In questa pagina è possibile trovare un fac simile girata di azioni da scaricare e compilare.
Indice
Girata Azioni
L’articolo 2023, comma 1, del nuovo Codice Civile, in linea con quanto previsto dall’abrogato articolo 11, comma 1, del R.D. del 7 giugno 1923, n. 1364, ammette la trasferibilità dei titoli nominativi anche mediante girata. Tale disposizione conferma che la girata rappresenta uno strumento valido per il trasferimento dei titoli, senza eliminare la distinzione sostanziale che intercorre tra la circolazione dei titoli nominativi e quella dei titoli all’ordine. In effetti, il testo dell’articolo 2023, comma 3, richiama esplicitamente l’esigenza che il trasferimento mediante girata non produca effetti nei confronti dell’emittente finché non sia annotato nel registro ufficiale. Questa disposizione evidenzia come gli effetti della girata si limitino al rapporto contrattuale fra il girante e il giratario immediato o eventuali giratari successivi, rimanendo inefficaci nei confronti dell’emittente, il quale richiede l’annotazione per riconoscere formalmente il trasferimento.
Il diritto di ottenere l’annotazione nel registro spetta al soggetto che, in virtù della propria posizione, è legittimato ad esercitare i diritti cartolari. In materia di titoli all’ordine, come stabilito dall’articolo 2008 del nuovo Codice Civile, tale soggetto deve dimostrare non solo il possesso, la presentazione del titolo e la propria identificazione, ma anche che l’investitura del diritto cartolare risulti chiaramente dal contesto del titolo stesso. Ciò significa che l’effettiva attribuzione del diritto deve manifestarsi attraverso una serie continua di girate, in modo da rendere evidente la filiera del trasferimento e la continuità della titolarità.
La disciplina della forma della girata per i titoli nominativi assume una configurazione specifica, distinta da quella prevista dalla norma generale contenuta nel precedente articolo 2009 del Codice Civile. La normativa vigente stabilisce che la girata debba essere datata e sottoscritta dal girante e che contenga espressamente l’indicazione del giratario. In altre parole, la girata deve essere completa e nominativa, escludendo la possibilità che venga lasciata in bianco. Questo divieto di girata in bianco trova un preciso riscontro legislativo nell’abrogato articolo II, comma 2, del R.D. del 7 giugno 1923, e risponde alle preoccupazioni fiscali che il legislatore intendeva affrontare con quella disposizione. Un ulteriore aspetto formale riguarda l’autenticazione della firma del girante, che deve essere effettuata da un Notaio o da un Agente di cambio. Tale requisito introduce un livello di formalità che non è normalmente richiesto dal diritto cambiario o dal diritto dei titoli di credito in generale. La necessità dell’autenticazione da parte di un soggetto qualificato sottolinea l’importanza attribuita alla certezza del trasferimento e alla corretta identificazione delle parti coinvolte. Questo obbligo formale, già richiamato in precedenza dall’articolo 11, comma 3, rafforza la tutela dell’intera operazione di trasferimento dei titoli nominativi, garantendo una maggiore sicurezza giuridica e prevenendo eventuali controversie future.
In sintesi, l’articolo 2023 del Codice Civile, nonostante confermi il principio della trasferibilità dei titoli nominativi anche mediante girata, stabilisce una serie di condizioni che ne limitano gli effetti nei confronti dell’emittente. La registrazione dell’annotazione risulta essenziale affinché il trasferimento sia riconosciuto ufficialmente, mentre il diritto di ottenere tale annotazione è riconosciuto a chi sia legittimato ad esercitare i diritti cartolari, a condizione che questi siano dimostrabili attraverso una catena ininterrotta di girate. La forma della girata, inoltre, è rigidamente disciplinata: essa deve essere datata, sottoscritta e indicare chiaramente il giratario, mentre la firma del girante deve essere autenticata da un Notaio o da un Agente di cambio. Queste prescrizioni, introdotte per motivi di trasparenza e per garantire la certezza del trasferimento, evidenziano come l’efficacia del trasferimento mediante girata si limiti ai rapporti interni tra le parti e non si estenda automaticamente all’emittente, il quale esige sempre l’annotazione nel registro per riconoscere il cambiamento di titolarità.
Il quadro normativo che regola il trasferimento dei titoli nominativi tramite girata dimostra una volontà legislativa di conciliare la flessibilità del mercato dei titoli con la necessità di garantire la sicurezza delle operazioni finanziarie. Tale equilibrio viene raggiunto imponendo che, pur potendo il trasferimento avvenire mediante girata, esso non produca effetti nei confronti dell’emittente se non a seguito dell’annotazione nel registro, facendo così emergere la centralità di questo adempimento formale nella dinamica del trasferimento. Di conseguenza, se da un lato la girata consente una maggiore liquidità e facilità di circolazione dei titoli, dall’altro essa non può essere considerata efficace nei confronti dell’emittente se la procedura non si completa con la necessaria annotazione, il che comporta che gli effetti della girata si limitino ai rapporti contrattuali tra le parti coinvolte. Questa impostazione normativa assicura che il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli nominativi avvenga in maniera trasparente e controllata, riducendo il rischio di contestazioni circa l’effettiva titolarità e la legittimità del trasferimento stesso. In pratica, la doppia garanzia, la forma prescritta della girata e l’obbligo di annotazione nel registro, offre una protezione sia all’emittente che agli investitori, permettendo di riconoscere in modo univoco il passaggio di proprietà e di evitare che operazioni di girata, eventualmente irregolari, possano ledere la posizione di terzi interessati. Così facendo, il legislatore ha voluto assicurare un elevato livello di certezza giuridica, fondamentale in un settore dove la precisione e la chiarezza delle operazioni finanziarie sono imprescindibili.
Esempio di Girata di Azioni
Di seguito è possibile trovare un esempio di girata di azioni.
Girata per il trasferimento
Il sottoscritto ….., nato a….., il….., domiciliato a ….., c.f….., gira per trasferimento di proprietà a favore di…..il quale ha dichiarato di essere di nazionalità italiana, n. …..azioni costituenti il presente certificato.
Vera la firma di….. (girante).
Dichiarazione di autentica della girata:
Dichiaro/dichiariamo che sui seguenti titoli: ….. (descrizione dei titoli)
ho/abbiamo autenticato in data…..la girata apposta dal Sig. ….., nato a….., il….., domiciliato a ….., c.f….. (ovvero la ragione sociale e il domicilio del girante)
a favore del Sig. ….., nato a….., il….. domiciliato a….., c.f….. (ovvero la ragione sociale e il domicilio del giratario)
Modello Girata di Azioni Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello girata di azioni da scaricare. Il modulo girata di azioni compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile girata di azioni può essere convertito in PDF o stampato.