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Indice
Contratto di Deposito Merci
In base a quanto stabilito dall’art. 1766 del Codice civile, Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
La regola generale vuole che il deposito abbia natura gratuita. Tuttavia, non può escludersi una diversa pattuizione delle parti sul punto, caso in cui si parla di deposito oneroso. L’art. 1781 del Codice civile stabilisce infatti che Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa e tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Ai sensi dell’art. 1777 Codice Civile, il bene dato in custodia deve essere restituito al depositante o a chi sia in possesso di un documento di legittimazione necessario per la restituzione dello stesso.
I requisiti del contratto di deposito, come stabiliti dal Codice Civile, si fondano su quelli che sono considerati requisiti essenziali per qualsiasi contratto, ossia il consenso delle parti, l’oggetto, la causa e la forma (art. 1325 c.c.). Però, nel caso del deposito, questi elementi assumono alcune caratteristiche specifiche. La capacità delle parti, nonostante sia non espressamente menzionata tra i requisiti del contratto di deposito, è comunque un presupposto indispensabile per la validità dell’accordo, in conformità con le norme generali sul contratto. La capacità giuridica delle parti si regola in base al Codice Civile, che disciplina le conseguenze della sua eventuale mancanza, facendo riferimento alle norme sull’annullabilità del contratto.
Per quanto riguarda il consenso, l’accordo tra le parti è fondamentale per costituire un valido contratto di deposito. Esso deve essere diretto a un preciso obiettivo: l’assunzione da parte del depositario dell’obbligo di custodire la cosa. Nonostante il deposito rientri nella categoria dei contratti reali, ciò non significa che il mero atto di consegna della cosa sia sufficiente a perfezionare il contratto. È necessario che vi sia l’intenzione da parte del depositario di assumere l’obbligo di custodia. Per esempio, il semplice lasciare un oggetto presso un amico non costituisce un deposito se non è accompagnato dalla volontà esplicita di affidare la custodia. Se la custodia è spontanea e non accompagnata da un accordo specifico, si parlerà di gestione di affari, non di deposito. Per quanto concerne eventuali vizi del consenso, si applicano le regole generali del diritto contrattuale.
L’oggetto del contratto di deposito è costituito dalla prestazione di custodia. La cosa depositata non rappresenta l’oggetto diretto della prestazione, ma l’elemento su cui si esercita l’obbligo di custodia. Il deposito non comporta il trasferimento di diritti di proprietà sulla cosa, ma solo un obbligo di conservazione. Questo significa che l’oggetto del deposito non deve necessariamente avere un valore patrimoniale in senso stretto: può anche trattarsi di un bene che ha solo un valore affettivo per il depositante. Però, la cosa deve essere materiale e fisicamente esistente, escludendo pertanto diritti immateriali o energie, che non possono essere oggetto di un rapporto di fatto come quello inerente alla custodia. Si esclude inoltre che il deposito possa riguardare universalità di beni, come un intero patrimonio mobile, se non considerato in termini descrittivi delle singole cose componenti.
Un aspetto fondamentale della causa del contratto di deposito è la funzione di conservazione della cosa. La custodia comporta l’obbligo di preservare la cosa nella sua integrità fisica ed economica, proteggendola da danni, deterioramenti o perdite. Tuttavia, la custodia non include la conservazione dei diritti giuridici sulla cosa, come spesso si riteneva in dottrina prima del Codice Civile vigente. Questa distinzione è importante, poiché chiarisce che l’obbligo del depositario è limitato alla protezione materiale della cosa e non si estende alla sua amministrazione giuridica, a differenza del sequestro, che comporta anche la gestione dei diritti inerenti alla cosa.
Infine, la forma del contratto di deposito è rilevante solo se espressamente richiesta dalla legge o dalle parti. In linea generale, il deposito è un contratto non formale, quindi può essere stipulato in qualsiasi forma, anche tacita, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente. Questo significa che il consenso delle parti può risultare anche implicitamente dal comportamento adottato in relazione alla custodia della cosa. Per quanto riguarda la prova del contratto, essa può essere fornita con ogni mezzo, seguendo le norme generali previste dal Codice Civile.
All’interno del contratto di deposito merci bisogna quindi indicare
-Descrizione della tipologia e della quantità di beni
-Modalità e caratteristiche di custodia, incluse le misure di sicurezza e gli obblighi del depositario
-Durata del deposito
-Prezzo del servizio, se non è a titolo gratuito.
Le principali obbligazioni del depositario sono
-custodire la cosa
-non servirsi della cosa depositata
-restituire il bene in ogni momento in cui il depositante la richieda
-restituire i frutti della cosa eventualmente percepiti
-denunciare immediatamente al depositante la perdita della detenzione in conseguenza di un fatto a lui non imputabile.
Le principali obbligazioni del deponente sono
-rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa
-ritirare la cosa depositata, a richiesta del depositario
-pagare l’eventuale compenso pattuito
-pagare le spese necessarie per la restituzione della cosa.
Esempio di Contratto di Deposito Merci Presso Terzi
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di deposito merci presso terzi.
Tra la società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di
…………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………., di seguito denominato DEPOSITANTE,
e
la società …………………………., con sede in ……….., via …………….. n. …, P.IVA ………………., Cod. Fisc. …………………………., REA …….., CCIAA di
…………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. …………………………., di seguito denominato DEPOSITARIO
PREMESSO
– che il DEPOSITARIO ha la disponibilità in ……………………………, Via ………………………, n. …. dei locali noti alle parti.
– che il DEPOSITANTE ha interesse ad avere un deposito.
– che il DEPOSITARIO s’è dichiarato disponibile a costituire e gestire un deposito con consegna dei prodotti alla clientela, giuste istruzioni che il DEPOSITANTE medesimo darà.
– che il DEPOSITARIO ha assicurato di possedere l’organizzazione, il personale ed i mezzi necessari per far fronte alle esigenze di deposito, di movimentazione e consegna della merce del DEPOSITANTE.
Ciò premesso tra le parti
SI CONVIENE
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2) Il DEPOSITANTE darà in deposito al DEPOSITARIO i propri prodotti, così come risulterà dalle bolle di accompagnamento e/o DDT che, di volta in volta,
saranno redatte e trasmesse alDEPOSITARIO.
Da parte sua il DEPOSITARIO assicura di possedere e si obbliga a mantenere l’organizzazione, il personale ed i mezzi necessari per gestire il deposito, movimentare la merce, consegnare la stessa alla clientela del DEPOSITANTE.
3) II DEPOSITARIO si impegna a custodire i prodotti esclusivamente nei locali in ……………………………………………, via ………………………………………..
provvedendo, a sua esclusiva cura, spese e rischio, alla gestione del deposito, alla movimentazione della merce, alla consegna della stessa, secondo specifiche istruzioni impartite dal DEPOSITANTE.
Il Depositario, oltre a quanto previsto nella clausola che segue, nulla potrà pretendere, neppure per spese od altro.
Nell’ ambito delle obbligazioni assunte, il DEPOSITARIO, a titolo esemplificativo e non riduttivo, dovrà provvedere alla custodia dei prodotti ricevuti con la diligenza del buon padre di famiglia, curando che gli stessi siano depositati in mani era tale da garantire la perfetta conservazione.
Consegnerà il materiale ricevuto ai nominativi che saranno indicati dal DEPOSITANTE, conconsegna anche a domicilio secondo istruzioni, termini e modalità che verranno fissati dal DEPOSITANTE medesimo.
Sarà preciso obbligo del DEPOSITARIO tenere con la massima diligenza la documentazione fiscale tutta, relativa alle operazioni di carico e scarico.
La merce, che verrà introdotta nel magazzino, resterà in piena e assoluta proprietà del DEPOSITANTE ed il DEPOSITARIO avrà l’obbligo di far presente a terzi a chi appartiene la merce.
Di qualsiasi iniziativa e/o pretesa sui beni in oggetto il DEPOSITARIO dovrà dare immediata comunicazione scritta al DEPOSITANTE.
4) Il presente contratto avrà inizio a decorrere dal ………………. e sarà a tempo indeterminato, con facoltà di recesso da ambo le parti, con preavviso di mesi …………………….. a mezzo lettera raccomandata.
5) Il DEPOSITANTE riconoscerà al DEPOSITARIO, quale corrispettivo onnicomprensivo per tutte le attività e servizi tutti dallo stesso resi, un compenso pari ad euro ….. per ogni prodotto introdotto nel magazzino del DEPOSITARIO.
Detto compenso verrà corrisposto entro ……….. giorni dalla ricezione delle fattura da parte del DEPOSITARIO.
Oltre a quanto sopra previsto il DEPOSITARIO non potrà pretendere null’altro, neppure a titolo di rifusione delle spese.
6) Il DEPOSITANTE potrà effettuare, a mezzo propri incaricati, controlli sulle giacenze di magazzino presso il deposito, così come sulla regolarità della documentazione amministrativo – contabile e fiscale tutta del DEPOSITARIO, relativa ai prodotti del DEPOSITANTE.
Qualora venissero riscontrate irregolarità nella tenuta della documentazione ovvero non corrispondenze tra le risultanze contabili e quelle fisiche di consistenza del magazzino, il DEPOSITANTE potrà ritenere risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. il contratto senza obbligo di contestazione o messa in mora alcuna.
7) Il DEPOSITARIO si obbliga a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, polizza assicurativa volta a coprire rischi (da incendio, fulmine, inondazione ed altro evento calamitoso, così come da furto e rapina ecc.).
Detta polizza dovrà coprire in ogni momento il valore di tutte le merci depositate presso il magazzino.
Il pagamento del premio sarà ad esclusivo carico del DEPOSITARIO.
Beneficiario unico della polizza dovrà risultare il DEPOSITANTE.
8) Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti si richiamano alle norme del Codice Civile in tema di contratto di deposito.
9) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti indicano quale Foro competente esclusivo quello di ………………..
Luogo, Data
IL DEPOSITANTE
IL DEPOSITARIO
Modello Contratto di Deposito Merci Presso Terzi Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di contratto di deposito merci presso terzi da scaricare. Il modulo contratto di stoccaggio merci presso terzi compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di deposito merci presso terzi può essere convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Deposito Merci Presso Terzi PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di deposito merci presso terzi PDF editabile.