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Indice
Contratto di Conto Corrente Bancario
Il contratto di conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) non trova una regolamentazione esplicita nel Codice Civile. Però, il Codice prevede alcune norme generali applicabili a tutte le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.). È la prassi bancaria, basata sulle norme bancarie uniformi, a delineare i caratteri distintivi di questo contratto.
Nel contratto di conto corrente bancario, la banca offre al cliente un servizio di cassa, gestendo i suoi fondi per eseguire pagamenti e riscossioni. Sebbene le somme sul conto siano a disposizione del cliente, esse sono di proprietà della banca e non del cliente stesso. I movimenti sul conto (poste attive e passive) vengono annotati e determinano un saldo che si modifica automaticamente con ogni operazione. Il cliente può disporre di questo saldo in qualsiasi momento. Tuttavia, la banca ha facoltà di richiedere immediatamente la copertura di eventuali scoperti.
Questo aspetto differenzia il conto corrente bancario dal contratto di conto corrente ordinario disciplinato dall’art. 1823 c.c., dove il saldo è disponibile solo alla chiusura del conto. Inoltre, nel conto corrente bancario, è solo il cliente a movimentare il conto, mentre nel conto corrente ordinario entrambe le parti possono effettuare operazioni reciproche.
Per fare in modo che la banca possa eseguire le operazioni richieste dal cliente, è necessario che ci sia disponibilità delle somme necessarie. Questa disponibilità può derivare da diversi rapporti contrattuali, come il deposito o l’apertura di credito, sempre collegati a un rapporto di mandato. La maggioranza della dottrina ritiene che il conto corrente bancario sia un contratto misto, derivante dalla combinazione del mandato, della regolamentazione in conto corrente, della convenzione d’assegno e del rapporto per la costituzione della provvista. Per questo motivo, si applicano le norme sul mandato e, ove compatibile, quelle degli altri contratti.
La banca, nell’ambito del contratto di conto corrente bancario, esegue una serie di operazioni nell’interesse del cliente, tra cui
-pagamento di assegni bancari
-pagamento di cambiali o titoli
-riscossione di assegni, cambiali e altri titoli
-pagamento di tasse e imposte
-riscossione di dividendi o interessi sui titoli in deposito.
Il cliente può disporre dei fondi tramite ordini alla banca, che esegue questi ordini seguendo le regole del mandato (art. 1856 c.c.). La disposizione può avvenire tramite assegni o bonifici, come il bancogiro o giroconto, che consente il trasferimento di fondi tra conti, evitando il trasferimento materiale di denaro. L’ordine può essere revocato fino a quando la banca non lo ha eseguito.
Il cliente deve depositare la propria firma presso la banca per permettere la verifica degli ordini. In caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà depositare la propria firma e, salvo diversa indicazione scritta, la rappresentanza si presume generale. Revoche o modifiche della rappresentanza devono essere comunicate tramite raccomandata.
La banca registra gli accreditamenti e addebitamenti che modificano il saldo del conto. Gli accreditamenti conferiscono al cliente la disponibilità dei fondi senza necessità di comunicazione formale. Però, l’accreditamento di titoli come assegni avviene “salvo buon fine”, ossia il cliente potrà disporre delle somme solo dopo l’incasso effettivo.
Se il cliente ha più conti presso la stessa banca, i saldi attivi e passivi si compensano automaticamente, salvo patto contrario (art. 1853 c.c.). Vi è dibattito sul momento in cui la compensazione diventa operativa: alcuni ritengono che sia sufficiente l’annotazione sul conto, altri richiedono che il cliente ne venga informato.
L’art. 1829 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c., prevede che l’inclusione di un credito verso terzi in un conto corrente sia fatta con la clausola “salvo incasso”. Le norme bancarie uniformi stabiliscono che, fino all’incasso, l’importo non sia disponibile al cliente, e la banca può procedere allo storno dell’accredito in caso di mancato pagamento.
Il contratto di conto corrente può essere sciolto in varie circostanze, inclusa la chiusura periodica del conto. La chiusura del conto prevede l’invio di un estratto conto al cliente, il quale, se non lo contesta entro un certo termine, lo accetta implicitamente.
Il conto corrente è uno strumento sempre più diffuso non solo tra gli imprenditori, ma anche tra le famiglie, grazie alla sua funzione di regolamento monetario e alla comodità che offre nel gestire i pagamenti. La diffusione del conto corrente ha un impatto significativo sul sistema economico, favorendo l’utilizzo della moneta scritturale e riducendo l’uso della moneta legale. Questo processo aumenta la stabilità della massa dei conti correnti e consente alle banche di espandere le loro operazioni creditizie, mantenendo più basse le riserve di liquidità.
Inoltre, il conto corrente può essere sia “creditore” (ovvero il cliente ha fondi disponibili), sia occasionalmente “debitore” per la concessione di fidi o scoperti autorizzati dalla banca. In Italia, i conti correnti possono prevedere interessi per il cliente, che variano in base alla consistenza media del conto e ad altri fattori.
Esempio di Contratto di Conto Corrente Bancario
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di conto corrente bancario.
Contratto di conto corrente bancario
CONTO CORRENTE N.
Vi preghiamo di voler aprire un conto corrente di corrispondenza a noi intestato.
Tale conto sarà regolato “sino a nuovo avviso” dalle seguenti condizioni economiche:
—tasso creditore:
scaglione
tasso
—tasso debitore:
….. per apertura di credito
….. linea di credito 1
….. linea di credito 2
….. linea di credito 3
….. linea di credito 4
….. linea di credito 5
— tipo capitalizzazione: dare ….. avere ….. ,
— spese di tenuta conto: per ogni scrittura: ….. ; forfettarie n. op. ….. importo ….. oltre ….. cad.;
globali annue: ….. ; oltre a recupero bolli e oneri fiscali secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti;
— spese di chiusura conto: …..
— spese invio estratto conto: …..
— costo per ciascun assegno: ….. di cui gratuiti ….. annui;
— valute sui versamenti:
….. di contanti, assegni bancari e circolari, di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993: valuta giornata;
….. di altri assegni su piazza: ….. gg.;
….. di altri assegni fuori piazza, assegni e vaglia postali: ….. gg.;
— valute sui prelevamenti:
….. mediante assegni bancari: valuta data di emissione
….. effettuate allo sportello: valuta giornata;
mediante carta Bancomat: valuta giornata.
L’utilizzo del conto avverrà con firme congiunte/disgiunte. La modifica di detta facoltà di utilizzo dovrà essere fatta per iscritto da tutti i cointestatari, salvo quanto in appresso specificato.
Dichiaro/iamo, inoltre, di:
❑ Aderire ….. ❑ Non aderire
al Servizio Assicurativo denominato “Correntista Sicuro”, per tutta la durata del rapporto di conto corrente, salva la mia facoltà di recesso anche dal solo Servizio, in qualsiasi momento. Prendo/prendiamo atto che al Servizio predetto si applicano norme, termini, modalità previsti dalla apposita Polizza stipulata dalla Banca (copia della quale si trova depositata presso ogni Dipendenza della stessa di cui ho/abbiamo preso visione ritirandone contestualmente copia) e costi nella misura tempo per tempo indicata negli avvisi esposti, ai sensi di legge, nei locali della Banca, il cui importo sarà addebitato al presente conto.
Per i nostri rapporti restano, inoltre, impegnative le seguenti norme da noi conosciute ed espressamente accettate
Art. 1. – Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2. – L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
Art. 3. – Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca.
Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la Banca — qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti —non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento di assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista.
In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Correntista (es.: mediante utilizzo servizi di Homebanking, Phone banking, ecc…), la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle predette disposizioni in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di disposizioni Bancomat qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero, quando indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorché vi sia presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista.
Art. 4. – Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente, salvo il diritto della Banca di effettuare in qualsiasi momento lo storno da errore della Banca stessa o del terzo disponente l’operazione.
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine — e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli — e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell’importo medesimo.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui altari. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
Art. 5. – La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto, di ritenzione e conseguente realizzo su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque, per qualsiasi ragione detenuti da essa Banca o Le pervengano successivamente.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito in qualsiasi momento sorto pure se non liquido ed esigibile della Banca medesima verso la stessa persona.
Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del codice civile, o al prodursi di effetti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione — contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno — la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.
La Banca non può operare la compensazione Ira í saldi di conti accesi a società fiduciarie e rubricati come conti di amministrazione fiduciaria ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalle stesse società fiduciarie con la Banca.
Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 6. – Le aperture di credito concesse dalla Banca al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) se l’apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., ovvero sussista altra giusta causa.
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell’art. 1186 c.c., ovvero sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone comunicazione al Correntista.
Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l’ammontare della somma messa a disposizione del Correntista, ovvero sospendere l’ulteriore utilizzo.
Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.
Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.
Art. 7. – I rapporti di dare ed avere relativi a conti creditori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata in contratto, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate, applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali, il tutto con valuta data di regolamento del conto.
I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata sul presente accordo, applicando agli interessi dovuti dal Correntista ed alle spese e commissioni previsti dal comma precedente — e addebitati in conto — valuta data di regolamento.
Gli interessi, in misura fissa o indicizzata — sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art. 16.
Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, e anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, e/o da finanziamenti in valuta estera convertiti in giuro gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi secondo e terzo.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta stabilita nel presente contratto; nel caso di negoziazione di assegni postdatati, nei limiti consentiti dall’art. 31 della legge sull’assegno, la valuta è quella della data di pagamento.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere, l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di cinque giorni, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8. – L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 c.c.
Decorso il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista malgrado il decorso del termine di decadenza di cui al comma precedente, può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Art. 9. – Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a ….. curo, la Banca ha facoltà di estinguere il rapporto e, comunque, cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto.
Art. 10. – Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
Art. 11. – In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, d cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accertare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Art. 12. – Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, vengono fatti dalla Banca al cointestatario designato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti anche nel caso che il conto sia intestato a più persone con facoltà, per le medesime, di compiere operazioni anche separatamente. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Uguale effetto estintivo della facoltà di rappresentanza consegue dalla morte o dall’incapacità sopravvenuta di uno solo dei cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1.
Art. 13. – Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso, anche se relative all’estinzione del rapporto, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido tra loro.
Nel caso di conto corrente cointestato a due coniugi, in deroga all’art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
Art. 14. – Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
Nei casi in cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 15. – Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell’art. 7;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi e non esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
Ove, invece, la Banca receda dal contratto ai sensi dell’art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista. In tal caso, per quegli assegni eventualmente già emessi a valere sui conti sui quali la compensazione abbia operato, e dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi per il pagamento, nella misura in cui la disponibilità dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 16. – La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, delle prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione e, pertanto, effettuando comunicazione al cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini previsti, fermo restando che entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall’effettuazione delle altre forme di comunicazione attuate ai sensi di legge, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 17. – È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista dando comunque allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto.
In assenza di particolari istruzioni del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
In relazione agli incarichi assunti la Banca oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 del codice civile è comunque autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 del codice civile a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche se non bancario.
I1 correntista ha facoltà di revocare ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Art. 18. – Salvo quanto disposto dall’art. 8 secondo e terzo comma in ordine all’approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del correntista dovranno da questi essere proposti nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esecuzione per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Decorso tale termine l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 19. – Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all’uso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 20. – Il correntista consente che la Banca segnali, nel rispetto della normativa vigente, i suoi dati a organismi sovrabancari e/o non bancari al fine del loro trattamento informatico o meno.
Art. 21. – Il rinvio operato dall’art. 7 alle condizioni economiche richiamate nel contratto è da intendersi riferito alle condizioni contenute in testa alla presente comunicazione.
Dichiaro/dichiariamo ai sensi dell’art. 1341, Il comma, dell’art. 1469-bis del codice civile, nonché dell’art. 117, comma V, del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 gli artt.: 1, commi 2 e 3 (revoca e modificazioni di rappresentanza); 4, comma I (diritto della Banca ad effettuare lo storno di accreditamenti eseguiti per errore della stessa o del terzo ordinante); 5, commi 1, 2, 3 e 5 (diritto, ritenzione, realizzo e compensazione); 6 punti c, d, f (facoltà di recesso dall’apertura di credito con sospensione immediata dello stesso ed obbligo di restituzione con preavviso di un giorno); 8 (termini di decadenza per l’impugnazione dell’estratto conto e valore probatorio delle scritture); 11, comma 3 (bonifici da eseguirsi negli Stati Uniti d’America); 12, commi 2 e 3 (revoca e modificazioni di rappresentanza); 13, comma 3 (responsabilità principale dei beni personali dei coniugi); 15, comma 2 (facoltà di recesso e conseguente compensazione); 16 (variazioni delle condizioni economiche del contratto); 20 (deroga al segreto bancario).
Si dichiara di avere ricevuto la conferma della presente lettera il …..
Modello Contratto di Conto Corrente Bancario Editabile da Scaricare
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La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile contratto di conto corrente bancario può essere convertito in PDF o stampato.