In questa pagina è possibile trovare un fac simile controdeduzioni appello tributario da scaricare e compilare.
Indice
Appello Tributario
L’articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/1992 stabilisce che una sentenza emessa dalla commissione provinciale può essere impugnata tramite appello presso la commissione regionale competente, come previsto dall’articolo 4, comma 2. Questo significa che l’appello deve essere presentato alla commissione regionale nella cui circoscrizione opera la commissione provinciale che ha emesso la sentenza oggetto di impugnazione.
L’appello rappresenta l’unico mezzo di ricorso a cognizione piena, ovvero un mezzo che consente, in linea generale, il riesame completo della materia trattata in primo grado. Però, l’effetto devolutivo dell’appello è limitato dal divieto di introdurre nuove questioni (ius novorum) e di presentare nuove prove, salvo eccezioni espressamente previste. Di conseguenza, l’appello si limita alle questioni di fatto e di diritto già discusse nella sentenza impugnata, configurandosi quindi come una revisione prioris instantiae anziché un novum iudicium.
Attualmente, l’appello non è l’unico strumento per impedire il passaggio in giudicato della sentenza della commissione provinciale. Infatti, con la riforma del contenzioso introdotta dal Decreto Legislativo n. 156/2015, è stato previsto il ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.3, del Codice di Procedura Civile, che riguarda la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto. Questo ricorso può essere utilizzato quando le parti concordano nell’omettere l’appello, come previsto dall’articolo 62, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 546.
L’impugnazione è ammissibile esclusivamente nei confronti di provvedimenti che presentano caratteristiche di decisorietà e definitività, escludendo le ordinanze che regolano il corretto svolgimento del processo. È fondamentale, in base al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la sostanza prevale sulla forma, determinare la natura del provvedimento non in base alla sua denominazione o forma, ma in base al suo contenuto effettivo, ossia all’effetto giuridico che intende produrre.
La commissione regionale ha competenza a esaminare qualsiasi vizio della sentenza, inclusi errori nella legge processuale, questioni relative alla legittimità degli atti di causa e errori di giudizio sul merito della causa che possano comportare un’ingiustizia nella decisione impugnata.
Il ricorso in appello deve contenere, come elementi essenziali, l’indicazione del giudice a cui si intende adire, gli estremi della sentenza impugnata, le parti della controversia, l’oggetto (petitum) e i motivi specifici (causa petendi). L’assenza o l’incertezza di uno di questi elementi, così come la mancanza della sottoscrizione del difensore ai sensi dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. 546, o della parte stessa nei casi consentiti, rende il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto, l’atto di appello deve essere notificato alla controparte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza di tale notificazione, entro il termine massimo di sei mesi previsto dagli artt. 38, comma 3, del decreto e 327 c.p.c.
Con l’entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge il 17 dicembre 2018, n. 135, che ha sostituito l’art. 16 bis del d.lgs. 546, è diventata obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2019, l’utilizzazione delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi previsti dal comma 3 di tale articolo, conformemente alle disposizioni del decreto del MEF del 23 dicembre 2013, n. 163, e ai successivi decreti di attuazione. Solo in casi eccezionali, il presidente della commissione o di sezione, qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, oppure il collegio, se la questione sorge in udienza, possono autorizzare il deposito mediante modalità diverse da quelle telematiche, previa motivazione. L’utilizzo delle modalità telematiche è facoltativo per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto, a condizione che nel ricorso o nel primo atto difensivo venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni e notificazioni, come previsto dal comma 3 bis. In alternativa, per le notificazioni si applicano le modalità previste dall’art. 16, ovvero tramite ufficiale giudiziario, servizio postale o consegna diretta all’ufficio.
Anche le comunicazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. La notificazione degli atti tramite PEC si considera perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, configurando una presunzione di conoscenza simile a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c. Il destinatario può dedurre la nullità della notificazione solo in caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause a lui non imputabili, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 bis. Pertanto, la notificazione si considera perfezionata se l’operatore attesta nella ricevuta che la casella PEC del destinatario è “piena”, poiché il mancato inserimento del messaggio a causa della saturazione della casella è attribuibile al destinatario stesso per inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Il ricorso, corredato dalla prova dell’avvenuta notifica, deve essere depositato secondo quanto previsto dall’art. 22. La costituzione dell’appellante, come nel giudizio di primo grado, deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso e, nel caso di notificazione a più parti, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.
Dal 13 dicembre 2014 non è più necessario che l’appellante, a pena di inammissibilità, depositi una copia del ricorso presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, qualora la notificazione non sia avvenuta tramite ufficiale giudiziario.
Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale richiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere una copia autentica della sentenza.
Le parti diverse dall’appellante devono costituirsi, ai sensi dell’art. 54, nei modi e termini previsti dall’art. 23 per il procedimento di primo grado, depositando un atto di controdeduzioni nel quale replicano ai motivi dedotti dall’appellante, presentano le proprie difese e sollevano le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio.
Come in primo grado, il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio delle altre parti non comporta alcuna nullità, in base al principio di tassatività delle relative cause. La tardiva costituzione comporta solo la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, senza pregiudicare il diritto delle altre parti a ricevere la comunicazione dell’udienza di trattazione, salvo che le parti si costituiscano successivamente all’inoltro dell’avviso. Se la costituzione avviene prima dell’inoltro dell’avviso, l’omissione determina la nullità del procedimento e della sentenza, per violazione del diritto fondamentale di difesa e del principio inderogabile del contraddittorio.
Infine, l’art. 55 attribuisce al presidente della commissione tributaria regionale e ai presidenti di sezione gli stessi poteri degli organi corrispondenti della commissione provinciale. Pertanto, il presidente deve assegnare il ricorso a una delle sezioni; il presidente di tale sezione esamina preliminarmente il ricorso e, qualora non rilevi cause di inammissibilità e non debba dichiarare la sospensione, l’interruzione o l’estinzione del processo, nomina il relatore e fissa l’udienza di trattazione.
Esempio di Controdeduzioni Appello Tributario
Di seguito è possibile trovare un esempio di controdeduzioni appello tributario.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _______
CONTRODEDUZIONI
Nell’interesse di … (indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (oppure) l’Ente locale (oppure l’Agente della Riscossione) avverso il ricorso proposto dal sig. …, rappresentato e difeso dall’Avv. …, con studio in …, Via …, n. …, notificato in data …, avverso l’avviso di accertamento n. …, per …, periodo d’imposta…, notificato in data …
FATTO
Il sig. … come sopra rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data …, impugnava inanzi l’intestata Commissione Tributaria Provinciale, il predetto avviso di accertamento, chiedendone l’annullamento in quanto illegittimo per …, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
L’Ufficio (oppure) L’Ente (oppure) l’Agente della Riscossione, si costituisce in giudizio, eccependo preliminarmente, l’incompetenza territoriale della Commissione Provinciale adita, in quanto …
Pertanto, il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato inanzi la Commissione Tributaria Provinciale di …, territorialmente competente.
In ogni caso, si contesta, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il ricorso presentato dal contribuente, per i seguenti motivi di
DIRITTO
…
Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia delle Entrate di … (oppure) l’Ente (oppure) l’Agente della Riscossione di … chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di … Voglia dichiarare con sentenza la propria incompetenza per territorio, indicando quale Giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di … e, in via subordinata, rigettare il ricorso presentato dal ricorrente in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
…, lì …
IL DIRETTORE
…
Modello Controdeduzioni Appello Tributario Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di controdeduzioni appello tributario da scaricare. Il modulo controdeduzioni commissione tributaria regionale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile controdeduzioni appello tributario può essere convertito in PDF o stampato.