In questa pagina è possibile trovare un fac simile recesso individuale da conto corrente cointestato da scaricare e compilare.
Indice
Recesso Individuale Da Conto Corrente Cointestato
Quando due o più persone aprono un conto corrente cointestato, ciascun intestatario diventa parte di un contratto bancario a tempo indeterminato e, di conseguenza, mantiene il diritto di scioglierlo in qualsiasi momento con un atto unilaterale di recesso. Il principio che sorregge questa facoltà è lo stesso che vige per ogni altro rapporto di durata indeterminata: nessuno può essere vincolato per sempre a un contratto contro la propria volontà. In ambito bancario tale diritto è riconosciuto dall’articolo 120 bis del Testo unico bancario e dalle disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia, che impongono all’intermediario di prevedere nei fogli informativi la possibilità di recesso con preavviso non superiore a quindici giorni, salvo un diverso termine pattuito.
L’uscita di un singolo contitolare non richiede il consenso della banca. Di fatto il contratto resta in piedi con i soli cointestatari non recedenti, mentre la posizione del recedente si estingue. Non occorrono giustificazioni o “giusta causa”: la dichiarazione di recesso può essere del tutto immotivata. L’unico onere è il rispetto del preavviso minimo e l’adozione di una forma che consenta di provare il ricevimento, tipicamente una raccomandata o una PEC indirizzata all’agenzia presso cui è acceso il conto, con contestuale comunicazione agli altri intestatari per mera conoscenza.
Sul piano delle responsabilità, l’effetto chiave del recesso è lo scioglimento della solidarietà passiva. Finché il conto è cointestato, ciascun titolare risponde in solido verso la banca per l’intero saldo a debito, indipendentemente dalla propria “quota ideale”. Dal momento in cui la banca riceve la disdetta, il recedente non è più esposto per eventuali scoperti o affidamenti futuri generati dagli altri contitolari. Restano invece salvi gli obblighi sorti prima della data di efficacia del recesso, che potranno ancora essere azionati dall’intermediario nei suoi confronti.
Più delicata è la sorte delle somme giacenti al momento dell’uscita. L’Arbitro Bancario Finanziario ha ribadito che la banca non è tenuta a liquidare d’autorità la quota del recedente, perché il saldo di conto corrente, a differenza di una somma già divisa idealmente, costituisce un credito collettivo. Nella logica delle «obbligazioni collettive» è l’intero gruppo dei correntisti (dopo il recesso, i titolari rimasti e colui che esce) che deve concordare la ripartizione; la presunzione di parti uguali dell’articolo 1298, secondo comma, c.c. cede, in questo contesto, davanti alla necessità di un accordo condiviso o di un provvedimento giudiziale che divida il saldo. Di conseguenza la banca può legittimamente opporsi a una richiesta di rimborso pro quota avanzata unilateralmente dal recedente, a meno che tutti gli altri titolari non vi aderiscano espressamente o l’ordinanza di un giudice non disponga altrimenti.
Il recesso non equivale, inoltre, alla chiusura del rapporto. Molti moduli contrattuali chiariscono che la chiusura del conto richiede l’atto congiunto di tutti i cointestatari oppure un autonomo recesso dell’intermediario. Ciò significa che, pur venendo meno la qualità di intestatario, l’ex cointestatario non può obbligare la banca a estinguere il conto e a trasferire unilateralmente i rapporti collegati (per esempio dossier titoli o carte di debito collegate). La chiusura completa rimane prerogativa degli intestatari residuali, dell’intermediario o di un eventuale accordo collettivo.
Sul piano operativo il recesso ha efficacia una volta decorsi i quindici giorni di preavviso (se non è pattuito un termine diverso): da quel momento la banca dovrà emettere un estratto conto e un documento di sintesi parziale riferiti alla posizione del recedente, liquidare gli interessi sino alla data di scioglimento e restituire le eventuali garanzie personali o reali prestate a presidio del rapporto. La riconsegna dei mezzi di pagamento (libretto assegni, carte) spetta al recedente; la banca potrà bloccarli d’ufficio decorso il termine di efficacia della disdetta.
Da ultimo, la presenza della firma congiunta o disgiunta incide solo sulle modalità di operatività del conto, non sul diritto di recedere. Anche in un conto a firma congiunta il singolo correntista conserva la facoltà di sciogliere il vincolo unilateralmente, dal momento che la concorde manifestazione prevista per le disposizioni di pagamento non riguarda l’esercizio del diritto potestativo di recesso. L’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario chiarisce che il potere di abbandonare il rapporto è estraneo alla gestione del denaro e, pertanto, non può essere paralizzato dalla clausola di firma congiunta.
La via d’uscita dal rischio di obbligazioni solidali indesiderate, o da rapporti bancari divenuti non più utili, resta quindi quella di una comunicazione di recesso essenziale, formale e tempestiva, consapevoli però che solo un accordo fra tutti i titolari o un provvedimento giudiziale potrà sciogliere definitivamente la comunione sulle somme depositate.
Esempio di Recesso Individuale Da Conto Corrente Cointestato
Di seguito è possibile trovare un esempio di recesso individuale da conto corrente cointestato.
Oggetto: Recesso individuale dal conto corrente n. ____________ intestato con firme [congiunte/disgiunte]
Alla cortese attenzione della Direzione di Filiale,
con la presente, il sottoscritto _______________________, in qualità di cointestatario del conto corrente n. ____________ aperto presso la Vostra Filiale di ______________, comunica il proprio recesso unilaterale dal rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 120-bis TUB e delle condizioni generali di conto.
La presente disdetta dovrà intendersi efficace trascorsi quindici (15) giorni dal ricevimento, fatti salvi termini diversi eventualmente pattuiti nelle condizioni di contratto.
Si richiede di:
-emettere un estratto conto aggiornato alla data di efficacia del recesso con relativo documento di sintesi;
-liquidare gli interessi maturati fino a tale data e provvedere alle registrazioni di chiusura della mia posizione individuale;
-prendere atto che, dal momento in cui il recesso avrà prodotto effetti, il sottoscritto non potrà più essere ritenuto responsabile di eventuali sconfinamenti o altre operazioni poste in essere dagli altri intestatari.
Il sottoscritto provvederà a restituire i seguenti strumenti di pagamento a lui intestati:
-libretto assegni serie ______;
-carta di debito n. ______;
-eventuale carta di credito collegata al conto.
Resto a disposizione per eventuali adempimenti necessari e indico di seguito l’IBAN su cui, previo accordo con gli altri intestatari o conforme provvedimento, potrà essere trasferita la quota di mia spettanza una volta definita la ripartizione del saldo:
IBAN ______________________________________________.
Si allega copia del documento di identità.
Distinti saluti.
Luogo ________, data ___________________
Firma del cointestatario recedente
Fac Simile Recesso Individuale Da Conto Corrente Cointestato Word da Scaricare
In questa sezione è presente un modello recesso individuale da conto corrente cointestato da scaricare. Il modulo recesso individuale da conto corrente cointestato compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile recesso individuale da conto corrente cointestato può essere convertito in PDF o stampato.