In questa pagina è possibile trovare un fac simile dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL Word e PDF da scaricare e compilare.
Indice
Dichiarazione Di Equivalenza Delle Tutele Ccnl
La dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL è lo strumento che consente all’operatore economico di partecipare a una gara pubblica applicando un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, a condizione che dimostri che le tutele economiche e normative offerte ai lavoratori siano, nel complesso, equivalenti a quelle del CCNL di riferimento. La base giuridica è nel Codice dei contratti pubblici: l’articolo 11 del d.lgs. 36/2023 consente l’indicazione di un CCNL differente e impone alla stazione appaltante, prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, di acquisire e verificare un’apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele; per consentire la verifica della congruità dell’offerta, la dichiarazione deve essere trasmessa già in sede di presentazione dell’offerta. Il “correttivo” entrato in vigore il 31 dicembre 2024 ha chiarito e rafforzato questo meccanismo, coordinandolo con la disciplina sulla verifica delle offerte anormalmente basse dell’articolo 110.
L’architettura di dettaglio è affidata all’Allegato I.01 del Codice, che fissa i criteri per individuare il CCNL applicabile e per attestare e verificare l’equivalenza quando l’operatore opta per un altro contratto. In termini sostanziali la valutazione è “doppia” e inscindibile: da un lato si confrontano le tutele economiche, dall’altro si esaminano le tutele normative. Per la parte economica il raffronto si compie sul valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua, verificando se la combinazione di retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità fisse sia almeno pari al CCNL indicato dalla stazione appaltante. Per la parte normativa si guarda all’insieme degli istituti contrattuali rilevanti, come orario e lavoro supplementare o straordinario, maggiorazioni, ferie e permessi, malattia e maternità, criteri di inquadramento e progressioni, clausole su turnazioni, trasferte e reperibilità, fino alla disciplina del rapporto a termine e del part time.
La prassi più recente ha reso più concreti questi criteri. L’ANAC, con atti del 2025, ha insistito sulla necessità di una “doppia verifica” effettiva e documentata da parte della stazione appaltante, chiarendo che il giudizio di equivalenza deve abbracciare insieme le componenti economiche e quelle normative, e che l’amministrazione non può limitarsi a ricevere la dichiarazione senza controllo; la giurisprudenza amministrativa ha annullato aggiudicazioni in cui tale verifica non era stata svolta, ribadendo l’obbligatorietà del vaglio ex articolo 11, anche attivando il subprocedimento di cui all’articolo 110.
Sul perimetro di ciò che può considerarsi “marginale”, amministrazioni e operatori hanno trovato un utile punto d’appoggio nella circolare n. 2 del 28 luglio 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, spesso richiamata dall’ANAC e dalla prassi ministeriale: il documento individua nella retribuzione globale annua, composta dalle principali voci fisse, il baricentro del confronto economico, e ammette, per la parte normativa, che la stazione appaltante possa ritenere equivalente un CCNL con scostamenti limitati e non significativi, secondo un criterio operativo che in molte applicazioni è stato tradotto nella tolleranza di scostamenti marginali al più su un numero ristretto di parametri, con prassi che indicano il tetto di due. Questa impostazione, pur non elevata a regola rigida dal Codice, è fatta propria da note ANAC e chiarimenti del MIT successivi al correttivo, in attesa di linee guida dedicate. Ne discende che la dichiarazione credibile non si limita a proclamare l’equivalenza, ma espone puntualmente i dati retributivi fissi e motiva perché eventuali differenze normative restino marginali nel disegno complessivo.
Quanto al “come” e al “quando”, l’Allegato I.01 e gli atti applicativi collocano la dichiarazione già nella fase di offerta, proprio per consentire le verifiche prima dell’aggiudicazione. I disciplinari tipo la richiedono spesso nella busta economica, con modelli che impongono di indicare il CCNL di gara e quello proposto, di descrivere in modo chiaro il perimetro applicativo del contratto alternativo, di riportare i valori economici fissi a confronto e di illustrare le principali tutele normative, accompagnando il tutto con un impegno espresso a mantenere tali tutele per tutta la durata dell’appalto. Molte stazioni appaltanti mettono a disposizione schemi standardizzati di dichiarazione: è prassi utile perché guida l’operatore nella compilazione e facilita la successiva istruttoria; esempi recenti provengono da amministrazioni centrali, enti locali e centrali di committenza regionali. Laddove l’operatore non intenda o non riesca a dimostrare l’equivalenza, resta sempre percorribile l’impegno alternativo ad applicare il CCNL indicato nel bando per l’intera esecuzione, secondo quanto prevede l’articolo 11.
Il controllo della stazione appaltante non è di facciata. L’Autorità anticorruzione ha chiarito che il valore economico complessivo delle componenti fisse deve essere almeno pari e che la valutazione delle tutele normative non può essere elusa con richiami generici; l’amministrazione esercita un potere tecnico-discrezionale il cui esito è sindacabile solo se manifestamente illogico, ma deve esistere e deve poggiare su un’istruttoria seria. In casi recenti l’ANAC ha ritenuto non equivalenti CCNL proposti da operatori perché, sebbene appartenenti a comparti contigui, offrivano tutele retributive inferiori e istituti normativi meno favorevoli in modo non marginale; i giudici amministrativi hanno confermato che, quando l’equivalenza non è dimostrata, l’esclusione è doverosa. L’effetto sistemico è rilevante: la clausola di equivalenza non è una scorciatoia per comprimere il costo del lavoro, ma uno strumento di flessibilità regolata per imprese che già applicano contratti di settore “alternativi” senza pregiudizio per i diritti dei lavoratori.
C’è poi una presunzione di equivalenza che il correttivo ha reso più esplicita. Quando il CCNL proposto è sottoscritto congiuntamente dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative che hanno firmato il CCNL indicato dalla stazione appaltante, pur con un’associazione datoriale diversa ma rimanendo nello stesso sottosettore e nel perimetro coerente con la dimensione o natura giuridica dell’impresa, la legge ammette di considerare le tutele equivalenti, fermo restando il controllo sull’effettiva coerenza del campo di applicazione. Questa presunzione non elimina la responsabilità dell’operatore di attestare la corrispondenza e dell’amministrazione di verificare, ma ne orienta l’esito quando si tratta di contratti “gemelli” nati dal medesimo tavolo sindacale.
Per chi deve redigere la dichiarazione, il baricentro operativo è duplice. Sul versante economico, occorre ricostruire la retribuzione globale annua nella sua componente fissa secondo il CCNL proposto e secondo il CCNL di gara, evidenziando con numeri e calcoli che il valore del primo non è inferiore al secondo; la circolare dell’Ispettorato fornisce un utile metodo di lavoro che molte amministrazioni hanno fatto proprio. Su quello normativo, è determinante spiegare come gli istituti più sensibili del rapporto di lavoro risultino di fatto equiparabili, motivando con testo contrattuale alla mano e, dove serve, con prassi applicative aziendali che colmino eventuali lacune mediante miglioramenti unilaterali o integrativi. È consigliabile evitare affermazioni apodittiche, perché la stazione appaltante può entrare nel merito e chiedere chiarimenti o integrazioni, attivando un subprocedimento di verifica prima dell’aggiudicazione; non è invece possibile “recuperare” in giudizio una equivalenza che non sia stata adeguatamente dimostrata in gara.
Sul piano degli esiti, la traiettoria è chiara. Se l’operatore deposita una dichiarazione persuasiva e la stazione appaltante, all’esito delle verifiche, la ritiene fondata, la gara prosegue senza richiedere un cambio di CCNL. Se invece la dichiarazione manca, è incompleta o non supera la verifica, la stazione appaltante deve richiedere l’impegno ad applicare il CCNL individuato negli atti o, ove tale impegno non sia assunto, procedere all’esclusione, perché la tutela dei lavoratori è un vincolo di ordine pubblico contrattuale nei contratti pubblici. È accaduto di recente che aggiudicazioni siano state annullate proprio per carenze nella dichiarazione o nella verifica, a riprova che questa fase non è meramente formale.
Esempio di Dichiarazione Di Equivalenza Delle Tutele Ccnl
Di seguito è possibile trovare un esempio di dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL.
Il sottoscritto _________________ nato a ____________________ il ______, nella qualità di ______________________ della società/impresa individuale ______________________, con sede legale in _______________________, P.IVA______________________/ C.F.__________________________
DICHIARA
a) l’equivalenza, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 del d.lgs. 36/2023, delle tutele economiche e normative fra il CCNL ___________________________ che si intende applicare all’appalto oggetto della procedura di affidamento ______________ (inserire il CIG solo nei casi di procedura di gara e non anche nei casi di indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto) ed il CCNL _____________________________ individuato dalla stazione appaltante;
b) il CCNL che il sottoscritto intende applicare garantisce ai lavoratori tutele equiparabili a quelle offerte dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante; tale equiparabilità si ricava dai seguenti elementi di riferimento messi a raffronto:
EQUIVALENZA ECONOMICA | |||
voci retributive | importi CCNL previsto dalla SA | importi CCNL applicato | eventuali note |
Retribuzione tabellare annuale | |||
Indennità di contingenza | |||
EDR – elemento distinto della retribuzione | |||
Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) | |||
Eventuali ulteriori indennità |
EQUIVALENZA NORMATIVA | ||||||
istituti/disciplina | CCNL previsto dalla SA | CCNL applicato | ||||
(SI/NO) | durata | rif. articoli | (SI/NO) | durata | rif. articoli | |
Lavoro supplementare e clausole elastiche nel part time (indicare il limite massimo percentuale dell’aumento della durata della prestazione di lavoro che il datore di lavoro può richiedere) |
EQUIVALENZA NORMATIVA | ||||||
istituti/disciplina | CCNL previsto dalla SA | CCNL applicato | ||||
(SI/NO) | durata | rif. articoli | (SI/NO) | durata | rif. articoli | |
Lavoro straordinario, con riguardo ai limiti massimi | ||||||
Disciplina compensativa delle ex festività soppresse(es. riconoscimento permessi individuali) | ||||||
Durata del periodo di prova | ||||||
Durata del periodo di preavviso | ||||||
Durata del periodo di comporto in caso di malattia/infortunio | ||||||
Previsione di eventuali integrazioni delle indennità in caso di malattia o infortunio | ||||||
Regime della maternità, con riguardo alla previsione di integrazioni dell’indennità prevista per astensione obbligatoria o facoltativa | ||||||
Monte ore permessi retribuiti | ||||||
Previsione di previdenza integrativa | ||||||
Previsione di sanità integrativa | ||||||
Durata del periodo di preavviso |
Fac Simile Dichiarazione Di Equivalenza Delle Tutele Ccnl Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL da scaricare. Il modulo dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL può essere convertito in PDF o stampato.
Modulo Dichiarazione Di Equivalenza Delle Tutele Ccnl PDF Editabile
Di seguito viene messo a disposizione un modello dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL PDF editabile.