In questa pagina è possibile trovare un fac simile cessione diritti cinematografici e televisivi da scaricare e compilare.
Indice
Cessione Diritti Cinematografici e Televisivi
Il contratto di cessione dei diritti cinematografici e televisivi è lo strumento giuridico attraverso il quale il titolare dei diritti di sfruttamento di un’opera letteraria, artistica o audiovisiva trasferisce a un acquirente, generalmente un produttore o un distributore, la facoltà esclusiva di adattare, ridurre, riprodurre e utilizzare quell’opera per realizzare un film, un telefilm, una serie televisiva o qualsiasi altra elaborazione destinata alla proiezione cinematografica o alla diffusione televisiva. Si tratta di un contratto atipico, non espressamente disciplinato dal Codice Civile con una propria normativa dedicata, ma regolato dai principi generali in materia di obbligazioni e contratti nonché, soprattutto, dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore e successive modificazioni.
L’articolo 107 della Legge sul diritto d’autore stabilisce che i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori delle opere dell’ingegno possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. Questo principio di libera disponibilità dei diritti patrimoniali costituisce il fondamento normativo della cessione in ambito cinematografico e televisivo. È importante sottolineare che la cessione riguarda esclusivamente i diritti patrimoniali, poiché i diritti morali d’autore, come il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità della stessa, restano inalienabili e non possono formare oggetto di trasferimento. La legge prevede inoltre che la cessione non possa comprendere diritti futuri derivanti da leggi successive e che i contratti aventi ad oggetto tutte le opere future di un autore siano nulli se privi di un limite temporale, che in ogni caso non può superare i dieci anni.
Nella prassi del settore, la cessione dei diritti cinematografici e televisivi è spesso preceduta da un patto di opzione. Con questo accordo preliminare, l’acquirente versa al titolare dei diritti un corrispettivo, generalmente quantificato intorno al 10% del prezzo finale della cessione, in cambio del diritto esclusivo di acquistare i diritti di sfruttamento entro un periodo di tempo determinato. L’opzione consente al produttore di valutare la fattibilità del progetto, avviare lo sviluppo della sceneggiatura e sondare il mercato senza impegnarsi immediatamente nell’acquisto definitivo. La durata dell’opzione può variare e raggiungere anche i 48 o 54 mesi, considerati i tempi lunghi tipici della gestazione di un progetto cinematografico. Se l’acquirente non esercita l’opzione entro il termine stabilito, il cedente trattiene il corrispettivo già ricevuto e torna libero di disporre dei propri diritti.
Qualora l’opzione venga esercitata, si perfeziona il contratto di cessione vero e proprio, nel quale devono essere disciplinati con precisione diversi aspetti fondamentali. L’oggetto del contratto individua i diritti ceduti, che tipicamente comprendono la facoltà di riprodurre l’opera mediante adattamento cinematografico o televisivo, di realizzare il film anche in coproduzione con soggetti terzi italiani o stranieri, e di sfruttare l’opera finita in tutto il mondo attraverso qualsiasi mezzo e supporto, dalla sala cinematografica alla trasmissione televisiva, dall’home video alle piattaforme digitali e a ogni altra tecnologia presente o futura. È buona pratica specificare nel contratto anche i diritti eventualmente esclusi dalla cessione, come quelli relativi all’adattamento teatrale o radiofonico, per evitare ambiguità interpretative. Il corrispettivo deve essere indicato chiaramente, con la previsione delle modalità e dei termini di pagamento, e nel caso in cui la cessione sia stata preceduta da un’opzione, la somma già versata a quel titolo viene normalmente detratta dal prezzo finale.
Il contratto deve inoltre stabilire i termini entro cui l’acquirente è tenuto a realizzare il film e a effettuare la prima proiezione pubblica o diffusione televisiva dell’opera. Il mancato rispetto di questi termini comporta di norma la risoluzione automatica del contratto, con il ritorno di tutti i diritti ceduti nella piena titolarità del cedente, che trattiene i corrispettivi già ricevuti a titolo di penale. Occorre poi regolamentare il rispetto dell’opera originale nella riduzione cinematografica, le eventuali royalties spettanti all’autore sui ricavi della distribuzione, la titolarità dei diritti su sequel, prequel, remake e spin-off, e il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie. Le clausole più gravose per una delle parti, come quelle relative alla risoluzione automatica o al foro competente, devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Esempio di Cessione Diritti Cinematografici e Televisivi
Di seguito è possibile trovare un esempio di cessione diritti cinematografici e televisivi.
Patto di opzione e contratto di cessione di diritti cinematografici e televisivi
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le sottoscritte parti
—società ….. , in persona di .., con sede in ……; ….. , codice fiscale/partila Iva ….. , d’ora innanzi denominato “cedente”
—società ….. , in persona di ….. con sede in ….. codice fiscale/partita Iva ….. , d’ora innanzi denominata “acquirente”;
si conviene e si stipula quanto segue:
Patto di opzione
A) Il cedente, titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo dell’opera ….. (d’ora innanzi denominata l'”Opera”), concede all’acquirente il diritto esclusivo di opzione della durata di … mesi a partire dalla data della presente scrittura, per procedere all’acquisto dei diritti esclusivi di adattamento, riduzione e utilizzazione cinematografica e televisiva dell’opera per tutte le lingue e per tutti i Paesi del mondo.
B) L’acquirente dovrà esercitare il diritto di opzione entro il predetto termine mediante comunicazione scritta al cedente, a mezzo lettera raccomandata.
C) Quale corrispettivo dell’opzione esclusiva qui concessa, l’acquirente verserà al cedente, contestualmente alla firma del presente accordo, una somma lorda e forfettaria di euro
D) Qualora l’acquirente non eserciti l’opzione nel termine sopra indicato, ovvero non la rinnovi secondo quanto previsto al punto F), il presente accordo non avrà ulteriore seguito e il cedente non sarà tenuto a restituire la somma di cui al punto C), che resterà pertanto definitivamente da lui acquisita. Il cedente inoltre potrà disporre liberamente dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo dell’opera.
E) Qualora l’acquirente decida di esercitare l’opzione, la somma versata a fronte dell’opzione stessa, menzionata al punto C), verrà dedotta dall’ammontare finale per 41 cessione dei diritti, quale indicata alla clausola n. 2) del contratto di cessione allegato al presente accordo.
F) L’opzione concessa all’acquirente con il presente accordo potrà essere rinnovata una sola volta per un periodo non superiore a … mesi dietro versamento di un ulteriore compenso di ….. La richiesta di rinnovo dell’opzione dovrà pervenire al cedente mediante lettera raccomandata entro i due mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al punto A).
G) Qualora l’acquirente eserciti l’opzione con le modalità e alle condizioni previste dal presente accordo, diverrà automaticamente efficace il contratto di cessione qui di seguito interamente trascritto.
Contratto di cessione di diritti cinematografici e televisivi
1. Oggetto del contratto
Il cedente, titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo dell’opera ….. (d’ora innanzi denominata Opera”), cede all’acquirente i diritti esclusivi di adattamento, riduzione e utilizzazione cinematografica e televisiva dell’opera, per tutte le lingue e per tutti i Paesi del mondo.
A titolo esemplificativo, i diritti ceduti comprendono la facoltà di riprodurre l’opera mediante adattamento cinematografico e/o televisivo, di realizzare un film e/o un telefilm e/o un’elaborazione sceneggiata per una o più diffusioni televisive e/o proiezioni cinematografiche in tutto il mondo, di procedere alla realizzazione cinematografica e/o televisiva anche in coproduzione con terzi, italiani e stranieri. Essi comprendono inoltre il diritto di sfruttare il film in tutto il mondo con ogni mezzo meccanico audiovisivo e su videocassette, su supporto digitale quale, ad esempio, il DVD, nonché la trasmissione e la comunicazione al pubblico, via etere, via satellite o via cavo.
Sono invece esplicitamente esclusi dalla cessione i diritti di adattamento e rappresentazione teatrale e i diritti radiofonici.
2. Compenso
A titolo di compenso per la cessione dei diritti di cui alla clausola n, 1) l’acquirente corrisponderà al cedente, contestualmente all’esercizio dell’opzione, la somma di ….. , dalla quale dovrà essere dedotto l’importo già versato per l’opzione e per il suo eventuale rinnovo.
3. Mancato pagamento del compenso
Il mancato pagamento della somma di cui alla clausola n. 2) entro il termine stabilito impedirà il trasferimento dei diritti oggetto del contratto.
4. Durata della cessione
La cessione dei diritti viene fatta in via esclusiva ed assoluta per tutto il mondo per un periodo di anni a partire dalla data di esercizio della opzione.
Dopo la scadenza del contratto l’acquirente potrà continuare a utilizzare e diffondere l’opera realizzata, in via non esclusiva, per una durata non inferiore a quella di protezione legale quale attualmente prevista in ciascun Paese del mondo e/o quale potrà essere stabilita in futuro.
5. Termini
La cessione si intende effettuata senza limite di spazio, ma con il preciso obbligo da parte
dell’acquirente di realizzare il film entro ….. anni dalla data di esercizio dell’opzione e di effettuare la prima proiezione pubblica e/o diffusione televisiva dell’opera entro ….. anni dalla data stessa.
In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, il contratto si intenderà automaticamente risolto e tutti i diritti ceduti torneranno di piena ed esclusiva spettanza del cedente, il quale tratterà a titolo di penale i corrispettivi ricevuti.
6. Rispetto dell’opera originale
La riduzione cinematografica rispetterà l’opera originale. Il titolo del film verrà concordato con il cedente, al quale dovranno essere comunicati, prima dell’inizio delle riprese, i nomi del regista e dei principali interpreti.
7. Obbligo di citazione
Nei titoli di testa dell’opera realizzata verrà chiaramente indicato che il film e/o telefilm e/o sceneggiato è “tratto da ….. di ….. , pubblicato da ….. “. Identica menzione dovrà ricorrere anche nella pubblicità (cataloghi, locandine, prospetti, ecc…).
Il cedente avrà tuttavia la facoltà di chiedere, se lo riterrà opportuno, che l’opera realizzata venga indicata come “liberamente ispirata all’opera ….. di ….. ”
8. Inizio della lavorazione
In nessun caso la lavorazione e/o diffusione dell’opera cinematografica e/o televisiva potrà iniziare o avvenire prima che sia stato versato al cedente l’intero ammontare del compenso di cui alla clausola n. 2) del presente contratto.
9. Trasferimento dei diritti a terzi
L’acquirente ha la facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti acquisiti, informando il cedente mediante lettera raccomandata, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del cedente per tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
10. Comunicazioni obbligatorie
L’acquirente si impegna a comunicare al cedente qualunque mutamento di denominazione sociale e/o di indirizzo entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato, intendendosi tale obbligo di comunicazione valido per tutto il periodo di cessione esclusiva di cui alla clausola n. 4).
11. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro ove ha sede il cedente.
Redatto in duplice originale a ….. , il …..
Vengono specificamente approvate, ai sensi e agli effetti dell’art. 1341 codice civile, le clausole numero 3 (mancato pagamento del compenso), 5 (termini), 8 (inizio della lavorazione), 11 (foro competente).
Redatto in duplice originale a ….. , il …..
Modello Cessione Diritti Cinematografici e Televisivi Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello cessione diritti cinematografici e televisivi da scaricare. Il modulo cessione diritti cinematografici e televisivi compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile cessione diritti cinematografici e televisivi può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto Cessione Diritti Cinematografici PDF Editabile
Di seguito viene proposto un fac simile contratto cessione diritti cinematografici PDF editabile.
