni derogative o complementari
(18) Normativa applicabile
(19) Foro competente
Luogo e data, ……………
L’AGENTE
Allegato A (da considerarsi parte integrante del contratto di agenzia)
Ai sensi del punto 4) i prodotti rientranti nell’oggetto del contratto di agenzia concluso in data …………….. tra la PREPONENTE ALFA SPA e l’AGENTE
SIG.…………………sono i seguenti:
1) —————————-
2) —————————
3) —————————-
—————————–
Luogo e data, ……………
LA PREPONENTE L’AGENTE
Allegato B (da considerarsi parte integrante del contratto di agenzia)
Ai sensi del punto 5) del contratto di agenzia concluso in data …………….. tra la PREPONENTE ALFA SPA e l’AGENTE SIG. ………………… i clienti direzionali di
esclusiva competenza della PREPONENTE sono i seguenti:
1) ——————–
2) ———————
3) ——————–
—————————–
Luogo e data, ……………
LA PREPONENTE L’AGENTE
————————————
Modello Contratto di Agenzia Senza Esclusiva Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di agenzia senza esclusiva da scaricare. Il modulo contratto di agenzia senza esclusiva compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di agenzia senza esclusiva può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Agenzia Senza Esclusiva PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di agenzia senza esclusiva PDF editabile.