In questa pagina è possibile trovare un fac simile istanza per liquidazione del compenso del custode giudiziario da scaricare e compilare.
Indice
Istanza per Liquidazione del Compenso Custode Giudiziario
L’articolo 522 del Codice di Procedura Civile tratta della custodia dei beni pignorati, stabilendo una regola che si discosta da quella generalmente applicata in materia di custodia. Di norma, il custode ha diritto a un compenso per il suo incarico. Però, nel contesto del pignoramento mobiliare, vige una disposizione opposta: il custode non ha diritto ad alcun compenso, a meno che non lo abbia richiesto e che tale compenso non sia stato espressamente riconosciuto dall’ufficiale giudiziario o dal giudice dell’esecuzione al momento della sua nomina, come indicato dall’art. 166 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.
Inoltre, non è previsto alcun compenso quando la custodia è affidata al creditore, al debitore stesso o a persone della sua famiglia conviventi. Però, anche in questi casi, il custode ha sempre il diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la conservazione dei beni.
Esistono due scuole di pensiero riguardo alla richiesta di compenso da parte del custode. Secondo un’interpretazione, tale richiesta deve essere avanzata al momento della nomina, e non sarebbe ammesso riconoscere il compenso se richiesto successivamente. In contrasto, un’altra interpretazione sostiene che, poiché al momento della nomina non è possibile prevedere l’effettivo carico di lavoro e le spese necessarie per svolgere l’incarico, il custode dovrebbe poter richiedere il compenso anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati.
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non riconosca il diritto al compenso, il custode può rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ottenere una revisione di tale decisione e chiedere la liquidazione del compenso. Secondo quanto disposto dall’art. 65 del Codice di Procedura Civile e dagli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., spetta al giudice dell’esecuzione quantificare e liquidare il compenso del custode. La liquidazione avviene tramite decreto, che specifica anche quale parte è obbligata a corrispondere il compenso.
In generale, l’obbligo di pagare il compenso ricade sul creditore procedente, in quanto è su di lui che grava l’onere dell’anticipazione delle spese, salvo la possibilità di rivalersi successivamente sul ricavato della vendita dei beni, come previsto dall’art. 95 c.p.c. Secondo un’altra interpretazione, il debitore sarebbe tenuto a pagare il compenso, poiché le spese del processo sono generalmente a carico di chi ha subito l’esecuzione.
Il decreto di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata al pagamento, ai sensi dell’art. 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Un aspetto non chiarito dalla normativa riguarda i criteri che il giudice deve seguire nella liquidazione del compenso. Questo compito è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà tener conto della durata e complessità dell’incarico, nonché della diligenza dimostrata dal custode nell’esercizio delle sue funzioni.
È possibile che il giudice applichi le tariffe previste dall’art. 59 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina le spese di giustizia e prevede indennità di custodia anche nel processo civile. Tuttavia, l’art. 58 dello stesso decreto fa riferimento specifico alla custodia di beni sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo, il che potrebbe limitarne l’applicazione al pignoramento mobiliare. Se la custodia è stata affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG), il compenso viene determinato secondo le disposizioni del D.M. 11 febbraio 1997, n. 109.
Infine, è importante distinguere tra il diritto al compenso e il diritto al rimborso delle spese sostenute dal custode per la conservazione, amministrazione o gestione dei beni pignorati. Queste spese sono solitamente anticipate dal creditore procedente su ordine del giudice dell’esecuzione. Se il creditore non provvede all’anticipazione, il custode ha la facoltà di rifiutare l’incarico, previo avviso al giudice.
Esempio Istanza per Liquidazione del Compenso Custode Giudiziario
Di seguito è possibile trovare un esempio di istanza per liquidazione del compenso al custode dei beni pignorati.
ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CUSTODE DEI BENI PIGNORATI nella procedura esecutiva n. …. r.g.e.
promossa da:
….
CONTRO
….
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione,
il Sig. …., C.F. …., elettivamente domiciliato in …., via …., n. ….,
ESPONE
– con provvedimento n. …. del …., è stato nominato custode dei beni pignorati a …. nella procedura esecutiva indicata in epigrafe;
– all’atto della nomina ha richiesto il compenso e l’Ufficiale giudiziario glielo ha riconosciuto;
– le spese di custodia ammontano a euro …. così meglio di seguito specificate: …..
Tanto premesso, il Sig. …., chiede che l’Ill.ma Autorità adita
VOGLIA
provvedere alla liquidazione del compenso indicato.
Luogo
Data
Sottoscrizione del custode
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA
IL CANCELLIERE
…
Modello Istanza per Liquidazione del Compenso Custode Giudiziario Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di istanza per liquidazione del compenso al custode dei beni pignorati editabile da scaricare. Il modulo istanza per liquidazione del compenso al custode dei beni pignorati compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile istanza per liquidazione del compenso al custode dei beni pignorati può essere convertito in PDF o stampato.