In questa pagina è possibile trovare un fac simile delega di funzioni da parte del datore di lavoro da scaricare e compilare.
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Delega Di Funzioni Da Parte Del Datore Di Lavoro
La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto interno all’organizzazione (tipicamente un dirigente) specifiche funzioni prevenzionistiche, con l’obiettivo di rendere effettiva la gestione della sicurezza soprattutto nelle organizzazioni complesse. La delega, però, non è un scarico di responsabilità, è un istituto regolato in modo puntuale dal D.Lgs. 81/2008 e produce effetti solo se è effettiva, cioè se attribuisce al delegato poteri reali, risorse e autonomia, e se il datore mantiene la propria vigilanza residua sul corretto esercizio delle funzioni delegate.
Il primo passaggio “legale” è distinguere la delega di funzioni da altri strumenti organizzativi. Non coincide con la semplice nomina di un preposto o con l’assegnazione di mansioni: il preposto è la figura che sovrintende e vigila sull’operatività quotidiana, e oggi il datore di lavoro e i dirigenti hanno l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza di competenza.
La delega ex art. 16, invece, mira a trasferire una quota di poteri gestionali e decisionali in materia di sicurezza, con un perimetro definito e con condizioni formali e sostanziali stringenti.
Un secondo passaggio essenziale è chiarire che cosa non si può delegare. L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e la designazione dell’RSPP.
Qualunque delega che, anche solo implicitamente, tenti di “spostare” questi obblighi è inefficace su quei punti e lascia intatta la responsabilità datoriale. Per tutto il resto, la delega è ammessa solo se rispetta i requisiti dell’art. 16. In particolare, deve risultare da atto scritto con data certa, il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla natura delle funzioni delegate, e la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari, oltre all’autonomia di spesa per svolgere concretamente le funzioni trasferite.
La delega deve inoltre essere accettata per iscritto dal delegato e deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità all’interno dell’organizzazione (perché tutti sappiano chi decide cosa, e con quali poteri).
Senza autonomia economica e senza poteri organizzativi reali, la delega rischia di essere considerata “di carta” e quindi inutilizzabile come presidio di compliance.
Anche quando la delega è formalmente perfetta, permane il tema della vigilanza residua del datore di lavoro. La norma è esplicita: la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; il legislatore collega inoltre l’adempimento di tale vigilanza all’adozione e attuazione efficace di un modello di organizzazione e controllo ai sensi dell’art. 30, comma 4.
La giurisprudenza ha chiarito che questa vigilanza è una “alta vigilanza” di tipo organizzativo e procedurale, non un controllo minuto “momento per momento” delle singole lavorazioni: se il datore mantiene un controllo diretto e capillare dell’operatività o interviene sistematicamente nelle scelte che ha delegato, la delega può diventare in concreto inefficace o, comunque, non idonea a ridurre il perimetro di responsabilità.
La delega deve poi essere coerente con l’assetto complessivo degli obblighi in capo a datore e dirigenti. L’art. 18 prevede, tra l’altro, che datore e dirigenti vigilino sull’adempimento di obblighi di diversi soggetti (preposti, lavoratori e altri) e precisa che la responsabilità può restare esclusiva del soggetto obbligato solo quando la mancata attuazione è addebitabile unicamente a quest’ultimo e non è riscontrabile un difetto di vigilanza del datore o dei dirigenti.
Questo principio è decisivo nella costruzione di una delega: se il datore vuole realmente “reggere” l’assetto delegato, deve dimostrare un sistema di controlli e verifiche coerente, non solo una firma su un documento.
Dal punto di vista operativo, una delega ben strutturata parte dalla mappatura delle funzioni effettivamente delegabili e dalla definizione del perimetro organizzativo. Il perimetro va descritto in modo “auditabile”: unità produttive, reparti, cantieri, processi, linee e tipologie di rischio. A seguire si definiscono le funzioni trasferite con sufficiente dettaglio, evitando formule generiche del tipo “tutta la sicurezza”: la delega deve rendere chiaro quali decisioni e quali controlli competono al delegato, quali restano al datore e quali sono condivisi. È altrettanto importante specificare i poteri concreti, perché la delega non vive in astratto; tipicamente vanno regolati il potere di impartire disposizioni organizzative, sospendere attività non sicure, disporre interventi di manutenzione o adeguamento, incaricare consulenti/fornitori per la sicurezza, richiedere formazione e addestramento, e soprattutto spendere entro un budget o con procedure di autorizzazione rapide. Il requisito dell’autonomia di spesa è uno dei punti più “taglienti” dell’art. 16: se il delegato deve ogni volta chiedere autorizzazione per spese essenziali alla prevenzione, l’autonomia non è reale.
Sul piano formale, l’atto deve avere data certa, accettazione del delegato e pubblicità interna. La data certa va gestita con strumenti idonei (ad esempio firma digitale con marcatura temporale, PEC, autenticazione, protocollazione interna con sistemi tracciati), ma l’aspetto determinante è che sia opponibile e verificabile. L’accettazione scritta non è un adempimento burocratico: serve a dimostrare che il delegato era consapevole e ha assunto i poteri e i doveri. La pubblicità interna serve a evitare che, in caso di controllo o incidente, l’organizzazione non sappia “chi decide” e “chi risponde” su aspetti concreti.
Un elemento spesso trascurato è la coerenza documentale. La delega dovrebbe riflettersi su DVR e procedure, sull’organigramma della sicurezza, sulle nomine di dirigenti e preposti e sulle procedure di escalation (ad esempio gestione non conformità, near miss, manutenzioni, acquisti DPI, autorizzazioni lavori). Se l’azienda ha un modello organizzativo ex art. 30 (o un sistema HSE strutturato), la delega deve “agganciarsi” ai flussi già esistenti: verifiche periodiche, audit, reporting al datore, indicatori e riesami. Questo è anche il modo più efficace per presidiare la vigilanza residua richiesta dalla legge.
Va considerata anche la possibilità di “subdelega”. L’art. 16 consente al delegato, previa intesa con il datore di lavoro, di delegare specifiche funzioni alle stesse condizioni dei commi 1 e 2; ma chiarisce che chi riceve la subdelega non può a sua volta delegare le funzioni delegate.
Questa previsione è utile nei gruppi complessi, ma richiede disciplina: se si subdelega, bisogna replicare requisiti di forma, poteri, autonomia, accettazione e pubblicità, e soprattutto conservare una mappa chiara delle responsabilità effettive.
Sul fronte dei rischi, l’errore tipico è la delega “difensiva”, usata solo per tentare di ridurre responsabilità penali o amministrative senza cambiare davvero l’organizzazione. È esattamente ciò che viene più facilmente “smontato” in sede ispettiva o giudiziaria: delega a un soggetto privo di poteri reali, senza budget, senza controllo sulle risorse, senza formazione adeguata, con datore che continua a decidere in modo capillare. La corretta impostazione, invece, è rendere la delega coerente con l’organizzazione reale, e dimostrabile tramite evidenze: ordini di servizio, autorizzazioni di spesa, verbali di audit, report di non conformità, interventi correttivi disposti dal delegato, formazione erogata.
Esempio di Delega Di Funzioni Da Parte Del Datore Di Lavoro
Di seguito è possibile trovare un esempio di delega di funzioni da parte del datore di lavoro.
ATTO INDIVIDUAZIONE FIGURA DATORE DI LAVORO ED ATTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ ALLO STESSO
I sottoscritti ………………………………………… …………………………….., nella loro qualità di Soci della ditta ……………………………………………….. con sede in …………………… (….) Via ……………… n° ….. visti i contenuti del D. Lgs. 81/08 e di tutte le altre norme di legge e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull’inquinamento ambientale, posta la necessità di individuare all’interno della società una figura di riferimento di seguito denominata datore di lavoro, con la presente definiscono i compiti e le funzioni di tale figura all’interno della società.
I soci riunitisi in data odierna in assemblea, valutati i compiti e le attribuzioni di ognuno, stabiliscono e concordano che il Sig. ……………………………….. è il Datore di Lavoro, come definito dal D. Lgs. 81/08. Ad egli compete, quindi, l’obbligo di assolvere a tutti i compiti previsti dal citato Decreto Legislativo e da tutte le altre norme pregresse in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e sull’inquinamento ambientale. Al Sig. ……………………. viene altresì conferito il più ampio mandato per il pieno svolgimento degli stessi ed in particolare, ma non in modo esclusivo, per l’espletamento dei seguenti obblighi:
1. adempimenti derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 81/08 e da tutte le altre leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, attuali, pregresse e future;
2. attuare, controllare ed esigere che siano applicate e rispettate, anche da terzi, tutte le norme antinfortunistiche, così da assicurarsi la conformità sostanziale e formale più rigorosa a tutte le leggi e norme vigenti;
3. attuare, controllare ed esigere che siano applicate e rispettate tutte le disposizioni relative alla protezione ambientale, alla sicurezza e all’igiene del lavoro;
4. controllare, sorvegliare, formare, informare e addestrare il personale affinché attenda alle proprie mansioni con la massima attenzione e diligenza e nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni emanate all’interno dell’azienda;
5. porre in atto tutti quei rimedi tecnici e non e quant’altro possa servire ad escludere il rischio di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, nonché di danno a terzi ed alle proprietà limitrofe ai luoghi di produzione;
6. adempiere e verificare che tutte le procedure circa le denunce di eventuali infortuni siano scrupolosamente rispettate;
7. controllare e provvedere in merito a che tutti gli edifici e costruzioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i mezzi semoventi, i servizi, i processi di lavorazione, le sostanze impiegate e tutto quanto esiste o avviene nei luoghi in cui opera la Società siano in regola con le norme vigenti in materia e non costituiscano di per sé stessi un pericolo per i lavoratori, per terzi o loro cose;
8. curare che i luoghi di lavoro e, comunque, tutti i settori operativi della Società siano in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte e previste per il loro esercizio, chiedendo eventuali modifiche di quelle già ottenute, se del caso comprese le autorizzazioni agli scarichi industriali;
9. curare che l’azienda sia in regola e non violi le norme antinquinamento di qualsiasi tipo e/o quelle relative agli scarichi di acque reflue;
10. controllare in ogni fase delle lavorazioni la conformità dell’attività industriale e della produzione alle autorizzazioni concesse;
11. effettuare in generale tutta l’attività necessaria affinché nei luoghi in cui opera la Società sia assicurato il più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e normative in genere ad essi comunque afferenti e affinché nessuna responsabilità sorga a carico della Società stessa;
12. attuare tutte le disposizioni di legge nazionali e regionali concernenti i registri di carico e scarico dei rifiuti industriali e controllare ed esigere che le medesime disposizioni (ivi comprese eventuali prescrizioni fatte dagli Enti competenti) vengano rispettate anche da altri nell’ambito delle attività del settore di competenza;
13. attuare le procedure previste dalla legge per tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti industriali, controllando le fasi di smaltimento ed esigendo che l’attività di settore venga affidata a ditte autorizzate nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, nessuna esclusa.
Per lo svolgimento di tali compiti il Sig. …………………., a suo esclusivo e insindacabile giudizio, potrà avvalersi di mezzi interni ed esterni alla società rivolgendosi anche a società qualificate per il necessario supporto tecnico. Lo stesso ha ampi poteri di spesa per quanto concerne l’adempimento di tutti i compiti elencati e relativi alla sicurezza sul lavoro, all’inquinamento ambientale e allo smaltimento dei rifiuti. Il mandato conferito ha la piena validità fino a revoca.
Data, …………………….. Firma
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Fac Simile Delega Di Funzioni Da Parte Del Datore Di Lavoro Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello delega di funzioni da parte del datore di lavoro da scaricare. Il modulo delega di funzioni da parte del datore di lavoro compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile delega di funzioni da parte del datore di lavoro può essere convertito in PDF o stampato.
