In questa pagina è possibile trovare un fac simile atto di surroga al creditore precedente ex art 511 cpc da scaricare e compilare.
Indice
Atto di Surroga al Creditore Precedente ex Art 511 cpc
In base a quanto stabilito dall’Art 511 cpc, I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
L’articolo 511 del Codice di procedura civile disciplina l’istituto della subcollocazione o sostituzione esecutiva attraverso il quale un creditore può ottenere la soddisfazione del proprio credito sostituendosi al proprio debitore nella fase di distribuzione del ricavato derivante dal processo di espropriazione forzata nei confronti del debitore del suo debitore.
In particolare, la norma prevede che i creditori di un soggetto avente diritto alla distribuzione del ricavato possano intervenire nel processo esecutivo per sostituirsi a tale creditore, a condizione che vantino un credito certo, liquido ed esigibile. Non è necessario che questi creditori siano in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore per poter esercitare questo diritto.
Per attivare questa sostituzione esecutiva, il creditore deve presentare una domanda di intervento ai sensi dell’art. 499 del Codice di procedura civile. A seguito di tale domanda, il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione del ricavato anche in favore del creditore intervenuto.
In merito ai termini per la presentazione della domanda di sostituzione, il secondo comma dell’art. 499 c.p.c. stabilisce che il ricorso d’intervento deve essere depositato prima dell’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Però, questo termine non è considerato perentorio ai fini dell’ammissibilità dell’intervento o della richiesta di sostituzione esecutiva. Pertanto, il creditore può presentare la domanda di sostituzione in qualsiasi momento successivo al momento in cui il proprio debitore (ossia il creditore del debitore esecutato) ha acquisito la qualità di parte nel processo esecutivo, purché ciò avvenga prima dell’emanazione dell’ordinanza di distribuzione finale.
Qualora sorgano contestazioni in merito alle domande di sostituzione, il giudice dell’esecuzione non può ritardare la distribuzione del ricavato tra gli altri creditori concorrenti. Le controversie tra il creditore sostituto e il creditore sostituito sono risolte dal giudice dell’esecuzione, la cui decisione ha efficacia limitata al processo esecutivo. Queste decisioni, che riguardano la partecipazione di determinati soggetti alla distribuzione del ricavato, configurano un’opposizione agli atti esecutivi, da risolversi con sentenza impugnabile esclusivamente mediante ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Esistono due principali interpretazioni in merito alla natura giuridica dell’istituto disciplinato dall’art. 511 c.p.c. Secondo una tesi minoritaria, si tratterebbe di un caso particolare di surrogazione ex art. 2900 c.c., il che implicherebbe che il creditore del creditore potrebbe avvalersi della sostituzione esecutiva anche se il creditore principale è rimasto inerte e non partecipa al processo esecutivo.
La tesi prevalente sostiene che sia condizione indispensabile per chiedere la sostituzione esecutiva che il creditore, al quale ci si intende sostituire, sia già parte del processo esecutivo in corso, sia in qualità di creditore procedente che di intervenuto. Di conseguenza, se il creditore originario non è intervenuto nel processo di espropriazione, il creditore subentrante deve ricorrere alla surrogazione, avviando un processo di cognizione piena ex art. 2900 c.c., finalizzato a ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore del debitore.
Esempio Domanda di Sostituzione Creditore ex Art 511 cpc
Di seguito è possibile trovare un esempio di domanda di sostituzione creditore ex art 511 cpc.
DOMANDA DI SOSTITUZIONE ex art. 511 c.p.c. nella procedura esecutiva mobiliare n. …. r.g.e.
promossa da:
….
CONTRO
….
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
il Sig. …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …., via …., n. …., presso lo studio dell’Avv. … C.F. …., P.E.C. ………it, fax n. …., che lo rappresenta e difende per
procura stesa in calce / a margine del presente atto
ESPONE
– in virtù di …., è creditore del Sig. …., a sua volta, creditore procedente nella procedura esecutiva indicata in epigrafe, in forza di titolo esecutivo rappresentato da
…., del Sig. …., della somma di euro…. oltre agli interessi, alle spese e alle competenze;
– intende sostituirsi al creditore procedente nell’azione esecutiva de qua.
Tanto premesso, il Sig. …., ut supra, chiede che l’Ill.ma Autorità adita
VOGLIA
ai sensi dell’art. 511 c.p.c., disporre la sostituzione dell’istante al creditore procedente nella distribuzione della somma pignorata, fino alla concorrenza credito vantato.
Si allega il titolo esecutivo posto a fondamento della domanda.
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
PROCURA ALLE LITI SE NON A MARGINE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA
IL CANCELLIERE
….
Modello Atto di Surroga al Creditore Precedente ex Art 511 cpc Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di domanda di sostituzione creditore ex art 511 cpc editabile da scaricare. Il modulo domanda di sostituzione creditore ex art 511 cpc compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile domanda di sostituzione creditore ex art 511 cpc può essere convertito in PDF o stampato.