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Indice
Richiesta di Conciliazione Monocratica
L’istituto della conciliazione monocratica è stato introdotto dall’articolo 11 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, che ha dato attuazione all’articolo 8, 2° comma, lett. b), della Legge Delega n. 30/2003 (cd. Legge Biagi), la
quale prevedeva “la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
Tramite l’emanazione dei decreti attuativi il governo, su proposta del M.L.P.S., intese istituire un sistema di tutela del lavoro attraverso interventi finalizzati anche “alla prevenzione delle controversie individuali in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza”.
Con riguardo più specifico alla conciliazione monocratica caratteristica peculiare è, appunto, la sua “monocraticità”: essa infatti non si svolge davanti ad una commissione a composizione collegiale, come avviene per quella prevista dall’art. 410 c.p.c., ma davanti ad un singolo funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio (la competenza è desumibile dal luogo in cui il rapporto di lavoro si è svolto), scelto dal dirigente “tra i funzionari con adeguata e specifica professionalità maturata in tale ambito o tra i funzionari in possesso di qualifica ispettiva”.
La conciliazione monocratica può essere attuata in due distinte forme: preventiva econtestuale.
La prima, preventiva, è quella che viene attivata in sede preispettiva, a seguito della presentazione di una richiesta di intervento dalla quale “emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia” (art. 1, 1° comma, D.Lgs. n. 124/2004). Essa ha ad oggetto richieste di carattere patrimoniale derivanti dallo svolgimento di un rapporto di lavoro. In tali ipotesi il funzionario designato quale conciliatore convoca le parti per l’esperimento del tentativo avvertendole che potranno farsi assistere da
associazioni o organizzazioni sindacali o da professionisti abilitati di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) a cui abbiano conferito specifico mandato, oppure, se non vogliono comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persone munite di valida delega a transigere e conciliare (art.11, 2° comma, D.Lgs. n. 124/2004). I termini previsti dall’art. 14 della Legge n. 689/1981 sono sospesi dal momento in cui viene inviata la convocazione e fino alla conclusione del procedimento. Questo significa anche che il conciliatore può fare maturare la transazione per il tempo che ritiene necessario.
La conciliazione monocratica contestuale, per come disposto dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004, viene avviata in costanza di visita ispettiva. Infatti, nel caso in cui nel corso dell’attività di vigilanza l’ispettore ritenga che vi siano i
presupposti per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, acquisito per iscritto il consenso di entrambe le parti al tentativo di conciliazione, informa con apposita relazione la propria Direzione. Si procede, di seguito, come per la
conciliazione preventiva.
Ovviamente l’ispettore incaricato dovrà innanzitutto accertare che esistono buoni presupposti per giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, e qui è evidente il suo potere discrezionale, ed inoltre la sua relazione dovrebbe
essere il più possibile chiarificatrice, ossia precisa e puntuale in modo da porre l’accento sugli elementi in base ai quali egli ritiene possibile l’accordo.
La conciliazione contestuale può essere però avviata solo fino all’emanazione di un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Nell’ipotesi in cui le parti, o una sola di esse, non si presentino o non raggiungano accordo, l’accertamento ispettivo riprende e viene portato a termine dall’ispettore che l’aveva iniziato.
Esempio di Richiesta di Conciliazione Monocratica
Di seguito è possibile trovare un esempio di richiesta conciliazione monocratica.
Ufficio Provinciale del lavoro di……………. Commissione di conciliazione Istanza di Conciliazione ex art. 410 c.p.c.
Il sottoscritto…, nato a….il….residente in….., elettivamente domiciliato in…..via…., presso….., dove desidera che tutte le comunicazioni gli siano inviate, rappresentato, nel collegio, dal sindacato……, come da nomina in atti Premesso
che lo scrivente è dipendente della società…con sede in….
che (esposizione dei fatti
che (esposizione delle ragioni di diritto)
che non è stato possibile raggiungere un accordo in via amichevole
che intende ricorrere al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti
ciò premesso, chiede che la commissione di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro di … voglia, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., dare corso alla procedura di conciliazione. Nomina come proprio rappresentante, in sede di commissione di conciliazione il sindacato…., con ogni potere e facoltà di legge.
…..,lì……… ………….
Modello Richiesta di Conciliazione Monocratica Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello di richiesta conciliazione monocratica editabile da scaricare. Il modulo richiesta conciliazione monocratica compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile richiesta conciliazione monocratica può essere convertito in PDF o stampato.