In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza di cancellazione di trascrizione della domanda giudiziale da scaricare e compilare.
Indice
Istanza di Cancellazione di Trascrizione della Domanda Giudiziale
L’articolo 2668 del Codice Civile disciplina la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, una disposizione che ha radici nell’articolo 1945 del Codice abrogato, ma che introduce alcune novità significative, come il terzo comma, che deve essere letto in connessione con l’ultimo comma dell’articolo 2659 del Codice Civile.
Una delle questioni centrali riguarda l’ambito di applicazione della cancellazione: se essa si limiti alle trascrizioni delle domande previste dagli articoli 2652 e 2653 o se possa estendersi anche alle trascrizioni di atti di alienazione e simili. La legge fa esplicito riferimento solo alla cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali. Questo è comprensibile, poiché una domanda giudiziale rappresenta un atto transitorio, destinato a produrre effetti solo fino alla risoluzione della controversia. La trascrizione di una domanda non certifica un mutamento giuridico avvenuto, ma indica solo l’intenzione di ottenere tale mutamento.
La cancellazione della trascrizione di una domanda si rende necessaria quando il motivo per cui è stata effettuata viene meno, poiché la trascrizione non ha un effetto consolidante, ma solo un ruolo preliminare e strumentale. Mantenere nei pubblici registri la trascrizione di una domanda che non ha più ragione di esistere potrebbe generare confusione e incertezza. Pertanto, la cancellazione è il mezzo adeguato per rendere noto che l’atto, che era stato trascritto come parte di un processo, ha cessato di avere rilevanza giuridica.
Però, la cancellazione non si limita solo alle trascrizioni delle domande giudiziali. Può riguardare anche trascrizioni invalide o inefficaci per varie ragioni, come trascrizioni effettuate per atti per i quali la pubblicità non è necessaria, o per atti temporanei, come l’usufrutto, l’uso o l’abitazione, una volta che la loro validità sia cessata. Non ha senso mantenere nei registri menzioni di trascrizioni che hanno perso la loro validità e che potrebbero indurre in errore chi consulta tali registri.
Un’altra considerazione riguarda le trascrizioni di atti soggetti a termini finali o condizioni risolutive. Una volta che il termine è scaduto o la condizione si è verificata, l’efficacia dell’atto cessa, e con essa dovrebbe cessare anche la trascrizione nei pubblici registri. In questi casi, la cancellazione serve a mantenere i registri aggiornati e rispondenti alla realtà giuridica, evitando che informazioni superate possano causare confusione o risultare fuorvianti.
Il terzo comma dell’articolo 2668 specifica che non solo la trascrizione, ma anche l’indicazione di condizioni o termini nei registri pubblici deve essere cancellata quando tali condizioni o termini non sono più rilevanti. Questo rende il registro più chiaro e accurato, evitando la permanenza di dati che potrebbero risultare fuorvianti o dannosi.
Una volta stabilito che non si può imporre il mantenimento di una pubblicità divenuta inefficace, e che la legge stessa favorisce la chiarezza nei registri immobiliari, il problema si riduce alla considerazione degli elementi su cui può fondarsi l’istanza di cancellazione. Il requisito preliminare è la giuridica inesistenza di uno degli elementi della fattispecie: ciò può riguardare la trascrizione di un atto (per invalidità formale) o l’atto trascritto stesso (per inesistenza o inefficacia definitiva).
Per procedere alla cancellazione, è necessario che la fattispecie abbia completamente esaurito i suoi effetti. Nel caso di invalidità sopravvenuta, come l’inefficacia definitiva dovuta a una condizione risolutiva sopraggiunta o a una condizione sospensiva non avverata, è necessario dimostrare le circostanze che rendono inutile la continuazione della pubblicità. Però, è importante chiarire che questa prova, eventualmente in contraddittorio, non può essere proposta al conservatore dei registri immobiliari, il cui ruolo non include la valutazione di questioni giuridiche sostanziali, ma si limita a un’analisi puramente materiale dei requisiti e presupposti.
In effetti, solo una sentenza passata in giudicato può costituire la base per la cancellazione di una trascrizione. Si potrebbe discutere se sia necessario che la sentenza includa espressamente un ordine di cancellazione, o se sia sufficiente che la sentenza stessa, stabilendo l’inefficacia dell’atto trascritto, possa implicare tale cancellazione. Però, poiché la cancellazione presuppone un interesse specifico del richiedente, è spesso opportuno che questo interesse venga manifestato direttamente in sede giudiziale, richiedendo espressamente al giudice l’ordine di cancellazione. In alcuni casi, il giudice potrebbe dichiarare d’ufficio la cancellazione, ad esempio quando la domanda giudiziale è stata rigettata, o l’azione è stata abbandonata o prescritta (art. 2668, comma 2).
In alternativa a una sentenza, il consenso alla cancellazione da parte di chi potrebbe avere interesse a mantenere la trascrizione può costituire un valido presupposto. Ad esempio, l’attore in un’azione può acconsentire alla cancellazione della trascrizione della sua domanda. Questo consenso deve essere formalizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Se l’atto è stato redatto all’estero, deve essere legalizzato in conformità con l’art. 2657 c.c., e l’art. 2668 c.c. richiede che la cancellazione sia debitamente consentita. Chi richiede la cancellazione deve esibire al conservatore l’atto di consenso e dimostrare la capacità giuridica del consenziente.
Bisogna notare che finché l’atto è ancora efficace, non è possibile acconsentire alla cancellazione, anche se concordata tra le parti, perché l’interesse coinvolto non è solo delle parti stesse, ma anche dei terzi. Se le parti intendono modificare o risolvere il primo contratto, devono farlo attraverso la trascrizione di un nuovo atto giuridico, che potrà eventualmente entrare in conflitto con i diritti di terzi.
Il requisito dell’interesse nella richiesta di cancellazione è un concetto che, nonostante non sia sempre definito nella dottrina, è fondamentale. La procedura di cancellazione, che riguarda la sorte di diritti già stabiliti, richiede cautele maggiori rispetto alla trascrizione stessa. Una trascrizione inefficace non conferisce un diritto, ma la cancellazione può privare un diritto già acquisito della sua base giuridica. Non tutti possono essere legittimati a richiedere la cancellazione; occorre documentare il consenso di chi potrebbe avere un interesse contrario alla cancellazione, o esibire un ordine del giudice.
Secondo la dottrina, la cancellazione può essere richiesta dall’alienante per gli atti di alienazione e dal convenuto per le domande. Però, è essenziale che il consenso provenga dalla parte che ha interesse a mantenere la trascrizione, e non vi è ragione che tale parte non possa essere anche la richiedente della cancellazione. In definitiva, la cancellazione può essere eseguita solo se chi ha l’interesse contrario ha già acconsentito o è stato sconfitto in un contraddittorio giudiziale.
La possibilità di ottenere la cancellazione di trascrizioni nulle per difetto di forma è un aspetto rilevante. Il secondo acquirente può certamente richiedere la cancellazione di una trascrizione nulla, ma la dottrina è divisa sull’opportunità che anche l’alienante possa farlo. Però, si può sostenere che l’alienante, avendo un interesse primario a che il diritto appaia disponibile, debba potere richiedere la cancellazione senza riserve.
Se il conservatore rifiuta di procedere alla cancellazione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria. La cancellazione viene eseguita a margine della trascrizione, con l’indicazione del titolo su cui si basa e della data di esecuzione, e deve essere sottoscritta dal conservatore.
Infine, la cancellazione, a differenza dell’annotazione, rimuove definitivamente la pubblicità di un atto dai registri, eliminandone tutti gli effetti. Se si dimostra che un’annotazione è stata eseguita senza fondamento, si può ottenere la cancellazione di questa senza che la trascrizione originale venga toccata. Tuttavia, una trascrizione cancellata non esiste più, e se necessario, deve essere rifatta, ma con una nuova data, diversa da quella originaria. In sintesi, mentre l’annotazione aggiunge un’informazione ai registri, la cancellazione elimina completamente la pubblicità di un atto.
Esempio Ricorso per Cancellazione di Trascrizione della Domanda Giudiziale
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza di cancellazione di trascrizione della domanda giudiziale.
DOMANDA DI CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONE (E ANNOTAZIONE)
L’Avv. …. con studio in …., via …., n. …., quale procuratore e difensore di …. in virtù di procura speciale rilasciata a margine/in calce a ….
CHIEDE
conformemente al disposto di cui alla sentenza n. …., emessa dal Tribunale di …. in data …. e passata in giudicato il …., la cancellazione della trascrizione della
domanda giudiziale di … eseguita al n. …., vol. …. (e la relativa annotazione eseguita il …. al n. …., vol. ….).
Allega alla presente istanza:
1. certificato di trascrizione rilasciato in data …. (certificato di annotazione rilasciato in data ….);
2. copia autentica della sentenza n. …. del …..
Luogo
Data
Sottoscrizione Avv. …
Modello Istanza di Cancellazione di Trascrizione della Domanda Giudiziale Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza di cancellazione di trascrizione della domanda giudiziale editabile da scaricare. Il modulo istanza di cancellazione di trascrizione della domanda giudiziale compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza di cancellazione di trascrizione della domanda giudiziale può essere convertito in PDF o stampato.