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Indice
Nomina Rup
Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici il Responsabile Unico del Progetto, introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 36/2023, sostituisce la figura del Responsabile Unico del Procedimento prevista dal precedente decreto 50/2016. Il cambio di denominazione corrisponde a un ampliamento d’impostazione: il RUP non è più il custode di singole sequenze procedurali ma il project manager dell’intervento, titolare di una visione d’insieme che abbraccia programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, con l’obiettivo di garantire il completamento dell’opera nei tempi, nei costi e nei livelli di qualità predeterminati. La nomina avviene sin dalla fase di indizione della gara; spetta alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti scegliere il soggetto idoneo tra i propri dipendenti – anche con contratto a tempo determinato – preferibilmente appartenenti all’unità organizzativa titolare del potere di spesa. Se nell’organico non sono presenti figure che possiedano i requisiti professionali stabiliti dall’allegato I.2, la stazione appaltante può attingere a personale di altre amministrazioni, purché la carenza interna sia formalmente accertata. Una volta individuato il profilo, l’incarico non può essere rifiutato, di conseguenza la mancata indicazione del nominativo negli atti di gara comporta l’attribuzione automatica delle funzioni al dirigente responsabile dell’unità competente alla spesa.
Il correttivo ha introdotto la figura dei responsabili di fase, consentendo di segmentare compiti meramente esecutivi, sempre esclusa ogni attività di verifica valutativa, attenuando la concentrazione di responsabilità sulla persona del RUP. Restano in capo a quest’ultimo, però, la regia del ciclo di vita digitale del contratto, il coordinamento dei flussi informativi, la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e salute nei cantieri e l’adozione di provvedimenti decisionali che non possono essere delegati. Egli opera con il supporto delle strutture tecniche dell’ente e, se necessario, di professionisti esterni, mantenendo la responsabilità di indirizzo e controllo.
Per assicurare un profilo professionale coerente con la complessità degli appalti, l’allegato I.2 declina requisiti di esperienza, formazione, abilitazioni e capacità gestionali che variano in ragione dell’importo e della tipologia del contratto, con particolare enfasi sulle competenze BIM e sul governo dei processi digitali. L’atto di nomina deve richiamare tali requisiti, definire l’ambito di intervento, fissare gli obiettivi temporali ed economici e precisare i rapporti con eventuali responsabili di fase.
Alla luce di questo quadro, l’atto di designazione del RUP diventa un elemento di trasparenza organizzativa: garantisce la tracciabilità delle funzioni, tutela la stazione appaltante da sovrapposizioni di ruoli, fornisce al mercato la certezza di una figura di riferimento unico e, infine, costituisce il presupposto di responsabilità personali che, in caso di inosservanza degli obblighi di legge, possono trasformarsi in danno erariale o in illiceità disciplinare. Così intesa, la nomina del Responsabile Unico del Progetto si colloca al cuore della governance del nuovo Codice, ponendo al centro non soltanto la regolarità delle procedure, ma la qualità complessiva degli interventi pubblici.
Esempio di Nomina Rup
Di seguito è possibile trovare un esempio di nomina RUP.
Individuazione del RUP – Responsabile unico del Progetto con riferimento _________________
Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Responsabile unico del progetto (RUP)”, il quale dispone che nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
Visto l’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato “Attività del RUP”, nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze del RUP necessarie ai fini della nomina;
Rilevata, con riferimento alle prestazioni di cui all’oggetto, di individuare un RUP ai sensi della suindicata disciplina;
DISPONE
1- DI INDIVIDUARE, con riferimento alle prestazioni in oggetto, __________________________ quale responsabile unico del progetto – RUP;
2- DI PRECISARE che al RUP sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti adempimenti di natura generale:
formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, e predispone l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;
accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando necessaria o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti;
sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice dei contratti, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista, fornendo adeguata motivazione in caso di dissenso sugli esiti della verifica;
accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;
individua i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare;
richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. n. 36/2023;
promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
accerta e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte da ciascun dipendente dell’ente, ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all’art. 45 del codice dei contratti;
partecipa, anche in qualità di presidente, alla commissione giudicatrice in caso di affidamento col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
effettua le valutazioni tecniche e/o amministrative; chiede verifiche, ispezioni, integrazioni di atti o istanze, verifica l’attuazione delle dichiarazioni sostitutive di certificati e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, nonché eventuali verifiche ai sensi del Dpr 445/2000; sottoscrive comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, nonché tutti gli atti, quali certificazioni, proposte, relazioni, convocazioni, non costituenti provvedimenti amministrativi finali e/o dichiarazioni di volontà volte a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nei riguardi di soggetti terzi, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto dovute;
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al sottoscritto dirigente/responsabile di servizio dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali;
provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
trasmette la documentazione necessaria al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità;
conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;
predispone un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
3- DI PRECISARE, inoltre, che al RUP sono attribuite, tra le altre, le seguenti incombenze nella fase dell’affidamento:
effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, dandosi atto, in proposito, che questa stazione appaltante ha costituito/non ha costituito detto ufficio/servizio; in ogni caso, il RUP esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; eventuale –> in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 36/2023;
dispone le esclusioni dalle gare;
in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio dei poteri valutativi di competenza della commissione giudicatrice;
quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche, dandosi atto che, nel caso di specie, si attribuisce/non si attribuisce al RUP l’incarico di valutare direttamente le offerte economiche;
adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa, dandosi atto, al riguardo, che presso questa stazione appaltante è attribuita/non è attribuita tale prerogativa.
4- DI PRECISARE, inoltre, che il RUP svolgerà, tra le altre, le seguenti incombenze nella fase dell’esecuzione contrattuale:
impartisce al direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
autorizza il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione alla consegna degli stessi all’avvio delle prestazioni;
vigila, di concerto con il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dell’esecuzione direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, nello svolgimento di tale incarico, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
trasmette al soggetto competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
accerta, congiuntamente al direttore dell’esecuzione dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dell’esecuzione dei lavori;
approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione dei lavori;
ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice dei contratti;
dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice dei contratti, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice stesso;
propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento;
rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Opzione 1 > 4- DI STABILIRE che il RUP svolge, tra le altre, nei limiti delle proprie competenze professionali come sopra evidenziate, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, non rientrandosi, con riferimento all’affidamento in parola, nell’ambito delle prestazioni per le quali è necessario che il direttore dell’esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP e, cioè:
prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del d.lgs 36/2023;
interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Opzione 2 > 4- DI STABILIRE che il RUP NON svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, non rientrandosi, con riferimento all’affidamento in parola, nell’ambito delle prestazioni per le quali è necessario che il direttore dell’esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal RUP e, cioè:
prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del d.lgs 36/2023;
interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
5- DI SPECIFICARE, infine:
che il RUP esercita altresì tutte le competenze che vengono attribuite al RUP da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; a tale scopo, per individuare dette competenze in contraddittorio col sottoscritto e avvalendosi delle eventuali strutture di supporto giuridico;
che la stazione appaltante non ha/ha individuato modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, con conseguente ripartizione delle relative responsabilità.
6- DI TRASMETTERE il presente atto al soggetto interessato.
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